Si è svolta l’8 feb. u.s., presso SEGREDIFESA (SGD), la riunione del “Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) del Ministero della Difesa, alla quale ha partecipato per conto di FLP la collega Maria Pia Bisogni, che ha redatto la seguente nota.
“All’ordine del giorno: il documento “Sistema Benessere”, che dovrebbe vedere la luce entro l’anno, e di cui pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 1 la bozza, prodotto dal Gruppo di Lavoro del CUG insieme alla Consigliera Nazionale di Fiducia, destinato a disciplinarne ufficialmente il ruolo, titolandola nello svolgimento della funzione di mediazione dei conflitti.
Per ora la Consigliera è titolata all’ascolto, ma non è “legittimata” alla mediazione; gli elementi di novità da definire sono la possibile condivisione con la componente militare, e la definizione della forma giuridica del documento (Azione positiva? – Linee guida?). E’ auspicabile, a parere della scrivente, che il documento si configuri come un “codice”, alla stessa stregua di quello adottato per le molestie sessuali, e con pari efficacia giuridica, altrimenti rischiamo di ritrovarci con le unghie tagliate, come accaduto nel caso del Regolamento per le funzioni del personale civile, diventato un “protocollo” senza più mordente…) .
Questo documento configura l’evoluzione delle tematiche di tutela del mobbing verso un nuovo modello di gestione del personale, che privilegia la prevenzione del disagio e del conflitto, dove il datore di lavoro è chiamato a perseguire il benessere organizzativo anche come leva per raggiungere la massima efficienza possibile, e dunque migliorare le performances del personale. Per questo risultato è fondamentale che l’A.D. vigili sui fattori di rischio, e che promuova attivamente la cultura del “benessere organizzativo” mediante una specifica attività di formazione da sviluppare sui territori.
Con queste premesse i previsti e certo necessari “Sportelli di Ascolto” dovrebbero diventare strumenti residuali, da usare quando il resto non ha funzionato, e che opereranno mediante una rete di collegamenti e collaborazioni fra le diverse figure competenti dello stesso Sistema, ivi comprese quelle indicate in Antinfortunistica, e lo stesso datore di lavoro. E’ utile per comprendere il ruolo finora svolto dalla Consigliera di Fiducia la lettura della sua Relazione annuale delle attività 2016, che pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 2.
E’ stato inoltre annunciato l’avvenuto avvio del “Progetto pilota di supporto alla Consigliera di Fiducia in ambito Palazzo ESTO – Roma Centocelle, con uno Sportello di Ascolto coordinato dalla psicologa Dott.ssa Adriani, (che verrà incardinata nell’Ufficio Affari Generali di SGD), destinato al personale di Centocelle e palazzo ESTO, e che affronta il tema del “cambiamento”, delle ricadute destabilizzanti e ansiogene da reimpiego, dello stress da spostamenti di sede e cambiamenti di incarico, di meccanismi di reazione alle difficoltà (il reimpiego che viene vissuto come evento negativo piuttosto che opportunità), della sempre maggior necessità di contemperare le esigenze di conciliazione delle cure di familiari (anziani, invalidi) con i tempi del lavoro, dell’impatto sul personale invecchiato dal blocco del turnover e dall’allungamento dei tempi della età della pensione, della difficoltà di sostenere e motivare il dipendente (magari ultrasessantenne con capacità di risposta ridotta).In materia è prevista la presentazione di un seminario verso metà marzo, in cui saranno illustrati i lavori e il progetto.
Per ora è tutto, e restiamo in attesa dell’auspicata definizione di questi lavori” .
Ne seguiremo con interesse gli sviluppi e ne daremo come sempre conto ai colleghi.
Allegato 2: Relazione Consigliera di Fiducia – anno 2016
Notiziario n. 5 del 5 gennaio 2017 –
Si riporta di seguito il testo del Notiziario n. 1/2017 della nostra Federazione, diffuso in data 3 u.s., che reca una nota del nostro Dipartimento Studi e Legislazione sui contenuti della legge di bilancio 2017, che raccomandiamo alla lettura dei colleghi, e il cui testo integrale pubblichiamo sul nostro sito.
” La FLP informa che, è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. Il provvedimento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2017.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 4 agosto 2016, n. 163, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale, la quale si articola in due sezioni: la prima sezione (Parte I – Sezione I – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) svolge in sostanza le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità ed è composta da un articolo con 638 commi; la seconda sezione (Parte II – Sezione II – Approvazione degli stati di previsione) ricalca quelle del disegno di legge di bilancio ed è composta da da 18 articoli (dal 2 al 19). Il testo termina con gli Allegati: Allegato 1, Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D, Allegato E, Tabelle, Quadri generali riassuntivi e Stati di previsione.
Alla manovra è collegato il cd. Decreto Fiscale (Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225 con oggetto “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”) contenente misure di particolare urgenza, a cui è seguito il cd. Decreto milleproroghe 2017 (DL 30.12.2016, n. 244, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.2016) che ha previsto ulteriori integrazioni (ne abbiamo già parlato nel Notiziario FLP DIFESA n. 1 del 2.01.2017).
Si riportano di seguito, alcuni punti dell’intera manovra:
Pubblico Impiego (commi 364-372) –Per il pubblico impiego vengono complessivamente stanziati 1.920,8 milioni di euro per l’anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018. Nel particolare, per il personale viene istituito un Fondo, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, di cui 300 milioni di euro annuia decorrere dal 2018 per finanziare la contrattazione collettiva nel pubblico impiego per il triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall’ultima legge di stabilità per l’anno 2016 e compresi nel presente finanziamento) e per il miglioramento economico del personale non contrattualizzato; a decorrere dall’anno 2018,per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi reclutamenti nei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;dall’anno 2017, per l’incremento del finanziamento previsto per le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, nonché per il riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia e delle forze armate, ovvero, per il solo anno 2017 (con una spesa di 510,5 milioni di euro), proroga del contributo straordinario applicato nel 2016 pari a 960 euro su base annua (cd. bonus di 80 €), al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. La ripartizione dei contributi del Fondo è operata con uno o più D.P.C.M., previo parere del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa, da adottare entro 90 giorni.
Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici – Prorogata fino al 31 dicembre 2017, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge 30 ottobre 2013, n. 125 (ossia quelle vigenti al 1° settembre 2013), relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con l’articolo 1 comma 1 del decreto milleproroghe 2017 (DL 30.12.2016, n. 244 pubblicato nella G.U. 304 del 30.12.2016) è stata allargata la platea della graduatorie prorogate (4.471 vincitori e 151.378 idonei)., prevedendo che l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e’ prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter del DLvo 30.03.2001, n. 165. Sono circa 40mila i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ‘salvati’ con il decreto milleproroghe che fa venire meno la scadenza del primo gennaio 2017, come limite massimo, inserito nel Jobs act, tutti portati alla scadenza del 31 dicembre 2017. Inoltre, ci sono circa 2 mila contratti a tempo determinato compresi quelli a tempo determinato per province e città metropolitane per i centri per l’impiego, che vengono anch’essi prorogati al 31 dicembre 2017.
Assunzioni nel Ministero della Giustizia – Nelle more della conclusione dei processi di mobilità previsti dall’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca), e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali assunzioni si aggiungono a quelle straordinarie, a tempo indeterminato (di ulteriori 1.000 unità di analogo personale) previste dalla legge n. 161/2016, di conversione del D.L. n. 117/2016.
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)(commi 166-178) – L’APE dovrebbe consentire di accedere alla pensione ai lavoratori penalizzati dal cosiddetto “scalone secco”imposto dallaRiforma Fornero. Si tratta in sostanza di queilavoratori nati tra il 1951 e il 1955 che, arrivati ad un passo dalla pensione, hanno visto improvvisamente allungarsi il tempi per l’uscita dal mercato del lavoro. In pratica, i nati tra il ’51 e il ’55 cui mancano tre anni per raggiungere la pensione, possono scegliere l’APE se, al 1° gennaio 2017, hanno almeno 63 anni e 7 mesi di età (62 anni e 7 mesi per le donne nel settore privato). Si introduce, quindi, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) che consiste in un prestito (ottenendo un anticipo sull’assegno pensionistico futuro) concesso da un soggetto finanziatore, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. La decurtazione dall’assegno pensionistico sarà di entità minima. Il meccanismo prevederebbe un taglio, definito in percentuale fissa sul calcolo pensione, per ciascun anno di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti necessari per il pensionamento. Il taglio percentuale alla pensione dovrebbe essere applicato considerando il reddito del lavoratore. La penalizzazione, inoltre riguarderebbe esclusivamente la parte retributiva, quella cioè che si basa sull’ultimo stipendio percepito, dell’assegno pensionistico e lascerà immutata la componente contributiva, quella cioè calcolata sui contributi effettivamente versati dal lavoratore. Ricordiamo infatti che i lavoratori coinvolti accedono ad un sistema pensionistico misto retributivo-contributivo, che andrà ad esaurirsi con i lavoratori iscritti all’INPS dopo il 31 dicembre 1995, quando il calcolo della pensione avverrà esclusivamente con il metodo contributivo (che garantirà un assegno sicuramente più basso di quello percepito con il sistema misto). Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione. Possono accedere all’APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto. L’entità minima e massima dell’Ape richiedibile sono determinate con successivo D.P.C.M., mentre la durata minima è di 6 mesi. E’ prevista la istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell’80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all’INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell’Ape. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).
APE socialeo agevolata (commi da 179-186) – L’APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. L’APE sociale è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione. Possono accedere all’APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: età anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni. L’indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui. L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno. Il beneficio dell’indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l’anno 2017; 609 milioni di euro per l’anno 2018; 647 milioni di euro per l’anno 2019; 462 milioni di euro per l’anno 2020; 280 milioni di euro per l’anno 2021; 83 milioni di euro per l’anno 2022; 8 milioni di euro per l’anno 2023). Si prevede che con DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell’Ape sociale. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).
Quattordicesima alle pensioni basse (comma 187) – Si interviene sulla disciplina della c.d. “quattordicesima”, somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone (dal 2017) l’importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) – Si introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, certificati dall’INPS. La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).
Abolizione delle penalizzazioni(comma 194) – Si esclude a regime l’applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla riforma pensionistica del 2011, cd. “riforma Fornero” (di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011) sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1º gennaio 2018. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).
Cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi – Soppressa la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo, i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l’accesso alternativo all’istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).
Lavoratori precoci Si introduce la possibilità per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali: stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi; svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità; riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell’àmbito di determinate professioni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lavoratori che svolgono attività lavorative cd. usuranti. Il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita. Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall’età anagrafica) e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento. Per i pubblici dipendenti che accedono al pensionamento con il requisito ridotto i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. L’accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).
Lavori usuranti – Si agevola ulteriormente l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti. In particolare, si prevede che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cd. finestre); si attenuano le condizioni attualmente previste per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata. A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dell’apposito Fondo. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).
No tax area per i pensionati(comma 210) – Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd. no tax area per i pensionati di 8.125 €), ma con meccanismo decrescente al crescere della pensione, con azzeramento ai 55.000 € lordi/anno; incremento del 30% della 14esima per 2,1 milioni di pensionati fino a 750 € ed estensione della 14esima a 1,2 milioni di pensionati con redditi fino a 1.000 € (in questo caso, solo da luglio 2017). Estensione ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).
Esodati – Ottava salvaguardia – Si realizza l’ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011 (interventi a favore dei cd. esodati). L’intervento opera essenzialmente attraverso l’incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).
Opzione donna – è stata prevista l’estensione della possibilità di usufruire della cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all’art. 1, c. 9, della L. 243/2004) a causa degli incrementi determinati dall’adeguamento dei medesimi all’aumento della speranza di vita (di cui all’art. 12 del D.L. 78/2010). Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo. (Per gli approfondimenti si rinvia al notiziario FLP DIFESA n°2 del 2.01.2017, predisposto dl Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali).
Lavoratori affetti da patologie asbesto correlate – E’ stato riconosciuto il diritto a una pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate, riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Benefici previdenziali – Sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a estendere i benefici previdenziali per i centralinisti non vedenti (art. 1, comma 209); estendere ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi (art. 1, comma 211); agevolare fiscalmente le pensioni a favore dei superstiti, se percepite dagli orfani, prevedendo che concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per l’importo eccedente 1.000 euro (art. 1, comma 249).
Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente(comma 354) – Viene prorogato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2017 e 41,2 milioni di euro per il 2018, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016) e fino a 4 giorni per il 2018 (elevabili a 5 in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante).
Voucher asili nido o babysitter (comma 356)– Viene disposta la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, in tutto o anche parziale, del congedo parentale per maternità facoltativa.
Fondo di sostegno alla natalità(commi 348-349) – Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo di sostegno alla natalità”. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
Bonus mamma domani(comma 353) – Viene riconosciuto un premio pari ad 800 euro (questa voltanon vi sono però limiti di redditoo modelli ISEE da presentare) per i nati a partire dal 1° gennaio 2017, o all’adozione di minore, corrisposto, in unica soluzione dall’INPS, a domanda della futura madre, che può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
Bonus nido(comma 355) – viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati, o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000 euro per anno, fino ai tre anni di età del bimbo, perbambini nati a partire dal 1° gennaio 2016. Anche in questo caso non è stato inserito alcun limite reddituale, ma i 1.000 verranno ridotti nel caso non ci si avvalga del nido per l’intero anno. Per ottenere questo bonus non sarà sufficiente l’iscrizione del bimbo al nido, bisognerà avere le ricevute dei versamenti effettuati a copertura delle rette.
Assunzione di nuovi insegnanti di ruolo(comma 366 e 343-374) – Si prevede l’istituzione nello stato di previsione del MIUR di un nuovo Fondo, con una dotazione di € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018, destinato all’incremento dell’organico (docente) dell’autonomia.
Programma scuole belle(comma 379-380) – si stanziano ulteriori € 128 mln per il 2107 per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma scuole belle) e si interviene con un’ulteriore proroga – sempre fino al 31 agosto 2017 – in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici.
Detrazione IRPEF per studente(comma 617) – Si fissa in € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 dal 2019 l’importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione (composto da scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali).
Personale docente, educativo e ATA(comma 375-376) – si fornisce una interpretazione autentica in materia di durata massima dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e ATA e si rifinanzia per il triennio 2017-2019 il fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei medesimi contratti.
No tax area per gli studenti universitari – Dal prossimo anno accademico è istituita la c.d. “no tax area” con riferimento agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale (non esclusivamente a ciclo unico) per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000, fino al primo anno fuori corso. Ulteriori disposizioni fissano i criteri per la determinazione dell’importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale (tasse calmierate) per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di € 30.000 (e non più € 25.000). Inoltre, si dispone che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
Borse di studio – Si incrementa, a decorrere dal 2017, di € 50 mln il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.
Super-borse – Si prevede l’assegnazione annuale, previo bando emanato sentita la Conferenza Stato regioni, sulla base di requisiti di merito e di reddito, di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di € 15.000 annui, destinate a favorire l’iscrizione degli studenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali AFAM, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare (art. 1, comma 273-289).
Iniziative di orientamento per studenti universitari(comma 290-293) – Si prevede l’organizzazione, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, di iniziative di orientamento finalizzate a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico e l’organizzazione, da parte delle sole università, di iniziative di tutorato. Ai fini indicati, si dispone un incremento di € 5 mln dal 2017 del FFO.
Enti di ricerca(comma 305) – Si incrementa di € 25 mln, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinando l’incremento al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale.
Rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero – Si modificano i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti.
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale(commi 238-239) – Dal 2017 è poi stabilito un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, istituito dall’art. 1, comma 386 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). E’ demandato ad un decreto interministeriale l’aggiornamento per il 2017 dei criteri per l’accesso alla misura di contrasto alla povertà, denominata Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Il decreto interministeriale definirà altresì le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell’assegno di disoccupazione (ASDI), anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica – Proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65% è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio (70%) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75%). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia – Proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Detrazioni fiscali per misure antisismiche(commi 2-3) – Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021, la Legge di stabilità ha previsto una detrazione del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 in cui possano verificarsi forti terremoti, anche se rari. Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche si realizzi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%. Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85% (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Le detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità, sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
Detrazioni fiscali per acquisto mobili(commi 2-3) – Proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50% per le spese relative all’acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.
Blocco aliquote regionali e comunali – Prorogata al 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Confermata per l’anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.
Riduzione canone RAI(comma 40) – Previsione per il 2017 della riduzione del canone RAI per uso privato (da 100) a 90 euro.
Riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere(commi 4-7) – Riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche.
Equitalia – A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte e le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. E’ questa una delle novità contenute nel testo coordinato del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (DL 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2016, n. 282 insieme alla Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225). Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze.
Condono Equitalia – Nella Legge di Bilancio è stato inserito il condono Equitalia sugli interessi di mora, sanzioni e aggio di riscossione, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale. Il condono di sanzioni e interessi di mora, però, sarà previsto solamente per quei contribuenti che decidono volontariamente di pagare le cartelle di Equitalia a rate e solo per gli importi evasi inferiori ai 100.000 euro. Per aderire è necessario compilare e trasmettere l’apposito modulo entro il 31 marzo 2017; le rate saranno un massimo di 5, da pagare entro settembre 2018; sono compresi i debiti iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 2016.
IVA – Rinvio al 2018 degli aumenti IVA (dal 10 al 13% e dal 22 al 24%) introdotti dalla legge di stabilità 2015 – cd. clausola di salvaguardia – con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Introdotto, invece, un nuovo aumento dell’aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9%, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3%).
Esonero contributivo alternanza scuola-lavoro La legge di stabilità ha introdotto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro. Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio contributivo spetta, a domanda, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro: a) attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al 30% delle ore di alternanza previste dalla legge per gli specifici casi; b) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. La Legge di stabilità ha previsto un monitoraggio da parte dell’INPS.
Ricerca e sviluppo – Prorogato (fino al 2020) e potenziato (dal 25 al 50%) il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo.
IRPEF imprese agricole(comma 44) – Esenzione da Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sotto i 40 anni iscritti nella previdenza agricola.
Fondo farmaci innovativi ed oncologici (commi 400-402) – A decorrere dal 1 gennaio 2017 sono istituiti due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati, rispettivamente, ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi. Entro il 31 marzo 2017 l’Aifa – previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) – dovrà fissare i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi.
Alzheimer (comma 411) – Si interviene sui criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze e si inserisce la condizione delle persone affette da Alzheimer nell’ambito della revisione dei criteri di riparto. Si stabilisce anche che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per l’anno 2016 confluiscano nel 2017 nel Fondo per le non autosufficienze.
Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e Tessera sanitaria (commi 382-383) – L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) curerà, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze e con le Regioni e Province autonome, la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei Fse, la cui realizzazione verrà curata dal MEF attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria. E se una Regione non rispetta quanto previsto, scatta il commissariamento. Per l’attuazione è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
Quota premiale Fondo sanitario nazionale (commi 385-388) – In tema di efficienza organizzativa, si prevedono forme sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale. E’ previsto l’incremento (di una quota pari allo 0,1% del finanziamento del SSN) della quota premiale del finanziamento del SSN per le Regioni che presentano apposito programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio. Il FSN per il 2017 sarà di 113 mld. (rispetto ai 111 mld. del 2016); salirà a 114 mld. nel 2018 ed a 115 mld. nel 2019.
Spending review – Previsti poco più di 700 milioni di euro, nel 2017, per la spending review dei ministeri e della presidenza del Consiglio dei ministri, risparmi che devono essere confermati nel 2018, 2019, 2020 e seguenti.
Acquisti centralizzati nella pubblica amministrazione(commi 413-419) – Il testo prevede la valorizzazione ed il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite l’individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal MEF, tramite Consip, secondo modelli organizzativi che prevedano anche l’acquisizione di beni durevoli e la concessione dell’utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni interessate; la sperimentazione su due ministeri (Economia ed interno) e due categorie merceologiche in cui il MEF procede come acquirente unico; l’estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica. Sempre in tema di beni e servizi, il testo reca una disciplina sull’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata.
DIPARTIMENTO FLP STUDI E LEGISLAZIONE “
In allegato, su questa stessa pagina: la legge 11.12.2016, n. 232 di bilancio 2017 (in allegato 1); legge 1.12.2016, n. 225 collegato fiscale (in allegato 2).
Si riporta di seguito, in carattere corsivato e colorato, il testo integrale del Notiziario FLP n. 36 del 30.12.2016 con il quale il Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali della nostra Federazione fornisce il quadro delle novità in materia previdenziale che sono entrate in vigore dal 1 gennaio di questo nuovo anno 2017.
“ Si premette che nel 2017, come è avvenuto nel 2016, i requisiti per l’accesso alla pensione, per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria rimangono invariati. Per centrare l’uscita è necessario perfezionare almeno 66 anni e 7 mesi di età (65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato, 66 anni e 1 mese per le autonome) unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia) oppure, indipendentemente dall’età anagrafica, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne (pensione anticipata).
Resta inteso che in tale ultimo caso i lavoratori non vedranno applicarsi fino al 31.12.2017 alcuna riduzione sull’assegno pensionistico, anche se non hanno compiuto i 62 anni di età al momento della liquidazione del primo rateo.
Pertanto, a prosecuzione della scheda tecnica sull’APE (acronimo di “anticipo pensionistico”), allegata al notiziario CSE n. 07/2016 del 03.10.2016 (vds. Notiziario FLP DIFESA n. 113 del 4.10.2016) in cui si denunciava “l’invenzione da parte del Governo Renzi e della Triplice Confederale del nuovo animale: l’APE BANCARIA”, si vanno a commentare le novità e/o le conferme, introdotte dalla legge di bilancio 2017.
Opzione donna
Come per il 2016, per effetto di una modifica contenuta nella legge di stabilità 2017 (art. 1, comma 25-226) viene prorogata l’uscita anche delle lavoratrici che hanno raggiunto 57 anni e 3 mesi di età unitamente a 35 anni di contributi a tutto il 31.12.2015, ma la liquidazione della pensione avviene con il sistema di ricalcolo contributivo (con una decurtazione di circa il 25%-35% rispetto il retributivo), anche se la decorrenza della pensione sarà successiva al 31 dicembre 2015.
Da sottolineare che la richiesta può essere presentata anche il mese precedente la decorrenza della pensione e non solo al momento del raggiungimento dei requisiti (messaggio INPS n.9231 del 28.11.2014) e che le restrizioni previste dall’INPS, con circolari 35 e 37 del 14.3.2012 termine ultimo -31.12.015 – entro il quale doveva maturarsi la decorrenza della prestazione, sono venute meno. Il tutto confermato con circolare INPS n.45/2016.
APE
Non è un anticipo del pensionamento (cioè un pre-pensionamento con riduzione dei requisiti) bensì un “anticipo” finanziario della stessa natura dei prestiti al consumo, nel caso dell’APE volontaria, prestito che il pensionato dovrà restituire con tanto d’interesse (rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni) e con polizza assicurativa per la pre-morienza, detraibili fiscalmente.
L’APE che non può avere una durata inferiore a 6 mesi, sarà erogata con decurtazioni che vanno fino al 20/25% della pensione per l’APE volontaria, sarà operativa dal 1.5.2017 fino al 31.12.2018. Si può smettere di lavorare a 63 anni di età, con un requisito minimo contributivo di 20 anni, e una pensione pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo (€700 mensili), se nei successivi 3 anni e 7 mesi si matura il diritto alla pensione di vecchiaia. Nella prima decade di marzo 2017 è atteso apposito decreto operativo.
APE social
A carico dello Stato, è un sussidio assistenziale di accompagnamento fino alla pensione di vecchiaia(una sorta di reddito-ponte), non superiore a 1500 euro lordi sempre per lo stesso periodo dal 1.5.2017 al 31.12.2018. Consente di mettersi a riposo prima del tempo con almeno 30 anni di contributi, dai 63 anni di età con l’indennità a carico dello Stato che interviene per sole quattro categorie di lavoratori:
Disoccupati– che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione (NASPI o mobilità) da almeno tre mesi;
Invalidi– con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni superiore o uguale al 74%;
Caregivers– lavoratori che assistono da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado, convivente con handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92
Lavori Gravosi– i lavoratori dipendenti che svolgono, al momento della richiesta dell’APE, da almeno 6 anni di continuativa attività lavorativa con 36 (non 30 come gli altri) anni di contribuzione una delle 11 professioni che si elencano:
operai industri estrattiva edilizia e manutenzione edifici
conduttori di gru, macchinari mobili per perforazione nelle costruzioni
conciatori di pelli e pellicce
conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
conduttori di mezzi pesanti e camion
professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
addetti all’assistenza personale di persone non –autosufficenti
professori di scuola pre.primaria
facchini, addetti spostamento merci e assimilati
personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Da precisare che i termini di pagamento del TFR o TFS per i dipendenti pubblici inizierà a decorrere, non dalla data di accesso all’APE agevolata, ma dalla data prevista dalla legge Fornero. Comunque seguirà apposito DPR operativo.
Lavoratori precoci
Dopo diversi anni la legge di bilancio reintroduce la disciplina per i lavoratori precoci cioè coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 19° anno di età che possono andare via dal 1 maggio 2017 con un requisito di anzianità contributiva di 41 anni e fanno parte, oltre che delle categorie summenzionate (disoccupati, invalidi, caregivers, lavori gravosi) anche di quella dei lavoratori usurati ai sensi del D.lgs. 67/11.
Uscite agevolate
L’ordinamento continua a riconoscere uscite agevolate per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, per gli autoferrotranvieri, i marittimi e per gli iscritti al fondo volo.
Mansioni usuranti
Anche gli addetti alle mansioni usuranti ai sensi della D.lgs 67/11 possono uscire con un anno di anticipo. A decorrere dal 1.1.2017 i lavoratori in questione potranno andare via subito dopo aver raggiunto il quorum 97,60 con un minimo di 61 anni e 7 mesi e 36 di contributi oppure di con 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi.
8°Salvaguardia
L’altra novità è l’ottava salvaguardia per altri 30700 lavoratori che a tutto il 2011 avevano siglato accordi per la cessazione dal servizio o avevano comunque concluso il rapporto di lavoro.
In questa salvaguardia vengono inclusi:
-11000 posti per lavoratori in mobilità cessati entro il 2014 che maturano la decorrenza entro 36 mesi dalla fine dell’ammortizzatore sociale;
-9200 contributori volontari autorizzati prima del 4.12.2011, con almeno un contributo volontario al 6.12.2011, che maturano la decorrenza non oltre il 6.1.2019;
-1200 contributori volontari con almeno un contributo volontario tra il 2007 e il 2013 e senza un posto a tempo indeterminato al 30.11.2013 che maturano decorrenza non oltre il 6.1.2018;
-7800 esodati entro il 2012 o licenziati tra il 2007 e il 2011 che raggiungono la pensione entro il 6.1.2019;
-700 lavoratori in congedo nel 2011 per assistere figli con grave disabilità;
-800 lavoratori a tempo determinato che hanno concluso il contratto tra il 2007 e il 2011 e non hanno trovato impiego a tempo indeterminato.
Estensione No -Tax Area
Il Governo allarga la No -TAX Area per i pensionati under 75, ma i nuovi limiti e scaglioni sono risibili rispetto all’aumento delle imposte di questi tempi.
Quattordicesima
La quattordicesima ai pensionati sarà pagata , anche a chi incassa tra 1,5 e 2 volte il minimo pensionistico e crescerà del 30% per chi la incassa già.
Cumulo gratuito, ma ricongiunzione onerosa
Il cumulo, ai sensi della legge 228/2012 è un meccanismo, in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione, per valorizzare la contribuzione mista, cioè quella accreditata in più casse della previdenza obbligatoria, frutto di carriere lavorative discontinue (ad esempio INPS-OBG con Cassa Lavoratori autonomi, Gestione separata INPS, ex INPDAP, Fondo Volo, Elettrici, Casse Professionali Forensi, Dottori Commercialisti, ecc). I lavoratori possono cumulare i periodi assicurativi accreditati, senza oneri a carico, e contestualmente fare la revoca della ricongiunzione o totalizzazione eventualmente esercitata , se non ancora liquidata, chiedendone il rimborso entro il 31.12.2017.
Con il cumulo, dal 1.1.2017 sarà possibile conseguire sia la pensione di vecchiaia che quella anticipata, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento cioè, a differenza della totalizzazione (sistema contributivo), la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo, ove applicabile, fermo restando il sistema contributivo dal 1.1.2012.
Gli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione non saranno abrogati, ma continueranno ad esistere ed essere disponibili per i lavoratori, se più convenienti.
Torneremo su questo argomento avendo a disposizione le circolari operative dell’INPS.
DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP “
Riteniamo che la presente nota possa essere di grande ausilio per i tanti colleghi interessati, e pertanto la rendiamo disponibile a tutti.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
News del 9 dicembre 2016, ore 12.00 –
Il premier Renzi e la Ministra Madia, artefici, insieme al Ministro Padoan, delle scelte in materia di P.I.
Pubblichiamo su questa stessa pagina, in allegato 1, il testo definitivo della legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che dopo il voto favorevole espresso dalla Camera in data 28 novembre u.s. al maxiemendamento presentato dal Governo (si veda la News FLP DIFESA del 30.11.2016, è stata votata anche dal Senato il 7 dicembre u.s., che si è espresso favorevolmente sulla fiducia richiesta dalla Ministra Boschi (in allegato 2, il resoconto della seduta d’aula). In allegato 3, sempre su questa pagina, la tabella 11 relativa al Ministero della Difesa.
L’esame e il voto del Senato sono stati enormemente accelerati dall’esito del voto referendario e dall’annuncio di dimissioni dell’esecutivo operato la sera stessa dello spoglio da parte del Presidente Renzi, e il testo approvato è copia conforme di quello, sotto forma di maxiemendamento, passato il 28 novembre u.s. positivamente al vaglio della Camera.
Come già noto ai colleghi, tra gli emendamenti approvati non figurano quelli sollecitati da FLP DIFESA (istituzione Fondo Integrativo; estensione ai civili del c.d. “bonus sicurezza”; transito personale ausiliario in area 2^), dei quali abbiamo già ampiamente riferito nel Notiziario n. 131.
Il testo definitivo della legge di bilancio è ora alla firma del Presidente della Repubblica; successivamente, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dal 1.1.2017.
Avremo modo, nei prossimi giorni, di ritornare sulle scelte contenute nella legge di bilancio 2017, rispetto alle quali la nostra Federazione ha espresso forti riserve soprattutto per quanto attiene quelle relative al “fondo per il pubblico impiego”, e sulle ricadute e sui riflessi che esse avranno nel nostro Ministero e tra il suo personale.
Madia e CGIL-CISL-UIL, felici e contenti per lo straordinario accordo raggiunto
Si riporta il testo del “comunicato stampa” di ieri di CSE che esprime considerazioni di merito molto critiche sul’ “accordo truffa” del 30.11.2016 che, dopo 7 anni di blocco, arriva a soli pochi giorni dal voto referendario e rappresenta di fatto un autentico endorsement al “si”, come tutti i lavoratori hanno ben compreso. Lo pubblichiamo su questa stessa pagina per la goduria dei colleghi.
” Altro che contratto degli statali!!!
A pochi giorni dalla consultazione referendaria CGIL CISL e UIL firmano una dichiarazione di intenti preelettorale assolutamente generica che non produrrà alcun effetto immediato. Un’iniziativa che vuole far credere ai lavoratori che si sia rinnovato il contratto, quando non è così.
L’intesa sottoscritta con il Governo non è il contratto di lavoro ma semplicemente un impegno di carattere politico e la strada per arrivare al rinnovo risulta ancora lunga e piena di ostacoli. Assecondando la propaganda elettorale del Premier Renzi, CGIL CISL e UIL non solo non hanno portato a casa nulla per i lavoratori del pubblico impiego, ma hanno anche pregiudicato il futuro della contrattazione che, necessariamente, dovrà aprirsi all’Aran con tutti i soggetti rappresentativi. Perché oltre quelle cifre, lanciate senza che vi sia alcuna copertura per il 2018, difficilmente si potrà andare nel momento in cui si parlerà veramente di rinnovi contrattuali. Le risorse stanziate fino ad oggi dalle leggi di Stabilità 2016 e 2017 ammontano a meno di 1 miliardo, equivalenti a circa 20 € lordi pro capite. Una cifra ben lontana dai 5 miliardi necessari per raggiungere gli 85 euro sbandierati dal Governo. La differenza dovrebbe essere allora reperita nella legge di Bilancio 2018.
Con l’intesa CGIL, CISL e UIL rinunciano a difendere il diritto dei lavoratori pubblici ad avere una giusta retribuzione e la possibilità di recuperare – almeno parzialmente – il potere di acquisto delle buste paga svalutate artificialmente con un blocco legislativo delle retribuzioni di ben 7 anni. Basti ricordare che i contratti del lavoro privato rinnovati in questi mesi hanno previsto aumenti medi di 90 €, dopo aver già avuto gli aumenti medi complessivi di circa 230€ con i due rinnovi relativi ai trienni precedenti.
Tra le altre cose, con questa intesa, si rinuncia anche ai 6 mesi del precedente triennio contrattuale, che la Corte Costituzionale aveva sancito spettare ai dipendenti pubblici.Inoltre, fino a quando non verrà approntata una legge apposita che dia la possibilità di superare i vincoli imposti dalla riforma Brunetta, sarà estremamente difficile aprire concretamente il tavolo negoziale per il nuovo contratto. L’articolo 17 della legge delega 124 del 2015, infatti, non fa alcun riferimento alla possibilità di modifica delle norme sulla contrattazione. Servirà dunque una legge ad hoc per aprire il vero e proprio contratto che, a sua volta, sarà reso difficile dalla necessità di omogeneizzare la parte normativa dei comparti unificati dopo l’approvazione della riforma della pubblica amministrazione.
La FLP-CSE, che è il sindacato grazie al quale si è pronunciata la Corte Costituzionale e si è costretto il Governo a riparlare di contratti pubblici, continuerà, invece, la sua battaglia al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici per un rinnovo contrattuale vero a tutela degli stipendi stipendi e delle professionalità del lavoro pubblico” .
Il comunicato evidenzia la fumosità dell’accordo, che è stato accompagnato in queste ore da un indecoroso battage da parte dei media. Ma ci poniamo altri interrogativi: si parla di 85 € (a regime e medi, attenzione!), ma le coperture 2018 non ci sono nel DDL bilancio votato dalla Camera; che senso ha poi sottoscrivere un accordo con un Governo che tra tre giorni potrebbe saltare? chi stipulerebbe un accordo di compravendita con un’azienda che solo dopo tre giorni potrebbe fallire? e quale infine è l’affidabilità di questo Governo che negli anni si è caratterizzato per le posizioni ostili verso lavoratori e sindacati? Allora, è chiaro: solo un assist al “si”, anche da parte di chi è scesa in piazza per il “no”. Meditate gente, meditate!
La Camera dei Deputati, lunedì 28 u.s., attraverso il voto di fiducia richiesto dal Governo, ha accesso la luce verde sul maxiemendamento relativo al disegno di legge (DDL) di bilancio 2017, che ora dovrà passare all’esame del Senato, dove è già approdato e dal Presidente Grasso verrà tempestivamente assegnato alla Commissione Bilancio.
Pubblichiamo su questa stessa pagina, in allegato, il testo del DDL votato dalla Camera con tutte le integrazioni e modifiche intervenute, che sono contenute nella colonna di destra del testo qui pubblicato.
Come si ricorderà, il DDL bilancio 2017 era stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre u.s., e poi, dopo una lunga settimana in cui si sono succeduti testi non ufficiali che abbiamo pubblicato su questo nostro sito, è approdato infine in data 29 ottobre in Commissione Bilancio della Camera.
Tra le novità, non ci sono purtroppo i tre emendamenti sollecitati dalla nostra O.S. che riguardavano: l’istituzione dal 1.1.2017 di un Fondo aggiuntivo per i civili del MD; l’avvio delle progressioni verticali che interessava in primis il personale di area 1^; infine, l’estensione ai civili del c.d. bonus sicurezza (80 € mensili) attribuito l’anno scorso a tutti i militari, e di questo abbiamo già puntualmente riferito nel Notiziario n. 138 di ieri. Stiamo comunque lavorando per verificare la possibilità di farli ripresentare al Senato, e vedremo cosa succederà.
Il “maxiemendamento” approdato ora al Senato subirà sicuramente opererà ulteriori modifiche/integrazioni, e pertanto il nuovo testo dovrà essere sottoposto ad secondo voto della Camera prima di essere approvato in via definitiva.
L’intero percorso parlamentare dovrà comunque essere completato verosimilmente prima di Natale, e successivamente il testo definitivo della legge, dopo la firma del Presidente della Repubblica, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dal 1 gennaio 2017.
Seguiremo come al solito il prosieguo dell’esame del Parlamento e ne daremo tempestivamente notizia ai colleghi.
Si riporta di seguito il testo del “comunicato stampa” diffuso dalla nostra Federazione in data 25 u.s. con il quale esprime la propria valutazione in merito alla sentenza n. 251 depositata in pari data dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11 della legge delega 7.8.2015, n. 124 (che pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 1) che detta i principi di delega per la riforma della P.A.
“La Corte Costituzionale con la sentenza n. 251 del 2016, depositata oggi 25 novembre 2016, relativa al ricorso della regione Veneto verso la Legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’art. 11 della Legge, relativo alla Dirigenza Pubblica, oltre alle norme contenenti le deleghe al Governo per il riordino della disciplina vigente in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni e di servizi pubblici locali di interesse economico generale che incidono su una pluralità di materie e di interessi, inscindibilmente connessi, riconducibili a competenze statali (ordinamento civile, tutela della concorrenza, principi di coordinamento della finanza pubblica) e regionali (organizzazione amministrativa regionale, servizi pubblici locali e trasporto pubblico locale), nella parte in cui prevede che i Decreti Legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Il Decreto Legislativo attuativo della Legge Delega, relativo alla dirigenza pubblica, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, non è stato preceduto dalla prescritta intesa essendo stato acquisito semplicemente il parere della Conferenza Unificata. Considerati i tempi per l’esercizio della delega, ormai in scadenza, è molto difficile che il Governo possa sanare l’incostituzionalità del Decreto Legislativo sulla Riforma della Dirigenza Pubblica.
La CSE-FLP ribadisce la necessità di procedere nei processi di riforma avviati (dirigenza, pubblico impiego, ecc.) non con atti autoritativi e unilaterali, ma previo confronto, concertazione e condivisione con tutti gli interlocutori delle Istituzioni, così come raccomandato dalla Corte.
Carlomagno (CSE-FLP) afferma “Il rispetto delle norme costituzionali e delle sue sentenze rappresentano le basi fondamentali di uno stato di diritto, cosa che il Governo si ostina a non riconoscere a partire dalla mancata esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale, scaturita dal nostro ricorso del 2011, che impone il rinnovo dei contratti del pubblico impiego
Roma, 25 novembre 2016 “
Pubblichiamo in allegato 2, su questa stessa pagina,il testo della legge delega 7.08.2015, n. 124
Questa sentenza mostra i limiti di una riforma, quella disegnata con la legge delega 124/2015, frettolosa, partita male senza alcun confronto, gestita peggio e approdata ora alla sconfessione da parte della Suprema Corte. Una sentenza, si deve aggiungere, che arriva a solo una settimana dal voto referendario, e che infligge un colpo molto forte ad un governo palesemente in affanno e che sta cercando con ogni mezzo di non affogare.
Dopo la nostra protesta per l’incontro separato con CGIL-CISL-UIL del 24 u.s. sul rinnovo dei contratti, è arrivata ora la convocazione per oggi da parte di F.P. di CSE-FLP e altre sigle. Quando si dice navigare a vista, il Governo appare davvero alla frutta!
Quaderno FLP DIFESA n. 15/2016 (pubblicato il 4 novembre 2016) –
Pubblichiamo, di seguito, il“Quaderno FLP DIFESA n. 15/2016” con il testo del DPR 15 marzo 2010, n. 90 recante il T.U.O.M. “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246″, pubblicato per la prima volta nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18.06.2010, Supplemento Ordinario n. 131.
Il testo che pubblichiamo è aggiornato sino al Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31.05.2016 – ed è quello vigente alla data di pubblicazione del presente Quaderno FLP DIFESA.
La pubblicazione del “Quaderno FLP DIFESA n. 15/2016” segue quella avvenuta in data 2 u.s. (“Quaderno FLP DIFESA n. 14/2016”) e relativa al “Codice dell’Ordinamento Militare” (D.lgs. n. 66/2010).
A tal proposito, vogliamo segnalare ai colleghi l’importanza di questo lavoro della nostra O.S., che con queste due pubblicazioni rende disponibile a tutti il “corpus normativo” aggiornato delle disposizioni che regolano la vita del nostro Ministero, e che costituiscono un punto di riferimento obbligato per tutti coloro che vi operano al suo interno.
La presente pubblicazione sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page del sito; successivamente, potrà essere reperita presso la sezione “I Quaderni di FLP DIFESA” collocata nella barra trasversale alta del sito.
Quaderno FLP DIFESA n. 14/2016 (pubblicato il 2 novembre 2016) –
Pubblichiamo, di seguito, il“Quaderno FLP DIFESA n. 14/2016” recante il Decreto Legislativo 15.03.2010, n. 66 (“CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE”), pubblicato per la prima volta nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8.5.2010, Supplemento Ordinario n. 84.
Il testo che pubblichiamo è aggiornato sinoal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2016 – ed è quello vigente alla data di pubblicazione del presente Quaderno FLP DIFESA.
Informiamo altresì che, prevedibilmente già in questa settimana, contiamo di pubblicare un nuovo “Quaderno FLP DIFESA”, questa volta recante il DPR 15.03.2010, n. 90 (“TESTO UNICO REGOLAMENTARE ATTUATIVO”) aggiornato al Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, e dunque nel testo oggi vigente.
Vogliamo segnalare ai colleghi l’importanza di questo lavoro della nostra O.S., che con queste due pubblicazioni rende disponibile a tutti il “corpus normativo” aggiornato delle disposizioni che regolano la vita del nostro Ministero, e che costituiscono un punto di riferimento obbligato per tutti coloro che vi operano al suo interno.
Comeè già noto a tutti, in data 15 u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. “Disegno di Legge di Bilancio 2017”), che in passato aveva assunto altre denominazioni (DDL finanziaria; DDL di stabilità).
Ne pubblichiamo su questa pagina il testo ancora in bozza recante la data del 24.10.2016 con le ulteriori modifiche e integrazioni operate nella giornata di ieri 26 ottobre 2016 (allegato 1), e dunque molti giorni dopo dopo la riunione del Consiglio dei Ministri che lo ha approvato, eche però potrebbe però ancora subire alcune modifiche e integrazioni.
Pubblichiamo anche le slide sui contenuti della manovra che hanno accompagnato l’illustrazione del provvedimento da parte del Presidente Renzi nella conferenza stampa del 15 u.s. (allegato 2) e la Nota di aggiornamento del DEF 2016, con la tabella che riguarda specificamente il nostro Ministero (allegato 3)
Si tratta, nel complesso, di una manovra finanziaria di circa 27 miliardi di euro, che presenta aspetti indiscutibilmente positivi (per es., lo stop all’aumento di due punti dell’IVA e delle accise, eredità delle finanziarie precedenti, che avrebbero fatto schizzare in alto i prezzi), altri in chiaroscuro (per es., le misure in materia previdenziale, in primo luogo l’introduzione dell’anticipo pensionistico-APE) ed altri decisamente in negativo (per es., le scelte in materie di pubblico impiego, che assegna somme decisamente insufficienti ai rinnovi contrattuali).
Per quanto attiene la Difesa, da una prima velocissima lettura il testo del DDL non risulta contenere la norma, che ci è stata illustrata dal Sottosegretario Rossi nella riunione del 10 ottobre u.s. (vds. Notiziario n. 116 di pari data), sulla costituzione del Fondo Integrativo aggiuntivo; in compenso, lo stesso DDL stabilizza per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa il c.d. “bonus sicurezza” e stanzia altre quasi 340 milioni di € per il riordino delle carriere del personale di quel comparto e per la c.d. equiordinazione. Evitiamo al momento ogni commento, e lo rimandiamo al momento in cui sarà finalmente disponibile il testo definitivo del DDL.
Per facilitare i colleghi interessati nella ricerca delle norme di maggiore interesse, facciamo presente che, all’interno della bozza di DDL che pubblichiamo in allegato 1, le misure in materia di lavoro e previdenza si trovano a pag. 31, quelle che riguardano i rinnovi contrattuali a pag. 64 e quelle infine che attengono alla spesa dei Ministeri a pg. 74.
Nei prossimi giorni, avremo modo di tornare sui contenuti del disegno di legge, sia con riferimento a quelli di carattere generale e di impatto sul pubblico impiego che troveranno spazio nei comunicati della nostra Federazione, sia con riferimento a quelli che toccano più da vicino il Ministero della Difesa e il suo personale, cui dedicheremo specifici Notiziari.
Notiziario n. 19 del 13 febbraio 2017 – Si è svolta l’8 feb. u.s., presso SEGREDIFESA (SGD), la riunione del “Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) del Ministero della Difesa, alla quale ha partecipato per conto di FLP la collega Maria […]
Notiziario n. 5 del 5 gennaio 2017 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario n. 1/2017 della nostra Federazione, diffuso in data 3 u.s., che reca una nota del nostro Dipartimento Studi e Legislazione sui contenuti della legge di bilancio 2017, che raccomandiamo alla lettura dei colleghi, e il cui testo integrale pubblichiamo sul […]
Notiziario n. 2 del 2 gennaio 2017 – Si riporta di seguito, in carattere corsivato e colorato, il testo integrale del Notiziario FLP n. 36 del 30.12.2016 con il quale il Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali della nostra Federazione fornisce il quadro delle novità in materia previdenziale che sono entrate in vigore dal 1 gennaio di […]
News del 9 dicembre 2016, ore 12.00 – Pubblichiamo su questa stessa pagina, in allegato 1, il testo definitivo della legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che dopo il voto favorevole espresso dalla Camera in data 28 novembre u.s. al maxiemendamento presentato dal […]
Notiziario n. 141 del 2 dicembre 2016 – Si riporta il testo del “comunicato stampa” di ieri di CSE che esprime considerazioni di merito molto critiche sul’ “accordo truffa” del 30.11.2016 che, dopo 7 anni di blocco, arriva a soli pochi giorni dal voto referendario e rappresenta di fatto un autentico endorsement al “si”, come […]
News del 30 novembre 2016, h. 07.00 – La Camera dei Deputati, lunedì 28 u.s., attraverso il voto di fiducia richiesto dal Governo, ha accesso la luce verde sul maxiemendamento relativo al disegno di legge (DDL) di bilancio 2017, che ora dovrà passare all’esame del Senato, dove è già approdato e dal Presidente Grasso verrà tempestivamente assegnato […]
Notiziario n. 136 del 28 novembre 2016 – Si riporta di seguito il testo del “comunicato stampa” diffuso dalla nostra Federazione in data 25 u.s. con il quale esprime la propria valutazione in merito alla sentenza n. 251 depositata in pari data dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11 della legge delega 7.8.2015, […]
Quaderno FLP DIFESA n. 15/2016 (pubblicato il 4 novembre 2016) – Pubblichiamo, di seguito, il “Quaderno FLP DIFESA n. 15/2016” con il testo del DPR 15 marzo 2010, n. 90 recante il T.U.O.M. “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246″, pubblicato per la prima volta nella […]
Quaderno FLP DIFESA n. 14/2016 (pubblicato il 2 novembre 2016) – Pubblichiamo, di seguito, il “Quaderno FLP DIFESA n. 14/2016” recante il Decreto Legislativo 15.03.2010, n. 66 (“CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE”), pubblicato per la prima volta nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8.5.2010, Supplemento Ordinario n. 84. Il testo che pubblichiamo è aggiornato sino al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177- pubblicato […]
News del 27 ottobre 2016, h. 8.00 – Come è già noto a tutti, in data 15 u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. “Disegno di Legge di Bilancio 2017”), che in passato aveva assunto altre denominazioni (DDL finanziaria; DDL di stabilità). Ne pubblichiamo […]