Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 59 del 12.11.2012 relativo al D.L. 185/2012 riguardante la ritenuta del 2,5% sulla buonuscita.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, che ha dichiarato l’incostituzionalità del prelievo del 2,5% a carico di tutti i lavoratori passati in regime di TFR (meno favorevole) a seguito della legge finanziaria del 2011 (DL 78/2010), dopo il Decreto Legge n.185/2012, con il quale il Governo che si è affrettato a ripristinare il calcolo della buonuscita in regime di TFS, alcuni sindacati (quelli più interessati a gestire i fondi di previdenza complementare) hanno ritenuto che la partita fosse finita e ora dicono: tutto è bene quel che finisce bene!!
E invece no!! Perché questa vicenda ha fatto venire a galla alcune cose:
– che era vero quanto la FLP diceva sin dall’inizio e cioè che vi era una discriminazione a carico dei lavoratori pubblici che ora, solo per quelli assunti prima del 1° gennaio 2000, bene o male (avremmo preferito i soldi in busta paga) è stata sanata. Che era altresì vero che quanti si sono fatti abbagliare e hanno sborsato soldi, sotto forma di ricorsi o iscrizioni ai sindacati ricorrenti, rischiavano di trovarsi con un palmo di naso e che le iscrizioni vanno conquistate con la politica sindacale, non con le scorciatoie;
– che permane e anzi emerge in modo prepotente la disparità di trattamento, rispetto al resto dei lavoratori pubblici ma soprattutto rispetto a quelli privati, di tutti coloro che sono stati assunti dopo il 1° gennaio 2000 che hanno il regime di calcolo del TFR ma i soldi in busta paga se li vedono trattenere lo stesso mese per mese.
Ciò che è emerso chiaramente è che questa trattenuta a carico dei lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2000 non è uno scherzo del destino “cinico e baro” e nemmeno il frutto di odiose misure governative ma la scelta sindacale di chi ha ritenuto di incentivare l’adesione ai nascenti fondi di previdenza complementare e finanziarli con i soldi tolti a questi lavoratori.
L’accordo sindacale con il quale viene ridotto lo stipendio di questi lavoratori è infatti l’Accordo Quadro sul trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare del 29 luglio 1999 – che la FLP ha già pubblicato ma che ripubblichiamo in allegato a questo notiziario – firmato, guarda caso, da tutti quei sindacati che hanno poi proposto i ricorsi (UGL, UIL, CONFSAL), ligi al principio che prima si creano i problemi e poi ci si presenta come soluzione.
Noi siamo stufi di questo modo di fare sindacato e non ci limitiamo a denunciare le malefatte contrattuali ma vogliamo dare tutela ai lavoratori che anche dopo il Decreto Legge 185/2012 restano colpiti da tale iniquità.
Solo che non vogliamo farlo proponendo ricorsi a tappeto che prevedono iscrizioni al sindacato o il versamento di soldi agli avvocati scelti da noi.
Anche perché pensiamo di dover creare le condizioni affinché i lavoratori vedano soddisfatti i propri diritti senza sborsar denari e che le iscrizioni al sindacato debbano arrivare perché i lavoratori credono nella nostra politica.
La FLP proporrà quindi uno o più “ricorsi pilota” a totale carico sindacale, e chiederà ai giudici di applicare la sentenza della Corte Costituzionale per estensione oppure, in subordine, di fare un nuovo quesito alla Corte Costituzionale che sancisca l’illegittimità del contributo del 2,5% a carico dei lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2000, che sono in regime di TFR ma ai quali viene ugualmente decurtata la retribuzione, e la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati, per i quali quella quota è a carico del datore di lavoro.
Speriamo che ora sia chiaro a tutti che questo raggiro è stato perpetrato per far aderire tutti i lavoratori ai Fondi di Previdenza Complementare gestiti dai sindacati e che per chi vi aderisse non vi è contribuzione aggiuntiva ma decurtazione di salario in quanto coloro che sono stati assunti prima del 1° gennaio 2000 per aderire devono rinunciare al calcolo della buonuscita più favorevole e continuare a versare un balzello che nel privato è a carico del datore di lavoro; per gli assunti dopo il 1° gennaio 2000 conviene provare a recuperare il maltolto anziché continuare a versare, indebitamente e per decisione di sindacati che anziché aumentare gli stipendi li decurtano, il 2,5% del loro salario per finanziare il sistema dei fondi pensione.
Su questa politica chiediamo l’adesione dei lavoratori alla FLP, libera, senza vincoli di ricorsi e senza esborsi di ulteriore denaro.
Come liberi, autonomi e indipendenti vogliamo continuare a essere noi!!
Riportiamo di seguito il Notiziario CSE n. 25 del 5.11.2012 relativo alle problematiche connesse all’inizio di attività del Fondo di previdenza complementare “Sirio” che interessa, tra gli altri, anche i lavoratori del Comparto Ministeri e dunque anche i dipendenti civili della Difesa.
“Dal 18 ottobre scorso è partita l’attività del fondo di previdenza complementare Sirio, che riunisce i lavoratori di Ministeri, Agenzie Fiscali, Parastato (EPNE), Università, Ricerca, Coni servizi, CNEL ed ENAC.
E con Sirio parte l’assalto ufficiale del sindacato tradizionale alla buonuscita dei lavoratori, senza scrupoli di sorta perché la gestione che i “sindacati” si sono auto attribuiti vale soldi, assunzioni e potere. Tutte cose rispetto alle quali la difesa dei diritti dei lavoratori è messa in secondo piano.
Ne abbiamo avuto la prova nella riunione dell’Osservatorio congiunto ARAN-Sindacati sui fondi pensioni che, per l’occasione, si è tenuta lo scorso 24 ottobre in Funzione Pubblica.
Già, in Funzione Pubblica. Perché ufficialmente Sindacati e ARAN avrebbero dovuto chiedere misure che rendessero realmente conveniente per i lavoratori l’adesione a un fondo di previdenza complementare. Oggi non è così e bastano un paio di dati per confermarlo:
* l’adesione ai fondi di previdenza complementare è volontaria ma irreversibile: tradotto, puoi entrare ma non uscirne, come il tunnel della droga. Se esci, lasci i soldi che hai versato nel fondo e ti ritrovi con un palmo di naso;
* la tassazione rispetto al privato rende l’adesione quanto di più sconveniente possibile: il privato vede la sua rendita o la sua pensione integrativa tassata al 15% massimo, con l’aliquota che si abbassa per ogni anno di servizio fino ad arrivare al 9%; per il dipendente pubblico la pensione integrativa fa cumulo con il reddito e quindi viene tassata all’aliquota marginale più alta.
Poi ci sono altre “quisquilie” tipo i rendimenti che non sono assolutamente pari a quelli che si riscuotono lasciando i soldi in mano al datore di lavoro e i costi di funzionamento dei fondi tipo stipendi e gettoni di presenza per i componenti del consiglio di amministrazione (la metà sono sindacalisti). Ma bastano le due penalizzazioni iniziali a giustificare il perché, se si intende fare l’interesse dei lavoratori, bisogna sconsigliarli dall’aderire ai fondi di previdenza complementare.
La riunione in Funzione pubblica, dicevamo, doveva servire a chiedere, quanto meno, un riallineamento con i fondi privati. Invece si è trasformata nella richiesta dei sindacati di fare pubblicità ai Fondi, addirittura con la richiesta di usare i soldi di Pubblicità Progresso – soldi pubblici, quindi – per fare pubblicità televisiva e convincere i lavoratori a perdere i loro soldi aderendo ai Fondi di previdenza complementare.
La CSE, unica voce fuori dal coro, ha affermato invece che se si vuole aumentare l’adesione a questi fondi – che pure possono avere la loro importanza visto che le pensioni tra qualche anno saranno da fame – bisogna renderli davvero appetibili e convenienti per i lavoratori cambiando le norme che li regolano e smetterla con i conflitti di interessi interni ai sindacati!!
Tanto per darvi l’idea, l’altro giorno la CISL era rappresentata da un signore che con nonchalance ha dichiarato di essere anche consigliere di amministrazione del Fondo Perseo (quello degli Enti Locali) e la CGIL, ancora una volta, ha fatto partire la “campagna pubblicitaria” di adesione al fondo Sirio con un comunicato firmato dal responsabile del suo Dipartimento Previdenza, omettendo che lo stesso è anche Consigliere di Amministrazione dello stesso Fondo. Una vergogna!!
E la sentenza della Corte Costituzionale sul 2,5% che è stato per quasi due anni illegalmente trattenuto dallo stipendio ai fini della buonuscita ha fatto emergere un altro raggiro perpetrato ai danni dei lavoratori con un accordo quadro sindacale firmato nel lontano 1999.
I sindacati stanno infatti tentando di convincere i lavoratori sulla bontà dell’adesione ai fondi pensione sbandierando la possibilità di accedere a contributi aggiuntivi che vanno dall’1 all’1,5%. Falso!! L’accordo del 1999 (che alleghiamo al presente notiziario) prevede che per passare ai Fondi di previdenza complementare si debba optare volontariamente per il passaggio dal TFS al TFR. Peccato che nel passaggio la differenza del 2,5% dello stipendio che nel privato è a carico del datore di lavoro, per i dipendenti pubblici finisce nelle casse dello Stato. Il famoso contributo aggiuntivo dello Stato (che sia l’1 o l’1,5%) in realtà è….un contributo del lavoratore allo Stato!!!!Quindi, è bene ribadirlo per ribattere alla propaganda interessata, il lavoratore non ha il beneficio dell’1% aggiuntivo versato dallo Stato, ma perde l’1,50%!!
E per coloro che sono stati assunti dal 1° gennaio 2000 è ancora peggio perché il contributo allo Stato lo versano dall’inizio della loro carriera e ora, con la sentenza della Corte Costituzionale, potrebbe essere messo in discussione tramutandosi in una scelta: se aderisci ai fondi il tuo stipendio resta com’è; se non aderisci il tuo stipendio aumenta.
Il terrore dei sindacati per un’eventuale contrazione delle adesioni ai fondi da loro gestiti ha spinto, nella riunione in Funzione Pubblica, il più grande sindacato presente oggi nel pubblico impiego a chiedere al Governo misure per rispondere alla sentenza della Corte Costituzionale perché altrimenti aderire ai fondi diventava meno conveniente.
Con tanti saluti ai diritti dei lavoratori, che la CSE e il suo sindacato del pubblico impiego FLP vogliono invece continuare a difendere mettendo in guardia i lavoratori dal farsi raggirare con l’adesione a fondi di previdenza complementare che all’attualità convengono solo a chi li gestisce!!
Facendo seguito a nostri precedenti Notiziari n. 134, n. 140 e n. 144 di ottobre 2012, vi informiamo che nella G.U. n. 254 del 30 .10.2012 è stato pubblicato l’allegato Decreto Legge 29.10.2012, n. 185 “recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”.
Trattasi del provvedimento d’urgenza adottato dal Consiglio dei Ministri il 26 u.s. a seguito della oramai famosa sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale” di diverse norme contenute nel Decreto Legge 31.05.2011, n. 78, poi convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122, e tra queste “l’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032”.
Gli effetti del predetto pronunciamento della Suprema Corte sono apparsi subito evidenti: in primo luogo, la cancellazione immediata dalla busta paga della trattenuta del 2,50% presente nei nostri prospetti paga come “opera di previdenza” (2,50 % dell’80 % della base contributiva lorda); dall’altra, la necessaria restituzione ai lavoratori del maltolto corrispondente alle trattenute illegittimamente operate fino ad oggi (22 mesi), un’operazione questa che è apparsa subito molto onerosa (qualcuno ha parlato di 3,8 miliardi di €) e rispetto alla quale il Governo dei tecnici si è impegnato al massimo per trovare la più utile soluzione tecnica per fregare tecnicamente (ed economicamente) i lavoratori. E così, dal cilindro del Governo è spuntato il Decreto legge n. 185 pubblicato oggi in G.U. e che entra in vigore da domani 31 ottobre 2012 accompagnato dall’applauso convinto e festante di tutti i lavoratori interessati.
Entrando nel merito, osserviamo che il decreto legge in questione, “al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica” , dispone all’art. 1 l’abrogazione “a decorrere dal 1 gennaio 2011 dell’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, e conseguentemente ripristina da quella data il vecchio T.F.S. (trattamento di fine servizio) che regolava fino a tutto il 2010 la c.d. “buonuscita” dei lavoratori pubblici. Una buona notizia, da questo punto di vista, atteso che il T.F.S. risulta economicamente più favorevole per i lavoratori e consente, al momento dell’uscita dal servizio, di percepire qualche soldino in più, cosa che non guasta mai. Ne consegue che, per tutti coloro che sono cessati dal servizio negli anni 2011 e 2012, dovrà essere operata la riliquidazione del trattamento che, in base a quanto disposto dallo stesso art. 1 , dovrà essere effettuata d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. 185, e dunque entro il 30 ottobre 2013.
Ma l‘effetto più eclatante di questo art. 1, come già anticipato dalla FLP con la nota pubblicata nel Notiziario n. 144, è che non ci verranno più restituite le somme indebitamente trattenute in questi 22 mesie questo appare davvero come un vero e proprio furto a danno dei lavoratori, in merito al quale, al di là di ogni giudizio etico che crediamo ci trovi tutti concordi, occorrerà, come ha già detto al nostra Federazione, fare una battaglia politica per ottenere modifiche in sede di conversione.
Ultima annotazione: il D.L. 185, art. 1 comma 3, dispone che “tutti i processi pendenti”, attivati in modo lungimirante dal alcune OO.SS. e a cui hanno partecipato sborsando dei bei soldini alcuni lavoratori,“si estinguono di diritto..”e “le sentenze eventualmente emesse restano prive di effetti”.
Della serie: al danno procurato dal Governo che non restituisce le somme dovute, si aggiunge la beffa per quei colleghi che hanno tirato dalla tasca altri soldi per iniziative giudiziarie francamente improvvide!
Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 58 del 29.10.2012 relativo al decreto legge varato venerdì scorso dal Governo con il quale intende bloccare gli effetti del pronunciamento della Corte Costituzionale n. 223/2012 sulla trattenuta del 2,5% ai fini della buonuscita.
Venerdì scorso è stato varato dal Consiglio dei Ministri un decreto legge riguardante la ormai annosa questione del prelievo illegittimo del 2,5% ai fini della buonuscita a far data dal 1° gennaio 2011.
Con questo decreto – non ancora depositato alle Camere e che quindi andrà letto con attenzione per capirne i risvolti – il Governo dà attuazione, a suo modo, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, abrogando l’articolo 12, comma 10 del Decreto Legge n. 78/2010 e facendo tornare così la buonuscita dei dipendenti pubblici al regime del TFS, più vantaggioso del calcolo del TFR introdotto nel 2010.
Facciamo però un po’ di ordine nella giungla legislativa, a beneficio di tutti i lavoratori:
* con l’accordo quadro sull’istituzione dei fondi di previdenza complementare del 29 luglio 1999, confederazioni sindacali e ARAN decidevano che i lavoratori potevano optare per la trasformazione del TFS in TFR all’atto di adesione ai fondi di previdenza complementare; dalla data dell’opzione, il contributo del 2,5% sullo stipendio non poteva più applicarsi ma veniva “fiscalizzato”, cioè la retribuzione lorda si riduceva proporzionalmente;
* con DPCM del 20 dicembre 1999, il Governo stabiliva che per coloro che erano assunti a far data dall’entrata in vigore del DPCM stesso – cioè il 1° gennaio 2000 – e che erano automaticamente in regime di TFR, il contributo del 2,5 per cento fosse “fiscalizzato” per non creare (sic!) disparità di trattamento con coloro che, in regime di TFS, pagavano ordinariamente quella somma;
* con il Decreto Legge 78/2010, il Governo decideva invece di estendere d’ufficio il regime del TFR, meno vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello del TFS, ma di mantenere la trattenuta del 2,5% sugli stipendi che per i lavoratori privati era (ed è) a carico dei datori di lavoro.
Da qui la denuncia immediata della FLP con i notiziari del gennaio 2011 e le cause dei magistrati amministrativi che hanno portato alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo quel prelievo.
Con il Decreto Legge varato venerdì, il Governo non restituirà il prelievo del 2,5% ma ripristina quanto meno il calcolo della buonuscita più favorevole ai lavoratori rispetto a quello del TFR.
Quello che non è chiaro e che capiremo leggendo il testo del decreto legge è cosa avverrà per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2001. Ha senso, infatti, mantenere a loro carico la “fiscalizzazione” dell’onere non più dovuto visto che sono già in regime di TFR?? O sarà esteso anche a loro (ne dubitiamo) il calcolo più vantaggioso della buonuscita??
E cosa succederà per coloro che sono andati in pensione in quest’ultimo anno e mezzo, lo Stato restituirà loro il 2,5% del salario o sarà ricalcolata la buonuscita??
Ciò che invece è certo è che il ministro Tremonti e i tecnici che elaborarono lo “scippo” del 2,5% del salario hanno fatto la fine dei bambini presi con le mani nella marmellata e ora il Governo è costretto a ripristinare di fretta e furia il calcolo precedente della buonuscita che costoro avevano tentato di cambiare per fare cassa.
Solo che i bambini presi con le mani nella marmellata vengono puniti, il ministro Tremonti invece continua a “pontificare” in televisione anziché chiedere scusa per i danni arrecati al Paese e i tecnici che hanno pensato e costruito la norma che ha “scippato” i lavoratori pubblici – ovvero i vertici del Ministero dell’Economia – sono addirittura diventati ministri del Governo Monti e uno di loro ricopre l’ambita carica di Ministro dell’Economia e continua a far danni ai lavoratori pubblici tentando blocchi delle retribuzioni e dei contratti.
Infine una considerazione: abbiamo visto giusto a non far presentare ricorsi a tutti i lavoratori, con esborso di denari, e a non aver voluto lucrare sulla loro pelle.
Proprio il timore che ci fossero “strane” disposizioni legislative ci ha portato a pensare che fosse meglio presentare ricorsi “pilota” a nostro carico anziché chiedere soldi ai lavoratori.
Ma ora cosa succede?? È sufficiente questo decreto per ritenerci soddisfatti?
Come abbiamo già detto, prima lo leggeremo e analizzeremo, poi tenteremo di cambiare le parti che non dovessero piacerci, infine valuteremo il da farsi e potete scommettere sul fatto che vi terremo informati e che continueremo le nostre battaglie.
Davvero una gran bella notizia! La Corte Costituzionale, con decisione datata 8 u.s. depositata in data 11 u.s., ha emesso la sentenza n. 223/2012, qui allegata, con la quale ha dichiarato illegittime diverse norme contenute nel Decreto Legge 31.05.2011, n. 78 poi convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122.
Tra le norme cassate dalla Suprema Corte, figurano il congelamento dell’indennità integrativa speciale dei magistrati e quelle c.d. “taglia stipendi” dei manager pubblici (5% di retribuzione in meno nella fascia 90–150mila €; 10% in meno al di sopra dei 150mila €). Ma la parte di sentenza che ci interessa di più (punto 5, penultima pagina) è quella che dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032”. Un pronunciamento molto chiaro, che conferma la giustezza dell’iniziativa a suo tempo avviata dalla nostra Federazione.
Come molti colleghi ricorderanno, la Legge 122/2010 ha esteso ai pubblici dipendenti con decorrenza 1.01.2011 il trattamento di fine rapporto (TFR). Logica avrebbe voluto che anche le relative trattenute stipendiali fossero in linea con la nuova normativa (unica aliquota 6,91% sull’intera retribuzione) con conseguente disapplicazione, sempre dal 1 gennaio 2011, del sistema di calcolo previsto dal DPR 1032/1973 (contribuzione complessiva del 9,60% sull’80% della retribuzione, con rivalsa sul dipendente pubblico nella misura del 2,50%.). E questo, sia perché l’art. 12 della L. 122 non ne fa menzione, sia perché l’art. 2120 del Codice Civile, cui ci si deve attenere dal 1.01.2011, pone a carico del datore di lavoro, in questo caso lo Stato, l’intero onere contributivo, senza meccanismi di rivalsa sui dipendenti. E, invece, le Amministrazioni pubbliche hanno continuato ad operare le vecchie trattenute del 2,50% sull’ 80% della retribuzione, senza considerare le novità legislative intervenute, creando disparità di trattamento con il settore privato e danno alle tasche già disastrate dei dipendenti pubblici.
La nostra Federazione ha dapprima denunciato il fatto (Notiziari FLP n. 2 e 3/2001); successivamente e per prima (gli archivi dei notiziari sindacali lo dimostrano), a seguito della sentenza n. 53/2012 del TAR Calabria, ha invitato i lavoratori “a diffidare individualmente l’Amministrazione compilando, firmando e consegnando con raccomandata a mano al proprio Ufficio, il facsimile di atto di diffida allegato” al nostro Notiziario n. 28 del 21.02.2012.
A seguito di questa iniziativa di FLP, è venuto giù di tutto: accuse di demagogia elettorale (eravamo in corso di campagna RSU….); tentativi di discredito; note di uffici studi che sposavano la posizione negativa assunta dall’INPDAP; ma anche iniziative di carattere giudiziario, con invito ai lavoratori di aderire a ricorsi, che noi invece avevamo escluso perché, in attesa degli sviluppi e del pronunciamento della Suprema Corte, l’atto di diffida bastava comunque a mettere in mora l’Amministrazione senza esborsi di natura economica o quant’altro.
Abbiamo avuto ragione: la sentenza della Corte Costituzionale, essendo inappellabile, risolve il problema alla radice. La trattenuta è illegittima, e dunque dovrà essere abolita (trattasi di 40/50 € mensili come avevamo indicato nel Notiziario n. 28/2012); in aggiunta, al lavoratore dovranno essere restituite le somme illegittimamente trattenute sinora per tutti i 22 mesi, una cifretta non da poco…
Al di là degli aspetti di carattere economico, pur importanti alla luce dei tempi che corrono, rimane comunque la soddisfazione per aver ancora una volta visto giusto e per tempo.
Notiziario n. 153 del 13 novembre 2012 – Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 59 del 12.11.2012 relativo al D.L. 185/2012 riguardante la ritenuta del 2,5% sulla buonuscita. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, che ha dichiarato l’incostituzionalità del prelievo del 2,5% a carico di tutti i lavoratori passati in regime di […]
Notiziario n. 148 del 6 novembre 2012 – Riportiamo di seguito il Notiziario CSE n. 25 del 5.11.2012 relativo alle problematiche connesse all’inizio di attività del Fondo di previdenza complementare “Sirio” che interessa, tra gli altri, anche i lavoratori del Comparto Ministeri e dunque anche i dipendenti civili della Difesa. “Dal 18 ottobre scorso è […]
Notiziario n. 145 del 30 ottobre 2012 – Facendo seguito a nostri precedenti Notiziari n. 134, n. 140 e n. 144 di ottobre 2012, vi informiamo che nella G.U. n. 254 del 30 .10.2012 è stato pubblicato l’allegato Decreto Legge 29.10.2012, n. 185 “recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti […]
Notiziario n. 144 del 29.10.2012 – Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 58 del 29.10.2012 relativo al decreto legge varato venerdì scorso dal Governo con il quale intende bloccare gli effetti del pronunciamento della Corte Costituzionale n. 223/2012 sulla trattenuta del 2,5% ai fini della buonuscita. Venerdì scorso è stato varato dal Consiglio dei […]
Notiziario n. 135 del 12 ottobre 2012 – Davvero una gran bella notizia! La Corte Costituzionale, con decisione datata 8 u.s. depositata in data 11 u.s., ha emesso la sentenza n. 223/2012, qui allegata, con la quale ha dichiarato illegittime diverse norme contenute nel Decreto Legge 31.05.2011, n. 78 poi convertito nella Legge 30.07.2010, n. […]