Notiziario FLP Difesa n. 10 del 07 febbraio 2024 –
Progressioni
In data 18 gennaio u.s., il Gabinetto del Ministro ha inviato, come informazione preventiva alle OO.SS. nazionali, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP 2024-2026) estrapolato dal PIAO 2024-2026 oggi pubblicato sul web.
Di seguito, riportiamo una ns. sintesi dei contenuti del PTFP riguardanti il personale civile:
L’organico teorico al 1° gennaio 2025 del personale civile del Ministero della difesa, è così definito: n°117 Dirigenti, n°30 Professori e Ricercatori, n° 2.890 Funzionari, n° 16.000 Assistenti e n°963 Operatori.
La situazione reale del personale civile al 31 dicembre 2023, al netto dei militari non idonei transitati in soprannumero nei ruoli del personale civile, è di 278 unità di cui:
68 dirigenti
24 professori universitari e ricercatori
186 unità di personale delle aree:
836 Funzionari,
321 Assistenti,
029 Operatori).
Tale quadro è stato aggiornato e meglio dettagliato nella informazione resa da Persocv alle OO.SS. relativa alla situazione reale del personale civile alla data del 01 gennaio 2024 pari a 12.994 unità che tiene conto delle intervenute fuoriuscite per pensionamenti:
Totale al 01/01/2024
Aree professionali
Dirigenti
Professori e ricercatori)
Totale dipendenti civili (con ex-militari in soprannumero)
17.053
69
24
Totale ex-militari in soprannumero
4.059
Dipendenti civili (senza ex-militari in soprannumero)
12.994
69
24
Cessati 2023 (al 01/01/2024)
2.181
6
le cessazioni dal servizio nel triennio 2024-2026 per sola “vecchiaia”, sono state quantificate in 1.796 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale come di seguito riportate; a questi numeri di uscite “certe” si aggiungeranno poi quelli relativi alle uscite “anticipate”, andando ad incidere sulle attuali carenze organiche:
CESSAZIONI PREVISTE TRIENNIO 2024-2026
AREA/QUALIFICA
2024
2025
2026
TOTALE PER AREA/QUALIFICA
Dirigenti
1
1
2
4
Professori/ricercatori
0
0
0
0
Funzionari
45
34
45
124
Assistenti
742
308
545
1.595
Operatori
38
9
26
73
TOTALE
767
398
629
1.796
Il Ministro ha per contro pianificato un fabbisogno di personale nel triennio 2024-2026 di n. 472 unità complessive (194 Funzionari e 1.278 Assistenti) pari a una spesa di € 32.982.142,00 (con un residuo di € 1.710.002,46), che dovrebbe essere soddisfatto finanziando assunzioni mediante il budget 2024 pari a € 34.692.144,46 così quantificato in via presuntiva alla data del 31/12/2023. A tale nuovo fabbisogno, si aggiungono:
le assunzioni pianificate col PTFP 2018-2020 (con relative rimodulazioni), autorizzate con D.P.C.M. 20-06-2019),
quelle pianificate col PTFP 2021-2023 (autorizzate con D.P.C.M. 29-03-2022),
quelle pianificate col PTFP 2022-2024 (osservando però che, rispetto alle 1.244 unità previste, sono state autorizzate n°222 assunzioni con D.P.C.M. 11.05.2023)
quelle pianificate col PTFP 2023-2025(393 unità) che devono essere autorizzate col nuovo D.P.C.M..
Rileva che per il triennio in esame non siano stati programmati fabbisogni per il personale dirigenziale, per professori e ricercatori.
Le specifiche professionalità da reclutare nell’ambito delle 1.472 unità richieste per il triennio 2024- 2026, saranno individuate sulla base delle esigenze rappresentate dagli Organi Programmatori della Difesa, anche tenuto conto del nuovo ordinamento e della disciplina sulle mobilità/comandi (ai sensi del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022).
la programmazione del reclutamento per la 4^ AREA FUNZIONALE, per il triennio 2024- 2026, avrà luogo non appena la Difesa avrà definito: a) il numero di posti da prevedere per tale nuova Area; b) il valore medio pro-capite della relativa retribuzione complessiva annua lorda come previsto dal CCNL FC 2019-2021 (una somma compresa tra 50.000,00 e 70.000,00 euro annui lordi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, suddivisa su tredici mensilità).
Riepiloghiamo quanto previsto per le PROGRESSIONI FRA LE AREE:
sono state a suo tempo autorizzate con i d.P.C.M. 20 giugno 2019 e 29 marzo 2022, ma mai seguite dalla emanazione del relativo bando:
n°100 progressioni dall’ex 2^ area alla’ex 3^ area;
n°200 progressioni dall’ex 1^ area all’ex 2^ area.
il Dicastero intende avvalersi per il 2024 di parte del finanziamento aggiuntivo dei 6 milioni di euro (calcolati sulla base dello 0,55% del monte salari dell’anno 2018 che la Legge di bilancio 2022 destinava al sostegno delle progressioni verticali “in deroga” secondo la procedura transitoria di cui all’art. 18 commi 6, 7 e 8 del CCNL FC 2019-2021, da perfezionare entro il termine del 31 dicembre 2024). Dunque € 2.144.234,00 saranno destinati a finanziare 1.049 progressioni verticali dall’Area Operatori all’Area Assistenti (costo del passaggio € 1.518.993,96) e n. 100 progressioni verticali dall’Area Assistenti all’Area Funzionari (costo del passaggio € 625.240,00).
Su questi dati, certamente positivi se considerati in senso assoluto, non ci si può esimere dal formulare anche le criticità che ne emergono:
Non si comprende la ragione per cui l’Amministrazione Difesa non ha adeguato il PTFP al fine di utilizzare interamente i 6 milioni disponibili per le progressioni in deroga di cui sopra, e ne venga reso disponibile solo un terzo, lasciando accantonati quasi 4 milioni che non potranno essere utilizzati entro il termine del 31.12.2024.
Per quanto attiene alle progressioni verticali programmate, è comunque troppo lunga e irta di ostacoli la procedura per l’emanazione dei bandi di concorso, e per l’espletamento delle selezioni (stante la spada di Damocle dei termini del 31.12.2024 per le progressioni in deroga, che si spera possano essere prorogati almeno di un anno, consentendone il salvataggio).
Per dare seguito alle nuove previsioni di assunzioni, dovrà essere emanato apposito DPCM nel 2025; ma in ogni caso i numeri finora autorizzati sono notoriamente insufficienti e inadeguati a superare le criticità attuali e future, ormai conclamate in tutte le articolazioni del Ministero della Difesa.
Dunque continuiamo a sostenere la necessità di lavorare ad un PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI, da destinare in primis all’area tecnico-industriale e dunque anche a sostegno del Piano Industriale Integrato 2020-2025 per gli Arsenali della MM e per i Centri tecnici, come da tempo proposto dal Comando Logistico MM, che prevedeva l’avvio del processo di “ri-alimentazione” degli organici di personale civile al fine di dare continuità alle funzioni in essere, recuperare le professionalità pregiate, e re-internalizzare funzioni manutentive/tecniche “strategiche” per la F.A..
C’è la necessità di approfondire questo tema e di avviare il confronto su scelte e sviluppi operativi dei programmi assunzionali, oltre a ricercare urgenti soluzioni a tutte le altre problematiche d’interesse del personale civile che sono rimaste irrisolte, più volterappresentate da FLP DIFESA al Ministro della Difesa.
Nel frattempo, in attesa del DPCM che nel 2024 dovrebbe recepire le richieste presentate con il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP 2023-2025) (di cui abbiamo parlato nelNotdif FLP Difesa n. 37 del 17 maggio 2023), e del DPCM che nel 2025 dovrebbe recepire le richieste formulate col PTFP 2024-2026, si osserva che il DPCM 10.11.2023 pubblicato nella G.U. del 20.01.2024 prevede circa 6500 nuove assunzioni in diverse Amministrazioni pubbliche, MA NESSUNA AUTORIZZAZIONE A BANDIRE ALTRI CONCORSI È STATA PREVISTA PER IL MINISTERO DELLA DIFESA, le cui articolazioni periferiche continuano a inviare inascoltate “grida di allarme”.
Cordialissimi saluti a tutti, ci aggiorniamo.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA Maria Pia BISOGNI – Pasquale BALDARI
Notiziario FLP Difesa n. 7 del 30 gennaio 2024–
identità alias
Dopo la sospensione della circolare sull’attivazione delle identità “alias” formulata in attuazione di specifica previsione del CCNL delle Funzioni Centrali, FLP Difesa scrive al Ministro Crosetto e chiede il ripristino della circolare in oggetto. Riportiamo di seguito il testo della nota, inviata per conoscenza al Comitato Unico di Garanzia e a Persociv.
“Preg,mo sig. Ministro,
in data 10 gennaio u.s., la scrivente OS aveva ricevuto la circolare di PERSOCIV, pubblicata poi anche sul sito della Direzione, che forniva le linee guida sulla “attivazione e gestione di un’identità Alias per persone in transizione di genere”, e ne aveva apprezzato i contenuti, tenuto anche conto che la stessa costituiva disposizione attuativa dell’art 21 del CCNL F.C. del 9 maggio 2022, e faceva comunque riferimento anche ad altre fonti normative fondamentali quali, solo per citarne alcune, la Costituzione Italiana e la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, con l’obbiettivo di “promuovere i diritti della persona in transizione di genere per i dipendenti del Ministero Difesa, al fine di eliminare situazioni di disagio e forme di discriminazioni legate al sesso, all’orientamento sessuale e all’identità di genere”.
La circolare di cui trattasi dava indicazioni, a nostro giudizio molto opportunamente, affinché i dipendenti impegnati in un percorso di transizione di genere potessero fare richiesta, supportata da adeguata documentazione sanitaria, di attivazione di un profilo “alternativo”, appunto Alias, solo in alcuni e circostanziati ambiti, al fine di andare incontro alle problematiche vissute dai suddetti dipendenti.
Ebbene, a pochissimi giorni di distanza, abbiamo invece ricevuto un’altra nota da parte della stessa PERSOCIV con la quale ci veniva comunicato che la circolare di cui trattasi era stata sospesa per ulteriori approfondimenti.
Una procedura che ci è apparsa da subito abbastanza anomala, poiché la Direzione è solita pubblicare le proprie circolari solo dopo aver effettuato tutti i dovuti approfondimenti; e comunque le sospensioni delle circolari operate in precedenza erano state per lo più frutto di richieste specifiche e motivate del fronte sindacale, e raramente il risultato di ripensamenti della stessa D.G. o di altri Organi di AD.
A distanza di pochi giorni abbiamo appreso, con stupore e disappunto, dagli organi di stampa, che la sospensione della circolare sembrerebbe dovuta ad alcuni interventi sulla rete dei social, da parte di non meglio identificati personaggi (evidentemente ostili alle problematiche in questione), che si sarebbero indignati per questa circolare, segnalandola alla S.V., col risultato che Lei ha risposto, sempre sullo stesso social (dovrebbe trattarsi di Twitter), disconoscendo la circolare e testualmente precisando al contempo: “Lo scopro ora e non avendolo visto suppongo che non sia stato coordinato né con il Segretario Generale (da cui la Direzione dipende) né con Gabinetto o Ufficio Legislativo. Il Direttore ha probabilmente ritenuto che l’applicazione del contratto lo esimesse da condivisione”.
Ebbene, se questi sono i fatti, non possiamo che rimanere fortemente e sfavorevolmente colpiti da tale presa di posizione da parte della S.V. che pure. ne siamo certi, sa distinguere molto bene la differenza tra il ruolo politico e quello amministrativo; e non possiamo che esecrare l’atteggiamento alquanto ideologico rilevato, e l’entrata a gamba tesa nei confronti della D.G., atteso che l’ordine di sospensione è verosimilmente arrivato dall’alto a seguito della Sua forte presa di posizione già registrata sui social.
Quanto sopra non può, con tutta evidenza, non preoccuparci, anche a fronte dell’atteggiamento ben più benevolo adottato dalla S.V., di totale tolleranza rispetto all’altro ”caso” di interesse mediatico del comportamento messo in atto dell’alto ufficiale tuttora in carica (a oggi investito di prestigioso incarico istituzionale), che scorrazza tranquillamente su tutto il territorio nazionale e compare diffusamente sui media per pubblicizzare una produzione letteraria dai contenuti altamente offensivi nei confronti dei diversi, ed in palese conflitto con i principi enunciati nella nostra Carta Costituzionale ma anche, a parere della scrivente, con i doveri di un alto dirigente dello Stato.
Rileviamo che mai e poi mai si era verificato prima un fatto del genere, e mai e poi mai avremmo immaginato che sulla base di un approccio palesemente ideologico si sarebbe operata di fatto una censura nei confronti del Direttore generale di Persociv in ordine a funzioni squisitamente amministrative che competono alla nostra Direzione per la trattazione di materie, quali quelle che derivano dal CCNL, che, eventualmente, riguardano solo il confronto tra PERSOCIV e i rappresentanti dei lavoratori.
Anche per questo chiediamo alla DG, che legge per conoscenza, una presa di posizione immediata, chiara e forte, a difesa del suo ruolo e dei dipendenti civili della Difesa e la tempestiva ripubblicazione della circolare sospesa.
A Lei, Onorevole Ministro, chiediamo invece che si riavvii quel confronto promesso nel suo primo e unico incontro con le Rappresentanze dei Lavoratori, a cui non si è dato mai seguito a fronte del permanere e in molti casi dall’acuirsi, dei tanti temi e problematiche reali e per nulla ideologiche che riguardano il personale civile, per la cui soluzione è, qui si, richiesto l’intervento e la volontà dell’Autorità politica di vertice dell’Amministrazione.
Attendiamo fiduciosi un cortese urgente cenno di riscontro. Cordiali saluti.
LA COORDINATRICE GENERALE – Maria Pia BISOGNI
E ora restiamo in attesa di conoscere gli sviluppi della questione.
Cordialissimi saluti a tutti.
p. il COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA Vincenza TEOFILI – Maria Teresa D’URZO
Notiziario FLP Difesa n. 6 del 27 gennaio 2024–
Si informano le lavoratrici e i lavoratori che dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore ilDM DIFESA 02.08.2023 afferente il “Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero della difesa” – Edizione 2023, valido anche per l’AID, che pubblichiamo sul ns. sito internet all’indirizzo:http://flpdifesa.org/.
Il predetto Sistema, che potrà essere revisionato annualmente, abroga il “Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale civile delle aree funzionali ” di cui al DM 10.11.2015, il “Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dirigenziale” di cui al DM 29.09.2016 e il “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa del Ministero della Difesa“, di cui al DM 12.10.2017) e li unifica in un solo provvedimento di aggiornamento, adeguando i contenuti alle novità normative nel frattempo intervenute, alla rinnovata disciplina contrattuale, alle più significative evidenze emerse dall’esperienza applicativa dei cicli valutativi passati, nonché agli indirizzi metodologici riportati nelle Linee guida della PCM in ragione del contesto organizzativo ed operativo di riferimento.
In premessa, si deve doverosamente ricordare che, in merito al sistema di valutazione, rimane fermo lo storico dissenso di FLP DIFESA sul sistema premiale così come concepito dal Ministro Brunetta e definito dal Titolo II del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i.. Un dissenso che trova ulteriore ragion d’essere allorquando lo si cali nel contesto del Ministero della Difesa, ove vengono messe in luce, a ns. avviso, tutta una serie di condizioni che risultano ostative al corretto funzionamento di un sistema di valutazione, tra le quali: 1) l’esclusione del personale militare di ogni ordine e grado dall’ambito di applicazione di qualsiasi sistema di misurazione di valutazione della performance; l’effetto che produce la valutazione della performance sul salario accessorio dei civili e nessuno su quello dei militari, quest’ultimo destinatario di una valutazione non ai fini performance ma solo ai fini della carriera (artt. 688 e seg. del DPR 90/2010); un sistema unico di misurazione e di valutazione della performance in un Ministero complesso e articolato che presenta Enti con migliaia di lavoratori ed Enti con solo qualche unità.
Per FLP DIFESA, le modalità contenute nel DM in esame, con le quali ne viene organizzata la misurazione e valutazione, appaiono negatrici di qualsiasi tentativo di portare in superficie e di dare trasparenza agli obiettivi organizzativi degli Enti e alle connesse responsabilità dei Dirigenti, tradendo quel principio, solo dichiarato nel nuovo SMVP ma, ancora una volta, non effettivamente perseguito, che la performance individuale sia intrecciata con la performance organizzativa. Era un obiettivo possibile, secondo il convincimento espresso dallo stesso OIV nella risposta prot. n. 0421 del 18.03.2016 a quesito posto da SMD in merito alle migliaia di istanze prodotte dai lavoratori che chiedevano di conoscere la performance organizzativa del proprio Ente: “la performance organizzativa… è misurabile, a livello di unità elementare… e si evince, per ogni unità organizzativa, dal complesso degli obiettivi… sottoposti a rilevazione nell’ambito dell’attività di controllo e di gestione”.
La valutazione della performance individuale si realizzerà attraverso la compilazione delle schede allegate al citato DM 02.08.2023: la scheda Hper il personale dell’Area dei funzionari, la scheda I per il personale dell’Area degli assistenti e la scheda I-bis per il personale dell’Area degli operatori. Invece, per l’Area delle Elevate Professionalità le modalità applicative della valutazione della performance saranno definite all’esito dell’implementazione di tale Area nell’ambito del Dicastero.
Al personale dell’AREA DEGLI ASSISTENTI e dell’AREA DEGLI OPERATORI, le nuove schede performance non prevedono più la descrizione dei compiti assegnati oggetto di valutazione che, invece, nelle vecchie schede erano specificatamente previsti nella ex SEZ. III “Rendimento sui compiti assegnati”.
Per il personale appartenente alle AREA DEI FUNZIONARI E AREA DEGLI ASSISTENTI, è previsto il c.d. “ELEMENTO DI COLLEGAMENTOcon gli obiettivi della struttura di appartenenza”, assegnato ogni anno dal dirigente valutatore per tutto il personale della medesima struttura e che deve intendersi uno specifico obiettivo di gruppo assegnato a tutto il personale – senza distinzione tra lavoratori in presenza e lavoratori agili – della medesima struttura di appartenenza, anche orientato all’aumento della produttività ed efficacia dell’azione del gruppo. A tale “elemento di collegamento” è assegnato un peso predeterminato nella Sezione III della scheda performance individuale, pari a 10 per l’area dei funzionari e pari a 5 per l’area degli assistenti. Un peso molto basso assegnato alla correlazione tra performance organizzativa e performance individuale, rispetto al punteggio massimo conseguibile nelle altre Sezioni della scheda, che, ad avviso di FLP DIFESA, evidenzia inequivocabilmente che tutto il sistema è comunque sviluppato per valutare il singolo dipendente in maniera, di fatto, scarrellata dalle performance dell’organizzazione, contrariamente a quanto previsto e dichiarato nello stesso documento.
Invece, come disposto dal DM 02.08.2023, il c.d. “ELEMENTO DI COLLEGAMENTO” con gli obiettivi della struttura di appartenenza e quindi gli obiettivi di gruppo, nonché le voci della SEZ. II “Competenze professionali e qualità della prestazione/esecuzione” riferite a “partecipa ad iniziative formative e di aggiornamento” e “partecipa ai colleghi le nuove conoscenze/informazioni acquisite”, non sono state previste per il personaleDELL’AREA DEGLI OPERATORI.
Una scelta questa che a ns. avviso è incomprensibile, limitativa, discriminante, in quanto questi lavoratori saranno valutati solo sui comportamenti organizzativi e, pertanto, saranno considerati non in grado di contribuire, con il proprio apporto, al raggiungimento degli obiettivi organizzativi del proprio Ente e, per estensione, a quelli del Dicastero. Una scelta, peraltro, in contrasto anche con le norme contrattuali (art.52 CCNL FC 2016-2018; artt. 31, 32 e 40 CCNLFC 2019-2021), con i programmi formativi proposti ad esempio da DIFEFORM e con le direttive della PCM-Dipartimento della Funzione Pubblica che indirizzano i Dirigenti di tutte le PP.AA. ad assumere la formazione quale leva strategica permanente e diffusa, per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo.
Tali osservazioni/proposte di modifica, fra tutte le altre, afferenti soprattutto il personale dell’AREA ASSISTENTI e dell’AREA OPERATORI, sono state ripetutamente rappresentate da FLP DIFESA, che le ha formalizzate e sostenute in sede di confronto sindacale con la delegazione trattante di parte pubblica, in occasione dell’esamina delle bozze di Decreto volta per volta ricevute, informando contestualmente il Ministro della Difesa in carica in quei momenti.
A confermare la validità delle osservazioni e delle posizioni espresse da FLP DIFESA, è la diramazione a tutti gli Organi programmatori, ma solo dopo l’approvazione del DM 02.08.2023 e la divulgazione con circolare del 05.09.2023, della direttiva del Ministro della Difesa del 05.10.2023 (prot. n° M_D A3DFB29 REG2023 0050926) con oggetto “Valutazione della performance individuale del personale civile dirigenziale e non dirigenziale della Difesa. Sviluppo delle competenze digitali.” che, richiamando la direttiva del Ministro della P.A. del 23 marzo 2023,dispone ai Dirigenti valutatori, per l’anno 2024, di inserire nelle schede performance individuali “uno specifico obiettivo relativo allo sviluppo delle competenze digitali”, specificando che per il personale dell’AREA DEGLI ASSISTENTI (ai quali non sono stati assegnati i compiti) e per quello dell’AREA DEGLI OPERATORI (ai quali non sono stati assegnati gli obiettivi individuali e di gruppo e neanche i compiti) si fa riferimento alla voce valutativa “Conoscenze e utilizzo di strumenti informatici o altre apparecchiature e mezzi il cui impiego è funzionale all’assolvimento dei compiti assegnati” di cui alla Sezione II della scheda performance (Allegati I e I-bis del “Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero della Difesa”), e disponendo di attribuire un peso all’obiettivo che potrà variare in funzione della qualifica oltre che delle funzioni/attività in concreto espletate da ciascun dipendente.
Un DM e una direttiva, peraltro, che non forniscono precise indicazioni sulle differenti professionalità cioè tecniche e amministrative, con l’aggiunta che a tutt’oggi, la direttiva del Ministro sembrerebbe non essere stata estesa a tutte le articolazioni della Difesa (es. della MM) e neanche a tutto il personale civile. Né tanto meno, il DM risulta essere stato accompagnato dalla diffusione preventiva di univoche linee guida dello SMD, come invece fatto con il precedente DM.
E’ proprio UNA BELLA GATTA DA PELARE questa disinformazione e queste schede performance monche delle voci che riportavano la descrizione dei compiti e degli obiettivi! Anche perché il riferimento al documento metodologico “Syllabus delle competenze digitali per la P.A.” del Dipartimento della Funzione pubblica comporta altre problematiche: 1) in genere la programmazione dei corsi avviene nell’anno precedente, pertanto non è detto che tutti riescano ad accedere al Syllabus che prevede moduli per lo più di interesse degli amministrativi e quindi legarlo alla performance potrebbe creare dei problemi di valutazione nel caso in cui non si riesca ad accedere; 2) per svolgere il Syllabus ogni postazione dovrebbe avere l’applicativo per poter essere svolto durante l’orario di lavoro. E le professionalità tecniche che molto spesso in funzione della loro attività non hanno una propria postazione dove lo svolgono?
Vediamo in sintesi cos’altro prevede il nuovo Decreto del Ministro della Difesa:
Riconferma la precedente tempistica procedurale,con la novità che, in via sperimentale, il valutatore attribuirà il punteggio finale di valutazione della performance individuale dei dipendenti, A VALLE DI APPOSITO COLLOQUIO VERBALIZZATO, con funzione di feedback e riorientamento/rinforzo per il futuro, e il valutato, a valle di una eventuale e specifica attività di formazione, potrà compilare il questionario relativo allo svolgimento del processo di valutazione.
Non risolve la problematica della scheda performance che può essere notificata al dipendente entro il 20 febbraio e non entro il 31 dicembre dell’anno precedente con validità dal 1° gennaio, significando con tale tempistica che il dipendente viene valutato anche per un periodo pari al 16% del totale annuo (ovvero quasi un quinto del periodo di valutazione) senza che conosca gli elementi su cui sarà valutato.
Ribadisce che l’attività di valutazione non è delegabile e che, qualora sia necessario a garantire il rispetto dei termini previsti, è possibile delegare solo lo svolgimento dell’attività di comunicazione delle schede ai dipendenti, a soggetto opportunamente individuato ed a tal fine formalmente delegato, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza nonché nel rispetto della privacy dei dipendenti.
Ribadisce che, il valutatore,che coincide con il dirigente, civile o militare (con grado minimo di colonnello), si identifica con il soggetto responsabile della funzione valutativa alla data di conclusione del processo di valutazione (31 dicembre dell’anno di riferimento) e a cui compete l’onere/dovere di differenziare la valutazione della performance individuale del personale delle aree che presta servizio presso la struttura di cui è responsabile.
Riconferma che qualora l’Autorità valutatrice non abbia alle proprie dirette dipendenze il valutando, potrà acquisire dal soggetto che direttamente lo impiega – purché questi rivesta almeno la qualifica di ufficiale/funzionario e non appartenga alla stessa area del valutato – una nota con i necessari elementi conoscitivi per la formulazione della valutazione. Ancora una volta, non è stato specificato, se il valutato è un Funzionario, quale sia il grado minimo dell’Ufficiale che deve redigere la nota.
Prevede che in caso di disaccordo sul giudizio finale di valutazione espresso dal dirigente, nel rispetto della tempistica, delle modalità e delle procedure indicate nel nuovo SMVP e del principio che non è consentita reformatio in pejus della valutazione, il valutato potrà contestare il punteggio ricevuto in primis direttamente al valutatore e, nel caso di conferma del precedente giudizio o di nuova valutazione non condivisa, avviando la procedura di conciliazione, da effettuarsi presso l’organo di vertice centrale di riferimento facendosi eventualmente assistere, in questa ed in tutte le altre fasi del procedimento di conciliazione, da un rappresentante sindacale e/o da una persona di fiducia.
Ancora una volta, il Decreto del Ministro non specifica, in caso di convocazione da parte dell’organo di conciliazione, che i costi di missione sostenuti dall’istante siano a carico dell’A.D.. Un segno evidente, a ns. avviso, della volontà politica di impedire/ridurre le scelte del valutato di proporre istanza di revisione a tale livello, dovendo eventualmente sostenere anche delle spese per poter partecipare di persona all’audizione.
Ai dipendenti che rendono la propria prestazione in modalità agile è garantita l’assenza di penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e di qualsiasi forma di discriminazione.
Il processo di valutazione individuale, il cui arco temporale coincide, per tutto il personale, di norma, con l’esercizio finanziario di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre) regolamenta dei casi particolari:
E’ anticipatamente chiuso nei casi (riferiti solo al valutato laddove non diversamente specificato) di cessazione dal servizio per collocamento in quiescenza; transito in altro ruolo o altra amministrazione; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo; dichiarazione di inidoneità al servizio per motivi di salute; risoluzione del rapporto; decesso; assenza continuativa dal serviziodel dipendente, o del dirigentevalutatore, per un periodo superiore a 60 giorni (nel vecchio SMVP era previsto 90gg), per qualsiasi motivo; cessazione dall’incarico per trasferimento o cambio di incarico; partecipazione a concorsi, ove la valutazione relativa all’annualità in corso sia espressamente richiesta dai relativi bandi; modifica, anno in corso, del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale delle aree funzionali della Difesa, qualora i correttivi incidano in maniera sostanziale sul procedimento di valutazione.
Prosegue senza interruzione laddove il valutato permanga nello stesso incarico oggetto di valutazione.
Non si svolge per periodi di servizio attivo del dipendente inferiori o pari a 60 giorni(nel vecchio SMVP era previsto 90gg). In tale caso, ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio, si intende conseguita anche per tale periodo l’ultima valutazione ottenuta.
Altri casi particolari: assolvimento contemporaneo di due o più incarichi; frequenza corsi con impegno continuativo di durata superiore a 90 giorni; personale neo-assunto.
In caso di trasferimento ad altra struttura organizzativa o ad altro incarico del valutatore, lo stesso provvede a rilasciare al soggetto subentrante nelle funzioni di valutatore le opportune indicazioni da utilizzarsi ai fini della valutazione di cui quest’ultimo è competente.
Se la direzione di un Ente dotato di autonomia amministrativa, logistica e operativa è attribuita ad un Ufficiale di grado inferiore a colonnello, quest’ultimo provvederà a fornire gli occorrenti elementi conoscitivi per la formulazione della valutazione al dirigente civile o militare dell’articolazione sovraordinata che effettuerà la valutazione per il personale civile delle aree funzionali che presta servizio nella struttura della quale è responsabile (in questo caso il dirigente terrà conto dei predetti elementi nella redazione della scheda valutativa).
È tutto, cordialissimi saluti.
p. IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA Maria Pia BISOGNI – Pasquale BALDARI
Si è svolta nel pomeriggio di ieri 25 gennaio una riunione convocata da Agenzia Industrie Difesa per fornire informazioni sui lavoratori “somministrati” (lavoratori in forza a agenzie private che ormai da diversi anni vengono impiegati a tempo determinato presso gli Enti di AID) e “apprendisti”.
La convocazione è stata inizialmente formulata da AID con l’intendimento di fornire l’informazione a tutte le organizzazioni sindacali in modo contestuale e dunque in un unico tavolo. Ma qualcuno (i soliti 3) ha ritenuto di riproporre per l’ennesima volta la richiesta di tavoli separati, sostenendo la pretesa che il tavolo dovesse essere riservato solo alle parti portatrici di istanze del personale loro iscritto, istanze che evidentemente non dovevano essere rese note alle altre parti. Ovvio che il ragionamento fa acqua da tutte le parti, per una serie di ragioni:
La materia trattata non aveva i presupposti per giustificare tale richiesta, come ampiamente asserito dalla stessa DG;
Non esistono tavoli riservati agli iscritti, ma ai lavoratori nella loro totalità;
I lavoratori interessati alla problematica non erano necessariamente tutti afferenti alle sigle di cui sopra, e pertanto avrebbe piuttosto creato discriminazione l’esclusione dal tavolo delle altre parti.
Peraltro la gravità delle problematiche in discussione, che riguardano il concreto rischio di una mancata stabilizzazione dei circa 150 lavoratori che operano da diversi anni in AID con contratto di lavoro somministrato, richiederebbero invece la massima compattezza delle parti in campo.
E’ infatti indetto un bando di concorso pubblico per l’assunzione in AID che non prevede titoli preferenziali o riserve legate all’attività finora svolta per la nostra Amministrazione (così prevede la legge Madia), e dunque questi lavoratori corrono il rischio di partecipare alla selezione per posti connessi con le attività da loro svolte da anni, con il rischio di non riuscire ad ottenere la agognata stabilizzazione, con ovvie negative ricadute impattanti sui loro nuclei familiari e sull’indotto.
In ogni caso la Direzione stavolta almeno ha proseguito l’incontro con un unico tavolo.
Entrando nel merito degli argomenti oggetto della prevista informazione, la dott.ssa Cimmino ha provveduto a comunicare che dopo un articolato iter di elaborazione, sembra definita la procedura di perfezionamento del bando per l’assunzione di 90 unità di lavoratori da impiegare a tempo indeterminato presso gli Enti della Agenzia; si sta infatti procedendo alla nomina della Commissione, e sono stati identificati i locali atti allo svolgimento delle prove presso la città di Foligno; pertanto si ipotizza che le prove possano essere calendarizzate entro marzo.
Per quanto attiene invece allo stato dell’arte del CCNIntegrativo di AID, sottoscritto dalle parti lo scorso 12 dicembre (non da FLP Difesa), la dott.ssa Cimmino ha altresì comunicato che il documento, comprensivo di verbale è stato inviato ad IGOP il 28 dicembre u.s., e che a oggi non è ancora arrivato nulla, giustificandosi così il ritardo sui pagamenti del salario accessorio, ed in particolare di turni e reperibilità, che invece già il giorno dopo la sottoscrizione erano stati assicurati da Persociv.
Nel nostro intervento abbiamo ribadito per l’ennesima volta la nostra contrarietà rispetto alle diverse ipotesi di separazione dei tavoli, che determina dispersività, perdita di tempo e limitazioni ad un costruttivo confronto. Peraltro assolutamente non condivisibile è la tesi sostenuta da alcuni, di far partecipare al tavolo le sole sigle cui fanno riferimeno eventuali iscritti, con ciò escludendo le dinamiche riconducibili alla restante parte dei lavoratori interessati. Non a caso FLP Difesa aveva scritto in data 31 ottobre u.s. una nota al Ministro in cui sono state evidenziate le criticità derivanti dalla mancata proroga dei contratti a tempo determinato dei 48 apprendisti che operano in AID.
Inoltre abbiamo espresso la nostra solidarietà a questi “quasi colleghi”, sollecitando ulteriore interessamento per le loro problematiche, ma soprattutto sottolineando le gravi responsabilità politiche e gestionali finora rilevate nei confronti della Direzione Generale, di cui ciò che oggi emerge è la dimostrazione più lampante.
Abbiamo riproposto ancora una volta la richiesta di calendarizzare dei tavoli di approfondimento delle problematiche articolate per Ente, questa volta confidando nelle capacità del nuovo Direttore Generale, che porta con sé il valore aggiunto della pragmaticità e della sensibilità femminile, al fine di affrontare per davvero e con efficacia le criticità locali e assicurare la sopravvivenza di AID.
Abbiamo altresì segnalato la necessità di una più stretta e paritaria collaborazione con Persociv, auspicando la fattiva presenza di AID nei tavoli di Persociv laddove le tematiche trattate siano di comune interesse.
Nella replica la prof. Salmoni ha dato la sua disponibilità a pianificare incontri trimestrali, e comunque ad appuntamenti più ravvicinati, ove necessario. Ha inoltre assicurato che, per quanto attiene alla contestata circolare avente ad oggetto la programmazione delle ferie 2024, si sarebbe provveduto a rimodularla secondo le regole contrattuali.
E’ tutto, cordialissimi saluti.
p. IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA Maria Teresa D’URZO – Maria Pia BISOGNI- Giampietro CROCETTI
Notiziario FLP Difesa n. 3 del 25 gennaio 2024 –
Soldi soldi soldi
Grande rumore e interesse ha prodotto la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 con la quale è stata certificata l’illegittimità costituzionale della norma (l’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000) con la quale il Governo aveva negato la proroga al 31 dicembre 1993 del contratto di lavoro 1988-1990, e del termine utile per il calcolo del requisito dei 5, 10 e 20 anni di servizio che davano luogo al riconoscimento della maggiorazione della RIA, ai sensi dell’articolo 9, commi 4 e 5, del DPR n. 44/90 . La sentenza riconosce quindi la correttezza delle istanze e dei molteplici ricorsi presentati a suo tempo, poi mortificati dalla cosiddetta “interpretazione autentica” venuta dal Parlamento, che riconosceva validi solo i requisiti maturati sino al 31.12.1990.
In realtà è necessario essere più realisti del re, consultando lo studio legale con noi convenzionato dell’avvocato cassazionista Antonio Barilari, che ci ha fornito alcuni importantissimi chiarimenti in merito agli effetti e alle conseguenze della sentenza di incostituzionalità emessa dalla Corte Costituzionale, intrecciata con le sentenze della Corte di Cassazione, da ultimo con quella a Sez. unite n. 36197/2023, in merito alle decorrenze della prescrizione.
In particolare è emerso come la Corte di Cassazione si sia più volte pronunciata in merito, specificando come la dichiarata illegittimità di una norma non comporti né una declaratoria di inesistenza o di nullità (per cui la norma non esiste/non ha mai prodotto effetti), né l’abrogazione (per cui la norma perderebbe di efficacia a partire dalla data della sentenza), né l’annullamento (per cui la norma sarebbe stata privata dei suoi effetti fin dal principio).
Piuttosto la pronuncia di illegittimità determina la disapplicazione della norma illegittima non opera per il passato, ma solo per il futuro, e in particolare in due casi:
Nel caso in cui il giudizio sul ricorso proposto dall’interessato sia stato sospeso nell’attesa di conoscere il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità della norma (ed è il caso di circa 600 colleghi/ex colleghi della Difesa, per i quali il Consiglio di Stato aveva rinviato al giudizio della Corte Costituzionale);
Nel caso in cui l’interessato abbia sistematicamente interrotta la prescrizione, avendo proposto la relativa istanza di interruzione dei termini quinquennali prima della relativa scadenza, e reiterandola periodicamente ad ogni quinquennio (dal nostro osservatorio, pressochè nessuno).
Per contro la stessa Corte di Cassazione ribadisce inoltre che la sentenza di illegittimità non può in ogni caso produrre alcun effetto sui giudizi già conclusi. Dunque i ricorsi a suo tempo presentati passati in giudicato, avendo i giudici deciso per una sentenza di rigetto, non possono essere riaperti.
Altro caso è quello di chi non ha mai agito innanzi all’Autorità giudiziaria pur avendo maturato l’anzianità utile alla rivendicazione di che trattasi: come già anticipato, vale il principio per cui, in assenza di interruzione della prescrizione quinquennale, i crediti maturati nel 1993 risultano inesigibili e prescritti già nel 1998. Sul punto infatti , come riferito dal legale, si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 28.12.2023 n. 36197, confermando il principio per cui nel pubblico impiego (a differenza del privato…) vige la prescrizione anche in corso di rapporto.
La scelta attualmente dilagante, promossa da subito da diverse organizzazioni sindacali, di promuovere la presentazione di istanze individuali di riconoscimento del dovuto da parte dell’Amministrazione assume l’aspetto di una iniziativa “tampone” e senza rischi, messa in campo per guadagnare tempo al fine di studiare iniziative alternative per superare gli scogli opposti dalle normative vigenti; una scelta che, senza i chiarimenti di cui sopra, crea false illusioni e intanto è sicuramente un’operazione di proselitismo, messa in campo nonostante l’altissimo rischio di deludere le aspettative dei colleghi interessati.
E’ pur vero che tentar non nuoce, ma naturalmente non sfuggirà in ogni caso che la mera richiesta individuale andrà prevedibilmente incontro al diniego dell’Amministrazione; per cui inevitabilmente il passo successivo dovrebbe essere il ricorso in giudizio, laddove l’Amministrazione, nella pressochè totalità dei casi, avrebbe ampio margine per eccepire l’inesigibilità per intervenuta prescrizione, con la conseguenza che il giudice, a meno della presentazione di adeguata documentazione probante, propenderebbe per l’esito negativo del giudizio e per la condanna nei confronti del ricorrente al pagamento delle spese legali.Dunque un alto rischio di soccombenza per tutti coloro che non siano compresi tra i ricorrenti il cui giudizio era stato sospeso in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, o fra coloro che hanno interrotto formalmente la prescrizione entro lo scadere di ogni quinquennio a partire dal 1998. Per quanto sopra, riteniamo che sia tutto sommato comunque ragionevole presentare l’istanza di riconoscimento di quanto maturato (di cui alleghiamo fac-simile da inviare a Persociv per via gerarchica)), ma solo nella consapevolezza che la richiesta dovrebbe trovare una sponda in interventi normativi di sostegno da trovare nella dei vertici politici piuttosto che nelle singole Amministrazioni (e quindi della nostra).
Quanto sopra considerando proprio la enorme portata economica dell’operazione, che traguarda i singoli settori della PA, in termini di quantificazione della retribuzione, del trattamento di quiescenza e degli arretrati da corrispondere al personale assunto nel periodo 1 gennaio 1971 – 31 dicembre 1988. In conclusione, è di tutta evidenza che la questione non possa essere circoscritta alla competenza di ciascuna singola Amministrazione, ma che debba essere invece essere affrontata a livello politico. Per questo la nostra O.S. sta lavorando in questa direzione, studiando le possibili strade utili da percorrere presso i vertici della politica e del Governo, al quale ha scritto la nota in allegato 2). Si fa in ogni caso riserva di fornire adeguati aggiornamenti al personale interessato.
E’ tutto per ora, fraterni saluti.
LA COORDINATRICE GENERALE FLP DIFESA – Maria Pia BISOGNI
Notiziario FLP Difesa n. 77 del 12 dicembre 2023 –
aid
Si conclude in modo assolutamente non soddisfacente per FLP Difesa anche la trattativa in AID per il CCNI 2023-2025, il FRD e le progressioni 2023, che infatti FLP Difesa ha deciso di non sottoscrivere. Ma ricostruiamo il percorso che ci ha portato alla situazione odierna: la trattativa “madre” sul CCNI 2023-2025 era cominciata in Difesa lo scorso fine maggio, e si è sviluppata nel corso dell’estate fino alla sottoscrizione dell’Ipotesi di Accordo lo scorso mese di settembre. Dunque era già nota da tempo la consistenza della assegnazione del FRD per AID.
Tuttavia da quel momento AID non si è fatta parte attiva per avviare l’analisi e le proposte di competenza, rilevare le criticità specifiche del proprio ambito, rappresentare eventuali richieste di integrazione dei fondi in base alle caratteristiche delle proprie attività, lasciando così trasparire con tutta evidenza le difficoltà di gestione delle tematiche giuridiche ed economiche di interesse del personale civile e delle relazioni sindacali, come peraltro da noi rappresentato lo scorso mese di settembre al Gabinetto nel Ministro. E’ invece rimasta in attesa di subordinare il proprio CCNI a quello della Difesa, aspettando di conoscerne il testo dopo la certificazione da parte di MEF e FP. E oggi siamo costretti ad una trattativa urgente, durata un giorno, e conclusa nostro malgrado con le sole firme della triplice e di Intesa, facendo pagare ai lavoratori l’inadeguatezza della politica e della dirigenza oggi uscita di scena, e sostituita da nuove figure alle quali formuliamo i migliori auspici di una proficua e costruttiva collaborazione.
Entriamo nello specifico: lo scorso 15 novembre AID ha trasmesso alle OO.SS. nazionali una bozza che prevedeva 3 diverse simulazioni per la distribuzione del FRD, delle quali è poi arrivata al tavolo di ieri soltanto quella che andiamo ad illustrare.
Diciamo intanto che le risorse del FRD sono state ripartite fra AD e AID in misura esattamente proporzionale al numero dei dipendenti in forza al 01.01.2023 (17.697 nella Difesa e 668 in AID). Dunque nessuna differenza iniziale, senza tenere conto delle diversità esistenti fra le due anime.
Dopodichè sono state accantonate le risorse destinate a Turni, Reperibilità e PPL, che dai dati forniti costituiscono insieme il 46,3% dell’intero gruzzolo a disposizione di AID (una percentuale pari a più del doppio di quanto accade in Difesa).
La ovvia conseguenza è che si riducono pesantemente le risorse residue da destinare alle performances, al FUS e, questione oggi molto attenzionata, alle progressioni economiche .
E infatti, adottando un criterio analogo a quello già adottato in Difesa, sono state previste n. 139 progressioni (14 funzionari, 116 assistenti e 9 operatori) per un accantonamento complessivo di €. 254.204.06.
A questo punto ovviamente le risorse residue sono state ripartite fra le performances e il FUS, dando origine ad una quota individuale al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, oltrechè di quelli a carico del lavoratore) pari a €. 637,64 per la performance organizzativa, € 210, 45 per la performance individuale e 169,61 per il F.US (per un totale di €.1.017,16). Se confrontiamo questi dati con quelli dei colleghi della Difesa, diventa eclatante la differenza che emergerà fra lavoratori dell’una e dell’altra componente, che magari operano nella stessa unità a scrivanie fianco a fianco: quello della Difesa percepirà infatti: €.1.057,49 per la performance organizzativa, €. 267,16 per la performance individuale, e €. 281,96 per il FUS per un totale di €. 1606,61 (sempre al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore).
In conclusione, i colleghi di AID che non percepiscono turni, reperibilità e ppl, e che non potranno superare le progressioni economiche 2023, previste solo per una percentuale, a spanne, del 15% del personale, percepiranno €.588.91 in meno dei colleghi della Difesa che gli lavorano a fianco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Ma l’ultima questione, non ultima in termini di valore per FLP Difesa, è la definitiva sparizione dai radar della “Maggiorazione della performance organizzativa per la 1^ area”, che ha costituito in passato forma di risarcimento per le ricadute economiche determinate dal finanziamento, con le risorse del FRD, delle molteplici tornate di progressioni dell’area 2^ e 3^ rispetto all’unica possibilità di progressione loro in capo.
Per quanto riguarda le “COMPETENZE DELLE FAMIGLIE PROFESSIONALI”, è stato riprodotto pari pari il testo delle adottato in Difesa, che sarà oggetto di revisione nel termine presuntivo di 6 mesi.
Per quanto sopra, NON abbiamo ritenuto di sottoscrivere l’accordo, ed abbiamo formulato le nostre ragioni in apposita Nota a verbale.
In allegato, il testo dell’Accordo e la nota FLP Difesa.
E’ tutto, ci aggiorniamo aspettando tempi migliori.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA – Maria Pia BISOGNI – Maria Teresa D’URZO – Giampietro CROCETTI
Notiziario FLP Difesa n. 71 del 22 novembre 2023 –
Soldi soldi soldi
Facciamo seguito al notdif n. 66 dello scorso 31 ottobre, nel quale avevamo dato voce alle allarmate segnalazioni da parte di molti colleghi in merito all’adozione da parte dell’Amministrazione Difesa di parametri di maggior pressione fiscale sugli emolumenti arretrati pagati dopo il 16 gennaio dell’anno successivo alle prestazioni rese.
Il TUIR prevede infatti per tale fattispecie, all’art. 17, comma 1 e seguenti, l’applicazione della tassazione separata (pari all’aliquota media IRPEF applicata nell’ultimo biennio-a spanne, un’aliquota del 25%). E invece l’A.D. applica l’aliquota di tassazione massima (quella che sarebbe applicata a fine anno sul monte salario complessivo di ciascuno (a spanne, il 35% per la maggior parte dei colleghi, e dunque il 10% di tasse in più).
Ciò è accaduto già da tempo per molte voci salariali rispondenti alle condizioni di cui sopra (quali ad esempio performance, straordinario, ppl) e non per posizioni organizzative e FUS. Oggi verifichiamo che sono state effettivamente date disposizioni per chiudere il cerchio, e applicare anche a queste voci la massima tassazione, pur in sede di pagamento degli arretrati dopo il 16 gennaio dell’anno successivo alla prestazione resa.
Ne consegue per tutti la riduzione del reddito netto complessivo, ricadute negative sul cuneo fiscale, un ISEE meno favorevole ai fini dell’accesso ad agevolazioni quali gli abbonamenti al trasporto pubblico per gli studenti e le riduzioni sulle tasse scolastiche e universitarie dei figli; dunque inequivocabili ed evidenti gli effetti negativi diretti ed indiretti sui bilanci familiari.
Se consideriamo che in materia:
la Costituzione dispone che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”:
Il TUIR -art. 17 c.1 let b) regolamenta in qualità di legge la tassazione sui redditi da lavoro dipendente, e dispone l’applicazione della tassazione separata per gli “…emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti …”;
pare evidente che l’amministrazione pubblica non possa intervenire autonomamente a modificare la norma con propri provvedimenti che impongano maggiori tributi ad aggravare il carico fiscale sul contribuente, sul quale si fanno gravare gli effetti dei tempi lunghi della burocrazia pubblica. Una cosa inaccettabile sul piano giuridico e su quello politico.
Per quanto sopra, dopo la nota al Gabinetto del Ministro di cui abbiamo dato conto nel sopracitato notiziario, abbiamo elaborato una bozza di diffida a disposizione dei colleghi, che ciascuno potrà compilare con i suoi dati e inviare alla propria Amministrazione rivendicando la restituzione delle maggiori imposte ad oggi trattenute.
E’ tutto, cordialissimi saluti
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA Maria Pia BISOGNI – Sandro DI FRANCO
Notiziario FLP Difesa n. 70 del 21 novembre 2023 –
Invictus games
Riportiamo di seguito il testo della nota inviata oggi da questa Segreteria Nazionale al Gabinetto del Ministro e ai vertici della nostra Amministrazione relativa alle tematiche di interesse del personale ex militare transitato nei ruoli del personale civile, e alle molteplici criticità che nel tempo si sono andate esasperando creando diffuso malessere e disagio.
“Dopo la emanazione della circolare di Persociv sulla materia in oggetto, datata 25 luglio 2023, i cui contenuti si sono riverberati nelle disposizioni attuative di Arma, si sono aggravate e rese ancor più evidenti di sempre le gravi criticità già da anni rappresentate ai diversi livelli dei vertici di questa Amministrazione, per le quali abbiamo ripetutamente formulato richieste di confronto e di istituzione di un tavolo tecnico, ad oggi inascoltate.
La scelta che ci risulta essere stata adottata da codesta AD è stata quella di istituire un tavolo tecnico senza partecipazione delle parti sindacali, che esclude ogni possibilità:
di contribuire ad una valutazione esaustiva sull’impatto delle misure da adottare;
di formulare proposte finalizzate ad una gestione del transito che tenga conto anche delle esigenze di contemperamento delle cure familiari con la vita professionale del personale interessato, e ad un complessivo benessere organizzativo che dovrebbe riverberare i suoi benefici effetti in una migliore organizzazione del lavoro.
Per contro, il rigido approccio adottato dalla parte datoriale non fa che penalizzare e ulteriormente minare la già fragile condizione dei molti colleghi costretti a lasciare la divisa che avevano scelto di portare; li fa sentire sempre più figliastri discriminati, dopo aver dato al paese, spesso per ragioni di servizio, la propria salute; e dopo la perdita della salute, arriva lo scotto sulle questioni di seguito riportate.
Le procedure di transito, l’inquadramento in soprannumero, l’anzianità di servizio:
La circolare sopracitata prevede al punto 2.c. che il personale transitato venga inquadrato in soprannumero nell’organico della F.A. di provenienza , e in posizione eccedentaria rispetto alla dotazione organica del personale civile, ma non richiama quanto previsto dal DM 18.04.2022 art. 2 comma 5 relativamente alla anzianità : non vi è infatti alcuna menzione della parte relativa all’anzianità maturata, laddove si prevede che il personale transitato conservi l’anzianità assoluta riferita al grado, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Posto che parrebbe palese che con tale affermazione il legislatore avesse voluto garantire al personale che transita la valenza dell’esperienza maturata da militare sia ai fini del trattamento giuridico che di quello economico, abbiamo invece già visto che questo non sempre avviene, come nei bandi per la mobilità interna in cui gli anni da militare hanno una minore valenza, o in quelli delle progressioni interne alle quali il suddetto personale non può partecipare prima dei due anni dal transito, al pari di personale neo-assunto.
Criteri per la scelta della sede di 1^ assegnazione
La circolare prevede che la scelta della sede di assegnazione avvenga sulla base delle esigenze funzionali delle FF.AA./CC di provenienza, e non più tenendo conto della ultima regione in cui il dipendente ha prestato servizio da militare. Dunque si applicano all’ex militare transitato le stesse norme previste per l’assegnazione a sede del militare, senza tener conto della differenza fra quest’ultimo (in buona salute, idoneo ed in servizio) e l’ex militare (che in salute non lo è più, che è portatore di patologie permanenti adeguatamente classificate e in molti casi ricondotte a causa di servizio) che del primo non ha più né la salute né lo status giuridico.
Un personale che mediamente non è più giovanissimo, che è gravato dalla necessità di specifica assistenza sanitaria, che ha comunque una famiglia e dei figli cui assicurare le cure dovute, che ha responsabilità economiche nei loro confronti, che viene messo in estrema difficoltà se destinato a sedi distanti dall’ultimo luogo di lavoro e di residenza, in quanto è chiamato a scegliere se trasferire forzatamente, sradicandola, tutta la famiglia, o in alternativa accollarsi nuovi carichi economici trasferendosi da solo in una casa nel nuovo posto di lavoro.
Nessun margine di tutela è dunque più assicurato al transitato e alla sua famiglia, stante l’impossibilità di mantenere lo “status quo ante”, logistico, economico e familiare, maturato prima del transito.
Deroga ai criteri di 1^ assegnazione
Farraginosa è la procedura indicata: l’istante deve presentare richiesta di assegnazione di sede in deroga entro 30 giorni dall’istanza di transito, corredandola della documentazione sanitaria prodotta dalla Commissione Medica, in contrasto con la normativa vigente (DPR. 445/2000 e l.241/1990) nella quale si fa divieto di aggravamento del procedimento amministrativo disponendo l’acquisizione d’ufficio degli atti già in possesso dell’Amministrazione.
L’ obbligo di 5 anni di permanenza dopo l’assegnazione di sede – punto 4. della circolare:
dopo il danno di aver perso la salute, una pena accessoria e discriminante: il transitato DEVE permanere presso la sede assegnata per ALMENO 5 ANNI dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Perché questo vincolo capestro, che esclude il dipendente dal concorso in condizioni di pari opportunità di mobilità rispetto ai colleghi? Quale malefatta deve espiare? E perché, come detto al punto precedente, l’anzianità complessiva non può contare ai fini della eventuale selezione fra più candidati? Perché si deve equiparare questa condizione a quella di un neo-assunto? E per quale ragione questo limite imposto dalla circolare non può essere superato neanche nel caso di una mobilità straordinaria prevista per legge, come nel caso dell’assistenza all’handicap o in quello della presenza di figli minori di 3 anni? E perché ancora si esclude persino la possibilità di comando presso altra amministrazione, anche questa disciplinata da una legge dello Stato?
La mobilità
Parimenti, dopo anni di richieste di confronto e di tavoli tecnici sulla regolamentazione della mobilità, da anni ingessata dall’insormontabile vincolo del grado di scopertura, ancora nessuna iniziativa da parte di questa Amministrazione.
Lo scorso 20.03.2023 Persociv ha effettivamente annunciato “…l’intendimento di concordare con le OOSS modalità e tempi di avvio del confronto volto a definire i criteri generali di priorità per la mobilità fra le sedi di lavoro, in attuazione dell’art. 5 comma 3 let b) del CCNL 09.05.2022, compatibilmente con i modelli relazionali già avviati” .
Ma da quella data non ci sono aggiornamenti, e la mobilità ordinaria è di fatto impossibile.
Val la pena ricordare che su tutti questi argomenti, e molti altri di dettaglio, si era fatto parte attiva anche Il CUG con un documento (che riproponiamo in allegato), approvato nel 2020 e di seguito trasmesso a codesto Gabinetto, con il quale erano state proposte specifiche “Azioni Positive”. Ma nessun seguito ha avuto neanche questa iniziativa.
Chiediamo un intervento urgente di codesto Gabinetto al fine di sospendere la circolare del 25 luglio e di convocare finalmente un confronto utile ad una revisione dei temi trattati.
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.
p. LA SEGRETERIA NAZIONALE Maria Pia BISOGNI – Christian PALLADINO
A seguito di molte allarmate segnalazioni, abbiamo verificato l’adozione in busta paga di un parametro di maggior pressione fiscale sugli emolumenti, in particolare su FUS e Posizioni Organizzative, voci sulle quali ci risulta essere stata applicata l’aliquota di tassazione massima anziché la tassazione separata (pari all’aliquota media IRPEF applicata nell’ultimo biennio ai sensi dell’art. 17, comma 1 e seguenti del TUIR) vigente fino al 2022. Ne deriva per l’interessato un maggior esborso di tasse (a spanne un 10% in più), la conseguente riduzione del reddito netto, le ricadute negative su cuneo fiscale e ISEE, e un danno sul bilancio economico della famiglia, che perde anche, con l’aumento dell’ISEE, benefit quali le agevolazioni sull’accesso agli abbonamenti per il trasporto pubblico per gli studenti e sulle tasse scolastiche e universitarie dei figli.
Sulla materia si sono già espresse fonti autorevoli, che non ritengono adeguate le argomentazioni addotte dall’ Agenzia delle Entrate, che definisce “fisiologica” la tempistica con cui vengono erogati gli emolumenti maturati negli anni precedenti, con ciò giustificando l’applicazione della tassazione massima anziché separata. Va da sé che così non solo si giustifica il ritardo nel pagamento, ma si sottrae l’Amministrazione alla richiesta degli interessi, degli adeguamenti Istat e ad azioni risarcitorie da parte dei dipendenti creditori delle somme ad essi dovute.
A FLP Difesa non pare corretto, giuridicamente e politicamente, far gravare sul dipendente gli effetti dei tempi lunghi della burocrazia pubblica, alla luce di importanti riferimenti normativi: intanto la Costituzione, che dispone che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”: solo la legge e mai un provvedimento dell’amministrazione pubblica, finanziaria, giudiziaria, può disporre tributi che aumentino il carico fiscale sul contribuente.
Inoltre la tassazione sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) è disciplinata dall’art. 17, c I, let b, del TUIR che dispone l’applicazione della tassazione separata per gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma I dell’art. 47 (ora 50)”. Dunque non vi è alcun dubbio o possibilità di interpretazione , ma “l’unica esclusione delle cause dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero dalla collusiva volontà delle parti finalizzata ad eludere la legge per consentire al contribuente di beneficiare del regime agevolato della tassazione separata”.
Per quanto sopra abbiamo scritto una nota per il Gabinetto del Ministro (in allegato) con la richiesta di verificare quanto sopra rappresentato e di intervenire presso gli organismi competenti al fine di ripristinare l’applicazione dell’art 17 del T.U.I.R. 917/86, rideterminare il corretto carico fiscale gravante sul contribuente, e riconoscere agli interessati quanto trattenuto in eccedenza.
E’ tutto, cordialissimi saluti
p. IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA – Maria Pia BISOGNI – Sandro DI FRANCO
Come si ricorderà, a seguito del pagamento in agosto u.s. al personale civile della Difesa delle quote individuali maturate con riferimento a performance organizzativa, performance individuale e FUS 2022, a solo pochi giorni di distanza e precisamente in data 2 settembre, preso atto che lo stesso non era avvenuto per il personale civile dell’Agenzia Industrie Difesa, FLP DIFESA è intervenuta presso la Direzione Generale AID chiedendo di conoscere le ragioni del ritardo e sollecitando al contempo il rapido pagamento delle fattispecie di salario accessorio, ma proponendo anche una riflessione più generale sulle difficoltà di gestione da parte della D.G. AlD delle tematiche giuridiche ed economiche di interesse del personale civile e delle relazioni sindacali (vds. Notiziario n. 56/2023).
A distanza di oltre un mese e mezzo da quella nostra nota, la D.G. AID ha convocato in data di ieri una riunione con le OO.SS. nazionali cui ha partecipato anche il Direttore Generale sen. Nicola Latorre, ponendo all’o.d.g. l’argomento da noi segnalato (pagamento competenze accessorie 2022) e inoltre l’avvio del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) di Agenzia (l’Ipotesi del CCNI di AD è stata già firmata, al netto di FLP DIFESA per le ragioni di cui alla nota a verbale) e il Regolamento sullo Smart Working, già licenziato per il personale Difesa.
Ebbene, sul primo punto, in apertura di riunione, la D.G. ci ha comunicato che nel pomeriggio dello stesso giorno ci sarebbe stata la riunione dei Revisori per l’esame e l’approvazione del bilancio 2022, che successivamente dovrà essere inviato agli Organi certificatori, e che, ove il percorso non registrasse intoppi o ulteriori ritardi, le spettanze arretrate potrebbero essere corrisposte ai lavoratori di AID entro il prossimo mese di novembre, e comunque con mesi di ritardo rispetto alla Difesa.
La stessa D.G. ci ha inoltre informato:
sulla prossima pubblicazione del bando di un concorso pubblico per 16 funzionari e 72 assistenti;
sul proprio intendimento di avviare rapidamente la trattativa per la definizione del CCNI dell’Agenzia 2023-2025, con riferimento alla sola parte economica, dopo la precisa quantificazione delle risorse disponibili per il FRD 2023, rispetto a cui non ci sono opinioni convergenti con PERSOCIV;
sull’intenzione di mettere a punto il Regolamento in materia di lavoro da remoto.
Nel proprio intervento, la FLP DIFESA ha sottolineato:
l’ormai incomprensibile, quanto dannosa per i lavoratori, pratica dei tavoli separati;
che sarebbe opportuno che, da parte della D.G., vengano date sollecite risposte alle richieste delle OO.SS., e segnatamente per la nostra O.S., alla nostra nota del 2.09.2023 e a quella del 18.07.2023 a seguito dell’abbandono da parte nostra del tavolo di contrattazione;
che non abbiamo sottoscritto il CCNI DIFESA per i motivi ampiamente esposti nella nostra nota a verbale;
che riteniamo opportuno che ci sia un riconoscimento economico per i colleghi appartenenti alla prima area come avvenuto lo scorso anno;
che preferiamo che le risorse disponibili siano destinate principalmente alle progressioni economiche, che hanno effetti di più lungo respiro sul personale rispetto a incrementi pro tempore di performance e di altre fattispecie;
che sarebbe utile (cosa da noi ripetutamente richiesta nel tempo) verificare l’oculatezza nella gestione dei turni, delle reperibilità e degli straordinari nelle unità produttive;
che sarebbe conveniente che un rappresentante dell’AID partecipasse alle riunioni con Persociv quando le materie in discussione e le scelte operate hanno effetti, diretti o indiretti, anche sul personale AID;
che, in ordine al Regolamento sullo SW, riteniamo che il punto di riferimento debba essere quello della Difesa, opportunamente migliorato in alcune parti che, a nostro giudizio, appaiono ancora carenti (vedasi nostri precedenti Notiziari sull’argomento).
Le risposte “tecniche” della D.G., affidate al Capo Ufficio Risorse Umane dr. Fabio Andreasi Bassi e venute comunque dopo le scuse per quanto riguardo le mancanze da noi evidenziate, hanno messo in evidenza che:
le somme definite da Persociv da destinare ad AID non corrispondono al 4% delle risorse totali disponibili e da questo emerge tutta la difficoltà di dare risposte finanziarie adeguate a tutte le fattispecie da retribuire e al numero di progressioni da effettuare;
che sono in via di approfondimento, ai fini della loro quantificazione, le somme che andranno a finanziare le Posizioni Organizzative, le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità e che quindi le proposte specifiche relativamente alle indennità delle fattispecie sopraindicate, e con esse anche l’accantonamento complessivo e i “numeri” per le progressioni economiche saranno definite in settimana; sul punto ci verranno fornite immediate informazioni;
che sono previsti per l’anno 2023 assunzioni per n. 74 assistenti e n. 16 funzionari.
Il Direttore Generale sen. Nicola Latorre ci ha poi informato che il suo incarico è attualmente in regime di prorogatio, e che a giorni il Ministro Crosetto dovrebbe sottoporre al Consiglio dei Ministri la sua conferma o la nomina di un nuovo Direttore Generale (gira voce che potrebbe trattarsi dell’ex Sottosegretario alla Difesa on. Gioacchino Alfano).
Nel caso dovesse essere riconfermato, il sen. Latorre si è riservato un approfondimento in merito alla spinosa questione dei tavoli separati che producono evidenti diseconomie anche per la stessa Agenzia.
Analogo intendimento per un approfondimento della materia il sen. Latorre ha espresso per quanto riguarda lo Smart Working, a seguito dei quali sarà convocato apposito tavolo per un confronto a tutto tondo con le OO.SS.
In conclusione, esprimiamo un giudizio di insoddisfazione in merito alle risultanze della riunione odierna, anche perché dalla stessa non sono venute le risposte che il personale AID attendeva. La sensazione che abbiamo avuto è che Agenzia Industrie Difesa viva una stagione davvero molto critica, nella quale i problemi del personale civile, da noi ripetutamente sollevati, non hanno trovato risposte adeguate e si sono viceversa progressivamente acuiti, sia con riferimento alle relazioni sindacali nazionali e territoriali il cui stato abbiamo ripetutamente denunciato sia con riferimento alla gestione del personale, e questo in modo particolare in questi ultimi anni.
Forse c’è necessità di aria nuova, davvero di tanta aria nuova, sia nei contenuti che nell’approccio e nel metodo.
Cordialissimi saluti.
p.IL COORDINAMENTO NAZIONALE – Maria Pia BISOGNI – Giampietro Crocetti – Vincenza TEOFILI
Notiziario FLP Difesa n. 10 del 07 febbraio 2024 – In data 18 gennaio u.s., il Gabinetto del Ministro ha inviato, come informazione preventiva alle OO.SS. nazionali, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP 2024-2026) estrapolato dal PIAO 2024-2026 oggi pubblicato sul web. Di seguito, riportiamo una ns. sintesi dei contenuti del PTFP riguardanti […]
Notiziario FLP Difesa n. 7 del 30 gennaio 2024 – Dopo la sospensione della circolare sull’attivazione delle identità “alias” formulata in attuazione di specifica previsione del CCNL delle Funzioni Centrali, FLP Difesa scrive al Ministro Crosetto e chiede il ripristino della circolare in oggetto. Riportiamo di seguito il testo della nota, inviata per conoscenza al […]
Notiziario FLP Difesa n. 6 del 27 gennaio 2024 – Si informano le lavoratrici e i lavoratori che dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il DM DIFESA 02.08.2023 afferente il “Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero della difesa” – Edizione 2023, valido anche per l’AID, che pubblichiamo sul ns. sito […]
Notiziario FLP Difesa n. 5 del 26 gennaio 2024 – Si è svolta nel pomeriggio di ieri 25 gennaio una riunione convocata da Agenzia Industrie Difesa per fornire informazioni sui lavoratori “somministrati” (lavoratori in forza a agenzie private che ormai da diversi anni vengono impiegati a tempo determinato presso gli Enti di AID) e “apprendisti”. […]
Notiziario FLP Difesa n. 3 del 25 gennaio 2024 – Grande rumore e interesse ha prodotto la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 con la quale è stata certificata l’illegittimità costituzionale della norma (l’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000) con la quale il Governo aveva negato la proroga al 31 dicembre 1993 del […]
Notiziario FLP Difesa n. 77 del 12 dicembre 2023 – Si conclude in modo assolutamente non soddisfacente per FLP Difesa anche la trattativa in AID per il CCNI 2023-2025, il FRD e le progressioni 2023, che infatti FLP Difesa ha deciso di non sottoscrivere. Ma ricostruiamo il percorso che ci ha portato alla situazione odierna: […]
Notiziario FLP Difesa n. 71 del 22 novembre 2023 – Facciamo seguito al notdif n. 66 dello scorso 31 ottobre, nel quale avevamo dato voce alle allarmate segnalazioni da parte di molti colleghi in merito all’adozione da parte dell’Amministrazione Difesa di parametri di maggior pressione fiscale sugli emolumenti arretrati pagati dopo il 16 gennaio dell’anno […]
Notiziario FLP Difesa n. 70 del 21 novembre 2023 – Riportiamo di seguito il testo della nota inviata oggi da questa Segreteria Nazionale al Gabinetto del Ministro e ai vertici della nostra Amministrazione relativa alle tematiche di interesse del personale ex militare transitato nei ruoli del personale civile, e alle molteplici criticità che nel tempo […]
Notiziario FLP Difesa n. 66 del 31 ottobre 2023 – A seguito di molte allarmate segnalazioni, abbiamo verificato l’adozione in busta paga di un parametro di maggior pressione fiscale sugli emolumenti, in particolare su FUS e Posizioni Organizzative, voci sulle quali ci risulta essere stata applicata l’aliquota di tassazione massima anziché la tassazione separata (pari […]
Notiziario FLP Difesa n. 64 del 20 ottobre 2023 – Come si ricorderà, a seguito del pagamento in agosto u.s. al personale civile della Difesa delle quote individuali maturate con riferimento a performance organizzativa, performance individuale e FUS 2022, a solo pochi giorni di distanza e precisamente in data 2 settembre, preso atto che lo […]