QUADERNO FLP DIFESA n. 2 / 2020 pubblicato il 13 giugno 2020 –
Pubblichiamo il “Quaderno FLP DIFESA n. 2 / 20120″ che reca gli “orientamenti applicativi” dell’ARAN relativi al CCNL 12.02.2018 del comparto Funzioni Centrali, aggiornati al 13.06.2020 e validi ad oggi.
La pubblicazione del “Quaderno n.2 / 2020” sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page del nostro sito; successivamente, potrà essere reperita presso la sezione “I Quaderni di FLP DIFESA” che è accessibile dalla barra trasversale alta della stessa home page.
La FLP DIFESA, con nota datata 2 giugno u.s., che si pubblica in questa pagina in allegato 1, ha rappresentato a PERSOCIV le lamentele e le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori civili della Difesa, in merito ai tempi di pagamento delle indennità accessorie previste dal FRD 2019 maturate e non corrisposte, con particolare riferimento alle somme che attengono al saldo delle prestazioni relative al periodo ottobre-dicembre 2019 per le PPL, i turni e le reperibilità, prestazioni ritenute essenziali per la stessa funzionalità della Difesa, e comunque già rese dai lavoratori; a queste, si aggiungano ovviamente le somme maturate nell’anno in corso per le analoghe prestazioni rese nei primi mesi.
Pertanto, dopo averlo sollecitato nel corso delle ultime due riunioni dello scorso mese di maggio (Notiziario FLP Difesa n. 50 del 22 maggio 2020), la nostra O.S. ha ribadito l’urgenza di pervenire alla firma definitiva dell’accordo FRD 2019, così come rettificato alla luce dei rilievi degli Organi certificatori. Va anche ricordato che successivamente, in data 20 maggio u.s., FLP DIFESA aveva già dato il proprio assenso alla bozza di accordo definitivo predisposto da PERSOCIV, anche al fine di chiudere quella partita, sbloccare il pagamento delle indennità previste ed avviare la trattativa FRD 2020, in cui potrebbero trovare spazio quelle progressioni economiche già disattese nel 2019.
Ebbene, comunichiamo ai colleghi che, in accoglimento della ns. richiesta, alle ore 15,53 del pomeriggio di ieri Persociv ha sottoposto alle OO.SS. nazionali il testo definitivo dell’accordo FRD 2019 per perfezionarlo con la sottoscrizione delle parti; il testo è uguale a quello già inviato in bozza, con la sola modifica della nota congiunta, per allinearla al rilievo degli Organi certificatori sulla decorrenza delle progressioni economiche, modifica che consente ora alla nostra O.S. di sottoscriverla. La sottoscrizione avverrà con le modalità in uso ai tempi del Covid (ogni sigla sindacale comunicherà la propria volontà di sottoscriverlo ovvero di non sottoscriverlo, e al termine il documento sarà perfezionato da Persociv inserendo nel documento la voce “firmato” ovvero “non firmato” in corrispondenza di ogni singola Parte.) Sarà cura della FLP DIFESA di pubblicizzare il testo finale con le firme.
Protocollo nazionale Difesa per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19
La FLP DIFESA con nota del 3 giugno u.s.,che si pubblica in questa pagina in allegato 2, ha chiesto al Ministro della Difesa d’intervenire per dare urgente attuazione al Protocollo nazionale Difesa per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, già condiviso e sottoscritto in data 15.05.2020 tra la delegazione trattante della Difesa (SMD, SGD, PERSOCIV) all’uopo investita dal Gabinetto e le OO.SS. nazionali, attraverso una efficace pubblicizzazione dello stesso, la esaustiva diffusione presso tutte le articolazioni del M.D. e l’indicazione agli Enti di convocare subito le Parti sociali. Detta nostra iniziativa si è resa necessaria al fine di superare le forti resistenze riscontrate da parte di responsabili di singoli Comandi sulla base (così pare) di disposizioni ricevute dalle SS.AA. che avrebbero richiesto di rallentare l’avvio delle attività informative, di confronto, di contrattazione e di nomina dei Comitati, in contrasto sia con il CCNL vigente che con i Protocolli sottoscritti dalle OO.SS. con la Funzione Pubblica in data 3 e 8 aprile c.a. ed in ultimo nella Difesa.
Si tratta, a ns. avviso, di una evidente manovra posta in campo con il tentativo di delegittimare l’accordo e le Parti firmatarie, con motivazioni che non scalfiscono la validità del documento e l’obbligo di attuarne in sede locale i contenuti; né la sopravvenuta emanazione di ulteriore normativa consente di considerare superato il Protocollo; piuttosto, come indicato da PERSOCIV, lo stesso potrà essere integrato nel corso di successive riunioni e confronti negoziali tra le stesse Parti che lo hanno sottoscritto.
p. LA SEGRETERIA GENERALE Maria Pia BISOGNI – Pasquale BALDARI
Foto dall’alto dell’Arsenale della Marina Militare di Taranto
A seguito della pubblicazione nel S.O. n. 21 alla GU n.128 del 19-5-2020 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la FLP DIFESA ha dovuto rilevare che quanto da noi anticipato con il Notiziario n. 45 dell’11 maggio u.s circa le richieste avanzate dalla Difesa in ordine a diverse materie (arruolamenti, sanità militare, ferma volontaria, medici e infermieri militari, missioni internazionali, modifiche L. 244/2012 per la certificazione dei risparmi derivanti dalla riduzione di personale e altre) ha alla fine trovato riscontro nel Consiglio dei Ministri, e che le citate richieste sono alla fine rientrate nel testo finale del decreto, che ripubblichiamo in allegato 3.
Come anticipato, erano due le richieste che ci preoccupavano: la prima, che prevedeva la dismissione di immobili ad uso abitativo della Difesa “senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa”; la seconda, ancor più pesante, che prevedeva che “.. fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell’articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.”.
Tale norma, ora entrata formalmente nel decreto legge, pone pesanti interrogativi in merito al futuro degli Stabilimenti e degli insediamenti logistici del M.D., ed è stata varata su iniziativa della stessa Difesa senza il benché minimo confronto con le OO.SS., nonostante siano aperti i tavoli tecnici per la valorizzazione del personale civile e per la ricerca di soluzioni ad annose criticità (si veda il Notiziario n. 92 del 15 ottobre 2019), a partire proprio dalle iniziative da assumere ai vari livelli finalizzate alla emanazione di urgenti bandi di concorso, anche in deroga alle leggi vigenti, e alla pubblicazione di quelli già autorizzati, allo scopo di garantire con le nuove assunzioni di personale civile un consistente ricambio generazionale, soprattutto nell’area industriale della Difesa oggi indebolita dalle considerevoli perdite per pensionamento.
Auspicavamo che già in occasione dell’audizione in videoconferenza del 13 maggio u.s. sulla gestione della emergenza da COVID-19 nella Difesa di fronte alle Commissioni Difesa di Camera e Senato riunite congiuntamente, il Ministro Guerini fornisse chiarimenti sulle scelte operate che preoccupano non poco; invece nel suo intervento non hanno trovato posto, come da noi denunciato nel Notiziario n. 48 del 18 maggio 2020, né le criticità che hanno interessato il personale civile nè i chiarimenti da noi auspicati sulla temuta liquidazione del patrimonio logistico/industriale della Difesa.
Per quanto sopra, la FLP DIFESA ha già formulato la richiesta di un urgente confronto con il Ministro Guerini (che si pubblica in allegato 1) e quella di audizione con le Commissioni Difesa di Camera e Senato (che si pubblica in allegato 2).
Contestualmente, segnaliamo che lo SMM in accoglimento della ns. richiesta (Notiziario n. 9 del 22 gennaio 2020) ha orientativamente programmato un incontro per il 4 giugno p.v. per relazionarci sullo studio effettuato e riferito al piano industriale integrato 2020-2025 degli Arsenali e CC.TT.
Cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE – Maria Pia Bisogni e Pasquale Baldari
Si è svolta ieri 5 maggio u.s. la riunione in videoconferenza con il D.G. di Persociv, dott.ssa Montemagno, a seguito delle sollecitazioni di cui alla nostra lettera ai vertici AID e AD del 20 aprile (vds Notiziario n. 36 del 20 aprile u.s.). La riunione si è incredibilmente svolta ancora una volta a tavoli separati; a tal riguardo, FLP Difesa ha sottolineato l’inopportunità di mantenere tale modalità di relazione, che rende il percorso irto di ostacoli e ne riduce l’incisività, ancor più nell’emergenza, dove gli obiettivi dovrebbero essere comuni e condivisi.
FLP Difesa ha in premessa manifestato il proprio riconoscimento per l’operato svolto nel corso dell’emergenza dal personale civile e militare della Difesa, e più in generale da tutto il lavoro pubblico che ha dimostrato come la storica patente di fannullonaggine dei pubblici dipendenti non fosse altro che una bufala mediatica.
Ma, posto che I protocolli sottoscritti con la Funzione Pubblica del 3 e dell’8 aprile (quello siglato da CSE) prevedono che per la materia in questione sia fatta informazione e confronto, sia sul livello nazionale che su quello locale, abbiamo anche preso atto che finalmente, dopo la totale assenza di relazioni sindacali che ha caratterizzato fino ad oggi la emergenza sanitaria nel Ministero Difesa, si sia dato il via alla ripresa delle attività per cominciare a dare risposte alle numerose richieste di informazioni e soprattutto per la definizione, come da noi per primi richiesto, di una bozza di protocollo nazionale per la fase 2 dell’emergenza COVID-19.
In avvio di riunione, FLP Difesa ha sollecitato il riscontro alle numerose questioni poste a più riprese nel corso di questi due mesi, con particolare riguardo alle evidenze della fase 1, alle ricadute della pandemia sui propri dipendenti, e dunque ai dati statistici di coinvolgimenti e delle sedi di contagio, ai finanziamenti per l’acquisto di DPI e dei Presidi di pulizia e di sanificazione. A tal proposito, abbiamo sottolineato la necessità di rivedere il modello degli appalti di pulizia ordinario, ormai arrivati a livelli di infima qualità, l’ assenza di disposizioni di vertice, e la disomogeneità delle indicazioni sul territorio, alcune criticità degli interventi antinfortunistici e quelle connesse con l’attuazione dello Smart-Working (S-V). Molto spesso si è palesato in Difesa un pregiudizio nei confronti di tale modalità di prestazione, vista come strumento per ridurre le presenze, e non come modalità organizzativa da sostenere e promuovere anche in ottica di stabilizzazione post-emergenza, rispetto alla quale la ridotta disponibilità degli accessi da remoto, che sono stati riservati ai livelli dei Capi Uffici e sono stati quasi completamente preclusi agli addetti, ha influito negativamente svuotando di contenuti il lavoro agile nell’escluderlo da una quota importante delle sue prestazioni ordinarie. E anche la scelta di alcuni Enti di mettere in esenzione tout court tutto il personale, muove verso la stessa direzione di non prevedere il minimo spazio di accesso allo smart-working, in virtù dei margini di discrezionalità rimasti in capo ai Dirigenti e ai Capi degli Uffici. E sempre nella stessa direzione è andata l’indisponibilità, da più parti rilevata, di non consentire il rinvio delle ferie residue 2019 al 30 giugno ai lavoratori in SW. In ogni caso, abbiamo richiesti dati numerici e statistici relativi alle percentuali di personale amministrativo e tecnico che ha fatto ricorso al lavoro agile.
Di qui, per noi, l’esigenza del protocollo nazionale, ma anche di prevedere gli sviluppi operativi per il dopo emergenza, e dunque di lavorare ad una intesa propedeutica all’adozione di un Regolamento di attuazione dello SW per tutto il territorio nazionale, come previsto originariamente dalla Direttiva 3/2017 della FP.
La FLP Difesa ha altresì rappresentato la necessità di riprendere urgentemente tutti gli argomenti rimasti in sospeso prima dell’emergenza coronavirus: sottoscrizione definitiva dell’accordo FRD 2019 per consentire il pagamento dei relativi conguagli (Turni, Reperibilità, PPL, FUS, Performance individuale ed organizzativa, posizioni organizzative); avvio della contrattazione del FRD 2020, previa quantificazione delle risorse economiche disponibili, onde definire in tempi brevi le progressioni economiche da effettuare e sbloccare anche il pagamento delle altre voci di salario accessorio, in primis Turni, Reperibilità e PPL; completare la contrattazione del CCNI DIFESA parte normativa; emanare i bandi di concorso già autorizzati per le progressioni fra le aree e per le assunzioni dall’esterno; riavviare urgentemente tutte le iniziative di carattere politico mirate a ricevere l’autorizzazione a bandire nuovi concorsi per un consistente numero di assunzioni soprattutto nell’area tecnico-industriale e, contestualmente, riavvare i confronti per il recupero del gap economico.
In merito, il Direttore Generale ha precisato che la riunione avrebbe avuto carattere necessariamente interlocutorio, essendo pervenute, oltre alla nostra, proposte di integrazione da parte di altre sigle della bozza dell’Amministrazione, e che pertanto dopo il primo giro di consultazioni avrebbe proceduto alla elaborazione di un unico documento finale, da far condividere alle Parti.
Il DG si è espresso a favore di un protocollo nazionale per la Difesa, separato da quello di AID, in ragione delle differenze fra le due aree, non mostrando preclusioni all’eventualità che i due testi possano avere una cornice simile. FLP Difesa sì è detta d’accordo con questa impostazione, tenuto conto delle loro diverse caratteristiche. Il DG ci ha anche rappresentato che altre OO.SS. avrebbero richiesto di sottoscrivere un “accordo” invece di un protocollo, questione che ci pare ora superata a leggere il titolo del comunicato di data odierna di quelle sigle.
In merito alla bozza di protocollo proposta dall’AD, FLP Difesa ha presentato un proprio documento recante le nostre proposte di integrazioni e modifiche, in particolare per quanto riguarda:
l’aggiornamento del protocollo in esame e delle circolari emanate sull’argomento, alle modifiche ed integrazioni intervenute con la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del DL 18/2020;
l’impegno dell’Amministrazione a recepire il cambio di mentalità nei confronti del lavoro agile, posto che l’attuale sperimentazione dovrà portare al cambiamento del modello organizzativo in tutta la PA, mediante l’estensione dell’accesso da remoto alle piattaforme di servizio a tutto il personale in S-W e l’acquisto di beni e servizi informatici destinati ad agevolare il ricorso al lavoro agile;
la necessità che l’Amministrazione provveda all’aggiornamento delle attività indifferibili e di quelle strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza da svolgere nei luoghi di lavoro, al fine di ridurre al massimo la presenza del personale;
prevedere uniformi modalità di esenzione dal servizio mediante l’adozione di una comune modulistica;
richiamare le articolazioni del dicastero a conformare le misure procedurali alle prescrizioni contenute nei DVR aggiornati, ai protocolli nazionali e al documento tecnico INAIL;
la necessità di implementare la periodicità dei servizi di pulizia, sanificazione e ventilazione dei locali, e la fornitura di disinfettanti in particolare nelle aree di uso comune;
l’impegno delle articolazioni territoriali di provvedere alla misurazione della temperatura corporea dei lavoratori in ingresso;
il richiamo alla necessità che sia assicurato a livello locale l’espletamento delle forme di partecipazione e di relazione sindacale, con il coinvolgimento delle Rappresentanze sindacali territoriali, delle RSU, dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, con la costituzione di specifici Comitati Tecnici a livello di Ente/Stabilimento.
Rispetto a questi contributi di FLP Difesa, il DG ha espresso un orientamento positivo, ritenendoli migliorativi della bozza originaria e pressoché totalmente recepibili, ma riservendosi comunque un esame più dettagliato.
L’ultima parte della riunione è stata dedicata invece alle questioni di carattere economico e normativo, rispetto alle quali formiamo ai colleghi le seguenti informazioni:
turni e reperibilità per il personale in smart working: il DG non ritiene di poter accogliere la richiesta ritenendola tecnicamente “opinabile” anche alle luce delle posizioni espresse dalla F.P., ma anche in ragione dei costi prevedibilmente elevati che peserebbero sul FRD 2020 riducendo di molto le disponibilità per le progressioni economiche; al riguardo, abbiamo chiesto una attenta verifica di sostenibilità;
buoni pasto al personale in smart working: il D.G. ha risposto che la questione è stata verificata con gli organi competenti, e che si pongono due ostacoli: il primo sta nella quantificazione in 1 milione di euro al mese delle risorse necessarie per l’applicazione del buono pasto dall’attuale 30% del personale all’intero bacino di utenti, cosa di difficile soluzione; il secondo ostacolo è dato dal pronunciamento della Corte dei Conti, che si è già espressa nel senso che i buoni pasto non possano essere riconosciuti al lavoratore agile e che ove si procedesse in tal senso si configurerebbe un danno erariale. Di qui l’indisponibilità del D.G. a sottoscrivere accordi in tal senso, rinviando piuttosto ad una univoca assunzione di responsabilità da parte della Funzione Pubblica. In proposito, la nostra O.S. si è espressa ritenendo che, siccome lo S-W è connotato dall’art. 87 del DL 18 come modalità lavorativa ordinaria, il buono pasto non possa essere pregiudizialmente negato ma dovrà essere approfondita la possibilità di attribuzione. Per il loro finanziamento, l’Amministrazione si è detta disponibile ad operare un’attenta verifica sulla possibilità di dirottare i risparmi, derivanti dai buoni pasto non assegnati in questo periodo emergenziale svolto con lavoro agile, sul capitolo del benessere, così da ottenere una distribuzione su tutto il personale, posto che non possono essere dirottati su FRD, né su straordinari o altri istituti. Invece, sembrerebbe non praticabile la possibilità di destinare sullo stesso capitolo di spesa del benessere anche i risparmi derivanti dalla mancata fruizione delle mense.
FRD 2019: il DG ci ha informato del fatto che la Funzione Pubblica ha fatto dei rilievi sull’ipotesi di accordo 2019 relativamente alla maggiorazione della performance individuale, e si è riservata di sottoporre alle parti la bozza di accordo modificata per il superamento dei rilievi. A tal riguardo, abbiamo denunciato il ritardo mai osservato in passato in ordine alla firma definitiva dell’accordo FRD, che non può essere giustificato solo sulla base dell’emergenza Covid-19, e chiesto la massima accelerazione al fine di poter procedere rapidissimamente alla firma definitiva dell’accordo che consentirà all’Amministrazione di richiedere al MEF il Fondo 2020, allo stato neanche quantificato
Turni e reperibilità 2019: abbiamo richiesto riscontri formali a breve in merito ai tempi di pagamento.
Si fa riserva di ulteriori e puntuali informazioni in merito alla definizione del protocollo nazionale da noi richiesto e di cui alla riunione odierna
p. LA SEGRETERIA NAZIONALE: Maria Pia BISOGNI e Pasquale BALDARI
È stata pubblicata, sul Supplemento ordinario n°16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, la Legge 24 aprile 2020, n. 27 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto cura Italia) recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”.
Nel particolare, evidenziamo le norme di maggior interesse dei lavoratori pubblici, tra i quali naturalmente quelli civili della Difesa, e quelle che riguardano il nostro Dicastero:
L’articolo 16 reca, al comma 1, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alcune norme transitorie sull’uso (disciplinato dall’articolo 5-bis, comma 3, ed identico al comma 3 dell’articolo 34 del D.L. n. 9 del 2020, che viene ora abrogato), negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine chirurgiche reperibili in commercio tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
Il comma 2, prevede norme transitorie sull’uso, nell’ambito dell’intera collettività, di mascherine filtranti prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. Tali norme si applicano sull’intero territorio nazionale fino al termine dello stato di emergenza in oggetto (termine che, in base alla delibera del C.d.M. del 31 gennaio .2020, scade il 31 luglio 2020).
L’articolo 39 dispone al comma 1 che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (in luogo del termine precedente fissato al 30 aprile 2020)i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, nonché (comma 2-bis) ailavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
L’articolo 63 prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. La misura erogata non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno.
L’articolo 74, al comma 2, prevede lo stanziamento di risorse pari complessivamente a 681.122 euro per l’anno 2020, di cui 19.537.122 euro per spese di sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione personale, nonché per l’acquisto di prodotti per illavoro agile.
Il comma 7-bis, introdotto nel corso di approvazione della legge, al fine di procedere all’immediata assunzione di dirigenti statali, detta alcune disposizioni relative alle modalità di conclusione del VII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), attualmente in fase di svolgimento, nonché alla conseguente assegnazione degli allievi alle amministrazioni di destinazione, sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo. La disposizione fa salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 3 della L. 56/2019 (c.d. Legge concretezza) che ha introdotto, con riferimento al triennio 2019-2021, alcune norme transitorie volte a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego.
Il comma 7-ter, introdotto nel corso di approvazione della legge, prevede che a seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020,allo scopo di corrispondere all’esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020 (ex art. 17, co. 1, della L. 400/1988), su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle PP.AA.
L’articolo 75, modificato in corso di conversione in legge, autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, adacquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, con durata massima non superiore a trentasei mesi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. La disposizione è finalizzata: ad agevolare la diffusione del lavoro agile, a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina e ad agevolare l’accesso ai servizi in rete.
L’articolo 87, modificato nel corso di conversione in legge, con il recepimento nel corpo della norma in esame di alcune disposizioni dell’art. 19 del dl 9/2020, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID-2019, stabilisce al comma 1, che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il periodo trascorso, in relazione al virus COVID-19, in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Inoltre, dispone che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 o ad una data antecedente stabilita con dpcm, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle suddette pubbliche amministrazioni e che le stesse limiteranno la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza e prescinderanno dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (comma 1, lett. b))
Il comma 2, prevede che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione.
Il comma 3, prevede che qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – adottati nella vigenza dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, in base alle modifiche apportate nel corso di conversione in legge del DL 18/2020, utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio: in tal caso, il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, prevedendosi comunque l’equiparazione del periodo trascorso in esenzione” al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali.
Il comma 3-bis, introdotto nel corso di conversione in legge del DL 18/2020, esclude, per i dipendenti delle suddette pubbliche amministrazioni, i periodi di assenza dal servizio per ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),dall’applicazione della norma di limitazione della misura del trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza per malattia, prevista dell’art. 71, comma 1, del dl 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008), disposizione che viene quindi conseguentemente modificata (Si ricorda che l’art. 71, comma 1, del dl 112/2008 riconosce il solo trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fatto salvo il trattamento più favorevole per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Pertanto, per la maggior parte del personale pubblico contrattualizzato l’applicazione di tale norma restrittiva è già attualmente esclusa, in base ai relativi contratti collettivi, per i casi di ricovero ospedaliero.).
Il comma 4-bis, introdotto in fase di conversione in legge del DL 18/2020,dal Senato, prevede
che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 o ad
una data antecedente stabilita con dpcm e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVJD-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019, ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diversa categorie di inquadramento o al diverso profilo posseduto. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.
Il comma 5, sempre al fine di ridurre i rischi di contagio dell’epidemia, prevede la sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione, le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma nelle pubbliche amministrazioni la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità del lavoro agile, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
L’articolo 87-bis, introdotto nel corso di conversione il legge del DL 18/2020 e che riproduce il contenuto dell’articolo 18 del decreto-legge n.9/2018 (non convertito in legge), è volto a promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, aumentando le forniture di personal computer portatili e tablet. A tal fine viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A..
Il comma 1, prevede l’aumento delle quantità massime previste dalle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet, nella misura del 50% del valore iniziale delle convenzioni. È fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario in relazione a tale incremento (da esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante).
Ai sensi del comma 2, nel caso l’aggiudicatario eserciti la facoltà di recesso o qualora le quantità disponibili a seguito dell’incremento del valore contrattuale non siano comunque sufficienti a fare fronte all’incremento del fabbisogno delle amministrazioni, la Consip S.p.A. può avvalersi di una procedura semplificata, fino al 30 settembre 2020, per la stipula di nuovi accordi-quadro e convenzioni-quadro per la fornitura di personal computer portatili e tablet. In particolare, si prevede la possibilità di svolgere procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara.
Il comma 3 prevede che in tali casi le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico, mentre la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.
Il comma 4 specifica che alle procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico possono accedere previa attestazione della necessità e urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale.
Il comma 5, nel sopprimere le parole: «per la sperimentazione» riportate nell’art, 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone l’operatività a regime della disposizione secondo cui le pubbliche amministrazioni adottano misure organizzative volte all’attuazione del lavoro agile.
L’articolo 103, come modificato nel corso di conversione in legge del DL 18/2020, dispone con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini inerenti allo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (commi 1 e 5) (Segnaliamo, al riguardo, che l’articolo 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, entrato in vigore mentre il D.L. n. 18 era in corso di conversione in legge, proroga il termine del 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020.).
Al contempo, il comma 1 prevede che, nonostante la sospensione, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull’emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (co. 3 e 4). Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (co. 1-bis).
Mentre scriviamo questo Notiziario, abbiamo avuto notizia che la Ministra per la Funzione Pubblica Fabiana Dadone ha firmato la Direttiva n. 3/2020 avente per oggetto: “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidiemologica da èparte delle PP.AA.”, che pubblichiamo in Allegato 3
QUADERNO FLP DIFESA n. 2 / 2020 pubblicato il 13 giugno 2020 – Pubblichiamo il “Quaderno FLP DIFESA n. 2 / 20120″ che reca gli “orientamenti applicativi” dell’ARAN relativi al CCNL 12.02.2018 del comparto Funzioni Centrali, aggiornati al 13.06.2020 e validi ad oggi. La pubblicazione del “Quaderno n.2 / 2020” sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page del […]
Notiziario FLP Difesa n. 53 del 4 giugno 2020 – FRD 2019 E FRD 2020 La FLP DIFESA, con nota datata 2 giugno u.s., che si pubblica in questa pagina in allegato 1, ha rappresentato a PERSOCIV le lamentele e le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori civili della Difesa, in merito ai tempi di […]
Notiziario FLP Difesa n. 51 del 26 maggio 2020 – A seguito della pubblicazione nel S.O. n. 21 alla GU n.128 del 19-5-2020 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la FLP DIFESA ha […]
Notiziario FLP DIFESA n. 43 del 5 maggio 2020 – Si è svolta ieri 5 maggio u.s. la riunione in videoconferenza con il D.G. di Persociv, dott.ssa Montemagno, a seguito delle sollecitazioni di cui alla nostra lettera ai vertici AID e AD del 20 aprile (vds Notiziario n. 36 del 20 aprile u.s.). La riunione […]
Notiziario FLP DIFESA n. 42 del 5 maggio 2020 – È stata pubblicata, sul Supplemento ordinario n°16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, la Legge 24 aprile 2020, n. 27 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto cura Italia) recante “misure […]