Notiziario n. 79 del 23 luglio 2018 –

Domani, 24 luglio, dovrebbe essere in programma a SGD una riunione con le OO.SS. firmatarie del CCNL 12.02.2018. Il condizionale è però d’obbligo, in quanto sui siti delle OO.SS. non risultano convocazioni.

All’o.d.g., la bozza di Regolamento sullo “smart working”  (“lavoro agile”)  nella Difesa (che ripubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 2), già oggetto di un primo confronto tra le stesse Parti in data 30 maggio u.s., a conclusione del quale sarebbe stato deciso un aggiornamento per consentire ai 3+1 (CGIL-CISL-UIL + UNSA) di avanzare contributi. Che è esattamente quello che doveva avvenire domani, ma attenzione, però: il Regolamento è stato di fatto già reso operativo e, dunque, la discussione che eventualmente ci sarà domani non avrà alcun ricaduta nell’immediato. Peccato!

Lo smart-working”, come noto,  rappresenta uno strumento innovativo nell’organizzazione del lavoro delle PP.AA., con vantaggi per il lavoratore (orario autodeterminato; maggiore equilibrio tra vita e lavoro; etc.) ma anche per lo stesso datore di lavoro (maggiore produttività; minori costi; etc.). Il punto di partenza, nel settore pubblico, è stata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 recante  “indirizzi” e “linee guida”  (vds. Notiziario n. 58 del 12.06.2017), che ripubblichiamo in allegato 3 su questa stessa pagina, la quale prevede che, entro tre anni, in ogni A.P., e fino al 10% dei lavoratori che lo richiedano, ci si possa avvalere del lavoro agile, mantenendo  inalterate le opportunità di crescita e di carriera per i fruitori. E poi seguita la L. 81/2017.

La Difesa, come al solito, si è attivata in ritardo (in altre AA.CC. erano già stati sottoscritti protocolli d’intesa, per es. la PdCM in data 5.04.2017) e, solo nel luglio 2017,  SMD e SGD hanno avviato iniziative per verificare la possibilità di realizzare progetti di smart working all’interno degli Enti/Comandi dipendenti e per individuare quali attività lavorative fossero ritenute compatibili con l’avvio dei progetti.

E’ facile immaginare che la bozza di Regolamento, presentata nella riunione del 30 maggio u.s. alle Parti Sociali, sia stata predisposta da SGD/SMD sulla base delle risultanze dell’indagine avviata, comunque non ancora note.

Il progetto pilota previsto dal Regolamento  riguarda 83 unità, di cui 43 tra SGD e PERSOCIV, e le restanti 40 tra SMD e vari Enti di Vertice delle FF.AA. Trattasi di numeri molto bassi, e peraltro tutti collocati all’interno di una sperimentazione comunque limitata solo alla strutture centrali di vertice di Roma, e dunque con l’esclusione di tutti gli altri Enti/territori, di fatto messi ai margini.

Abbiamo perciò il sospetto che le scelte operate lascino immaginare la scarsa fattibilità di progetti di smart working  per tutta l’area territoriale, in particolare l’area T/O, il che renderebbe impraticabile questa nuova modalità di lavoro per l’85/90% dei civili. Una sperimentazione di questo tipo risulta sospetta e appare monca rispetto alla complessità delle articolazioni del MD, e induce a pensare che le scelte definitive potrebbero avere analogo segno. Ci chiediamo: perché attività amministrative di un Arsenale o di un Polo EI o di un Ente territoriale di F.A. non potrebbero essere organizzate in modalità smart working?

Pensavamo che la riunione di domani dovesse servire, nelle lodevoli intenzioni dei partecipanti, a correggere il tiro su questa scelta. Ma purtroppo così non potrà essere, almeno ai fini della sperimentazione. Lo abbiamo appreso dalla risposta di SGD al CUG, che nella riunione del 21 giugno u.s. aveva espresso il parere e avanzato alcune proposte (Notiziario n. 70 del 28 u.s.).

Ebbene,  in quella nota che pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 1, dopo aver dato atto al CUG del “prezioso contributo”  e affermato che “gli spunti”  saranno tenuti in considerazione, SWGREDIFESA afferma che, per non ritardare l’”iter procedimentale”  già in corso, debbano essere evitate, in questa fase, “modifiche del testo” .

Dunque, Amministrazione Difesa prima parte in ritardo, e poi comprime (meglio: azzera) il confronto con le OO.SS. per non produrre altri ritardi. Geniale, davvero. Ma chi ci crede?

Il motivo vero è che A.D, in particolare SMD, non sembra amare molto lo smart-working”, e partire con questa sperimentazione significa precostituire gli sbocchi futuri.

Ma allora, se è così, a che serve il confronto di domani?

Siamo davvero curiosi di conoscerne le risultanze finali…

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: 13,07.2018 – Lettera di SGD al CUG sul Regolamento suSmart-Working

Allegato 2: 25.05.2018 -Bozza Regolamento SGD-SMD Smart-Working

Allegato 3: La Direttiva della Presidenz adel Consiglio n. 3-2017 sullo smart-working

Pubblichiamo infine il link con la presentazione analitica dello Smart Working applicato in Presidenza del Consiglio dei Ministri  illustrata al Forum PA: https://youtu.be/zwOg70PIbFE  (clicca)

 

Notiziario n. 115 del 14 novembre 2017 –

Come i colleghi ricorderanno, ci siamo già ripetutamente occupati del c.d. “lavoro agile”.

Lo abbiamo fatto una prima volta con il Notiziario n. 58 del 12.06.2017, nel quale abbiamo riferito della Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 che avviava finalmente nel settore pubblico quanto già positivamente sperimentato nel settore privato circa l’attuazione dello smart-working”, positiva evoluzione del “telelavoro”, e prevedeva che, entro tre anni, in ogni A.P. – e fino al 10% dei lavoratori pubblici che lo avessero richiesto – ci si potesse avvalere delle nuove modalità di lavoro agile, mantenendo in ogni caso inalterate le opportunità di crescita e di carriera per tutti i dipendenti che ne avessero usufruito.

Ce ne siamo poi successivamente occupati attraverso il  Notiziario n. 61 del 22.06.2017, nel quale abbiamo riferito delle disposizioni recate dalla legge 22.05.2017, n. 81 e, in ultimo, all’interno del Notiziario n. 79 del 21.08.2017, nel quale abbiamo dato conto della positiva iniziativa avviata con il fg. n. 53544 del 28 luglio u.s. da SGD, che aveva chiesto a tutte le FF.AA.  di verificare la possibilità di realizzare progetti di smart working  all’interno degli Enti/Comandi dipendenti,  e  di individuare, al contempo, eventuali attività lavorative ritenute compatibili.

Allo stato, non sono ancora noti gli approdi conclusivi della verifica avviata da SMD, e non sappiamo se parimenti abbia agito anche SEGREDIFESA nei confronti degli Enti dell’area T/A.

Atteso comunque l’interesse che l’argomento suscita tra i colleghi, diamo ora conto, della circolare INAIL n. 48 del 2.11.2017, che reca le prime istruzioni operative in materia di assicurazione, tariffe, retribuzione imponibile, tutela assicurativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e lo facciamo riportando, di seguito,  la nota diffusa dal nostro Dipartimento Politiche Assistenziali e Previdenziali.

” Con circolare n. 48 del 2 novembre 2017, l’INAIL ha ripreso la legge 22 maggio 2017, n. 81 che ha disciplinato il lavoro agile, cioè “un modo di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, che si concretizza in forme flessibili di svolgimento della prestazione rispetto all’orario e al luogo”.  La legge, tra le altre cose, ha esplicitamente esteso la tutela assicurativa INAIL al lavoratore “agile” (art. 23) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Con la circolare in oggetto, l’INAIL ha dettato le prime istruzioni operative per una corretta applicazione della nuova normativa, con riferimento all’obbligo assicurativo, tariffe, retribuzione imponibile, tutela assicurativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Per quanto attiene il  tema che interessa la tutela assicurativa, l’INAIL rileva come l’obbligo assicurativo (e la conseguente tutela) sussista qualora si svolga una delle attività previste dall’art. 1 del T.U. Infortuni n. 1124/65 (Attività protette). Al ricorrere di tale presupposto, anche al lavoro agile si devono applicare “i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori”, che, come noto, riconoscono la indennizzabilità agli eventi infortunistici occorsi come conseguenza di un rischio comunque connesso alla prestazione lavorativa (nesso eziologico).  La tutela, quindi, opera per la fattispecie degli infortuni in itinere e anche nei confronti di tutti gli eventi verificatisi all’esterno dei locali aziendali e nel luogo scelto dal lavoratore, purché causati da un rischio in ogni caso riconducibile all’attività lavorativa.

Per il riconoscimento delle prestazioni, riveste particolare importanza l’accordo scritto ex art. 19 della legge 81/2017, con il quale sono regolamentate le concrete modalità di svolgimento del lavoro agile e che “si configura come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio-temporali”. Appare ovvio come un accordo scritto, carente sotto tale profilo, determini un iter più accidentato nel riconoscimento delle prestazioni infortunistiche, giacché l’individuazione della necessaria connessione tra rischio e attività lavorativa appare più difficoltosa”.

Pubblichiamo su questa stessa pagina, in allegato 1, la circolare INAIL n. 48 del 2.11.2017, mentre in allegato  2, 3 e 4 rispettivamente: la Direttiva n. 3/2017 della PdCM; la legge 81/2017 e, infine, la presentazione del “lavoro agile” predisposta da SMD a beneficio dei propri Enti.

FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale

Allegato 1: Circolare INAIL n. 48 del 2.11.2017 – lavoro agile, prime istruzioni operative 

Allegato 2: La Direttiva del PdCM n. 3-2017 sul lavoro agile

Allegato 4: Legge-22.05.2017-n.-81 (disposizioni sul lavoro agile al Capo 2°)

Allegato 2: SMD – presentazione direttiva PdCM n. 3-2017 smart working

smart-working


Regolamento per l’adozione dello “smart working” o “lavoro agile” nella Difesa. Azzerato, di fatto, il confronto con le OO.SS., in quanto l’iter procedimentale per la sua adozione è già stato avviato e non si possono allo stato introdurre modifiche. Lo dice SEGREDIFESA in risposta al CUG, ma a che serve allora il confronto? Lo smart working in Presidenza del Consiglio, frutto dell’accordo con il sindacato

23 Lug 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 79 del 23 luglio 2018 – Domani, 24 luglio, dovrebbe essere in programma a SGD una riunione con le OO.SS. firmatarie del CCNL 12.02.2018. Il condizionale è però d’obbligo, in quanto sui siti delle OO.SS. non risultano convocazioni. All’o.d.g., la bozza di Regolamento sullo “smart working”  (“lavoro agile”)  nella Difesa (che ripubblichiamo su […]


Lavoro agile. Le prime istruzioni operative dell’INAIL in materia di obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Ancora non note le risultanze dell’indagine avviata da SMD negli Enti e Comandi delle FF.AA.

14 Nov 2017 - Flp Difesa

Notiziario n. 115 del 14 novembre 2017 – Come i colleghi ricorderanno, ci siamo già ripetutamente occupati del c.d. “lavoro agile”. Lo abbiamo fatto una prima volta con il Notiziario n. 58 del 12.06.2017, nel quale abbiamo riferito della Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 che avviava finalmente nel settore pubblico quanto già […]


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