Pubblichiamo di seguito il Notiziario n. 1 del 5 gennaio 2022 di CSE-FLP Pensionati, che sviluppa la propria analisi sulle novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2022 di interesse dei lavoratori in pensione e dei colleghi prossimi al collocamento in quiescenza.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre u.s. – S.O. n. 49/L – è stata pubblicata la legge 30.12.2021, n. 234 che reca il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2022 e quello pluriennale per il triennio 2022-2024, i cui contenuti risultano in molte parti significativamente modificati rispetto al disegno di legge approvato originariamente dal Consiglio dei Ministri a ottobre u.s.. Trattasi della manovra finanziaria per l’anno in corso, complessivamente pari a circa 32 miliardi di euro, che contiene interventi e misure che toccano settori e materie diverse, e tra queste naturalmente anche quelli che riguardano direttamente le pensioni.
Le novità in materia previdenziale sono quelle ricomprese nei commi dal n. 87 al n. 118 della predetta legge, e riguardano in particolare l’introduzione della c.d. “quota 102”, l’allargamento dell’APE Sociale e la conferma di “opzione donna” e, inoltre, alcune particolari disposizioni.
QUOTA 102 (commi 87-88): concluso il triennio sperimentale della c.d. “quota 100” introdotta dal primo Governo Conte e non prorogata dall’attuale Governo in ragione dei costi che la Corte dei Conti ha giudicato molto alti, invece di procedere ad una seria riforma della Fornero per dare soluzione definitiva ai tanti problemi innescati nel tempo da quella legge, si è operato il solito intervento tampone per scongiurare il famoso scalone che avrebbe comportato il brusco innalzamento di 5 anni nell’uscita dal mondo del lavoro. Infatti, viene introdotta la c.d. “quota 102”, che consentirà il collocamento in pensione anticipata ai lavoratori che maturano entro il 31 dicembre c.a. 64 anni d’età e 38 anni di contributi. Rispetto a quota 100, si alza dunque di due anni il requisito anagrafico lasciando intatto quello contributivo, e pertanto lo scalone di 5 anni viene sì annullato ma non si azzera totalmente, tramutandosi solo in uno scalino di due anni, certo meno importante ma pur sempre ancora penalizzante. Restano fuori i nati nel 1959 che a fine 2021 non avevano i 38 anni di contributi ma li matureranno nel 2022, perché privi del requisito di età. E sono tagliati fuori anche i nati nel 1960 che maturano i 38 anni nel 2022, sempre per effetto del requisito di età più alto. Rientranoinvece coloro che compiono 64 anni nel 2022 e non rientrati in “quota 100” negli anni scorsi per mancanza del requisito contributivo. In base alle ultime stime, a maturare i requisiti per “quota 102” nel 2022 saranno poco più di 34.000 persone, ma escludendo chi aveva già il diritto a “quota 100”, si scende a poco più di 8.500 persone. Poca cosa davvero!
APE SOCIAL (commi 91-93):viene prorogata per tutto il 2022, con conferma dei requisiti per l’accesso: 63 anni di età e 30 anni di contributi per disoccupati (che nel 2022 non dovranno però più aspettare tre mesi dal termine degli ammortizzatori sociali), caregiver, lavoratori con handicap pari ad almeno il 74%; sempre 63 anni ma con 36 anni di contributi, invece, per addetti a mansioni gravose o pesanti mansioni, che in ogni caso debbono essere state effettuate per 6 anni negli ultimi 7, o per 7 anni negli ultimi 10.
La legge allarga però la platea degli addetti a mansioni gravose o pesantirispetto all’elenco originario di cui all’allegato C della legge finanziaria 2017 (L.232/2016), ricomprendendo altre categorie, per come si evince dalla tabella allegato 3 della Legge di bilancio. A questi si aggiungono gli operai edili dei cantieri, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, per i quali si riduce però a 32 anni il requisito di anzianità contributiva. Mantenuta anche per le lavoratrici la riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio.
I beneficiari percepiranno un assegno ponte mensile di max 1.500 € e fino alla maturazione della pensione di vecchiaia e, secondo le ultime stime, i beneficiari sarebbero circa 21.600.
OPZIONE DONNA (comma 94): viene prorogata a tutto il 2022, con conferma degli attuali requisiti: 35 anni di contributi e 58 anni d’età per le lavoratrici dipendenti (59 per le autonome), con contestuale conferma del ricalcolo per l’assegno pensionistico su base unicamente contributiva anche per i periodi pre 1996, un onere molto pesante. In pratica, la proroga estende il diritto alle lavoratrici dipendenti nate nel 1963 ed a quelle autonome nate nel 1962. Resta inoltre, ai fini della decorrenza della pensione, la finestra mobile, di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 per le autonome fra la maturazione del diritto e la prima decorrenza utile per la pensione.
La legge di Bilancio reca inoltre altre particolari disposizioni in materia previdenziale:
istituisce un “fondo” per favorire l’uscita dal lavoro dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni (commi 89-90);
detta alcune disposizioni per il personale del comparto Sicurezza e Difesa (commi 97-102) e per le prestazioni di INPGI per i giornalisti con rapporto di lavoro subordinato (commi 113-118);
allarga al 2022 e 2023 il periodo di sperimentazione del contratto di espansione, con limite minimo di 50 unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio.
Ma la legge di bilancio interviene anche sul regime fiscale dei pensionati e porterà nel 2022 qualche spicciolo in più negli assegni percepiti mensilmente, e questo in ragione degli interventi operati sulle aliquote IRPEF (soppressione aliquota del 41%, abbassamento della seconda aliquota dal 27 al 25% e della terza dal 38% a 35 fino a 50.000€, e tassazione al 43 % dei redditi superiori) e riorganizzazione/armonizzazione delle detrazioni anche per i redditi da pensione (commi 2-4).
Questi interventi appaiono però orientati a favore dei redditi medio alti. Secondo uno studio dell’Ufficio parlamentare del bilancio, la riforma delle aliquote avvantaggerà soprattutto coloro che hanno redditi individuali tra i 42 e i 54mila euro, mentre avrà un impatto nullo sui redditi più bassi (c.d. “incapienti”) e minimo invece su quelli medio bassi, che costituiscono la gran parte delle pensioni attuali (per redditi fino a 20mila euro l’anno, il beneficio sarebbe di solo un centinaio di euro all’anno, meno di 10 euro al mese). Qualche spicciolo in più, dunque, ma davvero solo qualche spicciolo.
Queste, in sintesi, le novità per il 2022 della Legge di Bilancio che interessano più da vicino i pensionati, rispetto alle quali non possiamo che confermare il giudizio complessivamente negativo sulle scelte operate del Governo in materia previdenziale nei termini già espressi nei precedenti Notiziari, e che ora ribadiamo negli stessi termini anche per quanto attiene agli interventi fiscali.
Il 2022 dovrebbe essere l’anno buono per la riforma della Legge Fornero, il Presidente Draghi lo ha preannunciato, ma manca ancora un percorso preciso e un calendario di incontri con le Parti sociali.
La speranza è che la si faccia davvero, in ogni caso ne vedremo gli sviluppi. Buon anno 2022 a tutti!
IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI
Contiamo dunque sulla ripresa del confronto per una riforma vera della legge Fornero, anche se allo stato le attività del nostro Parlamento sono concentrate sulla elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che potrebbe condizionare anche il quadro politico a venire.
Cordialissimi saluti
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Notiziario FLP Difesa n. 81 del 22 novembre 2021 –
Pubblichiamo di seguito il testo del Notiziario CSE-FLP Pensionati n.2 del 18 novembre 2021, che riferisce dei contenuti del DDL di Bilancio 2022 per il settore Pensioni:
E’ finalmente approdato in Senato (Atto Senato n. 2448) il Disegno di Legge relativo alla manovra di bilancio per l’anno 2022, a distanza di oltre 20 giorni dall’adozione in Consiglio dei Ministri che è avvenuta in data 28 ottobre u.s., e con un testo che, rispetto a quello originario, appare modificato in più parti e anche corposamente implementato (34 articoli in più), e questo, peraltro, senza ulteriori passaggi in Consiglio dei Ministri. Circostanze queste mai accadute in passato, che testimoniano la fatica che ha fatto il Governo nel mettere a punto il provvedimento, che inizia ora il suo iter parlamentare al Senato e che, dati i ritardi accumulati, impediranno prevedibilmente l’esame dell’altro ramo del Parlamento, che sarà chiamato a votare la fiducia sul testo licenziato dal Senato senza poter operare alcuna modifica.
Come noto, all’interno del predetto DDL, il Capo II è interamente dedicato alle pensioni e alle relative scelte per l’anno 2022, ma anche qui con alcune modifiche rispetto al testo originariamente approvato dal Consiglio dei Ministri. Nel loro insieme, a nostro giudizio, le scelte operate non appaiono assolutamente soddisfacenti, in quanto non offrono soluzioni strutturali ai problemi che si trascinano da anni, e sono ispirati solo da una logica tampone, rinviando al futuro la necessaria riforma della L. Fornero.
Ma vediamo da vicino le scelte operate dal Governo in seno al DDL Bilancio approdato al Senato, che, come già riferito nel precedente Notiziario n. 1 del 3 u.s., muovono tutte dalla necessità di superare il famoso “scalone” che la cancellazione di “quota 100” innescherà dal 1 gennaio 2022 con il ritorno alla legge Fornero e alle sue due uniche opzioni d’uscita: pensione di vecchiaia a 67 anni, e dunque con un più cinque anni d‘età rispetto ai 62 anni previsti per “quota 100”, oppure pensione anticipata che richiede 41 anni e dieci mesi di contributi per le donne ed un anno d’età in più per gli uomini.
Trovano conferma, nella sostanza, gli interventi in materia pensionistica per il 2022 (quota 102; allargamento APE Sociale e conferma opzione donna), ma con alcune importanti novità:
QUOTA 102: consentirà il collocamento in pensione anticipata ai lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2022 64 anni d’età e 38 anni di contributi, con la sola penalizzazione dovuta ad un minore montante contributivo.Rispetto a quota 100, si alza di due anni il requisito anagrafico, lasciando intatto quello contributivo. Dunque, lo scalone di 5 anni viene cancellato ma non si azzera totalmente, tramutandosi solo in uno scalino di due anni, meno importante ma ancora sempre penalizzante.
Secondo alcune stime, però, e qui sta il punto critico, la platea degli interessati a detta opzione, si limiterebbe a circa 34mila nuovi beneficiari ma, se si esclude chi ha già il diritto maturato e cristallizzato a “quota 100”, la platea si ridurrebbe a circa 8.500 lavoratori. (secondo le stesse stime, con “quota 100” sarebbero stati circa 110.000 i potenziali beneficiari). Dunque, una platea estremamente ridotta quella di “quota 102”, che dimostra come, dopo tanto parlare, la montagna ha partorito un topolino, in quanto con la fine di quota 100, la riforma Fornero torna di fatto in vita. Come già per “quota 100”, comunque, una volta maturato, il diritto a Quota 102 si cristallizza, e può essere esercitato anche dopo.
APE SOCIAL: viene prorogata per l’intero 2022, con conferma dei requisiti per l’accesso: 63 anni di età e 30-36 anni di contributi a seconda della categoria interessata: 30 anni di contributi per disoccupati (che nel 2022 non dovranno però più aspettare tre mesi dal termine degli ammortizzatori sociali), caregiver, lavoratori con handicap pari ad almeno il 74%; 36 anni di contributi invece per addetti a mansioni gravose o pesanti di cui all’elenco recato dall’allegato C della legge finanziaria 2017 (L.232/2016), mansioni che in ogni caso debbono essere state effettuate per 6 anni negli ultimi 7, o per 7 anni negli ultimi 10.
Il DDL allarga però la platea degli addetti a mansioni gravose o pesanti ricomprendendo altre categorie rispetto all’elenco originario (i professori della scuola primaria, tecnici sanitari, i magazzinieri e gli addetti anche non qualificati al trasporto e alla logistica, etc.), come si evince dalla tabella 2 del DDL, qui allegata.
I beneficiari percepiranno un assegno ponte mensile di max 1.500 € e fino alla maturazione della pensione di vecchiaia e, secondo stime pubblicate in questi giorni, i beneficiari sarebbero circa 21.500.
OPZIONE DONNA: viene prorogata a tutto il 2022, con conferma degli attuali requisiti: 35 anni di contributi e 58 anni d’età, con però il ricalcolo per l’assegno pensionistico su base unicamente contributiva anche per i periodi antecedenti al 1996 (il testo originariamente approvato dal CdM prevedeva invece 60 anni d’età, e le stime parlavano di una platea di circa 2.000 lavoratrici). La platea di lavoratrici interessata prevedibilmente sarà più ampia, ma il ricalcolo solo contributivo resta pesantissimo. Resta inoltre, ai fini della decorrenza della pensione, la finestra mobile di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti fra la maturazione del diritto e la prima decorrenza utile per la pensione.
Queste, in sintesi, le novità per il 2022 in materia previdenziale che propone il DDL Bilancio ora all’esame del Senato. Ebbene, a questo proposito, confermiamo il giudizio complessivamente negativo in merito alle scelte operate del Governo nei termini già espressi nel precedente Notiziario.
In primo luogo, non si può non sottolineare che le scelte del Governo siano state operate in perfetta solitudine senza alcun coinvolgimento preventivo delle Parti sociali in una materia, quella delle pensioni, che è particolarmente sensibile e che tocca da vicino la vita e il futuro di milioni di persone.
E’ mancata da parte del Governo una visione di lungo termine rispetto al problema pensioni, che appare viceversa strategico, e ancora una volta si è procede con interventi tampone che rinviano a dopo il vero problema: una riforma in profondità della Legge Fornero. E il coinvolgimento postumo delle OO.SS. appare anch’esso strumentale, come anche la promessa di tavoli di confronto nel 2022 per la riforma della legge Fornero: perché allora non si sono fatti quest’anno?
Le premesse non appaiono confortanti: dall’esiguità delle risorse appostate dal DDL Bilancio per la spesa pensionistica (601 milioni nel 2022, 451 milioni nel 2023, 507 milioni nel 2024, poco più di 1,5 miliardinel prossimo triennio), agli intendimenti espressi dal Presidente Draghi circa l’attuazione nel 2023 della legge Fornero, senza nuovi elementi di flessibilità in uscita, e il contributivo pieno per tutti. Se questi sono gli intendimenti – le cui conseguenze le pagheranno oggi i lavoratori vicini alla pensione e, domani, milioni di giovani e di donne – ci sembra che ci sia davvero poco spazio per un confronto serio.
CSE FLP Pensionati pensa che la strada maestra sia una: consentire efinanziare in primo luogo l’uscita volontaria con 41 anni di contributi o con 62 anni d’età, per tutti e senza penalizzazioni; la riduzione a 30 anni del requisito contributivo per l’APE Sociale dei lavori gravosi ampliandone la platea; opzione donna a regime con 58 anni d’età eliminando il calcolo solo contributivo, pensione di garanzia per i giovani. In campo c’è anche la proposta dell’INPS (uscita a 62 anni con un anticipo dell’assegno maturato con la quota contributiva, e successivamente l’assegno pieno al raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia), su cui esprimiamo allo stato alcune perplessità.
In sede di audizione, già richiesta dalla nostra Confederazione, proporremo alla Commissione Bilancio del Senato, motivandole, queste nostre considerazioni. Che speriamo possano trovare ascolto.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI
Certo i contenuti del DDL di Bilancio non danno risposte in particolare a tanti lavoratori della Difesa, che hanno un’età media piuttosto elevata, né ai nostri giovani, che dovrebbero piuttosto trovarvi la speranza di attuare il ricambio generazionale.
Pubblichiamo di seguito il Notiziario FLP 67 del 17 novembre u.s., con il quale si informa della sottoscrizione all’ARAN dell’ipotesi di nuovo ACQ in materia di costituzione ed elezione delle RSU.
Definito nel corso della riunione tenutasi ieri tra Aran e Confederazioni rappresentative del lavoro pubblico, il nuovo Accordo Collettivo Quadro in materia di costituzione delle RSU e per la definizione del regolamento elettorale.
Un testo che aggiorna alcune disposizioni rispetto all’ACQ precedente, con particolare riferimento all’elettorato attivo e passivo, alle modalità di funzionamento delle RSU, alle modalità di presentazione delle liste, alla piena esigibilità di fronte alle Commissioni elettorali dei dispositivi del Comitato dei garanti in caso di controversie.
Da segnalare la possibilità, ora prevista, della presentazione delle liste mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata e della firma digitale del presentatore, in alternativa alla presentazione fisica presso gli Uffici. Una nuova opportunità, frutto di una nostra specifica richiesta poi condivisa dall’Aran, nonostante le numerose e inaccettabili resistenze di altre Confederazioni sindacali.
Condizione questa ancora più necessaria in una fase in cui l’emergenza sanitaria purtroppo non è finita, che permetterà di evitare le strozzature e le difficoltà che fatalmente potrebbero crearsi in una tornata elettorale che interesserà decine di migliaia di posti di lavoro.
Ora per la partenza formale delle procedure bisognerà concordare a breve presso l’Aran il Protocollo il calendario elettorale (a meno di ritardi e/o imprevisti le elezioni si terranno entro il 15 aprile 2022).
Alleghiamo il testo dell’Ipotesi di Accordo Collettivo Quadro che diventerà esecutivo al momento della sottoscrizione definitiva dopo il previsto iter degli organi di controllo.
La Segreteria generale FLP
Davanti alla prospettiva imminente dell’avvio della campagna elettorale per il rinnovo delle RSU, rilanciamo dunque la campagna di adesioni alla nostra O.S., auspicando che la spinta al cambiamento porti nuova linfa anche in termini di candidature RSU, in tempi in cui il massiccio collocamento in pensione delle nostre leve più anziane ci priva anche di molti ottimi dirigenti sindacali.
Sono avviati già da mesi, presso il Ministero del Lavoro, due tavoli di confronto con le Confederazioni Sindacali del Pubblico Impiego, il primo che ha per oggetto gli interventi da inserire nella prossima legge di bilancio e il secondo le scelte da operare ai fini di una riforma previdenziale che si ponga come obiettivo il superamento di tutte le criticità innescate dalla riforma Fornero. Del tavolo precedente, abbiamo riferito nel Notiziario n. 79 del 21 sett. u.s., ed aveva riguardato le novità da inserire nel DDL Bilancio; quello in agenda per mercoledì 14 ott u.s., invece, avrebbe dovuto riguardare le scelte di riforma della L. Fornero, ma così non è stato, nel senso che si è ancora parlato delle opzioni da inserire in finanziaria.
Riportiamo qui di seguito il comunicato diffuso a fine riunione dalla nostra Confederazione.
“ La riunione tenutasi ieri con il vertice politico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è limitata a prendere atto delle proroghe e delle altre misure da inserire nella legge di Bilancio 2021, già annunciate nella riunione del 18 settembre.precedente, abbiamo riferito c
Sostanzialmente si tratta della proroga degli istituti Opzione donna e Ape sociale (è ancora da verificare la fattibilità economica di una estensione dei beneficiari anche ai lavoratori fragili da noi richiesta), dell’estensione del contratto di espansione alle imprese al di sotto dei mille dipendenti, di un possibile ricalcolo ai fini pensionistici dei periodi di part time, e di un alleggerimento dei costi sostenuti dalle aziende per lo scivolo dei dipendenti verso la pensione (isopensione).
Abbiamo di nuovo confermato la nostra sostanziale condivisione rispetto a queste misure, ma come CSE abbiamo ribadito la necessità che non vada perso l’impegno assunto dalla Ministra Catalfo all’atto di insediamento di questi tavoli di confronto, sulla necessità di riformare in modo compiuto e organico il sistema pensionistico.
Il Paese, gli attuali pensionati e chi dovrà andare in pensione, hanno bisogno di una profonda riforma che elimini le attuali iniquità, garantisca il riconoscimento del lavoro svolto, tuteli il reddito, riconosca ai fini pensionistici i lavori usuranti rivisti anche alla luce dei fenomeni pandemici in atto.
Abbiamo quindi ribadito le principali priorità che dovranno essere affrontate nei prossimi giorni in sede di confronto politico e tecnico:
individuazione delle finestre di uscita al termine del triennio sperimentale di quota 100 che superino le iniquità della legge Fornero;
rivalutazione del montante di aggiornamento delle pensioni, al fine di tutelare il potere d’acquisto degli attuali pensionati;
staffetta generazionale con meccanismi che consentano l’uscita dal lavoro e nuove assunzioni;
separazione tra previdenza e assistenza;
rivisitazione e aggiornamento dei lavori usuranti;
superamento degli inaccettabili vincoli sull’erogazione del TFS/TFR ai pensionati pubblici.
Condizioni queste necessarie a dare senso e dignità al confronto con le parti sociali che altrimenti rischia di essere solo un mero, e inutile, esercizio formale”
Nelle prossime settimane ci dovrebbe essere una nuova convocazione Vi terremo puntualmente informati.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Notiziario FLP Difesa n. 79 del 21 settembre 2020 –
la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo
Si riporta, di seguito, il testo del notiziario n. 35 del 18 u.s. della Segreteria Generale della FLP, relativo all’incontro della delegazione CSE con la Ministra del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia CATALFO in materia di pensioni:
“Bene la proroga di opzione donna e APE Sociale. Ora però bisogna mettere mano all’impianto complessivo del sistema, per superare le attuali iniquità” E’ quanto affermato dalla delegazione CSE al tavolo di confronto con la Ministra Catalfo nella riunione tenutasi ieri.
L’dea di inserire nella prossima legge di bilancio la proroga dei due istituti è accoglibile, ma riteniamo che già in tale sede possano essere previste ulteriori misure che implementino la platea dei destinatari, ad esempio ai lavoratori con patologie croniche o esposte al rischio COVID 19.
Così come è necessario finalmente entrare nel merito delle problematiche relative:
alla rivalutazione del montante di aggiornamento delle pensioni;
alla questione della staffetta generazionale;
alle finestre di uscita al termine del triennio sperimentale di quota 100;
alla separazione tra previdenza e assistenza;
all’individuazione dei lavori usuranti;
al superamento degli inaccettabili vincoli sull’erogazione del TFR ai pensionati pubblici.
Vanno a tal fine attivate senza indugio le Commissioni su separazione tra previdenza e assistenza e sulla ridefinizione dei lavori usuranti previste dalla legge di Bilancio 2020 e non ancora attivate.
Il 2021 deve essere l’anno della riforma e il tavolo di confronto con le parti sociali, partito con tante ambizioni a fine 2019, non può limitarsi solo a prendere atto di proroghe di istituti comunque insufficienti.
Già a partire dalla prossima riunione, prevista per il 28 settembre, per la CSE è necessario un cambio di passo.
La Segreteria Generale FLP
Ci associamo alle valutazioni della Federazione, soprattutto tenendo conto di quanto interesse la questione rivesta per i nostri colleghi della Difesa, che, nell’essere per buona parte vicini all’uscita, data l’età media notoriamente avanzata, ovviamente sono i prossimi destinatari degli interventi del legislatore.
Cordialissimi saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE FLP DIFESA
Maria Pia BISOGNI – Pasquale BALDARI
Notiziario n. 113 del 4 ottobre 2016 –
I Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL felici e contenti dopo l’accordo con il Governo sull’APE
Si riporta di seguito il comunicato CSE diffuso in data 3 ottobre u.s. che esprime le proprie valutazioni al riguardo dell’accordo tra Governo e CGIL-CISL-UIL (solo loro…) sulle modifiche della legge Fornero e del varo con la prossima legge di stabilità dell’A.P.E. (Anticipo Pensionistico), presentato come “la soluzione” per dare più flessibilità in uscita. Mah!
” La Legge Fornero, che ha provocato lo slittamento della pensione per la maggior parte dei lavoratori italiani, è ormai universalmente riconosciuta come una legge iniqua, ma ha il pregio di non avere né babbo né mamma.
Benché, infatti, quasi tutti i partiti allora presenti in Parlamento l’abbiano votata, oggi non si trova più nessuno che ne rivendichi la paternità. Anzi, è usata come comodo paravento dalle forze politiche per continuare a far cassa sui lavoratori senza prendersi responsabilità, tanto la colpa è della Fornero.
Pensavamo quindi, che con il confronto sulle pensioni che si è aperto a Palazzo Chigi mesi fa, al quale “stranamente” sono stati invitati solo CGIL, CISL e UIL, si potesse dar corso alla modifica di una norma che ha portato l’Italia ad avere il triste primato di essere uno dei Paesi industrializzati con l’età pensionabile più alta.
Invece no, perché il nostro è un Paese in cui anche quando si tratta di correggere le iniquità più palesi, il gioco dei diritti è sempre a somma zero, cioè se si fa giustizia da una parte si deve togliere qualcosa dall’altra.
Così, il 28 settembre scorso, si è giunti alla firma di un verbale d’intesa tra Governo e triplice confederale nel quale, al fianco di condivisibili obiettivi quali l’aumento delle pensioni minime, la possibilità di ricongiungimento non oneroso di periodi contributivi o la revisione del regime pensionistico per lavoratori precoci e lavori usuranti (che però devono essere tradotti ancora in provvedimenti legislativi), è spuntato uno strano animale di cui si sente molto parlare: l’APE.
Eravamo abituati a sentir parlare di api regine o api operaie. Invece ora c’è anche l’APE bancaria, che sugge soldi da coloro che vorrebbero andare in pensione per portarli moltiplicati a banche e assicurazioni.
In cosa consiste l’APE Bancaria? Semplice! Si propone di mandare in pensione lavoratori a un’età che, prima della Legge Fornero, avrebbe dato diritto alla pensione di anzianità, previa accensione di un mutuo che, formalmente, il lavoratore chiede all’INPS, ma è erogato dalle banche, con l’obbligo ulteriore di stipulare un’assicurazione per il caso di premorienza.
In sintesi, per ridarti un diritto che era già tuo, devi accendere un mutuo ventennale al tasso del 5 per cento annuo – che per inciso è talmente alto da essere attualmente fuori mercato – al quale bisogna aggiungere un altro 5 per cento della somma sotto forma di premio assicurativo.
L’esborso medio per tre anni e sette mesi di anticipo ed un assegno pensionistico poco oltre i mille euro è di oltre 60.000 euro.
La misura è ancora più fuorviante, al limite del truffaldino, se pensiamo che per i primi tre anni di pensione la decurtazione è minima, mentre dal quarto anno in poi la pensione si abbassa drasticamente fino a portare il pensionato sotto la soglia di povertà.
Il metodo usato dai sindacati per giustificare l’APE è più o meno come quello che i politici hanno usato per la Legge Fornero cioè scaricare le proprie responsabilità. Infatti, il verbale siglato con il Governo prevede due parti: la prima, quella migliore (ma non perfetta) è preceduta dalla dicitura “le parti convengono”; la seconda, quella dell’APE, invece è una dichiarazione del Governo e i sindacati, formalmente, non aderiscono e possono dire di non essere d’accordo.
La realtà è che se un sindacato non è d’accordo con qualcosa chiede che venga tolta dall’accordo; se non lo fa sta dando il proprio assenso all’operazione. Appunto ciò che è avvenuto con il verbale del 28 settembre.
D’altronde, se è chiaro e lampante che questo Governo è amico delle banche, è altrettanto chiaro che i sindacati sono molto amici delle assicurazioni. E il nuovo insetto punge i lavoratori ma porta tanti soldi alle banche, ma anche alle società assicurative.
Alla fine, la previsione (e il rischio) è che solo i lavoratori già ricchi si avvarranno del nuovo strumento, il ché anziché diminuire le iniquità della Legge Fornero le farà aumentare, alimentando divisioni “di classe” tra chi potrà permettersi di farsi suggere soldi dall’APE Bancaria e chi no.
Con il consenso di chi dovrebbe difendere i lavoratori e invece, tra una crociera e l’altra, continua a difendere le caste. LA SEGRETERIA GENERALE “
Pubblichiamo su questa stessa pagina:
il verbale d’intesa firmato dalla triplice confederale;
una scheda tecnica sull’APE elaborata dal Dipartimento Politiche previdenziali della nostra Federazione.
Si riporta di seguito il Notiziario diffuso in data di ieri dalla FLP con la nota del nostro Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali che reca importanti informazioni di carattere previdenziale in merito alle regole che presiedono la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le PP. AA. .
” Il Pensionamento d’Ufficio
Dopo l’approvazione del decreto legge sul pubblico impiego (Dl 101/2013) e del decreto legge sulla Pubblica Amministrazione (Dl 90/2014) sono profondamente cambiate le regole per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
I due provvedimenti citati hanno perseguito l’obiettivo di limitare la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro dopo il compimento dell’età pensionabile per i lavoratori del pubblico impiego, da un lato abolendo il trattenimento in servizio, quell’istituto che consentiva di restare per un altro biennio sul posto di lavoro dopo l’età per il pensionamento; dall’altro rendendo strutturale la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva (cioè 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne); ancora precisando che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio (65 anni nella stragrande maggioranza delle Pa) possa essere superato solo per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica. A ben vedere queste limitazioni appaiono in contrasto con la stessa legge Fornero che, invece, incentivava la prosecuzione del rapporto lavorativo oltre il compimento dell’età pensionabile (sino a 70 anni) per dare la possibilità al lavoratore di agguantare un assegno più succulento.
Queste regole sono state cristallizzate nella Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 con la quale Palazzo Vidoni ha individuato con precisione i limiti e le modalità per l’esercizio del potere di collocare in pensione d’ufficio i dipendenti pubblici.
La risoluzione obbligatoria
Allo stato attuale, per effetto delle innovazioni indicate in premessa, le pubbliche amministrazioni devono collocare in pensione d’ufficio a 65 anni (cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio) il personale che ha, a tale età, maturato un qualsiasi diritto a pensione.
In tale condizione si trovano, ad esempio, quei lavoratori che hanno maturato i requisiti di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 (in pratica la vecchia quota 96) e coloro che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva con le nuove regole Fornero (es. 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), ma, per questo ultimo caso, mancano gli atti di indirizzo dei Ministeri, per cui nessun provvedimento d’imperio a tutt’oggi è scattato.
In caso contrario il rapporto di lavoro prosegue sino all’età per la vecchiaia, ovvero sino a 66 anni e 7 mesi di età. Oltre tale data il rapporto non può più protrarsi ad eccezione del caso in cui il lavoratore non abbia maturato i 20 anni di contributi (cioè il requisito contributivo necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia). In tale circostanza è prevista, in via eccezionale, la possibilità di permettere il proseguimento dell’impiego fino ai 70 anni (più l’adeguamento alla stima di vita…) se tale prolungamento consente al lavoratore di perfezionare il requisito contributivo utile per la pensione di vecchiaia (cioè i 20 anni di contributi).
Per i soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1 gennaio 1996, si consegue il diritto a pensione:
– a 66 anni e 7 mesi, in presenza del requisito contributivo di 20 anni, se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia);
– al compimento dei 70 anni di età, con 5 anni di contribuzione ‘effettiva’ (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione quindi della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall’importo della pensione. Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1.1.2016 al 31.12.2018 è di 70 anni e 7 mesi.
La risoluzione d’ufficio si esercita, invece, al compimento del 70° anno di età nei confronti dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello stato, dei professori universitari in quanto, nei loro confronti, il limite di permanenza in servizio è più alto di 5 anni rispetto alla generalità degli altri dipendenti pubblici. Ciò consente a questi soggetti, quindi, di maturare un assegno pensionistico più elevato.
La Risoluzione Facoltativa
L’articolo 1, comma 5 del decreto legge 90/2014 consente, inoltre, alle amministrazioni pubbliche di anticipare ulteriormente la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro rispetto ai limiti ordinamentali qualora ciò risponda a specifiche esigenze interne dell’ente pubblico. In tal caso la risoluzione deve essere motivata al destinatario con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta adottati; e può essere esercitata solo nei confronti dei lavoratori che abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva (cioè a 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini, 41 anni e 10 mesi se donne) a condizione che il trattamento non sia interessato dalla cd. penalizzazione e considerato che fino al 31.12.2017 detta penalizzazione non viene applicata, si pensava in una accelerata di questa procedura che invece è rimasta sulla carta! Prima di agire l’amministrazione dovrà dare un preavviso di sei mesi al dipendente.
La facoltà in parola è tuttavia preclusa nei confronti dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa (i primari), i magistrati, il personale difesa e soccorso pubblico e i professori universitari. Nei confronti dei dirigenti medici (non primari) la risoluzione non può essere attivata comunque prima dei 65 anni.
Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 5 del 9.01.2015 che dà notizia del messaggio INPS n. 9963 del 30.12.2014, qui allegato, che fornisce istruzioni per la presentazione, entro il 1 marzo 2015, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti da parte di quei lavoratori che maturano i prescritti requisiti entro l’anno in corso.
“Il Decreto Legislativo n.67 del 21 aprile 2011, modificato dalla legge 214/2011, reca disposizioni in materia di “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’art. della legge 4.11.2010 n. 183”. La norma riconosce ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti, il diritto a conseguire il pensionamento con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Per il 2015, l’INPS (con messaggio n. 9963 del 30.12.2014 allegato) fornisce le indicazioni per la presentazione, entro il 1 marzo 2015, delle domande, opportunamente documentate, di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti privati e pubblici che perfezionano nell’intero anno 2015 i prescritti requisiti agevolati.
Di seguito, si riassumono i lavoratori interessati:
Per l’art.1 comma 1 lett. a) – lavoratori impegnati nelle seguenti lavorazioni:
lavori in miniera,
lavori nelle cave,
lavori nelle gallerie,
lavori in cassoni ad aria compressa,
lavori svolti dai palombari,
lavori ad alte temperature,
lavorazione del vetro cavo,
lavori espletati in spazi ristretti,
lavori di asportazione dell’amianto.
Anzianità contributiva: almeno 35 anni; requisito anagrafico: minimo 61 e 3 mesi; per raggiungere la Quota (somma e anzianità contributiva): 97,3
er l’art.1 comma 1 lett. b) – lavoratori impegnati in LAVORI NOTTURNI
lavoratori a turni/notturno per almeno 6 ore (consecutive che comprendono l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) e per un numero di notti non inferiore a 78 l’anno: maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel 2015 con almeno 35 anni di contributi con età minima di 61 anni e 3 mesi per una quota di 97,3;
lavoratori a turni/notturno per almeno 6 ore e per un numero di notti da 72 a 77 l’anno: maturano i requisiti per il 2015 con anzianità sempre di 35 anni con età minima 62 anni e 3 mesi per raggiungere la quota di 98,3;
lavoratori a turni/notturno per almeno 6 ore e per un numero di notti da 64 a 71 l’anno: maturano i requisiti per il 2015, con anzianità contributiva di 35 anni con età minima di 63 anni e 3 mesi per una quota di 99,3.
lavoratori che effettuano lavoro notturno per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo: maturano i requisiti con 35 anni di contribuzione, con età di 61 anni e 3 mesi per una quota di 97,3
altre casistiche descritte nel messaggio a cui si rinvia;
Per l’art.1 comma 1 lett. c) – lavoratori impegnati in processi produttivi in serie:
voce 1462 – lavorazioni prodotti dolciari additivi per bevande
voce 2197 – lavorazioni e trasformazioni resine sintetiche e polimeri
voce 6322 – macchine da cucire e impagliatrici
voce 6411 – costruzione autoveicoli e rimorchi
voce 6581– apparecchi termici, di produzione vapore, riscaldamento, refrigerazione
voce 6582 – elettrodomestici
voce 6590 – altri strumenti e apparecchi
voce 8210 – confezione con tessuti articoli abbigliamento e accessori
voce 8230 – confezione di calzature
Per l’art.1 comma 1 lett. d) – i lavoratori conducenti di veicoli di capienza non inferiori a 9 posti , adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
Il requisito temporale di svolgimento dell’attività usurante, per ottenere l’anticipo pensionistico, è quello per aver svolto effettivamente, regolarmente e continuativamente
almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, nel caso di accesso alla pensione con decorrenza entro il 31 dicembre 2017
almeno la metà della vita lavorativa complessiva, nel caso di accesso alla pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2018
Anzianità contributiva: almeno 35 anni; requisito anagrafico: minimo 61 e 3 mesi per raggiungere la Quota (somma e anzianità contributiva): 97,3
Il beneficio, a favore dei lavoratori riconosciuti impegnati in attività usuranti, in effetti, consiste in un più favorevole requisito di età anagrafica e di quota per andare in pensione, per cui il requisito dei 35 anni di anzianità contributiva non si modifica mai ed il regime della decorrenza del pensionamento è quello vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.
Riteniamo pleonastico aggiungere che solo dopo aver accertato l’esito positivo della domanda, si andrà a fare istanza di pensionamento.
Se la domanda viene presentata oltre i termini stabiliti, in caso di accertamento positivo dei requisiti, la decorrenza sarà differita di uno, due e tre mesi a seconda del ritardo.
Le amministrazioni e i datori di lavoro devono rendere disponibile la documentazione necessaria per il riconoscimento e l’accesso ai benefici per l’attività usurante.
IL DIPARTIMENTO POLITICHE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI FLP “
Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 3 del 7 gennaio 2015 con il quale il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali della nostra Federazione fa il punto sulle principali novità intervenute a far data dal 1 gennaio 2015 in materia previdenziale con l’entrata in vigore della Legge 23.12.2014, n. 190 (c.d. “legge di stabilità 2015”).
” All’inizio del nuovo anno, come da tradizione, facciamo il punto sulle pensioni, anche in virtù della novità introdotta dalla legge di stabilità approvata il 23.12.2014.
Pensione anticipata: modificata la Fornero
Per lasciare il lavoro in anticipo, rispetto alla pensione di vecchiaia, gli uomini, per tutto l’anno 2015, devono avere almeno 42 anni e 6 mesi di contributi, mentre alle donne bastano 41 anni e 6 mesi.
Ma dal 2016 l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita aumenta di 4 mesi, per cui il requisito salirà a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, mentre per le donne sarà 41 anni e 10 mesi.
La novità però è che, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, il sistema di penalizzazioni previste dalla legge Fornero per chi raggiunge questo minimo contributivo e va in pensione con meno di 62 o 60 anni, è stato abolito!!!
Infatti il comma 113 della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, prevede che coloro che hanno raggiunto il minimo contributivo (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne per il 2015, come detto) vanno in pensione con l’assegno pieno, cioè senza la decurtazione dell’1% o 2% annuo per tutti gli anni prima dei 62 o dei 60 anni di età
Pensione di vecchiaia
Per gli uomini e le donne del pubblico impiego per il solo 2015 rimangono i vecchi limiti di età per andare in pensione cioè 66 anni e 3 mesi, mentre dal 2016 serviranno 66 anni e 7 mesi, 4 mesi in più legati all’adeguamento legato alla speranza di vita, per andare in pensione di vecchiaia (oltre a un minimo di 20 anni di contributi).
Scadenze pagamenti
pensione INPS unitamente a quella dell’ ex INPDAP, per cui:
1° del mese per sole pensioni INPS;
10 del mese per pensioni INPS unitamente a ex INPDAP;
16 del mese per pensioni ex INPDAP
Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP “
Quaderno FLP DIFESA n. 1 / 2015
Pubblichiamo, di seguito, il “Quaderno FLP DIFESA n. 1 / 2015″ con il testo della Legge 23.12.2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d Legge di stabilita’ 2015)“ , che è stata pubblicata nella G.U. n. 300 del 29-12-2013 – S.O. n. 99.
Pubblichiamo inoltre una scheda riepilogativa con la sintesi dei principali provvedimenti. Per quelli di principale interesse del Ministero della Difesa, predisporremo a seguire appositi Notiziari.
La presente pubblicazione sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page del sito; successivamente, potrà essere reperita presso la sezione “I Quaderni di FLP DIFESA” collocata nella barra trasversa alta del sito.
Notiziario FLP Difesa n. 2 del 14 gennaio 2022 – Pubblichiamo di seguito il Notiziario n. 1 del 5 gennaio 2022 di CSE-FLP Pensionati, che sviluppa la propria analisi sulle novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2022 di interesse dei lavoratori in pensione e dei colleghi prossimi al collocamento in quiescenza. […]
Notiziario FLP Difesa n. 81 del 22 novembre 2021 – Pubblichiamo di seguito il testo del Notiziario CSE-FLP Pensionati n.2 del 18 novembre 2021, che riferisce dei contenuti del DDL di Bilancio 2022 per il settore Pensioni: E’ finalmente approdato in Senato (Atto Senato n. 2448) il Disegno di Legge relativo alla manovra di bilancio […]
Notiziario FLP Difesa n. 80 del 20.11.2021 – Pubblichiamo di seguito il Notiziario FLP 67 del 17 novembre u.s., con il quale si informa della sottoscrizione all’ARAN dell’ipotesi di nuovo ACQ in materia di costituzione ed elezione delle RSU. Definito nel corso della riunione tenutasi ieri tra Aran e Confederazioni rappresentative del lavoro […]
Notiziario FLP Difesa n. 87 del 17 ottobre 2020 – Sono avviati già da mesi, presso il Ministero del Lavoro, due tavoli di confronto con le Confederazioni Sindacali del Pubblico Impiego, il primo che ha per oggetto gli interventi da inserire nella prossima legge di bilancio e il secondo le scelte da operare ai fini […]
Notiziario FLP Difesa n. 79 del 21 settembre 2020 – Si riporta, di seguito, il testo del notiziario n. 35 del 18 u.s. della Segreteria Generale della FLP, relativo all’incontro della delegazione CSE con la Ministra del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia CATALFO in materia di pensioni: “Bene la proroga di opzione […]
Notiziario n. 113 del 4 ottobre 2016 – Si riporta di seguito il comunicato CSE diffuso in data 3 ottobre u.s. che esprime le proprie valutazioni al riguardo dell’accordo tra Governo e CGIL-CISL-UIL (solo loro…) sulle modifiche della legge Fornero e del varo con la prossima legge di stabilità dell’A.P.E. (Anticipo Pensionistico), presentato come “la […]
Notiziario n. 30 del 15 marzo 2016 – Si riporta di seguito il Notiziario diffuso in data di ieri dalla FLP con la nota del nostro Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali che reca importanti informazioni di carattere previdenziale in merito alle regole che presiedono la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con le PP. AA. . ” […]
Notiziario n. 6 del 14 gennaio 2015 – Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 5 del 9.01.2015 che dà notizia del messaggio INPS n. 9963 del 30.12.2014, qui allegato, che fornisce istruzioni per la presentazione, entro il 1 marzo 2015, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti da parte di quei lavoratori […]
Notiziario n. 4 dell’ 8 gennaio 2015 – Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 3 del 7 gennaio 2015 con il quale il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali della nostra Federazione fa il punto sulle principali novità intervenute a far data dal 1 gennaio 2015 in materia previdenziale con l’entrata in vigore della Legge […]
Quaderno FLP DIFESA n. 1 / 2015 Pubblichiamo, di seguito, il “Quaderno FLP DIFESA n. 1 / 2015″ con il testo della Legge 23.12.2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d Legge di stabilita’ 2015)“ , che è stata pubblicata nella G.U. n. 300 del 29-12-2013 – […]