Quaderno FLP DIFESA n. 6 / 2019 pubblicato in data 14 agosto 2019 –
Pubblichiamo il “Quaderno FLP DIFESA n. 6 / 2019″ che reca gli “orientamenti applicativi” dell’ARAN relativi al CCNL 12.02.2018 del comparto Funzioni Centrali, aggiornati al 14.08.2019 e validi ad oggi.
La pubblicazione del “Quaderno n.6 / 2019” sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page del nostro sito; successivamente, potrà essere reperita presso la sezione “I Quaderni di FLP DIFESA” che è accessibile dalla barra trasversale alta della stessa home page.
Riportiamo il Notiziario FLP n. 4 del 21 u.s. che reca la lettura della nostra Federazione sui dati pubblicati dall’ARAN e che danno corpo alla rappresentatività sindacale 2019-2121 nei comparti del P.I..
“La FLP è il sindacato che si rafforza di più in tutti i comparti del pubblico impiego, in particolar modo nei comparti ove è già rappresentativo: il comparto delle Funzioni Centrali e quello della Presidenza del Consiglio. Ne avevamo già piena coscienza sia dai dati in nostro possesso sul numero degli iscritti sia per la grande crescita alle elezioni RSU di aprile scorso. Ora però è arrivata l’ufficialità dell’ARAN, che giovedì 17 gennaio 2019 ha certificato i dati di rappresentatività relativi al triennio 2019-2021.
Nel comparto Funzioni Centrali la FLP non solo passa dal 6,60 per cento all’8,29 per cento – con una crescita di oltre il 25 per cento – ma diventa il quinto sindacato, superando sia Confintesa che USB. Siamo, nel comparto, il sindacato che cresce di più, in termini percentuali, sia di iscritti che di voti RSU; l’unico sindacato che accresce il numero dei suoi iscritti in valore assoluto (+1.567) mentre tutti gli altri sindacati ne perdono. Tutto ciò, nonostante il non trascurabile fatto che, alla data di rilevazione delle deleghe, la FLP fosse praticamente assente nell’ex-comparto degli Enti Pubblici Non Economici (EPNE) e alle scorse RSU non fosse ancora ben strutturata in quel settore. Poiché, nel frattempo, la nostra presenza nel settore del “parastato” si va strutturando e consolidando di giorno in giorno, siamo fiduciosi di avere risultati sempre migliori e quindi di poter rappresentare sempre meglio le istanze dei lavoratori.
Anche nel comparto Presidenza del Consiglio, nonostante la FLP fosse già una realtà ben consolidata, riusciamo ad avere una crescita del 20 per cento circa, passando dal 12,58 per cento al 14,69 per cento. Anche in questo comparto la FLP è il sindacato che cresce di più in assoluto.
Ma il nostro successo non si ferma qui perché tutti i sindacati “cugini”, sia quelli che fanno parte della “galassia” CSE che quelli della CGS, crescono in modo preponderante e quindi, complessivamente, i rassemblement dei quali siamo parte si rafforzano in termini sia numerici che politici. Allo stesso modo, anche la federazione CIDA FC, della quale siamo costituenti nell’area della dirigenza, consolida il proprio consenso in termini di iscritti.
Il dato forte della rilevazione fatta dall’ARAN e che, lo ricordiamo, vale per tutto il prossimo triennio contrattuale, è che le organizzazioni sindacali, che hanno fatto della difesa dei diritti dei lavoratori l’unico principio che orienta il loro comportamento, hanno accresciuto fortemente il consenso tra i lavoratori; al contrario, quei sindacati che hanno scelto di firmare contratti che hanno diminuito i diritti dei lavoratori e deciso di fare da cinghia di trasmissione a governi che hanno pesantemente ridotto salario e dignità dei lavoratori, sono stati duramente puniti, sia con la perdita di iscritti che nel consenso alle scorse elezioni RSU. Allo stesso modo iniziano a sgonfiarsi i finti sindacati, quelli che non hanno alcuna visione del futuro, ma “campano” solo di iniziative estemporanee per perpetuare i loro piccoli apparati e privilegi.
Acquisito il lusinghiero risultato sta a noi, ora, strutturarci sempre meglio, dimostrare di meritare il consenso conseguito e fare sforzi sempre maggiori per costruire proposte che migliorino le condizioni di vita dei lavoratori. Siamo già impegnati per questo, a partire dai rinnovi contrattuali e dalle sinergie che bisogna trovare per restituire ai lavoratori i diritti previsti dalla nostra Costituzione e ampliare le materie contrattuali”.
Un risultato dunque che premia il lavoro, a tutti i livelli, della nostra O.S. a difesa dei lavoratori, che ringraziamo per la fiducia e il consenso.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Notiziario FLP DIFESA n. 5 del 18 gennaio 2019 –
L’ARAN, con nota n. 404 del 16 u.s., ha comunicato alle OO.SS. che “con delibera n. 1 del 15.01.2019, il Collegio di Indirizzo e Controllo di questa Agenzia ha provveduto ad accertare, in via provvisoria, per il triennio 2019 -2021, la rappresentatività nei comparti e nelle aree dirigenziali delle Organizzazioni Sindacali e relative confederazioni cui le stesse sono affiliate”.
Ebbene, nel comparto Funzioni Centrali che è quello in cui sono collocati i dipendenti civili della Difesa, la FLP – rispetto alla precedente rilevazione relativa al triennio 2016-2018 – ha fatto un autentico balzo in avanti, aumentando il proprio dato di rappresentatività del 25%, e collocandosi così al quinto posto, con l’8,29 % di rappresentatività come percentuale media tra il dato associativo (numero degli iscritti al 31.12.2017) e quello elettorale (voti RSU alle ultime elezioni di aprile 2018).
Un risultato storico, quello registrato dalla nostra Federazione, e il migliore in assoluto nel Comparto FF.CC. nel rapporto con gli altri nostri competitors sindacali, che conferma e consolida il costante trend di crescita della nostra O.S. e ne evidenzia al contempo il forte radicamento tra i lavoratori.
Riportiamo di seguito, il testo del “comunicato” diffuso dal nostro Ufficio Stampa:
“Grande affermazione della FLP – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche. Nel maxi comparto delle funzioni centrali (che ha accorpato Ministeri, Agenzie fiscali, Parastato e Agenzie di sicurezza e trasporti) la FLP conquista ben due posizioni diventando il quinto sindacato del comparto, lasciandosi alle spalle USB e CONFINTESA.
L’accertamento di rappresentatività pubblicato oggi dall’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – evidenzia il costante trend di crescita della FLP nei comparti funzioni centrali e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
“Un ottimo risultato – ha dichiarato Marco Carlomagno, segretario generale della FLP – soprattutto in quanto negli enti pubblici del parastato non avevamo iscritti nel 2017 al momento dell’accorpamento nel comparto funzioni centrali, non essendo mai stata presente come FLP in quelle amministrazioni”. Secondo Carlomagno, “stando ai numeri attuali che già oggi la FLP vanta nell’ex comparto EPNE, con più di un migliaio di nuovi iscritti, è probabile e non velleitario pensare che al prossimo accertamento di rappresentatività la FLP possa guadagnare ulteriori posizioni, tenuto conto che è di gran lunga il sindacato che ha migliorato in assoluto il proprio risultato rispetto gli altri sindacati”.
A questo grande risultato, la FLP DIFESA – quarta nel nostro Ministero dopo CISL, CGIL e UIL in termini di rappresentatività sindacale con l’ultimo dato relativo al 2018 pari al 13,75% riportato nella tabella resa nota da PERSOCIV con lettera n. 46038 del 5.07.2018 – ha dato un contributo decisivo con i propri numerosi iscritti e con un risultato RSU 2018 importante e quasi miracoloso, ottenuto in condizioni straordinariamente difficili (fuori dai tavoli per la non firma da parte FLP del CCNL e sotto il tiro incrociato di altre OO.SS. e dell’Amministrazione che, da qualche tempo, ha abbandonato il ruolo rigorosamente super partes che gli attribuisce la legge (si pensi alla circolare della D.G. sull’art. 35 CCNL poi ritirata, o ai giri di valzer sull’ammissione di FLP alla trattativa sulle ulteriori risorse del FUA 2017).
Ma, alla fine come sempre, la serietà paga. E paga il lavoro dei nostri quadri, che ringraziamo!
Su questa stessa pagina, pubblichiamo i dati di rappresentatività resi noti dall’ARAN e dalla stessa già pubblicati, con un grazie di cuore ai lavoratori che ci hanno dato fiducia e che in numero sempre maggiore ci sostengono.
Quaderno FLP DIFESA n. 7 / 2018 (pubblicato il 28.09.2018) –
Pubblichiamo il “Quaderno FLP DIFESA n. 7 / 2018″ che reca gli “orientamenti applicativi” dell’ARAN relativi al CCNL 12.02.2018 del comparto Funzioni Centrali, aggiornati al 7.09.2018 e ancora validi ad oggi.
La pubblicazione del “Quaderno n.7 / 2018” sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page del nostro sito; successivamente, potrà essere reperita presso la sezione “I Quaderni di FLP DIFESA” che è accessibile dalla barra trasversale alta della stessa home page.
Si segnala agli interessati che i precedenti “orientamenti applicativi” dell’Agenzia sono stati pubblicati nel “Quaderno FLP DIFESA n. 6 / 2018, che si trova nella sezione “I Quaderni di FLP DIFESA” accessibile dalla barra trasversale alta della stessa home page.
Dopo i quattro pubblicati in data 15 giugno u.s., l’ARAN ha pubblicato in data odierna altri cinque “orientamenti applicativi” sugli istituti previsti dal nuovo CCNL del comparto Funzioni Centrali del 12.02.2018, che appaiono d’ interesse dei lavoratori.
I cinque nuovi orientamenti interessano gli articoli del CCNL: n. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o familiari); n. 34 (permessi orari a recupero); infine, e soprattutto in ragioni di alcune strampalate interpretazioni adeguatamente sollecitate da soggetti interessati e che hanno inopportunamente visto la luce proprio nella recente campagna elettorale RSU con gli effetti che non era poi così difficile immaginare, il n. 35 (assenze per l’espletamento di visite , terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici).
Li riportiamo di seguito su questa stessa pagina, avvertendo che, per ciascuna domanda riportato in neretto, gli orientamenti applicativi espressi dall’ARAN sono invece riportati in blu.
A questo punto, appare doveroso da parte nostra ri-sollecitare la dr.ssa Corrado, alla luce dei predetto orientamenti espressi dall’ARAN e dopo averlo già fatto con la nostra News del 20 giugno 2018, “ad una verifica attenta delle indicazioni a suo tempo date agli Enti della Difesa con proprie circolari n. 22822 del 30.03.2018 (art. 32) e n. 24216 del 9.04.2018 (art. 35), che ripubblichiamo alla fine di questa stessa pagina e rispettivamente in allegato 1 e 2, anche per dare risposte esaustive alle perplessità sollevate e ai tanti quesiti che sono stati posti in questi mesi da Enti e anche da alcuni OO.PP.” (pubblichiamo anche, in allegato 3 su questa stessa pagina, la nota n. 132363 dell’Agenzia dell Entrate del 2 luglio u.s. che chiarisce ulteriormente, per i propri Enti, la natura dell’art. 35, che appare allineata agli orientamenti ARAN e anche alle circolari di altre Amministrazioni, che abbiamo già pubblicato su questo nostro sito (INPS, PdCM, etc).
La ri-sollecitazione alla dr.ssa Corrado è motivata anche dal fatto che, nel caso in cui si riterrà di operare una qualche correzione di tiro, è meglio farla presto e bene, allo scopo di evitare maggiori problemi innanzitutto alle lavoratrici e ai lavoratori interessati, ma poi anche agli Uffici, che dovranno eventualmente operare eventuali riconteggi, e agli stessi Dirigenti che rispondono in prima persona di eventuali utilizzi non corretti.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN– 4 luglio 2018
1. Giustificazione assenza art. 35
Come deve essere giustificata l’assenza, prevista dall’art. 35, comma 12 del nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che determinano incapacità lavorativa, per le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse?
La giustificazione dell’assenza, nel caso di cui all’art. 35, comma 12, è fornita mediante attestazione di presenza che documenti l’effettivo svolgimento della prestazione, la quale, oltre alle indicazioni circa l’orario, dovrà dare conto anche dello stato di incapacità lavorativa determinatosi in conseguenza della stessa prestazione.
2. Tipo di giustificazione da produrre per l’art. 32
Che tipo di giustificazione deve essere prodotta dal dipendente che presenta la domanda di permesso retribuito per motivi personali o familiari, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 12/2/2018, a supporto della richiesta stessa?
La formulazione dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali 12/2/2018 in materia di permessi retribuiti non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’ interessato, va comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso.
3. Calcolo assenza permesso orario art. 32
Come deve essere calcolata l’assenza nell’ipotesi di permesso orario fruito cumulativamente per l’intera giornata lavorativa ai sensi del comma 2, lett. e), dell’art. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o familiari), quando il dipendente sia chiamato a svolgere un orario di 7 ore e 12 minuti? È necessario prevedere un recupero per il tempo eccedente le 6 ore stabilite dal CCNL?
In base a quanto previsto dal comma 2, lett. e), dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali stipulato il 12/2/2018, in caso di fruizione del permesso orario per l’intera giornata lavorativa, la riduzione del monte ore sarà sempre di sei ore (durata convenzionale), anche in caso di giornata lavorativa con orario superiore o inferiore alle 6 ore (ad esempio, 7 ore e 12 minuti). Non si determina, quindi, né un recupero né un credito orario.
4. Fruizione congiunta permessi artt. 32, 34 e 35
I permessi a recupero previsti dall’art. 34 possono essere fruiti, nell’arco della stessa giornata, congiuntamente con quelli di cui all’art. 32 (permessi orari retribuiti per particolari motivi familiari o personali) e di cui all’art. 35 (assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici)?
In materia di cumulo di permessi orari, la clausola contenuta nell’art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi ad ore, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.
Pertanto, anche i permessi ex art. 34 (permessi a recupero) rientrano nella previsione, in quanto, pur essendo soggetti a recupero, nel momento dell’utilizzo sono idonei a determinare l’effetto sopra indicato, che si intende, appunto, prevenire.
Analoghe considerazioni valgono per la previsione dell’art. 35, comma 3, lett. a), relativamente ai permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
5. Corretta applicazione permessi art. 35
Il nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali ha previsto la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, si chiede come si concilia il nuovo istituto contrattuale con la previsione di legge di cui al comma 5-ter dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001?
È necessario preliminarmente chiarire che l’art. 35 del CCNL 12/2/2018 introduce un’organica ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, che non si pone in contrasto, né su un piano diverso, rispetto alla previsione normativa dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/01.
In coerenza con l’atto di indirizzo impartito all’A.Ra.N., tale disciplina contrattuale intende invece regolare organicamente ed esaustivamente una tipologia di assenze, che la normativa di legge prende in considerazione solo per un aspetto limitato (la giustificazione del permesso). Il contratto collettivo nazionale, svolgendo pienamente la sua funzione regolatoria in materia di rapporto di lavoro, si pone dunque in diretta continuità con la disposizione di legge, anche al fine di dare ad essa contorni più definiti.
Più specificamente, la disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.
Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di “permesso”, viene previsto un plafond annuo di 18 ore.
Per esigenze di completezza della disciplina e per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’articolo in questione disciplina anche altre e diverse casistiche.
Si tratta, in particolare:
– del caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11);
– del caso in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12);
– del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).
Tutti e tre i casi in questione sono caratterizzati da uno stato di incapacità lavorativa. Per questo specifico aspetto, essi si differenziano, dunque, dai permessi regolati negli altri commi, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia (“la relativa assenza è imputata a malattia”). Conseguentemente, in tali casi, l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte ore annuo di 18 ore.
Per un quadro di sintesi della disciplina contenuta nell’art. 35 in esame, si rinvia alla tabella seguente.
TIPOLOGIE ASSENZA
RIF.
RIDUCE MONTE ORE ANNUO?
DECURTA TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PRIMI 10 GIORNI?
SI CONTEGGIA AI FINI DEL COMPORTO?
COME SI GIUSTIFICA ASSENZA?
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all’intera giornata lavorativa
Commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15
SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro)
NO
SI (con le modalità di cui all’art. 35, comma 4)
ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata pari all’intera giornata lavorativa
Commi precedenti e Comma 5
SI (di un numero di ore pari alla durata effettiva della specifica giornata lavorativa)
SI
SI (con le modalità di cui all’art. 35, comma 4)
ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da patologie in atto
Comma 11
NO
SI
SI
CERTIFICATO MEDICO + ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse
Comma 12
NO
SI
SI
ATTESTAZIONE PRESENZA RECANTE ANCHE INDICAZIONE CONSEGUENTE INCAPACITA’ LAVORATIVA
Assenze per l’espletamento di cicli di terapie implicanti incapacità lavorativa, a causa della patologia sofferta
Comma 14
NO
SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall’art. 38)
SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall’art. 38)
UNICA CERTIFICAZIONE MEDICA INIZIALE + SINGOLE ATTESTAZIONI PRESENZA
19.10.2017 – Parziale del presidio di Roma promosso da CGIL-UIL-FLP-UNSA contro il DG di PERSOCIV, che è visibile nello sfondo
Dobbiamo purtroppo riconoscere che la Direzione Generale per il Personale civile, nell’ultimo anno in particolare, si è caratterizzata per scelte e comportamenti che hanno generato numerose perplessità.
E il caso di ricordare i diversi, e da noi e non solo da noi censurati, comportamenti posti in essere nei mesi precedenti (es.: circolare sui lavori insalubri) e che hanno poi portato, caso assolutamente unico nella storia del nostro Dicastero, alla “giornata di mobilitazione, con presidi a Roma e in tutte le maggiori sedi della Difesa, contro il Direttore Generale di PERSOCIV” che unitariamente a CGIL, UIL e UNSA, abbiamo indetto nella giornata del 19 ottobre 2017 (Notiziari nn. 99 del 16 ottobre e n. 102 del 19 ottobre 2017).
E poi il caso di ricordare, per andare ad accadimenti più recenti, i chiarimenti applicativi sull’art. 35 del CCNL forniti agli Enti della Difesa con la circolare n. 24216 del 09.04.2018, che sappiamo essere stata fortemente sollecitata, e proprio in quei termini, da sigle firmatarie del CCNL (eravamo nel pieno della campagna elettorale RSU…..), poi diffusa via internet ancor prima di essere firmata e pubblicata, e che, una volta ufficializzata, ha generato innumerevoli perplessità negli Uffici che amministrano personale civile, come è dimostrato dai numerosi quesiti posti all’attenzione della D.G. e ancora in attesa di risposta. Una lettura dell’art. 35 che fa a cazzotti con le autorevoli interpretazioni venute dalla Presidenza del Consiglio e dall’INPS (le ripubblichiamo su questa stessa pagina in allegati 4 e 5) e sulle quali avevamo sollecitato un approfondimento che invece tarda ad arrivare.
O ancora, per andare ad accadimenti di questi giorni, la teorizzazione del principio di “informazione senza replica” con conseguente precipitosa (e imbarazzante) fuga dal tavolo, che appare un nonsense anche sul piano più strettamente logico oltre che su quello delle relazioni sindacali, frutto di un approccio censorio e che svilisce il ruolo super partes che un’Amministrazione seria dovrebbe avere (si legga, a tal proposito, su questa stessa pagina in allegato 3, la nota della D.G. Personale e Formazione del Ministero della Giustizia, con ben altri contenuti e soprattutto ben altro stile!).
Infine, l’ultima chicca: in sede di risposta ad un quesito proveniente da un Ente di Taranto circa l’ammissibilità ai tavoli di contrattazione locale delle OO.SS. non firmatarie del CCNL 12.02.2018, la nostra D.G. ha espresso il convincimento che la disposizione di cui all’art. 7 del CCNL riservasse l’ammissione alle sole OO.SS. firmatarie del CCNL “a nulla rilevando l’argomento oggetto di contrattazione”, con ciò tracciando una strada che portava dritto all’esclusione “sic et simpliciter” dai tavoli della nostra O.S., indipendentemente dall’argomento trattato (e la delibera n. 15/2009 del Comitato Direttivo ARAN sulle c.d. code contrattuali?????).
Ma la cosa che ci è apparsa ancor più incredibile è che, al solo scopo di rendere più plausibile l’intenzione ad excludendum della nostra sigla, la D.G. abbia fatto riferimento alla nota ARAN n. 6970/2018 del 9.4.2018 diretta al Ministero della Giustizia, anche allegata, che, a nostro modesto parere, non pare proprio esprimere quel “conforme avviso” richiamato da PERSOCIV
Ebbene, dispiace dirlo anche perché non pratichiamo l’accanimento terapeutico, ma i termini della questione non sono, ancora una volta, quelli delineati dalla nostra D.G.. Facciamo presente, a tal proposito, che, in sede di risposta a un quesito posto dal Ministero dell’Interno in ordine al FUA 2017 con la nota prot. n. 10635 del 14.05.2018 che pubblichiamo in allegato 2 su questa stessa pagina, ARAN ha ritenuto di far presente che “i soggetti legittimati a sottoscrivere in via definitiva il contratto integrativo siano gli stessi che hanno partecipato al negoziato, indipendentemente dal fatto che, nel frattempo, con l’entrata in vigore di un nuovo CCNL si sia modificata la delegazione trattante di parte sindacale”.
Ci pare che la posizione dell’ARAN sia al riguardo molto chiara, e pertanto abbiamo scritto all’attenzione del Direttore Generale la nota che pubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina.
Domanda finale: ma con i problemi, vecchi e nuovi che abbiamo, non sarebbe meglio che tutti gli attori concentrassero su di essi il proprio impegno invece di perdere tempo in guerre di religione?
Si riporta di seguito il testo del comunicato stampa diffuso dalla nostra Federazione a seguito della sottoscrizione del CCNL del comparto Funzioni Centrali sottoscritto nel pomeriggio di ieri, oltre che dalle sigle firmatarie dell’Ipotesi, anche da CONFINTESA.
“Nel pomeriggio di oggi CGIL CISL UIL,UNSA e CONFINTESA hanno sottoscritto definitivamente il CCNL delle Funzioni Centrali.
Pare incredibile, eppure la versione definitiva è anche peggio della preintesa che tanto malumore ha creato tra le centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori delle Amministrazioni centrali.
Infatti nel testo finale, dopo la fase certificativa, viene esplicitato in modo evidente (ma la FLP aveva già denunciato l’inghippo) che il cosiddetto assegno perequativo, su cui tanto si è discusso e che avrebbe dovuto garantire maggiore equità, non solo è assolutamente ridicolo, ma viene erogato una tantum e solo per il 2018, senza nessun riflesso per gli anni successivi.
Così come viene elegantemente definita una “errata corrige” la norma ora inserita, che diviene quindi disposizione contrattuale, che prevede la conferma, prima prevista per disposizioni unilaterali dei Governi, dei limiti di tetto non superabili dei Fondi di produttività. Con l’impossibilità quindi di recuperare e rendere erogabili tutte le risorse derivanti dalle attività aggiuntive, dalle perfomance raggiunte dai lavoratori in termini di efficienza e qualità dei servizi. Questo con la firma dei “sindacati”! Una ulteriore discriminazione nei confronti del lavoro pubblico!
Come se non bastasse nel testo finale vengono cancellate con un tratto di penna anche le norme di maggior favore che negli anni scorsi erano state recepite nei Contratti per il personale (vedi ex Monopoli di Stato) oggetto di numerose ristrutturazioni e riorganizzazione aziendali.
Un brutto contratto, che non risponde in alcun modo a circa dieci anni di blocco contrattuale, che di fatto azzera anche il 2016 e 2017 e non solo per il 2015 i “benefici economici”, e che interviene in modo peggiorativo su diritti fondamentali e costituzionali come quelli della salute.
Nessun vero investimento, nessuna risposta in termini di riconoscimento professionale; vengono addirittura non istituite le pur previste sezioni speciali che avrebbero dovuto garantire il mantenimento di alcune specificità allo scopo di poter assecondare i processi di riforma e di miglioramento delle attività per una PA sempre più al servizio dei cittadini e del Paese.
Un contratto approvato in sordina nelle Segreterie sindacali, che non è stato sottoposto all’attenzione ed alla valutazione dei lavoratori, ma quando è avvenuto, solo di sparute rappresentanze di delegati sindacali delle OO.SS. firmatarie.
La FLP e la Confederazione CGS non solo non firmano questo contratto, ma continueranno la loro iniziativa nel Paese, tra i lavoratori, negli Uffici a difesa della democrazia e della dignità del lavoro pubblico.
Impugneremo questo contratto per vedere annullata l’incredibile previsione voluta dall’Aran e dei firmatari di escludere dalla contrattazione e dal sistema di partecipazione le Organizzazioni sindacali che non accettano i contenuti nefasti del contratto.
Una norma già censurata nei mesi scorsi dalla Corte Costituzionale nella famosa vertenza che contrappose la FIOM al gruppo Fiat al momento dell’esclusione del sindacato dei metalmeccanici dai tavoli di trattativa perché non avevano voluto firmare il contratto proposto dall’azienda.
Perché a prescindere dai contenuti non è pensabile prevedere una norma sanzionatoria nei confronti di chi il diritto alla rappresentanza e alla contrattazione l’ha conquistato con il consenso certificato da specifiche e previste leggi dello Stato.
Rivendicheremo anche l’istituzione delle sezioni speciali, previste da specifiche norme e dallo stesso Atto di indirizzo del Governo, e invece incredibilmente non attuate; non solo per vedere riconosciuta la specifica professionalità dei diversi mondi che lavorano nella PA, ma anche per continuare a garantire quei servizi che invece oggi vengono messi in discussione.
Oggi si è consumata l’ennesima brutta pagina nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego. Che sapranno però riconoscere e valutare quello che è stato fatto, o purtroppo non fatto, dando un preciso segnale a chi pensa ancora di fare giochini sulla loro pelle, in ossequio a logiche che nulla hanno a che vedere con le legittime aspettative dei lavoratori.
A partire dalle imminenti elezioni per il rinnovo delle RSU che dovranno segnare il punto di svolta decisivo nel sistema di rappresentanza del personale.
Roma, 12 febbraio 2018
LA SEGRETERIA GENERALE FLP “
Come si può vedere, chi ipotizzava la firma tecnica da parte di FLP, non ha compreso bene cosa stesse accadendo e la sostanza vera delle nostre argomentazioni, e che la nostra O.S. si sente impegnata sino in fondo in una battaglia di civiltà e di democrazia a tutela della nostra maltrattata categoria.
Avremo modo di parlare e di informare i lavoratori, nei prossimi giorni, della iniziative anche di carattere legale che la nostra Federazione assumerà per impugnare questo contratto che sta suscitando, anche nella Difesa, molto dissenso tra le lavoratrici e i lavoratori e anche di tutelare la presenza ai tavoli decentrati della nostra O.S. .
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Notiziario n. 127 del 12 dicembre 2017 –
Si riporta il testo del Notiziario FLP n. 32 del 7 dicembre u.s. che reca un commento della nostra Federazione sugli ultimi sviluppi della trattativa in corso all’ARAN per il rinnovo contrattuale.
” Come se non bastasse lo scenario assolutamente negativo derivante ai fini economici dall’accordo del 30 novembre 2016 tra Governo e CGIL, CISL, UIL con l’adesione successiva della CONFSAL, che come ormai tutti sanno ha previsto un “incremento economico” del tutto insoddisfacente non solo a recuperare gli anni di blocco contrattuale, ma anche il triennio 2016/2018 (pochi spiccioli che se va bene, decorreranno solo dal 2018), l’ARAN nella riunione del 6 dicembre 2017 ha presentato una bozza di articolato di Contratto che definire irricevibile è poco.
Una mera riscrittura, molto spesso addirittura limitativa e peggiore delle stesse norme che in questi anni i diversi governi che si sono succeduti hanno voluto per penalizzare i lavoratori pubblici e metterli alla gogna come se fossero uno dei peggiori mali di questo Paese. Norme che come sappiamo hanno inasprito le sanzioni disciplinari, limitato il diritto alla salute ed alle cure mediche, alla formazione, allo studio, alla partecipazione, alla carriera ed al riconoscimento delle professionalità.
E così l’ARAN pensa di ottenere tutto questo addirittura con il consenso esplicito del sindacato che dovrebbe recepirne gli inaccettabili contenuti all’interno del Contratto nazionale di lavoro (e temiamo che su questo abbia, purtroppo, già ottenuto un sostanziale avallo). Inoltre nessun accenno viene fatto sulle questioni relative all’ordinamento professionale ed alle carriere che non verrebbero in alcun modo inserite nel CCNL, mentre invece è in arrivo un’ulteriore limitazione sulle materie oggetto di partecipazione sindacale come l’orario e l’organizzazione del lavoro.
In buona sostanza queste materie cosi importanti per le lavoratrici ed i lavoratori per coniugare i tempi di vita e di lavoro verrebbero sottratte alla negoziazione integrativa e territoriale e lasciate nella gestione unilaterale dei Direttori degli Uffici. Che considerati gli ambiti assolutamente indefiniti e generici previsti dalla bozza creeranno notevoli differenziazioni tra le diverse realtà e non offriranno alcuna garanzia sui diritti.
Anche su questo, quindi, un notevole arretramento rispetto ai contratti vigenti, con buona pace di chi all’indomani del 30 novembre 2016 aveva strombazzato non solo di avere ottenuto il rinnovo dei contratti (falso), ma che aveva anche conquistato il superamento delle norme volute da Brunetta. Infine, altra perla, non sono previste le specifiche sezioni contrattuali, pur indicate nell’Atto di indirizzo, con il risultato di omogeneizzare al ribasso tutte le attuali situazioni previste dai diversi contratti confluiti nelle Funzioni centrali (Agenzie fiscali, EPNE, Enti ex art, 70 e Ministeri).
Insomma, dopo nove anni con questo “contratto” non ci riconoscono quanto perso in questi anni in termini di potere di acquisto, non viene affrontato il problema delle professionalità e della necessità di un loro riconoscimento, vengono recepite e “contrattualizzate” le peggiori nefandezze contro i diritti e la dignità dei lavoratori, vengono azzerate le diverse specificità che in questi anni erano comunque emerse nelle diverse Amministrazioni.
Un contratto a perdere che ove firmato così com’è costituirebbe anche un incredibile precedente per gli anni a venire.
L’ARAN e i soliti noti stanno preparando un blitz per i giorni immediatamente antecedenti le feste natalizie, in cui l’attenzione è fatalmente minore e possono passare con più facilità messaggi più generici e rassicuranti in merito all’avvenuto rinnovo contrattuale.
Faremo di tutto per impedire che avvenga questo scempio e ove ciò avvenisse non esiteremo a denunciare puntualmente e con decisione chi ancora una volta a tradito chi dovrebbe rappresentare ” .
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Notiziario n. 124 del 6 dicembre 2017 –
Il Presidente dell’ARAN, Sergio Gasparrini
Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 30 di data odierna nel quale la nostra Federazione dà notizia di due importanti accordi firmati all’ARAN nella giornata di ieri.
“Due importanti accordi sono stati firmati all’ARAN ieri: il primo è quello sulle prerogative sindacali, che si trascinava da tempo; il secondo è il protocollo d’intesa con il quale si dà avvio alla fase di rinnovo degli organismi di rappresentanza dei lavoratori sui posti di lavoro, cioè le RSU.
Sul primo accordo vi è da dire che la FLP, dopo aver confermato la propria rappresentatività in tutto il nuovo comparto delle Funzioni Centrali, da oggi è titolare anche dei relativi diritti sindacali. Ricordiamo che il nuovo comparto delle Funzioni Centrali comprende, oltre agli ex-comparti delle Agenzie Fiscali e dei Ministeri, anche gli Enti pubblici non economici previdenziali (INPS, INAIL) e gli enti di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo 165/2001, come il CNEL, l’ENAC, l’ANSF e l’ANSV.
Sul rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, invece, alla fine si è trovata una mediazione tra chi, come la FLP, preferisce dare al più presto la parola ai lavoratori per esercitare democraticamente il diritto di scegliersi i propri rappresentanti e chi avrebbe voluto rinviare le elezioni prendendo come scusa l’approssimarsi delle elezioni politiche e la possibile concomitanza tra queste e il rinnovo delle RSU.
La mediazione trovata è stata di fissare, con un Protocollo d’Intesa, la dead line cioè la data ultima entro la quale le elezioni RSU si dovranno tenere: il 20 aprile.
Il nodo sulla data precisa sarà sciolto entro il 10 gennaio, data entro la quale sapremo con certezza se le elezioni politiche si terranno a marzo oppure a maggio, a scadenza naturale. Nel primo caso, il rinnovo delle RSU slitterà di qualche settimana, presumibilmente alla prima decade di aprile; nel secondo caso, invece, si potrà votare tranquillamente a scadenza naturale, cioè a metà marzo.
L’appuntamento delle RSU ci vedrà impegnati a confermare i grandi risultati che stiamo ottenendo sul piano del consenso sindacale, e sarà una sfida oltremodo importante per consolidare la nostra presenza negli enti dell’ex-comparto degli Enti Pubblici non economici.
Siamo certi che il nostro gruppo dirigente – nazionale e locale – si dimostrerà all’altezza della sfida che ci attende e che i lavoratori di tutte le pubbliche amministrazioni si affideranno in numero sempre maggiore alla FLP, sindacato libero, autonomo e indipendente per fermare l’emorragia di diritti e di quote di salario che si è verificata, soprattutto, negli ultimi dieci anni. Tutto ciò avverrà mediante gli strumenti di democrazia sindacale e di partecipazione che molti vorrebbero depotenziare laddove invece la FLP intende difenderli strenuamente”
Su questa stessa pagina sono pubblicati il protocollo per le RSU 2018 (allegato 1), la circolare n. 1/2017 emanata dall’ARAN e relativa alle mappature delle sedi RSU (allegato 2) e infine il CCNQ sulle prerogative sindacali
La Ministra M. Madia con il Presidente ARAN, S. Gasparrini
Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 24 diffuso in data odierna relativo ai contenuti e alle risultanze della riunione in ARAN di ieri mercoledì 8 novembre per il rinnovo contrattuale del personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali.
“Nuova riunione ed ennesima bozza consegnata dall’Aran in data odierna, relativamente alla prima parte del CCNL Funzioni Centrali e cioè quella connessa agli Istituti del Rapporto di Lavoro.
I capitoli presenti nel documento, sono quelli classici dei rinnovi contrattuali del Pubblico Impiego e contengono le parti relative al contratto individuale, alle ferie, ai permessi, alle assenze per malattia, agli infortuni sul lavoro, ai congedi ed aspettative a vario titolo.
A detta dell’ARAN il testo dovrebbe servire anche da battistrada e come parte comune per gli altri rinnovi contrattuali che stanno partendo; a nostro avviso, però, ne occorre una profonda rivisitazione, perché l’impianto proposto risente troppo dell’approccio dirigista che caratterizza l’atto di indirizzo del neo Comparto Funzioni Centrali, in molte parti si limita solo a recepire le norme unilateralmente emanate in questi anni e dopo anni di mancata definizione contrattuale non è possibile perdere quest’occasione per riconoscere nuovi diritti e nuove opportunità ai lavoratori ed alle lavoratrici.
In ragione di ciò abbiamo già rappresentato numerose richieste di modifiche che implementeremo in modo organico nei prossimi giorni e che faremo pervenire formalmente all’Aran.
Appare particolarmente odiosa, ed è stato oggetto di una nostra forte protesta, la proposta dell’Aran che prevede esclusivamente l’utilizzo di sole 18 ore di permesso annue in caso di visita medica, esami diagnostici e terapie salvavita, vietando in tali casi l’applicazione dell’istituto della malattia, come ora previsto.
Un vero attacco al diritto alla salute ed alle cure.
Se dovesse passare tale ipotesi quindi le lavoratrici e i lavoratori saranno costretti a utilizzare esclusivamente le ferie per qualunque visita medica o esame diagnostico prescritto dal medico indipendentemente dalla gravità della patologia.
Inoltre, questa “innovazione” avrebbe anche un costo contrattuale e sarebbe in contrasto con la stessa sentenza del Tar Lazio che ha sospeso gli effetti unilaterali delle circolari della Funzione Pubblica ripristinando per tali fattispecie l’istituto della malattia.
Quello che inoltre ci ha lasciato veramente stupiti è stato l’approccio “serafico” della rappresentanza Aran che sembrava “cadere dall’80° piano” quando la parte sindacale a vario titolo ha cercato di capire come si coniugassero le dichiarazioni della Ministra Madia relativamente alla possibilità di concludere velocemente la tornata contrattuale (dicembre 2017…) e lo stato della trattativa all’Aran che al momento ha interessato, tra l’altro solo parzialmente, una parte di quello che dovrebbe essere il Primo CCNL delle Funzioni centrali.
Non vorremmo che alla fine, con la scusa della fretta di concludere per erogare le scarse risorse stanziate in applicazione dell’accordo preelettorale dell’anno scorso, i firmatari di allora si apprestino ad un nuovo spot elettorale per il Governo, sottoscrivendo un “non contratto”, privo di ogni elemento di innovazione e di riconoscimento per il personale.
La FLP, dopo aver ottenuto con le sue azioni il pronunciamento della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale il blocco dei contratti pubblici, si batte per un #contrattovero e non per l’ennesima mancia preelettorale.
Sul trattamento economico la FLP rivendica un forte incremento retributivo, che copra il salario perso con il mancato rinnovo contrattuale di questi nove anni, in cui il potere d’acquisto è diminuito del 10% (con una media che va dai 2.500 ai 3.000 euro annui persida ogni singolo lavoratore…), che riscrivi l’attuale struttura stipendiale, modificando l’attuale diversificazione degli istituti retributivi tra stipendio e indennità di amministrazione, al fine di rivalutare i livelli retributivi e superare l’odiosa trattenuta in busta paga della malattia.
Sul fronte delle nuove opportunità e delle modifiche intervenute nelle Pubbliche Amministrazioni occorre individuare specifiche sezioni contrattuali che vadano anche oltre i vecchi comparti confluiti nelle Funzioni centrali, che mettano insieme attività connesse e riconoscano al personale di quelle Amministrazioni le specificità e le peculiarità professionali.
Sull’Ordinamento Professionale, la FLP ritiene necessario riscrivere un nuovo modello professionale che superi la logica attuale ed obsoleta delle tre aree, riprenda veri processi di crescita professionale e di carriera, estenda l’area dei professionisti, istituisca l’area quadri.
Sul fronte dei Diritti e delle Tutele, dopo anni di incursioni legislative e giuridiche extra contratto che hanno sostanzialmente ridotto il grado di copertura dei diritti e delle tutele dei lavoratori pubblici e sottratto al contratto stesso materie come la formazione e la mobilita, occorre scrivere regole nuove che riportino al centro della macchina amministrativa il lavoratore come risorsa e la pubblica amministrazione come volano di sviluppo per il Paese.
Sul fronte delle relazioni sindacalioccorre lasciarsi alle spalle i limiti angusti, asfittici della legge, ripercorsi dall’atto di indirizzo della Ministra Madia per quanto riguarda il Comparto Funzioni Centrali, per dare fiato alla contrattazione nazionale, a quella integrativa e ad un rinnovato percorso del diritto di consultazione e partecipazione
Su queste materie siamo interessati a confrontarci da subito, sapendo che insieme ai lavoratori pubblici non cadremo nel tranello delle false promesso e degli accordi al ribasso, da respingere al mittente.
LA SEGRETERIA GENERALE FLP “
Seguiremo da vicino gli sviluppi della trattativa in ARAN, e ne daremo come al solito conto ai colleghi.
Quaderno FLP DIFESA n. 6 / 2019 pubblicato in data 14 agosto 2019 – Pubblichiamo il “Quaderno FLP DIFESA n. 6 / 2019″ che reca gli “orientamenti applicativi” dell’ARAN relativi al CCNL 12.02.2018 del comparto Funzioni Centrali, aggiornati al 14.08.2019 e validi ad oggi. La pubblicazione del “Quaderno n.6 / 2019” sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page […]
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Notiziario FLP DIFESA n. 5 del 18 gennaio 2019 – L’ARAN, con nota n. 404 del 16 u.s., ha comunicato alle OO.SS. che “con delibera n. 1 del 15.01.2019, il Collegio di Indirizzo e Controllo di questa Agenzia ha provveduto ad accertare, in via provvisoria, per il triennio 2019 -2021, la rappresentatività nei comparti e […]
Quaderno FLP DIFESA n. 7 / 2018 (pubblicato il 28.09.2018) – Pubblichiamo il “Quaderno FLP DIFESA n. 7 / 2018″ che reca gli “orientamenti applicativi” dell’ARAN relativi al CCNL 12.02.2018 del comparto Funzioni Centrali, aggiornati al 7.09.2018 e ancora validi ad oggi. La pubblicazione del “Quaderno n.7 / 2018” sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page del nostro […]
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Notiziario n. 50 del 17 maggio 2018 – Dobbiamo purtroppo riconoscere che la Direzione Generale per il Personale civile, nell’ultimo anno in particolare, si è caratterizzata per scelte e comportamenti che hanno generato numerose perplessità. E il caso di ricordare i diversi, e da noi e non solo da noi censurati, comportamenti posti in essere […]
Notiziario n. 17 del 13 febbraio 2018 – Si riporta di seguito il testo del comunicato stampa diffuso dalla nostra Federazione a seguito della sottoscrizione del CCNL del comparto Funzioni Centrali sottoscritto nel pomeriggio di ieri, oltre che dalle sigle firmatarie dell’Ipotesi, anche da CONFINTESA. “Nel pomeriggio di oggi CGIL CISL UIL,UNSA e CONFINTESA hanno […]
Notiziario n. 127 del 12 dicembre 2017 – Si riporta il testo del Notiziario FLP n. 32 del 7 dicembre u.s. che reca un commento della nostra Federazione sugli ultimi sviluppi della trattativa in corso all’ARAN per il rinnovo contrattuale. ” Come se non bastasse lo scenario assolutamente negativo derivante ai fini economici dall’accordo del […]
Notiziario n. 124 del 6 dicembre 2017 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 30 di data odierna nel quale la nostra Federazione dà notizia di due importanti accordi firmati all’ARAN nella giornata di ieri. “Due importanti accordi sono stati firmati all’ARAN ieri: il primo è quello sulle prerogative sindacali, che […]
Notiziario n. 114 del 9 novembre 2017 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 24 diffuso in data odierna relativo ai contenuti e alle risultanze della riunione in ARAN di ieri mercoledì 8 novembre per il rinnovo contrattuale del personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali. “Nuova riunione ed ennesima bozza […]