Notiziario FLP Difesa n. 46 del 26 giugno 2023 –

Trattamento di Fine Servizio

Pubblichiamo di seguito il Notiziario n. 15 della Segreteria Generale FLP, che riferisce in ordine alla sentenza della Corte Costituzionale n. 130, depositata il 19 giugno 2023.

Esprimiamo soddisfazione per la pronuncia della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 130, depositata il 19 giugno 2023 e resa nota con un comunicato stampa il 23 giugno, ha invitato il legislatore ad assumere tutte le iniziative necessarie a rimuovere una situazione, protrattasi ormai da tempo, che contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, come sollevato dal TAR Lazio nel 2022, in particolare chiedendo di modificare, in modo progressivo, il differimento della buonuscita destinata a chi va in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio.

Avremmo preferito una pronuncia che dichiarasse in modo esplicito l’incostituzionalità delle norme che hanno previsto il differimento del pagamento del TFS ai dipendenti pubblici, ma comunque la formula utilizzata dalla Corte Costituzionale nelle motivazioni a corredo della sentenza, chiariscono in modo evidente i profili in contrasto con la Costituzione e accolgono pienamente le motivazioni alla base dell’iniziativa assunta in questi anni dalla FLP per rimuovere gli effetti dell’ennesima normativa punitiva nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici.

Ancora più odiosa perché esercitata in un momento in cui si è più deboli ed esposti alle difficoltà della vita. Ora Governo e Parlamento non hanno più alibi e non possono ulteriormente differire l’adozione delle norme necessarie a rimuovere l’inaccettabile penalizzazione, tanto più che la Consulta ha censurato anche l’iniziativa degli anticipi onerosi del TFS operato dagli Istituti di credito, che di fatto lucravano sui ritardi dello Stato a riconoscere quello che è a tutti gli effetti un salario differito.

Un primo importante risultato l’abbiamo ottenuto! Ma la FLP continuerà però con ancora maggiore decisione le sua iniziative per fare in modo che venga data piena attuazione alla sentenza della Corte e non vi siano nuovi e ulteriori “traccheggiamenti” con la scusa della tenuta dei conti pubblici e dei saldi di bilancio.

                                                                                                           La Segreteria Generale FLP

Val la pena di specificare che, più specificamente, il citato giudizio di legittimità costituzionale “deve intendersi circoscritto … … ai dipendenti cessati dal lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio”.

Seguiremo da vicino le iniziative di Governo e Parlamento, che come sopra detto, non hanno più alibi per ulteriormente differire l’adozione delle norme necessarie a rimuovere l’inaccettabile discriminazione nei confronti dei pubblici dipendenti”, e sarà nostra cura aggiornarvi. E’ tutto, cordialissimi saluti                          

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA 

 

Notiziario FLP Difesa n. 6 del 20.01.2023 –

Pubblichiamo di seguito il Notiziario FLP n. 3/2023 che riferisce dei contenuti della prima riunione di confronto tra Governo/OO.SS. in materia di riforma delle pensioni.

Si è tenuto oggi il primo vertice tra governo e parti sociali per la riforma delle pensioni, che ha visto sedersi al tavolo di confronto il Ministro del Lavoro Marina Calderone, il Sottosegretario con delega alle pensioni Claudio Durigon, il Sottosegretario del MEF Federico Freni, il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico, unitamente alle confederazioni sindacali e alle parti datoriali maggiormente rappresentative, per avviare una sessione di incontri che nei prossimi giorni dovrà dispiegare i suoi lavori affrontando nel dettaglio le principali criticità.

L’obiettivo è quello di definire una prima ipotesi di lavoro congiunta entro il mese di maggio 2023, per intervenire poi con la nuova regolamentazione in sede di legge di bilancio per il 2024.

Il Ministro, nell’introdurre i lavori, ha posto all’odg dei temi importanti come: le finestre di pensionamento e la flessibilità in uscita, le forme di garanzia pensionistica per i giovani, la questione della rivalutazione delle pensioni, la rivisitazione dei lavori usuranti, Opzione donna – tema che già si dimostra particolarmente controverso – e APE sociale.

Tutte questioni che a nostro parere non possono, però, essere prese in esame indipendentemente l’una dall’altra e dal contesto, ma che dimostrano l’urgenza di un intervento organico e a tutto campo. Cosa a dire il vero riconosciuta dallo stesso Ministro e dal Sottosegretario Durigon nel corso della riunione.

La nostra posizione, che abbiamo rappresentato all’autorità politica intervenendo nel corso della riunione a cui abbiamo partecipato come Confederazione CSE e come FLP, è quella di andare oltre l’approccio che negli anni ha sempre caratterizzato questi confronti, rivelatisi poi privi di effetti concreti, lavorando per misure di ampio respiro, per una riforma organica della previdenza che superi le iniquità attuali e investa per garantire il futuro dei giovani, evitando il perpetuarsi di misure tampone, di proroghe su proroghe o interventi unicamente mirati a fare cassa sulle pensioni.

E’ infatti evidente che la questione dell’equità del sistema previdenziale, unito alla sua sostenibilità, deve essere affrontata tenendo insieme e guardando a tutti i fattori dello scenario macroeconomico, a partire dal rapporto tra occupati e pensionati, sempre più squilibrato per il mancato turn over e la riduzione dell’occupazione, al livello di contribuzione sempre più basso correlato a salari e stipendi fermi da anni, all’enorme numero di contratti di lavoro a tempo determinato e somministrato, al contrasto al lavoro nero e sommerso.

Per non parlare delle problematiche fiscali e contributive legate al rapporto di lavoro e dalla non più procrastinabile separazione tra previdenza e assistenza.

Abbiamo comunque confermato la nostra piena disponibilità come CSE e FLP a confrontarci senza indugio sui temi esposti, per ragionare insieme, e da subito, sui necessari aggiustamenti anche in relazione alle norme previste dalla Legge di Bilancio che troviamo poco convincenti, coerentemente con l’approccio sistematico che dovrà necessariamente governare i lavori del tavolo.

A tal fine abbiamo consegnato un primo documento che interviene con alcune indicazioni di merito su tutte le questioni all’odg, e che sarà implementato di volta in volta sulle base delle tematiche in discussione.

La prossima riunione è prevista per l’8 febbraio e il primo tavolo tematico sarà dedicato a giovani e Opzione donna.

                                                                                                  La  Segreteria Generale FLP

In allegato, il documento CSE-FLP recante le nostre “Proposte per una riforma previdenziale sostenibile”.

E’ tutto, cordialissimi saluti

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

 Allegato : 2023.01.19_proposte_CSE_FLP_riforma_pensioni

Notiziario FLP Difesa n. 69 del 16 novembre 2022 –

Pubblichiamo di seguito l’interessante notiziario CSE-FLP Pensionati n. 20 del 15 novembre 2022, che reca importanti novità in materia di liquidazione delle pensioni.

Davvero una buona notizia per coloro che stanno per andare in pensione o sono oramai prossimi a farlo.

Con delibera n. 219 del 9 u.s., qui allegata, il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell’INPS ha deciso di assicurare agli iscritti alla “Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” (c.d. “Fondo Credito”), e dunque a tutti i dipendenti pubblici in servizio già iscritti al predetto Fondo (ritenuta obbligatoria dello 0.35) o ai cessati dal servizio che si iscrivono (iscrizione solo telematica dal sito INPS, trattenuta 0.15), oltre alle ben note e numerose prestazioni creditizie e sociali (piccoli prestiti; borse di studio; etc. etc.), una nuova prestazione che consiste nell’anticipazione del TFS (Trattamento di Fine Servizio, c.d. “liquidazione”) e del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), applicando a detta prestazione il tasso di interesse dell’1% dell’importo erogato, a carattere fisso per tutta la durata del finanziamento, e con l’aggiunta di un ulteriore 0,50% una tantum per spese di amministrazione.

A tal proposito, con la stessa delibera, il C.d.A. dell’INPS ha adottato il relativo “Regolamento”, allegato alla stessa delibera e che contiene le condizioni e le regole per accedere all’anticipazione, che entrerà in vigore a far data dal 1 febbraio 2023.

Per comprendere la portata della novità che arriva da INPS, occorre volgere lo sguardo all’attuale quadro di situazione in materia di erogazione di TFS/TFR, che appare incredibile anche nel rapporto con quanto avviene nel settore privato, e che ha portato il Segretario Generale FLP, Marco Carlomagno, nel corso della sua intervista al quotidiano “Il Messaggero” pubblicata in data 17 agosto u.s., a parlare di una “vergogna assoluta”, un giudizio, questo, netto e inappellabile che ovviamente non possiamo non condividere.

Come noto, prima la legge 28.05.1997, n. 140 e successivamente la legge 30.07.2010, n. 122, hanno disposto il pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici. Da allora, a differenza del TFR che i lavoratori privati percepiscono in tutto il suo maturato economico al momento del collocamento in pensione, il TFS e il TFR spettante ai lavoratori pubblici vengono invece erogati in tempi molto più lunghi che differiscono tra loro in ragione della causa di cessazione del rapporto di lavoro: entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso; dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, in caso di raggiungimento del limite di età oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata; dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.); infine, per chi accede alla pensione con “quota 100” o “quota 102”, il ritardo è ancora maggiore, in quanto in trattamenti di liquidazione vengono erogati solo al raggiungimento del requisito di vecchiaia (67 anni) o di quello per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne).

In aggiunta, c’è da ricordare anche che i tempi di liquidazione del TFS/TFR sono frazionati in relazione alla somma da erogare: un’unica soluzione, se l’importo è pari o inferiore a 50.000 euro; due rate annuali, se l’importo è compreso tra i 50.000 e inferiore ai 100.000 euro, la prima pari a 50.000 euro e la seconda pari all’importo residuo; tre rate annuali, se l’importo è pari o superiore a 100.000 euro. In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima rata, tempi davvero cospicui ai quali si sommano ulteriori 90 giorni per gli adempimenti istruttori, come precisato da INPS con il comunicato stampa del 26 ago u.s..

A fronte di questo quadro, vi è oggi la possibilità per i lavoratori pubblici, intervenuta solo dal 2020 e riconfermata con l’accordo Governo-ABI del 1° agosto u.s., di poter accedere all’anticipo TFS/TFR nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro, ma alcune Banche consentono anche l’anticipazione di tutto il TFS maturato certificato da INPS (“cessione ordinaria” ex DPR 180/1950). In ambedue i casi, con costi bancari attuali di molto superiori allo 0,40 previsto dall’accordo Governo ABI del 2020, e che arrivano oggi anche al 3%, e questo a causa dell’aumento attuale dei tassi di interesse e del c.d.“rendistato” che ultimamente è schizzato alle stelle.

D’altronde, non appare comunque conveniente lasciare all’INPS per così tanti anni il TFS/TFR, in quanto il rischio è di una sua pesante svalutazione a causa della forte crescita dell’inflazione. Dunque, il pensionando si troverà di fronte a questo bivio: o attendere anni per la propria liquidazione e per questo riceverla pesantemente svalutata, o ricorrere all’anticipo bancario pagando tassi d’interesse elevati.

Dunque, una palese, ingiusta e incomprensibile disparità di trattamento dei lavoratori pubblici nei confronti di quelli del settore privato, che fa il paio con altre disparità quali ad esempio, la possibilità per i privati di richiedere fino al 70% del TFR maturato per spese sanitarie, acquisto prima casa e spese in congedo, possibilità invece al momento negata del tutto ai lavoratori pubblici.

E’ dunque in questo quadro così complicato, che si colloca la decisione del C.d.A. dell’INPS di consentire ai dipendenti pubblici di ottenere dall’Istituto l’anticipo di tutto il TFS/TFR maturato al tasso fisso dell’1% per tutta la durata del finanziamento + lo 0.50% per le spese, a fronte dei ben superiori tassi e costi praticati dalle banche.

Il Regolamento allegato alla delibera del C.d.A. INPS, al quale rinviamo gli interessati, reca le condizioni e i requisiti previsti per l’accesso all’anticipazione, gli importi finanziati, i tassi d’interesse e le spese, la documentazione richiesta e le modalità per presentare le domande, che dovrà avvenire solo on line dal sito INPS e saranno accolte in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse a disposizione (chi ha un debito con l’Inps o con l’Agenzia delle Entrate non potrà accedere alla misura). Potranno accedere all’anticipo INPS i pensionati per vecchiaia, per via anticipata ex Fornero, per “quota 100”, “quota 102” e “anticipata precoci”, e anche le pensionate per “opzione donna”, sinora escluse dagli anticipi degli Istituti Bancari.

Nel registrare positivamente la novità che viene da INPS, non possiamo comunque non ricordare la “vergogna assoluta” che penalizza i lavoratori pubblici rispetto ai privati in materia di TFS/TFR.

Una palese, ingiusta e incomprensibile disparità che recentemente ha dato luogo anche a una interessantissima ordinanza del TAR Lazio, la n. 6223 pubblicata in data 17 maggio u.s., che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della dilazione nel pagamento del TFS aprendo uno scenario significativamente nuovo che alimenta prospettive che appaiono incoraggianti (ne abbiamo già riferito nel nostro precedente Notiziario n. 9 del 31 mag. u.s.).

I lavoratori attendono ora il pronunciamento della Corte Costituzionale, la cui chiamata in causa evidenzia comunque il colpevole ritardo del legislatore che sarebbe dovuto intervenire da tempo per risolvere il problema e non lo ha invece mai fatto, come denunciato più volte e da anni dalla nostra Federazione.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI

Buone notizie per tanti colleghi pensionati che attendono di ricevere la liquidazione, e per coloro che stanno per andare in pensione, nell’attesa che il giudizio della Corte Costituzionale possa riconoscere una delle tante disparità di trattamento che il legislatore ha disposto nei confronti dei pubblici impiegati. Fraterni saluti.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato : 09.11.2022 Delibera CdA INPS n. 219

Notiziario FLP Difesa n. 35 del 3 giugno 2022 –

Riportiamo di seguito il Notiziario CSE-FLP Pensionati n. 9 del 31 maggio u.s., relativo alla recente ordinanza del TAR Lazio che solleva il dubbio di legittimità sulle norme che attualmente dilazionano in modo “irragionevole e sproporzionato” la tempistica di erogazione del TFS dei lavoratori pubblici.

La ingiusta disparità nei trattamenti di fine rapporto (c.d. “liquidazione”) tra lavoratori pubblici e privati rappresenta una delle questioni che CSE ed FLP hanno sollevato da tempo in diverse sedi.

Come noto, a differenza del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) che i lavoratori privati percepiscono in tutto il suo maturato economico al momento del collocamento in pensione, il TFS (Trattamento di fine Servizio), destinato specificatamente ai lavoratori pubblici e che ricomprende diversi tipi di liquidazione (Indennità di Buonuscita (IBU), destinata ai dipendenti dello Stato, cioè dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università; Indennità Premio di Servizio (IPS) per dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;  Indennità di Anzianità (IA) per i dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e Camere di Commercio) viene invece erogato in tempi molto più lunghi che in base all’art. 3  L. 28.03.1997, n. 79, differiscono tra loro in ragione della causa di cessazione del rapporto di lavoro:

 entro 105 giorni,in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;

In aggiunta, i tempi di liquidazione del TFS sono diversi in relazione alla somma maturata da erogare:

 con possibilità da parte dei lavoratori pubblici di poter accedere, in base al DL n. 4/2019 convertito nella  Legge n.26/2019, all’anticipo finanziario del TFS, presso un Istituto di credito o intermediario finanziario che aderisce all’Accordo quadro sottoscritto dai Ministri PA, MEF e Lavoro e l’ ABI (Associazione bancaria Italiana) e poi recepito con DM 19 08.2020, ma solo nei limiti dell’importo netto di 45mila euro.

     Dunque, una palese, ingiusta ed incomprensibile disparità di trattamento dei lavoratori pubblici nei confronti di quelli del settore privato, che peraltro fa il paio con altre disparità esistenti nel raffronto TFR/TFS, come la possibilità per i privati di richiedere fino al 70% del TFR maturato per spese sanitarie, acquisto prima casa e spese in congedo, possibilità questa negata allo stato ai lavoratori pubblici.

     Rispetto a questo quadro di situazione, interviene ora una interessantissima ordinanza del TAR Lazio, la n. 6223 pubblicata in data 17 maggio u.s. e che alleghiamo ad ogni buon conto al presente Notiziario, che apre uno scenario significativamente nuovo e alimenta prospettive che appaiono incoraggianti.

     L’ordinanza del TAR Lazio è stata pronunciata a fronte di un ricorso proposto da un Dirigente della Polizia di Stato in pensione, che ha chiesto di vedersi riconosciuto il diritto a percepire il TFS senza dilazioni e senza rateizzazioni, e la condanna del Ministero degli Interni al risarcimento del danno da ritardato pagamento.  Con detta ordinanza, il TAR Lazio ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della dilazione nel pagamento del TFS ritenendo che “la previsione di un pagamento rateale comprima in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti dei lavoratori pubblici, in violazione dell’art. 36 Cost., non essendo sorretta dal carattere contingente, ma al contrario avendo carattere strutturale”.

     Il dubbio di compatibilità al dettato costituzionale è stato alimentato dall’esame della stessa giurisprudenza costituzionale che, nel 2019, ritenendo infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale circa le norme che consentono la corresponsione posticipata del TFS nel pubblico impiego, aveva anche lanciato una sollecitazione al legislatore, il quale, a dire della Corte, “non può esimersi … (dal) ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell’àmbito di una organica revisione dell’intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare”.

     Il punto, nodale, della questione, nuovamente rimessa alla Corte, è che la disciplina normativa ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro smarrendo “un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l’aveva giustificata” (Corte Cost, sentenza n. 159/2019). Mentre, come noto, l’art. 36 Cost. statuisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare e a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. Retribuzione che, prosegue il TAR Lazio, non deve mai perdere il suo collegamento con la prestazione lavorativa svolta e deve essere, oltre che adeguata, anche tempestiva, in  quanto ““è infatti evidente che una retribuzione corrisposta con ampio ritardo ha per il lavoratore una utilità inferiore a quella corrisposta tempestivamente”;  

     Nel nostro ordinamento sono sicuramente ammesse alcune deroghe all’applicazione meccanica dei principi costituzionali, tra cui quello dell’art. 36 Cost., ma solo a fronte di una situazione di crisi contingente e comunque entro un termine temporale certo.  Termine che, per quanto attiene l’erogazione del TFS, è stato invece ulteriormente aggravato, da ultimo con la legge di stabilità del 2014, , mentre “la Corte ha più volte affermato il principio per il quale una misura quale quella in esame, per superare lo scrutinio di costituzionalità, non può riguardare un arco temporale indefinito.. e deve atteggiarsi quale misura una tantum (sentt. n. 178 del 2015 e n. 173 del 2016)”.

    Conseguentemente, il T.A.R. Lazio ha sospeso il giudizio e “disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del d.l. 79/1997 e 12, comma 7, del d.l. 78/2010, per contrasto con l’art. 36 Cost..”

     Il che apre oggettivamente orizzonti nuovi e alimenta la fondata speranza che, in materia di trattamenti di fine rapporto, le norme tra pubblico e privato siano finalmente tra loro allineate, e che anche i lavoratori pubblici possano percepire tutto il TFS maturato al momento del collocamento in pensione.

Fraterni saluti

 IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato: 17.05.2022 Ordinanza TAR Lazio n. 6223-2022

News dell’ 11 dicembre 2014 – h. 20.00 –

gTrascriviamo il messaggio datato 10.12.2014 comparso sul sito di NoiPA:

” Con la sentenza n. 244 del 28 ottobre 2014 la Corte Costituzionale si è
pronunciata sulla legittimità dell’art. 1, commi 98 e 99, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) in merito alla trattenuta per opera di previdenza del 2,50% sul TFS dei dipendenti pubblici e alla lamentata disparità di trattamento tra quelli assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il TFS) e quelli assunti dopo il 2001.
Per questi ultimi, infatti, è in vigore la disciplina del TFR, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999
anch’esso ritenuto legittimo dalla Suprema Corte.
La Corte ha inoltre stabilito che i processi pendenti possono essere
dichiarati estinti dal legislatore, senza ledere il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall’art. 24 della Costituzione.
Per quanto sopra si informa che non sono accoglibili le richieste di cessazione e restituzione delle ritenute del 2,50% per TFS e TFR, sia per opera di previdenza che ai sensi dell’art. 1, c. 3, del succitato DPCM.
Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto del’informativa pubblicata nella sezione “Messaggi” del portale NoiPA.”

In allegato, la sentenza della Corte Costituzionale

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato: Corte Costituzionale – sentenza n. 244 del 28.10.2014

News del 10 giugno 2014 – h. 11.00

In relazione alle molteplici segnalazioni pervenute alla scrivente O.S. circa il fatto che nei cedolini stipendiali e nei CUD pervenuti ai dipendenti civili tramite il servizio NOIPA, nella parte relativa alle ritenute effettuate  si fa riferimento al TFR anziché al TFS come previsto dalla Legge,   si rende noto che  nella prossima settimana NoiPA renderà disponibili nell’area riservata dei dipendenti  i CUD regolarizzati.

Con l’occasione, si rende noto che    l’INPS ha emanato la circolare n. 73 del 5 giugno 2014, che pubblichiamo su questa stessa pagina,  con la quale  viene ricostruito il quadro normativo attualmente in vigore e si fornisce una panoramica dettagliata sui termini di pagamento  di TFS e TFR  per i dipendenti pubblici  in relazione alla data di cessazione dal servizio e di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, nonché sulle deroghe previste in taluni casi.

A tal riguardo, è utile ricordare che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha esteso la modalità di pagamento rateale dei TFS e TFR dei dipendenti pubblici anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50.000 euro.

                                                                                                                IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato: Circolare INPS n. 73 del 5.06.2014

Notiziario n. 162 del 27 novembre 2012 –

Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 61 del 26.11.2012 con la qual la nostra Federazione avvia i percorsi ricorsuali pilota in merito alla trattenuta TFR del 2,5% per i lavoratori assunti dopo il 2000.

Come ormai tutti sanno, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 2012, ha sancito l’illegittimità del prelievo aggiuntivo del 2,5% a titolo di accantonamento sulla buonuscita per i dipendenti pubblici passati in regime di TFR in forza del Decreto Legge 78/2010, in quanto è incostituzionale la diversità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati.

 Il Governo è intervenuto con successivo Decreto Legge riportando al vecchio regime di calcolo della buonuscita tutti coloro che erano precedentemente in regime di TFS ed estinguendo d’ufficio le cause.

 Resta in piedi la disparità di trattamento per coloro che sono stati assunti dal 2000 in poi i quali, pur essendo in regime di TFR,  pagano ogni mese, a questo punto illegittimamente, il 2,5% sull’80% della retribuzione mentre per i lavoratori privati la trattenuta è tutta a carico del datore di lavoro.

 Questa disparità di trattamento è dovuta all’Accordo quadro confederale del 29 luglio 1999 sui fondi di previdenza complementare ed è stata varata per convincere “spintaneamente” questi lavoratori ad aderire ai fondi pensione gestiti dalle grandi confederazioni sindacali.

 Di fronte a questa ingiustizia la FLP – che tali accordi non ha firmato né prima né dopo – ha deciso di proporre ricorsi pilota per far accertare dai giudici la sussistenza del diritto a riavere il maltolto senza che i lavoratori debbano fare nulla – né iscrizioni al sindacato né esborso di denaro – perché vogliamo che la gente si iscriva al sindacato per la politica che facciamo e non per altri motivi.

I ricorsi pilota saranno a carico della federazione e vi potranno partecipare tutti i nostri associati che ricadono sotto la giurisdizione dei tribunali ove verranno presentati.

L’idea è quella di creare una giurisprudenza – se necessario anche con ulteriori pronunce della Corte Costituzionale – affinché non sia necessario fare ricorsi massivi per riavere i soldi trattenuti. Nel frattempo, però, il primo atto da fare è interrompere i termini prescrizionali e questo devono farlo tutti i lavoratori interessati per non far decadere il diritto a riavere indietro il denaro. Per questo, in allegato al presente notiziario, troverete un fac-simile di diffida alle amministrazioni che va consegnato, fatto protocollare e conservato per un eventuale successivo contenzioso o solo per attestare che la prescrizione è stata interrotta a una certa data.

 Infine una notazione: leggiamo di sindacati firmatari dell’accordo quadro del 29 luglio 1999 che si preparano a fare ricorsi anch’essi. Non c’è che dire, pensavamo avessero il senso della vergogna. Per creare i problemi ai lavoratori e poi presentarsi come la soluzione ci vuole una bella faccia tosta!!

 Meno male che i lavoratori hanno sufficiente intelligenza per capire chi ha svenduto i loro diritti e ora vorrebbe contestualmente la loro buonuscita con l’adesione ai fondi di previdenza gestiti da questi “sindacati” e fare i ricorsi per far disapplicare un accordo quadro che gli stessi sindacati hanno firmato.

                                                                                                       LA SEGRETERIA GENERALE FLP “

Allegato: Schema atto di diffida

Notiziario n. 123 del 20 settembre 2012 –

Riportiamo il testo integrale del Notiziario FLP n. 48 del 18.09.2012, con cui la nostra Federazione, facendo seguito a quanto da noi comunicato con i Notiziari n. 28 del 21 febbraio e n. 34 del 2 marzo c.a. ai quali naturalmente rinviamo, da notizia del prosieguo dell’iniziativa intrapresa per il blocco del prelievo illegittimo del 2,5%.

” In questi giorni sono riprese a circolare notizie in merito a possibili iniziative giudiziarie da intraprendere per far riconoscere l’illegittimità del prelievo del 2,5 % sul TFS – TFR (la c.d. buonuscita) e ottenere così la cessazione di tale trattenuta sullo stipendio e il riconoscimento delle somme ingiustamente ritenute a far data dal 1 gennaio 2011.

Come tutti ricorderete, la FLP fu la prima, all’inizio del 2011 (notiziari n. 2 e 4 del mese di gennaio 2011 consultabili nella sezione “notiziari dei dipartimenti” del nostro sito), a denunciare tutte le riserve in merito all’applicazione del comma 10 dell’art.12 della Legge 122 del 30.07.2010 che andava a variare, dal 01 gennaio 2011, il sistema di calcolo per il computo ai fini della buonuscita, con l’applicazione dell’aliquota del 6,91 % sull’intera retribuzione. Ciò avrebbe dovuto implicare la contestuale disapplicazione, sempre dal 01 gennaio 2011, del sistema di calcolo previsto dal DPR 1032/73, cioè una contribuzione complessiva del 9,60% sull’80% della retribuzione, con rivalsa sul dipendente pubblico nella misura del 2,50%.

Successivamente, nei primi mesi di quest’anno, sulla base di una prima sentenza favorevole del TAR della Calabria (su un ricorso promosso da magistrati amministrativi) che ha riconosciuto – per ora – il diritto alla restituzione delle ritenute già effettuate, la FLP ha invitato i lavoratori a diffidare, individualmente, l’amministrazione di appartenenza per richiedere il blocco della ritenuta e la restituzione delle somme arretrate e per interrompere i termini di prescrizione (nei notiziari n. 5 e 10, sempre consultabili nella sezione “notiziari dei dipartimenti” trovate allegato il fac-simile dell’atto di diffida). Dicemmo inoltre, che in mancanza di riscontri, avremmo proseguito la vertenza promuovendo la presentazione di ricorsi.

 A oggi lo scenario è il seguente: sul fronte giudiziario non si hanno ancora notizie in merito alla definitività della sentenza del TAR di Reggio Calabria,  così come non si hanno notizie di pronunciamenti di altri tribunali; quindi, non si è ancora formato un orientamento univoco dei giudici su detta materia.  Inoltre c’è da considerare che attualmente con le nuove regole, rispetto a quanto avveniva negli scorsi, è sempre più frequente la condanna alle spese da parte dei giudici in caso di rigetto di ricorsi ritenuti infondati.

 Perciò, sulla base di tali considerazioni e di una consultazione svolta con i nostri legali, come FLP abbiamo deciso di promuovere per ora un “ricorso pilota” al Tribunale del Lavoro di Roma per seguire direttamente l’evoluzione in campo giudiziario e per acquisire, anche con questa azione, ulteriori elementi per poter indirizzare al meglio i colleghi verso la possibile presentazione di ricorsi, che siano forieri di risultati positivi e non – addirittura – di ulteriori esborsi di spese per in caso di eventuali condanne.

Siamo ancora convinti che la trattenuta sia illegittima ma non vogliamo esporre i lavoratori a nessuna conseguenza negativa prima che si sia formata una giurisprudenza consolidata in materia e quindi, con il ricorso pilota, promuoviamo il formarsi di questa giurisprudenza univoca e orientata a sancire la bontà delle nostre rivendicazioni.

 Nel frattempo ribadiamo l’utilità – per chi non lo avesse ancora fatto  –  di presentare la diffida al proprio ufficio/ente di appartenenza ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione, e di conservarne una copia debitamente protocollata ai fini dell’eventuale successiva proposizione di un ricorso.

LA SEGRETERIA GENERALE FLP “

Di seguito,  il fac simile della diffida,  che avevamo a suo tempo predisposto per l’utilizzo in ambito Difesa e inviato a tutte le nostre strutture in allegato al Notiziario n. 28 del 21.02.2012,  per quanti ne fossero eventualmente interessati.

Allegato 1: Fac simile diffida

Allegato 2: La sentenza del TAR Calabria

TFS


Il differimento del Trattamento di Fine Servizio lede il principio della giusta retribuzione; la sentenza della corte costituzionale n. 130 del 19 giugno 2023 riconosce il danno economico subito dai pubblici dipendenti collocati in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio che hanno percepito il TFS differito, e/o che hanno fatto ricorso agli anticipi onerosi (come già in una precedente sentenza del 2019), e invita Governo e Parlamento, che non hanno più alibi per differire la rimozione delle inaccettabili penalizzazioni dei pubblici dipendenti, a intervenire sulle norme vigenti.

27 Giu 2023 - Flp, Flp Difesa

Notiziario FLP Difesa n. 46 del 26 giugno 2023 – Pubblichiamo di seguito il Notiziario n. 15 della Segreteria Generale FLP, che riferisce in ordine alla sentenza della Corte Costituzionale n. 130, depositata il 19 giugno 2023. Esprimiamo soddisfazione per la pronuncia della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 130, depositata il 19 giugno […]


Avviato il confronto tra Governo e OO.SS. in materia di Riforma delle Pensioni, alla luce del dato che oggi l’Italia è il paese occidentale che richiede i requisiti più onerosi e pesanti, eroga le pensioni fra le più basse in assoluto, e vi applica il prelievo fiscale più alto. Le proposte di CSE-FLP : l’uscita con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età, un accesso più favorevole per caregiver e fragili, il ripristino di “Opzione donna” senza ricalcolo contributivo, il ripristino dei criteri di perequazione, ridotti dalla legge di bilancio 2023, la parificazione al privato per il pagamento del TFS.

23 Gen 2023 - CSE, Flp, Flp Difesa

Notiziario FLP Difesa n. 6 del 20.01.2023 – Pubblichiamo di seguito il Notiziario FLP n. 3/2023 che riferisce dei contenuti della prima riunione di confronto tra Governo/OO.SS. in materia di riforma delle pensioni. Si è tenuto oggi il primo vertice tra governo e parti sociali per la riforma delle pensioni, che ha visto sedersi al […]


CSE-FLP Pensionati riferisce della importante novità introdotta dall’INPS con la delibera 219 del 9.11 u.s., che assicura agli iscritti alla “Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” (Fondo Credito) , ed ai cessati dal servizio che vi si iscrivano, la possibilità di accedere all’anticipazione della liquidazione al tasso di interesse dell’1% dell’importo erogato, più uno 0,50% una tantum per spese di amministrazione. Il Regolamento entrerà in vigore dal 01.02.2023. Intanto la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare sulla legittimità del differimento del pagamento del TFS per il solo lavoratore pubblico.

16 Nov 2022 - CSE, Flp, Flp Difesa

Notiziario FLP Difesa n. 69 del 16 novembre 2022 – Pubblichiamo di seguito l’interessante notiziario CSE-FLP Pensionati n. 20 del 15 novembre 2022, che reca importanti novità in materia di liquidazione delle pensioni. Davvero una buona notizia per coloro che stanno per andare in pensione o sono oramai prossimi a farlo. Con delibera n. 219 […]


Il TAR del Lazio con una ordinanza dello scorso 17 maggio ha sollevato una questione di legittimità delle norme che attualmente dilazionano il pagamento del Trattamento di Fine Servizio dei pubblici dipendenti rispetto alla tempistica prevista per il privato, che invece percepisce il Trattamento di Fine Rapporto già al momento del collocamento in pensione. La rateazione strutturale comprime in modo irragionevole e spropositato i diritti dei lavoratori pubblici, come da tempo sostenuto da FLP, in assenza di motivi contingenti.

3 Giu 2022 - CSE, Flp, Flp Difesa

Notiziario FLP Difesa n. 35 del 3 giugno 2022 – Riportiamo di seguito il Notiziario CSE-FLP Pensionati n. 9 del 31 maggio u.s., relativo alla recente ordinanza del TAR Lazio che solleva il dubbio di legittimità sulle norme che attualmente dilazionano in modo “irragionevole e sproporzionato” la tempistica di erogazione del TFS dei lavoratori pubblici. […]



Regolarizzazione CUD 2014 con variante “TFS” al posto di “TFR”

10 Giu 2014 - Flp Difesa

News del 10 giugno 2014 – h. 11.00 In relazione alle molteplici segnalazioni pervenute alla scrivente O.S. circa il fatto che nei cedolini stipendiali e nei CUD pervenuti ai dipendenti civili tramite il servizio NOIPA, nella parte relativa alle ritenute effettuate  si fa riferimento al TFR anziché al TFS come previsto dalla Legge,   si rende noto […]




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