Notiziario FLP Difesa n. 35 del 3 giugno 2022 –

Riportiamo di seguito il Notiziario CSE-FLP Pensionati n. 9 del 31 maggio u.s., relativo alla recente ordinanza del TAR Lazio che solleva il dubbio di legittimità sulle norme che attualmente dilazionano in modo “irragionevole e sproporzionato” la tempistica di erogazione del TFS dei lavoratori pubblici.

La ingiusta disparità nei trattamenti di fine rapporto (c.d. “liquidazione”) tra lavoratori pubblici e privati rappresenta una delle questioni che CSE ed FLP hanno sollevato da tempo in diverse sedi.

Come noto, a differenza del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) che i lavoratori privati percepiscono in tutto il suo maturato economico al momento del collocamento in pensione, il TFS (Trattamento di fine Servizio), destinato specificatamente ai lavoratori pubblici e che ricomprende diversi tipi di liquidazione (Indennità di Buonuscita (IBU), destinata ai dipendenti dello Stato, cioè dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università; Indennità Premio di Servizio (IPS) per dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;  Indennità di Anzianità (IA) per i dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e Camere di Commercio) viene invece erogato in tempi molto più lunghi che in base all’art. 3  L. 28.03.1997, n. 79, differiscono tra loro in ragione della causa di cessazione del rapporto di lavoro:

 entro 105 giorni,in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;

In aggiunta, i tempi di liquidazione del TFS sono diversi in relazione alla somma maturata da erogare:

 con possibilità da parte dei lavoratori pubblici di poter accedere, in base al DL n. 4/2019 convertito nella  Legge n.26/2019, all’anticipo finanziario del TFS, presso un Istituto di credito o intermediario finanziario che aderisce all’Accordo quadro sottoscritto dai Ministri PA, MEF e Lavoro e l’ ABI (Associazione bancaria Italiana) e poi recepito con DM 19 08.2020, ma solo nei limiti dell’importo netto di 45mila euro.

     Dunque, una palese, ingiusta ed incomprensibile disparità di trattamento dei lavoratori pubblici nei confronti di quelli del settore privato, che peraltro fa il paio con altre disparità esistenti nel raffronto TFR/TFS, come la possibilità per i privati di richiedere fino al 70% del TFR maturato per spese sanitarie, acquisto prima casa e spese in congedo, possibilità questa negata allo stato ai lavoratori pubblici.

     Rispetto a questo quadro di situazione, interviene ora una interessantissima ordinanza del TAR Lazio, la n. 6223 pubblicata in data 17 maggio u.s. e che alleghiamo ad ogni buon conto al presente Notiziario, che apre uno scenario significativamente nuovo e alimenta prospettive che appaiono incoraggianti.

     L’ordinanza del TAR Lazio è stata pronunciata a fronte di un ricorso proposto da un Dirigente della Polizia di Stato in pensione, che ha chiesto di vedersi riconosciuto il diritto a percepire il TFS senza dilazioni e senza rateizzazioni, e la condanna del Ministero degli Interni al risarcimento del danno da ritardato pagamento.  Con detta ordinanza, il TAR Lazio ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della dilazione nel pagamento del TFS ritenendo che “la previsione di un pagamento rateale comprima in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti dei lavoratori pubblici, in violazione dell’art. 36 Cost., non essendo sorretta dal carattere contingente, ma al contrario avendo carattere strutturale”.

     Il dubbio di compatibilità al dettato costituzionale è stato alimentato dall’esame della stessa giurisprudenza costituzionale che, nel 2019, ritenendo infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale circa le norme che consentono la corresponsione posticipata del TFS nel pubblico impiego, aveva anche lanciato una sollecitazione al legislatore, il quale, a dire della Corte, “non può esimersi … (dal) ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell’àmbito di una organica revisione dell’intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare”.

     Il punto, nodale, della questione, nuovamente rimessa alla Corte, è che la disciplina normativa ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro smarrendo “un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l’aveva giustificata” (Corte Cost, sentenza n. 159/2019). Mentre, come noto, l’art. 36 Cost. statuisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare e a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. Retribuzione che, prosegue il TAR Lazio, non deve mai perdere il suo collegamento con la prestazione lavorativa svolta e deve essere, oltre che adeguata, anche tempestiva, in  quanto ““è infatti evidente che una retribuzione corrisposta con ampio ritardo ha per il lavoratore una utilità inferiore a quella corrisposta tempestivamente”;  

     Nel nostro ordinamento sono sicuramente ammesse alcune deroghe all’applicazione meccanica dei principi costituzionali, tra cui quello dell’art. 36 Cost., ma solo a fronte di una situazione di crisi contingente e comunque entro un termine temporale certo.  Termine che, per quanto attiene l’erogazione del TFS, è stato invece ulteriormente aggravato, da ultimo con la legge di stabilità del 2014, , mentre “la Corte ha più volte affermato il principio per il quale una misura quale quella in esame, per superare lo scrutinio di costituzionalità, non può riguardare un arco temporale indefinito.. e deve atteggiarsi quale misura una tantum (sentt. n. 178 del 2015 e n. 173 del 2016)”.

    Conseguentemente, il T.A.R. Lazio ha sospeso il giudizio e “disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del d.l. 79/1997 e 12, comma 7, del d.l. 78/2010, per contrasto con l’art. 36 Cost..”

     Il che apre oggettivamente orizzonti nuovi e alimenta la fondata speranza che, in materia di trattamenti di fine rapporto, le norme tra pubblico e privato siano finalmente tra loro allineate, e che anche i lavoratori pubblici possano percepire tutto il TFS maturato al momento del collocamento in pensione.

Fraterni saluti

 IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato: 17.05.2022 Ordinanza TAR Lazio n. 6223-2022

News dell’ 11 dicembre 2014 – h. 20.00 –

gTrascriviamo il messaggio datato 10.12.2014 comparso sul sito di NoiPA:

” Con la sentenza n. 244 del 28 ottobre 2014 la Corte Costituzionale si è
pronunciata sulla legittimità dell’art. 1, commi 98 e 99, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) in merito alla trattenuta per opera di previdenza del 2,50% sul TFS dei dipendenti pubblici e alla lamentata disparità di trattamento tra quelli assunti prima del 2001 (per i quali è stato ripristinato il TFS) e quelli assunti dopo il 2001.
Per questi ultimi, infatti, è in vigore la disciplina del TFR, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999
anch’esso ritenuto legittimo dalla Suprema Corte.
La Corte ha inoltre stabilito che i processi pendenti possono essere
dichiarati estinti dal legislatore, senza ledere il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall’art. 24 della Costituzione.
Per quanto sopra si informa che non sono accoglibili le richieste di cessazione e restituzione delle ritenute del 2,50% per TFS e TFR, sia per opera di previdenza che ai sensi dell’art. 1, c. 3, del succitato DPCM.
Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto del’informativa pubblicata nella sezione “Messaggi” del portale NoiPA.”

In allegato, la sentenza della Corte Costituzionale

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato: Corte Costituzionale – sentenza n. 244 del 28.10.2014

News del 10 giugno 2014 – h. 11.00

In relazione alle molteplici segnalazioni pervenute alla scrivente O.S. circa il fatto che nei cedolini stipendiali e nei CUD pervenuti ai dipendenti civili tramite il servizio NOIPA, nella parte relativa alle ritenute effettuate  si fa riferimento al TFR anziché al TFS come previsto dalla Legge,   si rende noto che  nella prossima settimana NoiPA renderà disponibili nell’area riservata dei dipendenti  i CUD regolarizzati.

Con l’occasione, si rende noto che    l’INPS ha emanato la circolare n. 73 del 5 giugno 2014, che pubblichiamo su questa stessa pagina,  con la quale  viene ricostruito il quadro normativo attualmente in vigore e si fornisce una panoramica dettagliata sui termini di pagamento  di TFS e TFR  per i dipendenti pubblici  in relazione alla data di cessazione dal servizio e di maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, nonché sulle deroghe previste in taluni casi.

A tal riguardo, è utile ricordare che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha esteso la modalità di pagamento rateale dei TFS e TFR dei dipendenti pubblici anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50.000 euro.

                                                                                                                IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato: Circolare INPS n. 73 del 5.06.2014

News del 14 marzo, h.12.00

g

Pubblichiamo il Notiziario FLP n. 11/2014 diffuso in data  odierna con il quale la Segreteria Generale fa il punto di situazione sui ricorsi pilota che la nostra Federazione ha avviato in merito alla trattenuta TFR per i lavoratori pubblici assunti dopo il 31.12.2000, e che reca in allegato l’ ” atto di diffida” predisposto dal nostro Ufficio Legale.

Si fa riserva di ulteriori informazioni al riguardo

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato: Notiziario FLP n. 11-2014 – Ricorsi pilota su trattenuta TFR assunti dal 1.1.2001

Notiziario n. 162 del 27 novembre 2012 –

Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 61 del 26.11.2012 con la qual la nostra Federazione avvia i percorsi ricorsuali pilota in merito alla trattenuta TFR del 2,5% per i lavoratori assunti dopo il 2000.

Come ormai tutti sanno, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 2012, ha sancito l’illegittimità del prelievo aggiuntivo del 2,5% a titolo di accantonamento sulla buonuscita per i dipendenti pubblici passati in regime di TFR in forza del Decreto Legge 78/2010, in quanto è incostituzionale la diversità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati.

 Il Governo è intervenuto con successivo Decreto Legge riportando al vecchio regime di calcolo della buonuscita tutti coloro che erano precedentemente in regime di TFS ed estinguendo d’ufficio le cause.

 Resta in piedi la disparità di trattamento per coloro che sono stati assunti dal 2000 in poi i quali, pur essendo in regime di TFR,  pagano ogni mese, a questo punto illegittimamente, il 2,5% sull’80% della retribuzione mentre per i lavoratori privati la trattenuta è tutta a carico del datore di lavoro.

 Questa disparità di trattamento è dovuta all’Accordo quadro confederale del 29 luglio 1999 sui fondi di previdenza complementare ed è stata varata per convincere “spintaneamente” questi lavoratori ad aderire ai fondi pensione gestiti dalle grandi confederazioni sindacali.

 Di fronte a questa ingiustizia la FLP – che tali accordi non ha firmato né prima né dopo – ha deciso di proporre ricorsi pilota per far accertare dai giudici la sussistenza del diritto a riavere il maltolto senza che i lavoratori debbano fare nulla – né iscrizioni al sindacato né esborso di denaro – perché vogliamo che la gente si iscriva al sindacato per la politica che facciamo e non per altri motivi.

I ricorsi pilota saranno a carico della federazione e vi potranno partecipare tutti i nostri associati che ricadono sotto la giurisdizione dei tribunali ove verranno presentati.

L’idea è quella di creare una giurisprudenza – se necessario anche con ulteriori pronunce della Corte Costituzionale – affinché non sia necessario fare ricorsi massivi per riavere i soldi trattenuti. Nel frattempo, però, il primo atto da fare è interrompere i termini prescrizionali e questo devono farlo tutti i lavoratori interessati per non far decadere il diritto a riavere indietro il denaro. Per questo, in allegato al presente notiziario, troverete un fac-simile di diffida alle amministrazioni che va consegnato, fatto protocollare e conservato per un eventuale successivo contenzioso o solo per attestare che la prescrizione è stata interrotta a una certa data.

 Infine una notazione: leggiamo di sindacati firmatari dell’accordo quadro del 29 luglio 1999 che si preparano a fare ricorsi anch’essi. Non c’è che dire, pensavamo avessero il senso della vergogna. Per creare i problemi ai lavoratori e poi presentarsi come la soluzione ci vuole una bella faccia tosta!!

 Meno male che i lavoratori hanno sufficiente intelligenza per capire chi ha svenduto i loro diritti e ora vorrebbe contestualmente la loro buonuscita con l’adesione ai fondi di previdenza gestiti da questi “sindacati” e fare i ricorsi per far disapplicare un accordo quadro che gli stessi sindacati hanno firmato.

                                                                                                       LA SEGRETERIA GENERALE FLP “

Allegato: Schema atto di diffida

Notiziario n. 145 del 30 ottobre 2012 –

Facendo seguito a nostri precedenti Notiziari n. 134, n. 140 e n. 144 di ottobre 2012, vi informiamo che nella G.U. n. 254 del  30 .10.2012  è stato pubblicato l’allegato Decreto Legge 29.10.2012, n. 185 “recante disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”.

Trattasi del provvedimento d’urgenza adottato dal Consiglio dei Ministri il 26 u.s. a seguito della oramai famosa sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale”  di diverse norme contenute nel Decreto Legge 31.05.2011, n. 78, poi convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122,  e tra queste “l’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032”.

Gli effetti del predetto pronunciamento della Suprema Corte sono apparsi subito evidenti: in primo luogo, la cancellazione immediata dalla busta paga  della trattenuta del 2,50% presente nei nostri prospetti paga come “opera di previdenza”  (2,50 % dell’80 % della base contributiva lorda);   dall’altra, la necessaria restituzione ai lavoratori del maltolto corrispondente alle trattenute illegittimamente operate fino ad oggi (22 mesi), un’operazione questa che è apparsa subito molto onerosa (qualcuno ha parlato di 3,8 miliardi di €)  e rispetto alla quale il Governo dei tecnici si è impegnato al massimo per trovare la più utile soluzione tecnica per fregare tecnicamente (ed economicamente) i lavoratori. E così,  dal cilindro del Governo è spuntato il Decreto legge n. 185 pubblicato oggi in G.U. e che entra in vigore da domani 31 ottobre 2012 accompagnato dall’applauso convinto e festante di tutti i lavoratori interessati.

Entrando nel merito, osserviamo che  il decreto legge in questione, “al fine di dare attuazione  alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi  di finanza pubblica” , dispone all’art. 1  l’abrogazione “a decorrere dal 1 gennaio 2011 dell’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30 luglio 2010, n. 122”, e conseguentemente ripristina da quella data il vecchio T.F.S. (trattamento di fine servizio) che regolava fino a tutto il 2010 la c.d. “buonuscita” dei lavoratori pubblici. Una buona notizia, da questo punto di vista, atteso che il T.F.S. risulta economicamente più favorevole per i lavoratori e consente, al momento dell’uscita dal servizio, di percepire qualche soldino in più, cosa che non guasta mai. Ne consegue che, per tutti coloro che sono cessati dal servizio negli anni 2011 e 2012, dovrà essere operata la riliquidazione del trattamento che, in base a quanto disposto dallo stesso art. 1 , dovrà essere effettuata d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. 185, e dunque entro il 30 ottobre 2013.

Ma l‘effetto più eclatante di questo art. 1, come già anticipato dalla FLP con  la nota pubblicata nel Notiziario n. 144, è che non ci verranno più restituite le somme indebitamente trattenute in questi 22 mesi  e questo appare davvero come un vero e proprio furto a danno dei lavoratori, in merito al quale, al di là di ogni giudizio etico che crediamo ci trovi tutti concordi, occorrerà, come ha già detto al nostra Federazione, fare una battaglia politica per ottenere modifiche in sede di conversione.

Ultima annotazione: il D.L. 185, art. 1 comma 3,  dispone che tutti i processi pendenti”, attivati in modo lungimirante dal alcune OO.SS. e a cui hanno partecipato sborsando dei bei soldini alcuni lavoratori,“si estinguono di diritto..” e le sentenze eventualmente emesse restano prive di effetti”.

Della serie:  al danno procurato dal Governo che non restituisce le somme dovute, si aggiunge la beffa per quei colleghi che hanno tirato dalla tasca altri soldi per iniziative giudiziarie francamente improvvide!

(Giancarlo Pittelli)

Allegato: Il testo del Decreto Legge 30.10.2012, n. 185

Notiziario n. 144 del 29.10.2012 –

Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 58 del 29.10.2012 relativo al decreto legge varato venerdì scorso dal Governo con il quale intende bloccare gli effetti del pronunciamento della Corte Costituzionale n. 223/2012 sulla trattenuta del 2,5% ai fini della buonuscita.

Venerdì scorso è stato varato dal Consiglio dei Ministri un decreto legge riguardante la ormai annosa questione del prelievo illegittimo del 2,5% ai fini della buonuscita a far data dal 1° gennaio 2011.

Con questo decreto – non ancora depositato alle Camere e che quindi andrà letto con attenzione per capirne i risvolti – il Governo dà attuazione, a suo modo, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, abrogando l’articolo 12, comma 10 del Decreto Legge n. 78/2010 e facendo tornare così la buonuscita dei dipendenti pubblici al regime del TFS, più vantaggioso del calcolo del TFR introdotto nel 2010.

Facciamo però un po’ di ordine nella giungla legislativa, a beneficio di tutti i lavoratori:

* con l’accordo quadro sull’istituzione dei fondi di previdenza complementare del 29 luglio 1999, confederazioni sindacali e ARAN decidevano che i lavoratori potevano optare per la trasformazione del TFS in TFR all’atto di adesione ai fondi di previdenza complementare; dalla data dell’opzione, il contributo del 2,5% sullo stipendio non poteva più applicarsi ma veniva “fiscalizzato”, cioè la retribuzione lorda si riduceva proporzionalmente;

 * con DPCM del 20 dicembre 1999, il Governo stabiliva che per coloro che erano assunti a far data dall’entrata in vigore del DPCM stesso – cioè il 1° gennaio 2000 – e che erano automaticamente in regime di TFR, il contributo del 2,5 per cento fosse “fiscalizzato” per non creare (sic!) disparità di trattamento con coloro che, in regime di TFS, pagavano ordinariamente quella somma;

 * con il Decreto Legge 78/2010, il Governo decideva invece di estendere d’ufficio il regime del TFR, meno vantaggioso per i lavoratori rispetto a quello del TFS, ma di mantenere la trattenuta del 2,5% sugli stipendi che per i lavoratori privati era (ed è) a carico dei datori di lavoro.

Da qui la denuncia immediata della FLP con i notiziari del gennaio 2011 e le cause dei magistrati amministrativi che hanno portato alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo quel prelievo.

Con il Decreto Legge varato venerdì, il Governo non restituirà il prelievo del 2,5% ma ripristina quanto meno il calcolo della buonuscita più favorevole ai lavoratori rispetto a quello del TFR.

Quello che non è chiaro e che capiremo leggendo il testo del decreto legge è cosa avverrà per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2001. Ha senso, infatti, mantenere a loro carico la “fiscalizzazione” dell’onere non più dovuto visto che sono già in regime di TFR?? O sarà esteso anche a loro (ne dubitiamo) il calcolo più vantaggioso della buonuscita??

 E cosa succederà per coloro che sono andati in pensione in quest’ultimo anno e mezzo, lo Stato restituirà loro il 2,5% del salario o sarà ricalcolata la buonuscita??

 Ciò che invece è certo è che il ministro Tremonti e i tecnici che elaborarono lo “scippo” del 2,5% del salario hanno fatto la fine dei bambini presi con le mani nella marmellata e ora il Governo è costretto a ripristinare di fretta e furia il calcolo precedente della buonuscita che costoro avevano tentato di cambiare per fare cassa.

Solo che i bambini presi con le mani nella marmellata vengono puniti, il ministro Tremonti invece continua a “pontificare” in televisione anziché chiedere scusa per i danni arrecati al Paese e i tecnici che hanno pensato e costruito la norma che ha “scippato” i lavoratori pubblici – ovvero i vertici del Ministero dell’Economia – sono addirittura diventati ministri del Governo Monti e uno di loro ricopre l’ambita carica di Ministro dell’Economia e continua a far danni ai lavoratori pubblici tentando blocchi delle retribuzioni e dei contratti.

Infine una considerazione: abbiamo visto giusto a non far presentare ricorsi a tutti i lavoratori, con esborso di denari, e a non aver voluto lucrare sulla loro pelle.

 Proprio il timore che ci fossero “strane” disposizioni legislative ci ha portato a pensare che fosse meglio presentare ricorsi “pilota” a nostro carico anziché chiedere soldi ai lavoratori.

 Ma ora cosa succede?? È sufficiente questo decreto per ritenerci soddisfatti?

 Come abbiamo già detto, prima lo leggeremo e analizzeremo, poi tenteremo di cambiare le parti che non dovessero piacerci, infine valuteremo il da farsi e potete scommettere sul fatto che vi terremo informati e che continueremo le nostre battaglie.

LA SEGRETERIA GENERALE FLP 

Allegato 1 : Comunicato stampa Consiglio dei Ministri n. 51 del 26.10.2012

Allegato 2: Il testo dello schema di provvedimento che gira sul web

Notiziario n. 140 del 23 ottobre 2012 –

In relazione alle tantissime richieste di chiarimento che ci stanno pervenendo in questi giorni in merito alla sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale  che ha dichiarato illegittima la trattenuta del 2,50% presente nei nostri prospetti paga come “opera di previdenza”  (2,50 % dell’80 % della base contributiva lorda, dunque il 2% del totale), forniamo le seguenti precisazioni e indicazioni.

  1. 1. La sentenza cancella l’ art.12, comma 10, del D.L. 78/2010,  che, in base all’art. 136 della Costituzione e all’art. 30, terzo comma, della Legge 11.3.1953 n. 87,  ha cessato di avere efficacia dal 18 ottobre u.s. e cioè dal giorno dopo la pubblicazione nella G.U. – 1^ serie speciale – n. 41 del 17.10.2012,  e dunque ne annulla gli effetti presenti, passati e futuri, e conseguentemente quelli economici.
  2. Il pronunciamento della Corte vale per tutti i dipendenti pubblici assunti prima del 2001, che secondo alcune stime ammontano a circa 2 milioni,  in quanto ai dipendenti  assunti successivamente a quella data non viene applicata la ritenuta essendo stato ridotto proporzionalmente il loro stipendio.
  3. La sentenza della Corte, in virtù della sua inappellabilità,  obbliga tutte le Amministrazioni, da una parte a sospendere da subito la trattenuta in busta paga  e dall’altra a restituire le somme indebitamente trattenute dal 1.01.2011.  A tal riguardo, alleghiamo al presente Notiziario la tabella comparsa sul giornale IL SOLE 24 ORE del 22 u.s. che riporta gli arretrati e gli aumenti che spetterebbero ai lavoratori del comparto Ministeri  interessati dalla sentenza in argomento.
  4. Per quanto attiene l’adeguamento delle buste paga con esclusione della trattenuta in argomento, la cosa dovrebbe avvenire con una certa rapidità:  per es., il Comando generale della Guardia di Finanza ha  comunicato che provvederà ad adeguare gli stipendi già a partire da novembre p.v. (si veda l’allegato pubblicato inn questa pagina), e lo stesso dovrebbe fare la nostra Amministrazione.
  5. Per quanto invece riguarda gli effetti retroattivi della sentenza, e cioè la restituzione ai lavoratori delle somme illegittimamente trattenute dal 1 gen. 2011,  la questione appare un po’ più complessa, non fosse altro che per la dimensione economica (qualcuno ha parlato di 3,8 mld di € di costo complessivo per le casse pubbliche). Ovviamente, dovrà essere operata una variazione di bilancio per restituire ai lavoratori le trattenute operate nel 2011 e nel 2012. Sarà così?  L’interrogativo non è affatto peregrino alla luce delle notizie che stanno circolando in queste ore circa il tentativo del Governo di sterilizzare gli effetti della sentenza attraverso una norma legislativa ad hoc da inserire magari nella legge di stabilità. Ovviamente, ne seguiremo gli sviluppi e informeremo tempestivamente i lavoratori.
  6. Cosa fare, allora, in attesa che maturino gli eventi?  Come si ricorderà, la FLP DIFESA ha a suo tempo invitato i lavoratori “a diffidare individualmente l’Amministrazione compilando, firmando e consegnando con raccomandata a mano al proprio Ufficio, il facsimile di atto di diffida  allegato”  al nostro Notiziario n. 28 del 21.02.2012.  Riproponiamo lo stesso invito anche oggi, e alleghiamo uno schema di istanza che riproduce lo stesso testo allegato al nostro Notiziario n. 28 con l’integrazione (ultima alinea) riferita alla sentenza: la precisazione è doverosa, dal momento che altre OO.SS. utilizzano integralmente quello schema.  Suggeriamo ai colleghi che non lo abbiano già fatto allora di presentare detta istanza,  riservandoci comunque di proporre a tutti i lavoratori interessati ulteriori iniziative alla luce degli sviluppi della vicenda e degli approfondimenti che i legali di FLP stanno effettuando,  ivi compreso un possibile ricorso per decreto ingiuntivo, vantando i lavoratori un credito certo, liquido ed esigibile.
  7. In allegato,  la nota di diffida  che FLP DIFESA ha inviato al Gabinetto del Ministro in data 19 u.s.

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: Tabella de IL SOLE 24 ORE

Allegato 2: Schema atto di diffida individuale

Allegato 3: Circolare del Comando Generale Guardia di Finanza

Allegato 4: Lettera di FLP DIFESA al Gabinetto del Ministro

Notiziario n. 135 del 12 ottobre 2012 –

La Corte Costituzionale

Davvero una gran bella notizia!   La Corte Costituzionale, con decisione datata 8 u.s. depositata in data 11 u.s., ha emesso la sentenza n. 223/2012, qui allegata, con la quale ha dichiarato illegittime diverse norme contenute nel Decreto Legge 31.05.2011, n. 78 poi convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122.

Tra le norme cassate dalla Suprema Corte,  figurano il congelamento dell’indennità integrativa speciale dei magistrati e quelle c.d. “taglia stipendi” dei manager pubblici (5% di retribuzione in meno nella fascia 90–150mila €;  10% in meno al di sopra dei 150mila €).    Ma la parte di sentenza che ci interessa di più  (punto 5, penultima pagina) è quella che dichiara  “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032”.  Un pronunciamento molto chiaro, che conferma la giustezza  dell’iniziativa a suo tempo avviata dalla nostra Federazione.

 Come molti colleghi ricorderanno, la Legge 122/2010 ha esteso ai pubblici dipendenti con decorrenza 1.01.2011 il trattamento di fine rapporto (TFR).   Logica avrebbe voluto che anche le relative trattenute stipendiali fossero in linea con la nuova normativa (unica aliquota 6,91% sull’intera retribuzione) con conseguente  disapplicazione, sempre dal 1 gennaio 2011,  del sistema di calcolo previsto dal DPR 1032/1973  (contribuzione complessiva del 9,60% sull’80% della retribuzione, con rivalsa sul dipendente pubblico nella misura del 2,50%.).  E questo, sia perché l’art. 12 della L. 122  non ne fa menzione,  sia perché l’art. 2120 del Codice Civile, cui ci si deve attenere dal 1.01.2011, pone a carico del datore di lavoro, in questo caso lo Stato, l’intero onere contributivo, senza meccanismi di rivalsa sui dipendenti.  E, invece, le Amministrazioni pubbliche hanno  continuato ad operare le vecchie trattenute del 2,50% sull’ 80% della retribuzione, senza considerare le novità legislative intervenute, creando disparità di trattamento con il settore privato e danno alle tasche già disastrate dei dipendenti pubblici.

La nostra Federazione ha dapprima denunciato il fatto (Notiziari FLP n. 2 e 3/2001); successivamente e per prima (gli archivi dei notiziari sindacali lo dimostrano),  a seguito della sentenza n. 53/2012 del TAR Calabria,  ha invitato i lavoratori “a diffidare individualmente l’Amministrazione compilando, firmando e consegnando con raccomandata a mano al proprio Ufficio, il facsimile di atto di diffida  allegato”  al nostro Notiziario n. 28 del 21.02.2012.

A seguito di questa iniziativa di FLP, è venuto giù di tutto:  accuse di demagogia elettorale (eravamo in corso di campagna RSU….); tentativi di discredito;  note di uffici studi che sposavano la posizione negativa assunta dall’INPDAP;   ma anche iniziative di carattere giudiziario, con invito ai lavoratori di aderire a ricorsi, che noi invece avevamo escluso perché, in attesa degli sviluppi e del pronunciamento della Suprema Corte, l’atto di diffida bastava comunque a mettere in mora l’Amministrazione senza esborsi di natura economica o quant’altro.

Abbiamo avuto ragione: la sentenza della Corte Costituzionale, essendo inappellabile, risolve il problema alla radiceLa trattenuta è illegittima, e dunque dovrà essere abolita (trattasi di 40/50 € mensili come avevamo indicato nel Notiziario n. 28/2012); in aggiunta, al lavoratore dovranno essere restituite le somme illegittimamente trattenute sinora per tutti i 22 mesi, una cifretta non da poco…

  Al di là degli aspetti di carattere economico, pur importanti alla luce dei tempi che corrono, rimane comunque la soddisfazione per aver ancora una volta visto giusto e per tempo.

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1:La sentenza della Corte Costituzionale n. 223-2012

Allegato 2: Notiziario FLP n. 57 del 15.10.2012

Notiziario n. 123 del 20 settembre 2012 –

Riportiamo il testo integrale del Notiziario FLP n. 48 del 18.09.2012, con cui la nostra Federazione, facendo seguito a quanto da noi comunicato con i Notiziari n. 28 del 21 febbraio e n. 34 del 2 marzo c.a. ai quali naturalmente rinviamo, da notizia del prosieguo dell’iniziativa intrapresa per il blocco del prelievo illegittimo del 2,5%.

” In questi giorni sono riprese a circolare notizie in merito a possibili iniziative giudiziarie da intraprendere per far riconoscere l’illegittimità del prelievo del 2,5 % sul TFS – TFR (la c.d. buonuscita) e ottenere così la cessazione di tale trattenuta sullo stipendio e il riconoscimento delle somme ingiustamente ritenute a far data dal 1 gennaio 2011.

Come tutti ricorderete, la FLP fu la prima, all’inizio del 2011 (notiziari n. 2 e 4 del mese di gennaio 2011 consultabili nella sezione “notiziari dei dipartimenti” del nostro sito), a denunciare tutte le riserve in merito all’applicazione del comma 10 dell’art.12 della Legge 122 del 30.07.2010 che andava a variare, dal 01 gennaio 2011, il sistema di calcolo per il computo ai fini della buonuscita, con l’applicazione dell’aliquota del 6,91 % sull’intera retribuzione. Ciò avrebbe dovuto implicare la contestuale disapplicazione, sempre dal 01 gennaio 2011, del sistema di calcolo previsto dal DPR 1032/73, cioè una contribuzione complessiva del 9,60% sull’80% della retribuzione, con rivalsa sul dipendente pubblico nella misura del 2,50%.

Successivamente, nei primi mesi di quest’anno, sulla base di una prima sentenza favorevole del TAR della Calabria (su un ricorso promosso da magistrati amministrativi) che ha riconosciuto – per ora – il diritto alla restituzione delle ritenute già effettuate, la FLP ha invitato i lavoratori a diffidare, individualmente, l’amministrazione di appartenenza per richiedere il blocco della ritenuta e la restituzione delle somme arretrate e per interrompere i termini di prescrizione (nei notiziari n. 5 e 10, sempre consultabili nella sezione “notiziari dei dipartimenti” trovate allegato il fac-simile dell’atto di diffida). Dicemmo inoltre, che in mancanza di riscontri, avremmo proseguito la vertenza promuovendo la presentazione di ricorsi.

 A oggi lo scenario è il seguente: sul fronte giudiziario non si hanno ancora notizie in merito alla definitività della sentenza del TAR di Reggio Calabria,  così come non si hanno notizie di pronunciamenti di altri tribunali; quindi, non si è ancora formato un orientamento univoco dei giudici su detta materia.  Inoltre c’è da considerare che attualmente con le nuove regole, rispetto a quanto avveniva negli scorsi, è sempre più frequente la condanna alle spese da parte dei giudici in caso di rigetto di ricorsi ritenuti infondati.

 Perciò, sulla base di tali considerazioni e di una consultazione svolta con i nostri legali, come FLP abbiamo deciso di promuovere per ora un “ricorso pilota” al Tribunale del Lavoro di Roma per seguire direttamente l’evoluzione in campo giudiziario e per acquisire, anche con questa azione, ulteriori elementi per poter indirizzare al meglio i colleghi verso la possibile presentazione di ricorsi, che siano forieri di risultati positivi e non – addirittura – di ulteriori esborsi di spese per in caso di eventuali condanne.

Siamo ancora convinti che la trattenuta sia illegittima ma non vogliamo esporre i lavoratori a nessuna conseguenza negativa prima che si sia formata una giurisprudenza consolidata in materia e quindi, con il ricorso pilota, promuoviamo il formarsi di questa giurisprudenza univoca e orientata a sancire la bontà delle nostre rivendicazioni.

 Nel frattempo ribadiamo l’utilità – per chi non lo avesse ancora fatto  –  di presentare la diffida al proprio ufficio/ente di appartenenza ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione, e di conservarne una copia debitamente protocollata ai fini dell’eventuale successiva proposizione di un ricorso.

LA SEGRETERIA GENERALE FLP “

Di seguito,  il fac simile della diffida,  che avevamo a suo tempo predisposto per l’utilizzo in ambito Difesa e inviato a tutte le nostre strutture in allegato al Notiziario n. 28 del 21.02.2012,  per quanti ne fossero eventualmente interessati.

Allegato 1: Fac simile diffida

Allegato 2: La sentenza del TAR Calabria

TFR


Il TAR del Lazio con una ordinanza dello scorso 17 maggio ha sollevato una questione di legittimità delle norme che attualmente dilazionano il pagamento del Trattamento di Fine Servizio dei pubblici dipendenti rispetto alla tempistica prevista per il privato, che invece percepisce il Trattamento di Fine Rapporto già al momento del collocamento in pensione. La rateazione strutturale comprime in modo irragionevole e spropositato i diritti dei lavoratori pubblici, come da tempo sostenuto da FLP, in assenza di motivi contingenti.

3 Giu 2022 - CSE, Flp, Flp Difesa

Notiziario FLP Difesa n. 35 del 3 giugno 2022 – Riportiamo di seguito il Notiziario CSE-FLP Pensionati n. 9 del 31 maggio u.s., relativo alla recente ordinanza del TAR Lazio che solleva il dubbio di legittimità sulle norme che attualmente dilazionano in modo “irragionevole e sproporzionato” la tempistica di erogazione del TFS dei lavoratori pubblici. […]



Regolarizzazione CUD 2014 con variante “TFS” al posto di “TFR”

10 Giu 2014 - Flp Difesa

News del 10 giugno 2014 – h. 11.00 In relazione alle molteplici segnalazioni pervenute alla scrivente O.S. circa il fatto che nei cedolini stipendiali e nei CUD pervenuti ai dipendenti civili tramite il servizio NOIPA, nella parte relativa alle ritenute effettuate  si fa riferimento al TFR anziché al TFS come previsto dalla Legge,   si rende noto […]


Punto di situazione sui ricorsi pilota in merito alla trattenuta TFR per gli assunti dopo il 31.12.2000

14 Mar 2014 - Flp, Flp Difesa

News del 14 marzo, h.12.00 Pubblichiamo il Notiziario FLP n. 11/2014 diffuso in data  odierna con il quale la Segreteria Generale fa il punto di situazione sui ricorsi pilota che la nostra Federazione ha avviato in merito alla trattenuta TFR per i lavoratori pubblici assunti dopo il 31.12.2000, e che reca in allegato l’ ” atto di diffida” predisposto […]






La Corte Costituzionale dichiara illegittima la trattenuta del 2,50%

12 Ott 2012 - Flp, Flp Difesa

Notiziario n. 135 del 12 ottobre 2012 – Davvero una gran bella notizia!   La Corte Costituzionale, con decisione datata 8 u.s. depositata in data 11 u.s., ha emesso la sentenza n. 223/2012, qui allegata, con la quale ha dichiarato illegittime diverse norme contenute nel Decreto Legge 31.05.2011, n. 78 poi convertito nella Legge 30.07.2010, n. […]



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