Pubblichiamo in allegato su questa pagina il Quaderno FLP Difesa n. n. 1/2024 recante “Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione del lavoro” coordinato ed aggiornato alla legge 30.12.2018, n. 145, come sempre a cura del nostro Coordinatore Gen. Aggiunto, Pasquale Baldari.
Successivamente il Quaderno potrà essere reperibile nella Sezione “Quaderni FLP Difesa” collocata sulla barra trasversale in alto di questa stessa home page.
Si informano le lavoratrici e i lavoratori che dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore ilDM DIFESA 02.08.2023 afferente il “Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero della difesa” – Edizione 2023, valido anche per l’AID, che pubblichiamo sul ns. sito internet all’indirizzo:http://flpdifesa.org/.
Il predetto Sistema, che potrà essere revisionato annualmente, abroga il “Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale civile delle aree funzionali ” di cui al DM 10.11.2015, il “Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dirigenziale” di cui al DM 29.09.2016 e il “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa del Ministero della Difesa“, di cui al DM 12.10.2017) e li unifica in un solo provvedimento di aggiornamento, adeguando i contenuti alle novità normative nel frattempo intervenute, alla rinnovata disciplina contrattuale, alle più significative evidenze emerse dall’esperienza applicativa dei cicli valutativi passati, nonché agli indirizzi metodologici riportati nelle Linee guida della PCM in ragione del contesto organizzativo ed operativo di riferimento.
In premessa, si deve doverosamente ricordare che, in merito al sistema di valutazione, rimane fermo lo storico dissenso di FLP DIFESA sul sistema premiale così come concepito dal Ministro Brunetta e definito dal Titolo II del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.. Un dissenso che trova ulteriore ragion d’essere allorquando lo si cali nel contesto del Ministero della Difesa, ove vengono messe in luce, a ns. avviso, tutta una serie di condizioni che risultano ostative al corretto funzionamento di un sistema di valutazione, tra le quali: 1) l’esclusione del personale militare di ogni ordine e grado dall’ambito di applicazione di qualsiasi sistema di misurazione di valutazione della performance; l’effetto che produce la valutazione della performance sul salario accessorio dei civili e nessuno su quello dei militari, quest’ultimo destinatario di una valutazione non ai fini performance ma solo ai fini della carriera (artt. 688 e seg. del DPR 90/2010); un sistema unico di misurazione e di valutazione della performance in un Ministero complesso e articolato che presenta Enti con migliaia di lavoratori ed Enti con solo qualche unità.
Per FLP DIFESA, le modalità contenute nel DM in esame, con le quali ne viene organizzata la misurazione e valutazione, appaiono negatrici di qualsiasi tentativo di portare in superficie e di dare trasparenza agli obiettivi organizzativi degli Enti e alle connesse responsabilità dei Dirigenti, tradendo quel principio, solo dichiarato nel nuovo SMVP ma, ancora una volta, non effettivamente perseguito, che la performance individuale sia intrecciata con la performance organizzativa. Era un obiettivo possibile, secondo il convincimento espresso dallo stesso OIV nella risposta prot. n. 0421 del 18.03.2016 a quesito posto da SMD in merito alle migliaia di istanze prodotte dai lavoratori che chiedevano di conoscere la performance organizzativa del proprio Ente: “la performance organizzativa… è misurabile, a livello di unità elementare… e si evince, per ogni unità organizzativa, dal complesso degli obiettivi… sottoposti a rilevazione nell’ambito dell’attività di controllo e di gestione”.
La valutazione della performance individuale si realizzerà attraverso la compilazione delle schede allegate al citato DM 02.08.2023: la scheda Hper il personale dell’Area dei funzionari, la scheda I per il personale dell’Area degli assistenti e la scheda I-bis per il personale dell’Area degli operatori. Invece, per l’Area delle Elevate Professionalità le modalità applicative della valutazione della performance saranno definite all’esito dell’implementazione di tale Area nell’ambito del Dicastero.
Al personale dell’AREA DEGLI ASSISTENTI e dell’AREA DEGLI OPERATORI, le nuove schede performance non prevedono più la descrizione dei compiti assegnati oggetto di valutazione che, invece, nelle vecchie schede erano specificatamente previsti nella ex SEZ. III “Rendimento sui compiti assegnati”.
Per il personale appartenente alle AREA DEI FUNZIONARI E AREA DEGLI ASSISTENTI, è previsto il c.d. “ELEMENTO DI COLLEGAMENTOcon gli obiettivi della struttura di appartenenza”, assegnato ogni anno dal dirigente valutatore per tutto il personale della medesima struttura e che deve intendersi uno specifico obiettivo di gruppo assegnato a tutto il personale – senza distinzione tra lavoratori in presenza e lavoratori agili – della medesima struttura di appartenenza, anche orientato all’aumento della produttività ed efficacia dell’azione del gruppo. A tale “elemento di collegamento” è assegnato un peso predeterminato nella Sezione III della scheda performance individuale, pari a 10 per l’area dei funzionari e pari a 5 per l’area degli assistenti. Un peso molto basso assegnato alla correlazione tra performance organizzativa e performance individuale, rispetto al punteggio massimo conseguibile nelle altre Sezioni della scheda, che, ad avviso di FLP DIFESA, evidenzia inequivocabilmente che tutto il sistema è comunque sviluppato per valutare il singolo dipendente in maniera, di fatto, scarrellata dalle performance dell’organizzazione, contrariamente a quanto previsto e dichiarato nello stesso documento.
Invece, come disposto dal DM 02.08.2023, il c.d. “ELEMENTO DI COLLEGAMENTO” con gli obiettivi della struttura di appartenenza e quindi gli obiettivi di gruppo, nonché le voci della SEZ. II “Competenze professionali e qualità della prestazione/esecuzione” riferite a “partecipa ad iniziative formative e di aggiornamento” e “partecipa ai colleghi le nuove conoscenze/informazioni acquisite”, non sono state previste per il personaleDELL’AREA DEGLI OPERATORI.
Una scelta questa che a ns. avviso è incomprensibile, limitativa, discriminante, in quanto questi lavoratori saranno valutati solo sui comportamenti organizzativi e, pertanto, saranno considerati non in grado di contribuire, con il proprio apporto, al raggiungimento degli obiettivi organizzativi del proprio Ente e, per estensione, a quelli del Dicastero. Una scelta, peraltro, in contrasto anche con le norme contrattuali (art.52 CCNL FC 2016-2018; artt. 31, 32 e 40 CCNLFC 2019-2021), con i programmi formativi proposti ad esempio da DIFEFORM e con le direttive della PCM-Dipartimento della Funzione Pubblica che indirizzano i Dirigenti di tutte le PP.AA. ad assumere la formazione quale leva strategica permanente e diffusa, per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo.
Tali osservazioni/proposte di modifica, fra tutte le altre, afferenti soprattutto il personale dell’AREA ASSISTENTI e dell’AREA OPERATORI, sono state ripetutamente rappresentate da FLP DIFESA, che le ha formalizzate e sostenute in sede di confronto sindacale con la delegazione trattante di parte pubblica, in occasione dell’esamina delle bozze di Decreto volta per volta ricevute, informando contestualmente il Ministro della Difesa in carica in quei momenti.
A confermare la validità delle osservazioni e delle posizioni espresse da FLP DIFESA, è la diramazione a tutti gli Organi programmatori, ma solo dopo l’approvazione del DM 02.08.2023 e la divulgazione con circolare del 05.09.2023, della direttiva del Ministro della Difesa del 05.10.2023 (prot. n° M_D A3DFB29 REG2023 0050926) con oggetto “Valutazione della performance individuale del personale civile dirigenziale e non dirigenziale della Difesa. Sviluppo delle competenze digitali.” che, richiamando la direttiva del Ministro della P.A. del 23 marzo 2023,dispone ai Dirigenti valutatori, per l’anno 2024, di inserire nelle schede performance individuali “uno specifico obiettivo relativo allo sviluppo delle competenze digitali”, specificando che per il personale dell’AREA DEGLI ASSISTENTI (ai quali non sono stati assegnati i compiti) e per quello dell’AREA DEGLI OPERATORI (ai quali non sono stati assegnati gli obiettivi individuali e di gruppo e neanche i compiti) si fa riferimento alla voce valutativa “Conoscenze e utilizzo di strumenti informatici o altre apparecchiature e mezzi il cui impiego è funzionale all’assolvimento dei compiti assegnati” di cui alla Sezione II della scheda performance (Allegati I e I-bis del “Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero della Difesa”), e disponendo di attribuire un peso all’obiettivo che potrà variare in funzione della qualifica oltre che delle funzioni/attività in concreto espletate da ciascun dipendente.
Un DM e una direttiva, peraltro, che non forniscono precise indicazioni sulle differenti professionalità cioè tecniche e amministrative, con l’aggiunta che a tutt’oggi, la direttiva del Ministro sembrerebbe non essere stata estesa a tutte le articolazioni della Difesa (es. della MM) e neanche a tutto il personale civile. Né tanto meno, il DM risulta essere stato accompagnato dalla diffusione preventiva di univoche linee guida dello SMD, come invece fatto con il precedente DM.
E’ proprio UNA BELLA GATTA DA PELARE questa disinformazione e queste schede performance monche delle voci che riportavano la descrizione dei compiti e degli obiettivi! Anche perché il riferimento al documento metodologico “Syllabus delle competenze digitali per la P.A.” del Dipartimento della Funzione pubblica comporta altre problematiche: 1) in genere la programmazione dei corsi avviene nell’anno precedente, pertanto non è detto che tutti riescano ad accedere al Syllabus che prevede moduli per lo più di interesse degli amministrativi e quindi legarlo alla performance potrebbe creare dei problemi di valutazione nel caso in cui non si riesca ad accedere; 2) per svolgere il Syllabus ogni postazione dovrebbe avere l’applicativo per poter essere svolto durante l’orario di lavoro. E le professionalità tecniche che molto spesso in funzione della loro attività non hanno una propria postazione dove lo svolgono?
Vediamo in sintesi cos’altro prevede il nuovo Decreto del Ministro della Difesa:
Riconferma la precedente tempistica procedurale,con la novità che, in via sperimentale, il valutatore attribuirà il punteggio finale di valutazione della performance individuale dei dipendenti, A VALLE DI APPOSITO COLLOQUIO VERBALIZZATO, con funzione di feedback e riorientamento/rinforzo per il futuro, e il valutato, a valle di una eventuale e specifica attività di formazione, potrà compilare il questionario relativo allo svolgimento del processo di valutazione.
Non risolve la problematica della scheda performance che può essere notificata al dipendente entro il 20 febbraio e non entro il 31 dicembre dell’anno precedente con validità dal 1° gennaio, significando con tale tempistica che il dipendente viene valutato anche per un periodo pari al 16% del totale annuo (ovvero quasi un quinto del periodo di valutazione) senza che conosca gli elementi su cui sarà valutato.
Ribadisce che l’attività di valutazione non è delegabile e che, qualora sia necessario a garantire il rispetto dei termini previsti, è possibile delegare solo lo svolgimento dell’attività di comunicazione delle schede ai dipendenti, a soggetto opportunamente individuato ed a tal fine formalmente delegato, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza nonché nel rispetto della privacy dei dipendenti.
Ribadisce che, il valutatore,che coincide con il dirigente, civile o militare (con grado minimo di colonnello), si identifica con il soggetto responsabile della funzione valutativa alla data di conclusione del processo di valutazione (31 dicembre dell’anno di riferimento) e a cui compete l’onere/dovere di differenziare la valutazione della performance individuale del personale delle aree che presta servizio presso la struttura di cui è responsabile.
Riconferma che qualora l’Autorità valutatrice non abbia alle proprie dirette dipendenze il valutando, potrà acquisire dal soggetto che direttamente lo impiega – purché questi rivesta almeno la qualifica di ufficiale/funzionario e non appartenga alla stessa area del valutato – una nota con i necessari elementi conoscitivi per la formulazione della valutazione. Ancora una volta, non è stato specificato, se il valutato è un Funzionario, quale sia il grado minimo dell’Ufficiale che deve redigere la nota.
Prevede che in caso di disaccordo sul giudizio finale di valutazione espresso dal dirigente, nel rispetto della tempistica, delle modalità e delle procedure indicate nel nuovo SMVP e del principio che non è consentita reformatio in pejus della valutazione, il valutato potrà contestare il punteggio ricevuto in primis direttamente al valutatore e, nel caso di conferma del precedente giudizio o di nuova valutazione non condivisa, avviando la procedura di conciliazione, da effettuarsi presso l’organo di vertice centrale di riferimento facendosi eventualmente assistere, in questa ed in tutte le altre fasi del procedimento di conciliazione, da un rappresentante sindacale e/o da una persona di fiducia.
Ancora una volta, il Decreto del Ministro non specifica, in caso di convocazione da parte dell’organo di conciliazione, che i costi di missione sostenuti dall’istante siano a carico dell’A.D.. Un segno evidente, a ns. avviso, della volontà politica di impedire/ridurre le scelte del valutato di proporre istanza di revisione a tale livello, dovendo eventualmente sostenere anche delle spese per poter partecipare di persona all’audizione.
Ai dipendenti che rendono la propria prestazione in modalità agile è garantita l’assenza di penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e di qualsiasi forma di discriminazione.
Il processo di valutazione individuale, il cui arco temporale coincide, per tutto il personale, di norma, con l’esercizio finanziario di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre) regolamenta dei casi particolari:
E’ anticipatamente chiuso nei casi (riferiti solo al valutato laddove non diversamente specificato) di cessazione dal servizio per collocamento in quiescenza; transito in altro ruolo o altra amministrazione; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo; dichiarazione di inidoneità al servizio per motivi di salute; risoluzione del rapporto; decesso; assenza continuativa dal serviziodel dipendente, o del dirigentevalutatore, per un periodo superiore a 60 giorni (nel vecchio SMVP era previsto 90gg), per qualsiasi motivo; cessazione dall’incarico per trasferimento o cambio di incarico; partecipazione a concorsi, ove la valutazione relativa all’annualità in corso sia espressamente richiesta dai relativi bandi; modifica, anno in corso, del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale delle aree funzionali della Difesa, qualora i correttivi incidano in maniera sostanziale sul procedimento di valutazione.
Prosegue senza interruzione laddove il valutato permanga nello stesso incarico oggetto di valutazione.
Non si svolge per periodi di servizio attivo del dipendente inferiori o pari a 60 giorni(nel vecchio SMVP era previsto 90gg). In tale caso, ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio, si intende conseguita anche per tale periodo l’ultima valutazione ottenuta.
Altri casi particolari: assolvimento contemporaneo di due o più incarichi; frequenza corsi con impegno continuativo di durata superiore a 90 giorni; personale neo-assunto.
In caso di trasferimento ad altra struttura organizzativa o ad altro incarico del valutatore, lo stesso provvede a rilasciare al soggetto subentrante nelle funzioni di valutatore le opportune indicazioni da utilizzarsi ai fini della valutazione di cui quest’ultimo è competente.
Se la direzione di un Ente dotato di autonomia amministrativa, logistica e operativa è attribuita ad un Ufficiale di grado inferiore a colonnello, quest’ultimo provvederà a fornire gli occorrenti elementi conoscitivi per la formulazione della valutazione al dirigente civile o militare dell’articolazione sovraordinata che effettuerà la valutazione per il personale civile delle aree funzionali che presta servizio nella struttura della quale è responsabile (in questo caso il dirigente terrà conto dei predetti elementi nella redazione della scheda valutativa).
È tutto, cordialissimi saluti.
p. IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA Maria Pia BISOGNI – Pasquale BALDARI
Pubblichiamo in allegato su questa pagina il Quaderno FLP Difesa n. 14/2023 recante il DPR 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165” coordinato ed aggiornato sino al DPR 13 giugno 2023, n. 81 e ad oggi vigente, sempre a cura del nostro Coordinatore Gen. Aggiunto, Pasquale Baldari
Successivamente il Quaderno potrà essere reperibile nella Sezione “Quaderni FLP Difesa” collocata sulla barra trasversale in alto di questa stessa home page.
Pubblichiamo in allegato su questa pagina il Quaderno FLP Difesa n. n. 13/2023 recante il “Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” coordinato ed aggiornato al D.P.R. 16.06.2023, n. 82, come sempre a cura del Coordinatore Gen. Aggiunto, Pasquale Baldari.
Successivamente il Quaderno potrà essere reperibile nella Sezione “Quaderni FLP Difesa” collocata sulla barra trasversale in alto di questa stessa home page.
Pubblichiamo in allegato su questa pagina il Quaderno FLP Difesa n. n. 12/2023 recante il Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, coordinato ed aggiornato alla legge 10 agosto 2023, n. 112, come sempre a cura del nostro Coordinatore Gen. Aggiunto, Pasquale Baldari.
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Pubblichiamo in allegato su questa pagina il Quaderno FLP Difesa n. 11 del 09 ottobre 2023, recante il “Codice dell’Ordinamento Militare – Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66” coordinato ed aggiornato al decreto legge 19 settembre 2023 n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2023 n. 219, e vigente alla data odierna;
La pubblicazione è come sempre a cura del Coordinatore Gen. Aggiunto Pasquale Baldari.
Successivamente il Quaderno potrà essere reperibile nella Sezione “Quaderni FLP Difesa” collocata sulla barra trasversale in alto di questa stessa home page.
Dopo la riunione meramente interlocutoria tenuta la settimana scorsa a Persociv, di fatto priva di elementi concreti utili all’effettivo confronto sulle progressioni verticali in deroga (che bisognerebbe invece definire al più presto per arrivare in tempo entro la fine del 2024), approfondiamo in proprio e ricapitoliamo di seguito quanto finora a disposizione in materia.
Le principali norme di riferimento per l’effettuazione delle progressioni verticali sono:
il lgsvo 150/2009, che prevede che le progressioni economiche siano attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, valutati in base alle competenze professionali, ed ai risultati di performance;
L’ art. 17 dell CCNL FC 2019-2021 (progressioni ordinarie), che stabilisce che ai sensi dell’art. 52 c. 1bis d. lgs 165/2001, le progressioni tra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata su:
Valutazione positiva degli ultimi tre anni di servizio
Assenza di provvedimenti disciplinari;
Possesso dei titoli previsti dall’ordinamento;
Possesso di competenze professionali/di studio;
Numero e tipologia degli incarichi rivestiti,
con riserva di almeno il 50% dei posti per l’accesso dall’esterno;
L’art. 18 – norme di 1^ applicazione del CCNL FC 2019-2021 (procedure speciali in deroga ai sensi dell’art. 52 c 1bis-s del d. lgs 165/2001) , che prevede invece che “…In fase di 1^ applicazione del NOP e comunque entro il 31 dicembre 2024…” (ma l’AD ventila l’ipotesi di una proroga in sede di rinnovo del CCNL FC), la progressione fra le aree abbia luogo mediante procedura valutativa, dei requisiti:
Per le progressioni dalla 1^ alla 2^ area:
diploma di scuola secondaria di 2° grado+ 5 anni di anzianità nella 1^ area (NB: la norma non pone vincoli in merito all’intervallo di tempo intercorso dall’ultima progressione, perciò vi è una elevata probabilità che i vincitori delle progressioni orizzontali 2023 superino anche quelle verticali);
oppure, in alternativa, il titolo di studio inferiore, e dunque
diploma dell’ obbligo scolastico + 8 anni di anzianità in 1^ area;
per le progressioni dalla 2^ alla 3^ area:
laurea (triennale/quinquennale) e almeno 5 anni di anzianità nella 2^ area;
oppure, in alternativa, il titolo di studio inferiore, e dunque
diploma di scuola secondaria di 2° grado e almeno 10 anni in 2^ area.
Per le progressioni in deroga è previsto il confronto con le parti sindacali sui criteri di selezione e sul peso dei diversi titoli (di cui nessuno può essere inferiore al 25%, con riferimento a:
esperienza maturata nell’area di provenienza (anzianità di servizio);
titolo di studio (per il quale si pone il problema di come dare efficacia alla deroga sul titolo di studio prevista dal contratto);
competenze professionali (percorsi formativi, altri titoli di studio);
può (ma non DEVE) esservi ricompresa la valutazione della performance.
Ma quali sono le risorse e quanti i posti su cui contare? Vediamo di quali elementi disponiamo a oggi:
sono stati da tempo autorizzati con DPCM concorsi per:
50 posti in 2^ area + 50 in 3^ (DPCM 20.06.2019) ;
150 posti in 2^area + 50 in 3^ (DPCM 29.03.2022),
da effettuarsi con procedura ordinaria tenendo conto che su questi grava il vincolo assunzionale della riserva del 50% dei posti all’esterno: nonostante le assicurazioni di Persociv, i relativi bandi non sono stati pubblicati, e ci sarebbe da verificare se le relative risorse sono rimaste alla Difesa oppure sono al MEF… ;
nel corso dell’estate sono state certificate in €. 6.022.085 le risorse destinate alle progressioni in deroga finanziate dalla legge di bilancio per il 2022 (0,55% del monte salari 2018); con tali risorse si potrebbero supportare, secondo un calcolo a spanne, circa 200 progressioni dalla 1^ alla 2^ area, oppure circa 170 dalla 2^ alla 3^ area (fatte salve tutte le possibili combinazioni delle due componenti). Come ribadito da ARAN-FP-MEF, queste risorse possono essere invece integralmente destinate a queste progressioni in deroga, in quanto finalizzate a sostenere in sede di prima applicazione i nuovi ordinamenti professionali.
L’ ARAN attesta che a queste risorse possono essere poi associate, per lo stesso fine, ulteriori risorse destinate ad assunzioni, ma per queste ultime bisognerà di nuovo far salvo il 50% dei posti per l’esterno.
L’AD, che non ha finora prodotto alcun documento su cui articolare il confronto, aveva invece relazionato sulla materia ipotizzando progressioni verticali per 150 posti per la 2^ area e 50 per la 3^ mentre non possono essere previste in questa sede progressioni per la 4^ area; (numeri che l’AD ricomprende nelle 1393 unità previste dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale di cui 5 dirigenti, 4 professori/ricercatori, 95 funzionari e 1289 di 2^ area); e prevede di applicare a questi numeri la riserva del 50% alle assunzioni dall’esterno, da finanziare con le risorse autorizzate, non escludendo però la possibilità di altri finanziamenti. Ma ha tenuto comunque a ribadire che approfondimenti in materia sono tuttora in corso.
Questi dati, pur con tutte le precazioni e le riserve, non ci tornano e aprono il varco a molte domande di chiarimento e revisione sul piano della quantificazione delle risorse e dei numeri a concorso. Intanto val la pena rilevarne la esiguità, che dimostra come non sia immaginabile a queste condizioni dare risposte alle storiche legittime aspirazioni di tanto personale, non ultimo quello attualmente in 1^ area, cui pure tante promesse sono state fatte… E poi comunque osserviamo:
come siamo lontani dalle previsioni dei fabbisogni di personale di cui al PTFP 2023-2025 (le 1393 unità sopracitate, che non dovrebbero ricomprendere le progressioni in deroga), e che potrebbero dar luogo a concorsi solo dopo la emanazione di apposito DPCM, nei primi mesi del 2024);
come anche gli stessi numeri del PTFP non siano adeguati alle reali esigenze maturate in Difesa dopo il massiccio esodo di personale civile degli ultimi anni, e dunque come sia necessario che l’AD rimoduli in aumento il fabbisogno di personale nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2024-2026.
come siamo terribilmente in ritardo, posto che gli strumentali rinvii voluti dalla triplice non hanno consentito già a fine 2022 la firma sull’accordo sulle competenze delle famiglie professionali, necessario per l’integrazione del PTFP 2023-2025 e l’avvio delle progressioni in deroga.
Aspettiamo ora la prossima convocazione, sperando che si possa entrare finalmente nel merito.
Per ora è tutto, cordialissimi saluti.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA Maria Pia BISOGNI – Giampietro CROCETTI – Pasquale BALDARI
Notiziario FLP Difesa n. 61 del 21 settembre 2023 –
Si conclude in modo assolutamente non soddisfacente la trattativa per il CCNI Difesa 2023-2025, il FRD e le progressioni 2023, e FLP Difesa ha deciso di non sottoscriverlo. Riepiloghiamo di seguito i punti salienti del testo e specifichiamo di seguito le ragioni della nostra posizione di dissenso, già emerse col precedente notdif 58 del 13.09:
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE: riformulata, come da noi richiesto, nella versione originale già sperimentata gli anni scorsi; alla P.O. sono stati destinati 3 milioni di euro in più rispetto all’anno scorso (da 16 a 19 milioni di euro, che avrebbero potuto invece finanziare le progressioni orizzontali), e la relativa quota individuale al netto degli oneri a carico del datore di lavoro è di €. 796,91.
Alla P.I. sono destinati €. 4.800.000, dunque 800.000 in più rispetto al 2022 (incremento per il quale vale il discorso di prima), e la relativa quota individuale al netto degli oneri a carico del datore di lavoro è di €. 201,31.
MAGGIORAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER LA 1^ AREA:è definitivamente cassata da Persociv, di concerto con le altre parti sociali, che pure in altra stagione di questa battaglia avevano millantato la bandiera.
PROGRESSIONI ORIZZONTALI: restano confermati i numeri proposti a giugno, per complessivi 2581 destinatari. Noi riteniamo invece che avrebbero potuto essere molto superiori, dando così risposta alle molte aspettative dei colleghi mediante una diversa distribuzione delle risorse disponibili.
Infatti, se consideriamo che:
i posti da mettere a concorso non possono superare il 50% dei potenziali candidati, come ribadito dalla Funzione Pubblica;
i potenziali partecipanti alla selezione comprendono anche i vincitori 2021 (decorrenza 01.01.2021),
ci sarebbero state le condizioni per prevedere oggi qualche migliaio di posti in più (3898 in più rispetto ai 2581, di cui 3445 in più nella 2^ area e 453 in più nella 3^ area).
Di fatto oggi sono previsti, in una battaglia di tutti contro tutti dentro ciascuna area, senza riferimento alle originarie fasce retributive, solo:
560 posti per la 1^ area (che non potrà progredire al 100%, come da qualcuno inizialmente millantato);
1769 posti per la 2^ area;
252 posti per la 3^ area.
PROGRESSIONI VERTICALI: Un discorso a parte va fatto per queste, nel cui merito si entrerà nei prossimi giorni, avendo già certezza dell’avvenuta certificazione del finanziamento per circa 6 milioni e 200.000 euro.
Rammentiamo che la DG aveva precisato, nel corso dell’ultima riunione che:
– i vincitori delle procedure selettive per la progressione orizzontale 2023 potranno partecipare anche alle progressioni verticali 2024, perché in questo caso non vi è vincolo di esclusione;
– vale per le progressioni verticali il vincolo posto dal D L.gsvo 165/2001, che stabilisce la riserva all’esterno del 50% dei posti messi a concorso;
– deve essere comunque garantito il principio di selettività delle progressioni.
Dunque, contrariamente a quanto auspicato, difficilmente saranno praticabili progressioni verticali che consentano il passaggio alla 2^ area per tutto il personale di 1^.
Inoltre, poiché i titoli utili per le progressioni verticali non possono essere poi così diversi da quelli delle progressioni orizzontali, non si può escludere che buona parte di coloro che supereranno le progressioni orizzontali 2023 superino poi anche le selezioni per le progressioni 2024.
Ecco perché alla luce di tutto ciò noi avevamo continuato a sostenere la maggiorazione della performance organizzativa per la 1^ area…
FUS: l’accantonamento è di circa €. 5.000.000, per una quota individuale al netto degli oneri a carico del datore di lavoro di €. 212,48.
COMPETENZE DELLE FAMIGLIE PROFESSIONALI: almeno su questo punto da tempo la quadra era stata raggiunta, e avrebbe potuto essere sottoscritta a parte, come già riferito nei precedenti notiziari.
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO: l’AD ha chiesto di destinare le risorse variabili 2022 al pagamento delle particolari posizioni di lavoro (turni, reperibilità, ppl) anziché al FUS o alle progressioni interne alle aree.
SEDI DISAGIATE: eliminata totalmente, come da noi richiesto, la collocazione nell’ambito delle sedi disagiate della voce “particolari attività prestate da dipendenti non in turno” di cui all’art. 21 CCNL FC 2016-2018, che sino al 2022 aveva consentito di pagare impropriamente queste attività, con le risorse economiche del FRD (a discapito di tutti i lavoratori) anziché con quelle dei capitoli di spesa degli stipendi e dello straordinario.
CCNI – PARTE GIURIDICA: è stata rinviata la trattazione della materia a dopo quella delle progressioni verticali, lasciando così fuori dalla discussione temi di particolare interesse dei colleghi, fra cui quelli inizialmente previsti ma evidentemente tortuosi da trattare, quali:
ORARIO DI LAVORO: con l’ipotesi di inserire la “Flessibilità in entrata e in uscita” con la previsione di “…fasce temporali pari ad almeno 1 ora in entrata e/o in uscita entro le quali è consentito l’inizio e il termine della prestazione lavorativa giornaliera”.
BANCA DELLE ORE E STRAORDINARIO: nella bozza dell’AD era già stato innalzato a 250 ore il limite massimo annuo individuale del monte ore di straordinario, prevedendo la stessa misura per la banca delle ore.
Ma dovremo riprendere anche la regolamentazione del lavoro agile insieme a quella del Lavoro da remoto.
Alleghiamo al notiziario i testi dei documenti finali, e la nostra nota a verbale.
E’ tutto, ci aggiorniamo.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA Maria Pia BISOGNI – Pasquale BALDARI
Pubblichiamo in allegato su questa pagina il Quaderno FLP Difesa n. 10/2023 recante il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 “Attuazione della l. 03.04.2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. coordinato ed aggiornato sino al DPR 24.06.2022 n. 81 “Regolamento recante l’individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (GU 30.06.2022, n. 151), come sempre a cura del nostro Coordinatore Gen. Aggiunto, Pasquale Baldari
Successivamente il Quaderno potrà essere reperibile nella Sezione “Quaderni FLP Difesa” collocata sulla barra trasversale in alto di questa stessa home page.
E’ proseguita oggi a Persociv la trattativa per il CCNI Difesa – sola parte economica, e per il FRD 2023 e le progressioni orizzontali. Una trattativa che Persociv intende chiudere questa settimana, alle condizioni che vi riferiamo di seguito, che sarà seguita da quella sulle progressioni verticali in calendario per i giorni 21 e 22 prossimi venturi, e poi a ruota dal CCNI – parte giuridica, i cui argomenti salienti attengono alla disciplina integrativa degli istituti inerenti l’orario di lavoro (flessibilità – banca delle ore) e la disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto.
Per quanto riguarda il testo in via di definizione, possiamo considerare definita la parte relativa alle competenze delle famiglie professionali, ulteriormente integrata nella parte relativa alle famiglie di tipo tecnico.
Per quanto riguarda i risparmi dell’anno precedente che a termini di contratto dovrebbero essere riversati nel FRD, la delegazione trattante propone di pagare con quelle risorse almeno parte delle particolari posizioni di lavoro maturate quest’anno, posto che ove così non si facesse, i relativi pagamenti dovrebbero attendere la certificazione dell’accordo 2023, la cui tempistica prevedibilmente richiederà del tempo.
Performance organizzativa e individuale: la performance organizzativa è stata riformulata, come da noi richiesto, nella versione originale già sperimentata gli anni scorsi, articolata nelle 4 fasce di presenza, ed è stato incrementato l’accantonamento da 16 a 19 milioni di euro. Ma è definitivamente sparita la voce della maggiorazione della performance organizzativa per la 1^ area: Persociv ha mantenuto una netta posizione di rifiuto, che troverebbe giustificazione nella riapertura delle progressioni orizzontali anche per la 1^ area. A nulla è valso ricordare che la maggiorazione era nata per risarcire la 1^ area della massiccia riduzione del FUS determinata dalle progressioni possibili solo alle altre aree. Il fatto è che su questa partita abbiamo purtroppo trovato ben poco conforto dalle altre parti sociali, che pure in altra stagione di questa battaglia avevano millantato la bandiera.
Progressioni Orizzontali: sono confermati i numeri proposti a giugno, per complessivi 2581 destinatari. Questi pochi numeri sono condizionati dal vincolo ribadito dalla Funzione Pubblica in risposta a specifico quesito di Persociv, in base al quale “…l’attribuzione del differenziale stipendiale avviene mediante procedura selettiva di area… …da destinare ad una quota di personale non superiore al 50% della platea dei potenziali destinatari.” FLP Difesa ha chiesto allora di avere conferma in merito alla quantificazione dei “potenziali destinatari” fra coloro che non sono stati riqualificati nell’ultimo biennio. Persociv ha confermato i numeri forniti a giugno, di cui abbiamo dato conto nei precedenti notiziari, e rispetto ai quali i conti non ci tornavano né in termini di numeri che di percentuali, ma la DG ha ribadito la sua posizione. Tuttavia il problema che abbiamo posto non è certo di poco conto, considerato che se comprendiamo fra gli aventi titolo a partecipare anche i riqualificati 2021, i numeri dei posti da mettere a concorso, nel rispetto dei vincoli posti dalla FP, salirebbe a più del doppio di quelli attualmente previsti, che potrebbero essere tranquillamente finanziati riducendo gli incrementi destinati ad altre voci, quali i 3 milioni in più della performance organizzativa. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la risposta ufficiale dell’Amministrazione.
Sui criteri da adottare per le progressioni orizzontali, è in esame la possibilità di elevare a 5 punti per ogni anno o frazione di anno il punteggio da assegnare alla fascia di appartenenza.
Un discorso a parte va fatto per le Progressioni verticali, nel cui merito si entrerà la prossima settimana: la DG ci ha dato notizia dell’avvenuta certificazione del finanziamento per circa 6 milioni e 200.000 euro da destinare a tale voce per avviare i bandi nel 2024.
E’ stato precisato dalla DG che:
– i vincitori delle procedure selettive per la progressione orizzontale 2023 potranno partecipare anche alle progressioni verticali 2024, perché in questo caso non vi è vincolo di esclusione;
– vale per le progressioni verticali il vincolo posto dal D L.gsvo 165/2001, che stabilisce la riserva all’esterno del 50% dei posti messi a concorso;
– deve essere comunque garantito il principio di selettività delle progressioni;
dunque, contrariamente a quanto auspicato, difficilmente saranno praticabili progressioni verticali che consentano il passaggio alla 2^ area per tutto il personale di 1^.
Inoltre, poiché i titoli utili per le progressioni verticali non possono essere poi così diversi da quelli delle progressioni orizzontali, non si può escludere che buona parte di coloro che supereranno le progressioni orizzontali 2023 superino poi anche le selezioni per le progressioni 2024.
Ecco perché alla luce di tutto ciò noi avevamo continuato a sostenere la maggiorazione della performance organizzativa per la 1^ area… ma tant’è.
Per tutto quanto sopra, riteniamo che la nostra O.S. non possa sottoscrivere questo CCNI economico, che lascia aperte storiche ferite in molti colleghi.
E’ tutto, cordialissimi saluti
p. IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA – Maria Pia BISOGNI – Vincenza TEOFILI – Pasquale BALDARI
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Notiziario FLP Difesa n. 61 del 21 settembre 2023 – Si conclude in modo assolutamente non soddisfacente la trattativa per il CCNI Difesa 2023-2025, il FRD e le progressioni 2023, e FLP Difesa ha deciso di non sottoscriverlo. Riepiloghiamo di seguito i punti salienti del testo e specifichiamo di seguito le ragioni della nostra posizione […]
Quaderno FLP Difesa n. 10 del 20 settembre 2023 – Pubblichiamo in allegato su questa pagina il Quaderno FLP Difesa n. 10/2023 recante il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 “Attuazione della l. 03.04.2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. coordinato ed aggiornato […]
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