Notiziario FLP Difesa n. 35 del 13 maggio 2023 –

Riportiamo di seguito il notiziario CSE-Pensionati n. 10/2023, che riferisce delle novità introdotte in materia di pensioni dal DL “Lavoro” approvato in Consiglio dei Ministri il 1° maggio u.s.

Si è parlato tanto, in questi ultimi giorni, del c.d. “decreto lavoro” approvato in Consiglio dei Ministri il 1° maggio u.s. con tanto di video-presentazione girato a palazzo Chigi, una autentica novità in questo senso,  che è poi stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 (Decreto Legge 4.05.2023, n. 48).  Il predetto provvedimento reca “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” e introduce parecchie novità in materia di lavoro e di sociale, in primis: il taglio del 4% del c.d. “cuneo fiscale” per il secondo semestre 2023, ottenuto attraverso  l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti fino a 35mila € di reddito; la modifica della disciplina del contratto di lavoro a termine, che ne allunga la durata dai 12 ai 24 mesi attraverso “causali” anche derivanti da esigenze organizzative delle aziende; l’elevazione della soglia di utilizzo dei voucher fino a 15.000 euro  annui; infine, lo stop al “reddito di cittadinanza” e l’introduzione dal 1.1.2024 dell’ “assegno di inclusione”.

Ma il decreto legge di che trattasi reca anche misure in materia di pensioni, tre in particolare.

La prima novità consiste in una ricongiunzione dei contributi più onerosa. Come noto, la c.d. “ricongiunzione” consente di trasferire i versamenti effettuati presso Enti previdenziali differenti presso un unico soggetto, che alla fine calcolerà la pensione con le proprie regole, operazione, questa, che ha un costo finalizzato a coprire l’armonizzazione delle diverse regole previste dai vari enti pensionistici, e che sino ad oggi prevedeva l’applicazione di un tasso di rivalutazione del 4,5%. Ebbene, a tal proposito, il “decreto lavoro” prevede che, a partire da oggi, il costo della “ricongiunzione” per i lavoratori sia maggiorato, in considerazione del combinato disposto tra gli oneri a carico del lavoratore che aumentano e una rivalutazione del montante contributivo che si riduce. Dunque, non proprio una bella notizia.

La seconda novità introdotta dal “decreto lavoro” riguarda la pensione dei c.d. “lavoratori precoci, e cioè di coloro che hanno iniziato da giovanissimi l’attività lavorativa, prima dei 18 anni, e hanno accumulato almeno 12 mesi di contributi, versati anche in maniera non continuativa prima del diciannovesimo anno di età, e che possono andare in pensione con la c.d. “quota 41”, e cioè con 41 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica. A tal proposito, il “decreto Lavoro” allarga da due a tre le uscite per i lavoratori precoci: oltre a quelle già previste del 31 marzo e del 30 novembre, sarà ora possibile l’uscita anche al 15 luglio, a condizione ovviamente di rientrare in una delle situazioni di disagio economico o sociale previste per l’Ape sociale: essere disoccupati e da almeno tre mesi non percepire più assegni di disoccupazione; caregiver familiari di conviventi con disabilità o non autosufficienti; inabili al lavoro per almeno il 74%; soggetti rientranti in una delle categorie di lavoratori che svolgano mansioni gravose.

La terza e ultima novità in materia di pensioni recata dal “decreto lavoro” è data dalla norma che proroga fino al 31.12.2025 il c.d. “contratto di espansione, introdotto nel 2019 dal “decreto crescita” e che consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione. Dunque uno “scivolo” attuabile però solo previo accordo sindacale, con l’azienda che andrà a pagare il costo della pensione maturata dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto fino al momento in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per la prestazione pensionistica vera e propria, anticipata o di vecchiaia. Quindi, con la predetta proroga, sino a tutto il 2025 sarà possibile ricorrere al contratto di espansione previo accordo tra le Parti datoriali e sindacali.

***

Per quanto riguarda invece il taglio del c.d. “cuneo fiscale”, è utile precisare che la misura è destinata ai lavoratori dipendenti con reddito imponibile annuo fino a 35.000 euro, e dunque non riguarda i pensionati. A tal proposito, però, è utile precisare che, ancorché l’incremento in busta paga dei lavoratori che ne beneficeranno derivi dalla diversa destinazione (in busta paga) dei contributi previdenziali in capo al datore di lavoro, l’operazione sarà a costo zero per i lavoratori e senza alcuna penalizzazione sull’importo del futuro assegno pensionistico in quanto sulla quota di versamenti mancanti interverrà lo stanziamento previsto dal DL Lavoro, di importo pari a 3 miliardi, a copertura dei 4 punti aggiuntivi di taglio da luglio a dicembre 2023 (il problema sarà invece quello di renderlo strutturale con rifinanziamento ad hoc).

Prima di concludere, è il caso di segnalare un altro decreto legge, c.d. “omnibus”, adottato dal Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2023, provvedimento con il quale, tra le altre cose,  viene stabilita la decadenza degli attuali vertici di INPS e INAIL (Pasquale Tridico e Franco Bettoni) e il commissariamento dei due Istituti nelle more della revisione della loro governance.

Nel  comunicato stampa di palazzo Chigi del 4 maggio u.s. che dà conto di questa scelta del Governo, vengono indicate anche le linee portanti della futura riforma dell’INPS, che viene così rappresentata: “Si abolisce la figura del Vicepresidente, si prevede una modifica dei poteri del Presidente, che propone la nomina del Direttore generale (prima appannaggio del consiglio di amministrazione) e si prevede una modifica della disciplina del Direttore generale, stabilendo che lo stesso sia nominato dal c.d.a. su proposta del Presidente, duri in carica 4 anni (in allineamento con tutti gli altri organi, anziché 5) e sia scelto con procedura comparativa di interpello, come per i dirigenti della pubblica amministrazione, anziché tra i dirigenti interni o tra gli esperti della materia. In via di prima applicazione, al fine di procedere agli adeguamenti dei regolamenti organizzativi e interni degli enti, si prevede che entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge sia nominato un Commissario straordinario, con la conseguente decadenza dei presidenti, dei vicepresidenti e dei consigli di amministrazione”.

Naturalmente, nell’esprimere qualche perplessità rispetto alla scelta di commissariamento adottata dal Governo che è apparsa non sufficientemente motivata, attendiamo di conoscere il nome del nuovo Commissario, i suoi intendimenti programmatici e, anche, i contenuti del progetto di riforma dell’Istituto, questioni che non possono non interessare da vicino le pensionate e i pensionati.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI

E’ tutto, cordialissimi saluti

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Notiziario FLP Difesa n. 30 del 17 aprile 2021 –

Riportiamo di seguito il testo integrale del Notiziario  diffuso dalla Segreteria Generale della nostra Federazione del 15 u.s. con il quale si informa di una importante circolare emanata dall’INPS.

L’INPS ha emanato la circolare n. 55 del 29 marzo, con la quale ha illustrato le modifiche e le innovazioni più significative contenute nel nuovo “Regolamento”, adottato dall’Istituto in data 20 dicembre 2020 a seguito dell’entrata in vigore delle norme modificative della legge 241/1990 che sono state introdotte con la legge 11.09.2020 n. 120 (conversione del c.d. decreto semplificazioni).

Il nuovo Regolamento  disciplina in maniera organica la materia della definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e, in particolare, fissa i termini massimi di risposta dell’Istituto in merito alle istanze di collocamento in pensione presentate dai lavoratori, precisando a tal riguardo che il termine decorre dalla presentazione della domanda oppure dalla data di decorrenza del diritto (se successivo).

Nel dettaglio, a seconda delle singole tipologie di pensione,  il termine risulta così fissato:

Nella stessa circolare, l’INPS ricorda anche che i suddetti termini vengono sospesi quando da parte dell’Istituto sia “necessaria l’acquisizione di informazioni o di certificazioni, relative a fatti, stati o qualità, provenienti da Istituzioni estere, non attestati in documenti già in possesso dell’Istituto”.

Decorso il termine di conclusione del procedimento (tenuto conto anche dell’eventuale termine di sospensione) senza che l’interessato abbia nel frattempo ricevuto alcun esito, questo potrà rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale a sua volta avrà l’obbligo di concludere il procedimento “entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto”. Nel caso della pensione di vecchiaia, ad esempio, il processo andrà concluso entro i successivi 27 giorni.

Scaduto anche questo termine, l’amministrazione si espone alle conseguenze del ritardo della conclusione dei procedimenti. Tra queste c’è anche il risarcimento del danno ingiusto, escludendo però il caso in cui il ritardo sia da imputare alle Istituzioni estere eventuali parti del procedimento.

LA SEGRETERIA GENERALE FLP

 Pubblichiamo in questa pagina in all.1 la citata circolare INPS n. 55 e in all. 2 la deliberazione del CdA INPS con il testo del Regolamento adottato.

Cordiali saluti

FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale   

Allegato 1: 08.04.2021 INPS Circolare n. 55_2021

Allegato 2: 21.12.2020 CdA INPS delibera 111 su termini procedimenti

News FLP DIFESA del 26 novembre 2019 –

Nel corso del terzo e ultimo incontro con il Gen. S. Farina Capo di Stato Maggiore dell’Esercito (si veda il Notiziario n. 84 di pari data), il Direttore del CNAE  (Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito, che amministra oggi 106mila dipendenti, di cui 10.300 civili), gen. F. Sellani, comunicò alle OO.SS. nazionali che “in data 31.07.2019 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con INPS per cui dal 1° novembre sarà istituito presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti il “Polo Nazionale Esercito” che accentrerà tutte le prestazioni INPS a favore del personale Esercito, con benefici evidenti nella gestione delle pratiche pensionistiche”.

Ebbene, diamo ora notizia che l’INPS ha diffuso  la circolare n. 132 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto l’ Istituzione presso la Direzione Provinciale di Chieti del “Polo Nazionale dell’Esercito”, con la quale rende noto la formale costituzione a Chieti del “Polo” a far data dal 1 novembre 2019 e ne delinea le competenze, tra le quali:

A Chieti vengono anche demandati il pagamento della prima  pensione, della prima liquidazione e della riliquidazione della buonuscita e, sempre a Chieti, è affidata la gestione del contenzioso in materia di posizione assicurativa e dei trattamenti pensionistici e di fine servizio in  ordine ai provvedimenti emanati a far data dal 1 novembre 2019, mentre il contenzioso già in essere a quella data  rimane affidato alle territorialmente competenti Direzioni Provinciali dell’Istituto.

Pubblichiamo in allegato la circolare INPS n. 132 del 30 ottobre 2019 sulla istituzione del “Polo nazionale Esercito”, che – va ricordatotrova origine dal protocollo firmato in data 31 luglio c.a. dal Capo di SME gen. S. Farina e dal Presidente dell’Istituto Previdenziale  pro. P. Tridico. Naturalmente, in molti si chiedono come mai l’iniziativa abbia avuto un carattere bilaterale (Esercito-INPS) e pertanto veda escluso, allo stato, il personale militare e civile  delle altre aree del Ministero (Marina; Aeronautica; etc.)

Seguiremo comunque da vicino l’attività del neonato “Polo” e non mancheremo di segnalare alla F.A. eventuali problemi che dovessero eventualmente presentarsi.

FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale

 

News FLP DIFESA del 30 gennaio 2019 –

A seguito dell’emanazione del Decreto Legge 28.01.2019, n 4, che ha visto la luce  sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio u.s., e con riferimento ai pensionamenti in c.d. “quota 100”,  l’INPS ha diffuso due importanti documenti:

Inoltre, si parla anche La quota 100 per i lavoratori pubblici. Inoltre, si parla anche della c.d. “opzione donna” e dei pensionamenti per i lavoratori precoci.

Pubblichiamo entrambi i documenti su questa stessa pagina, in allegato 1 il messaggio e in allegato 2 la circolare. Inoltre, in allegato 3, ripubblichiamo il Decreto Legge n. 4.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato 1: 29.01.2019 – Messaggio INPS n. 395 presentazione domande quota 100

Allegato 2: 29.01.2019 – Circolare INPS numero 11 esplicativa quota 100

Allegato 3: 28.01.2019 – Decreto Legge n. 4 – Reddito di cittadinanza e quota 100

Notiziario Flp Difesa n. 2 dell’8 gennaio 2019 –

Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 1 in data di ieri 7 gennaio che delinea le novità che sembrano profilarsi per il corrente anno 2019  in materia previdenziale.

” Con il varo della Legge di Bilancio (L. 30.12.2018, n. 145), pubblicata nel SO n. 62/L della GU n. 302 del 31 u.s., è stato previsto dal Governo un accantonamento per l’applicazione della c.d. “quota 100”.

In attesa del decreto che ne spiegherà le modalità operative, corre l’obbligo di dare le prime notizie in materia pensionistica in essere al 1.01.2019, per dare informazioni ai ns. iscritti/simpatizzanti.

Intanto, in adempimento della legge Fornero, dal 1.1.2019 si va in pensione di vecchiaia a 67 anni (sono stati aggiunti 5 mesi per l’aumento della speranza di vita), limite che vale per uomini e donne.

Mentre, per la pensione anticipata relativa all’anzianità di servizio, la nuova normativa dovrebbe prevedere che l’incremento del requisito contributivo venga stoppato, anzi cristallizzato, per lavoratori autonomi e privati e si possa continuare ad andare in pensione con 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni per i precoci.  Ciò non sarebbe invece previsto per i lavoratori del pubblico impiego che invece per andare in pensione di anzianità di servizio dal 1.1.2019 dovranno maturare i 42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini.

Ci dovrebbe essere un unico provvedimento che inserirà, tra l’altro:

Per quanto concerne la “quota 100”, saremo più precisi dopo l’emanazione del decreto. Possiamo intanto dire che la misura dovrebbe avere durata sperimentale per un triennio e potrà consentire la pensione anticipata con la maturazione della “quota 100” sommando età e contributi, a partire dai 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Le prime uscite per i lavoratori privati sono previste da aprile 2019, mentre per i lavoratori pubblici lo scivolo inizierà da luglio 2019.

Noi riteniamo che le speranze degli statali che vorranno adottare questa misura, saranno “raffreddate” dal fatto che il TFS, cioè la buonuscita, dovrebbe essere pagato soltanto quando matureranno i requisiti previsti dalla legge Fornero, cioè solo dopo i 67 anni, con le modalità in vigore per somme oltre i 50.000 euro.

Ma aspettiamo il decreto…

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP “

Restiamo dunque in attesa degli annunciati decreti (reddito/pensione di cittadinanza e “quota 100”), aggiungendo che per quanto riguarda l’erogazione del TFS, da quanto si legge su alcuni organi di stampa, il Governo starebbe studiando forme di anticipazioni garantite dallo Stato attraverso apposite convenzioni con  Istituti di credito

COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Notiziario n. 95 del 5 settembre 2018 –

Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 38 del 3.09.2018 che riporta la nota del nostro DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) in merito ad un recente messaggio dell’INPS:

” Con messaggio n. 3224 del 30.08.2018 che si allega in copia, l’INPS ha di fatto riconosciuto solo parzialmente la valutazione ai fini pensionistici dell’elemento perequativo, compenso temporaneo riconosciuto nella tornata contrattuale 2016/2018 ai dipendenti pubblici, che viene pagato mensilmente dal marzo 2018 fino al 31.12.2018 (Comparto Funzioni Centrali, Comparto Funzioni Centrali, Comparto Istruzione e Ricerca, Comparto Sanità).

Infatti lo stesso, non è utile ai fini della determinazione della quota A di pensione, ma viene inserito nella quota B, alla stregua degli altri compensi accessori.

Magra consolazione è, che, per questo motivo, l’elemento perequativo non può essere computato tra i compensi soggetti a decurtazione (retribuzione virtuale), per gli eventi di malattia.

Lo stesso compenso, inoltre, come tra l’altro stabilito nei vari CCNL, non concorre alla determinazione della prestazione per i trattamenti di fine servizio né TFS (Indennità di buonuscita) né TFR e pertanto non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL “.

Sin qui la nota DIPPA. Cerchiamo di capire: l’art. 75 CCNL 12.02.2018 riconosce al personale di area 1^ e di area 2^ (solo sino a F4) un “elemento perequativo una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nelle medesime tabelle D, per dieci mensilità per il solo periodo 1° marzo 2018-31 dicembre 2018, in relazione ai mesi di lavoro prestato in detto periodo….. ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo 2018-31 dicembre 2018”. Dunque, i lavoratori si vedranno tagliare, nel cedolino di gennaio, il  predetto “elemento”, primo e unico caso, sinora,  in cui un contratto invece di incrementarli, riduce gli stipendi dei lavoratori.

Vi è ora una novità, ed è quella raccontata nella nota del nostro DIPPA. L’INPS, con il messaggio n. 3224 che pubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina, chiarisce un po’ di cose: che l’elemento in questione subirà gli ordinari prelievi previdenziali e/o fiscali; che sarà conseguentemente assoggettato al prelievo fondo credito  ed ex Enpdep; che, stante la sua natura temporanea, non entrerà né nella “quota A” di pensione né sulla base maggiorabile 18% per gli iscritti alla cassa Stato,  ma verrà solo valutato ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo della “quota B”.  Si deve anche aggiungere che non sarà valutabile ai fini della c.d “retribuzione virtuale” (integrazione INPS in congedo parentale e simili) e, come già detto, neanche ai fini della “retribuzione virtuale” nelle assenze di malattia.

Dulcis in fundo, come già detto nella nota DIPPA, non potrà essere considerato ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, perché non previsto dall’accordo quadro in materia e perché tale voce non è stata inserita dalla contrattazione nelle ulteriori voci retributive.  Si poteva chiedere di meglio?

Con l’occasione,pubblichiamo anche, in allegato 2, l’utile opuscolo diffuso in data 30 luglio u.s. dall’INPS  sulla certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici”.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato 1: 30.08.2018 – INPS messaggio n. 3224 – assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo art. 75 CCNL

Allegato 2: 30.07.2018-Guida INPS su certificazione malattia visite controllo lavoratori pubblici e privati

Notiziario n. 88 del 17 agosto 2018 –

Con il messaggio n. 3114 del 7 u.s., l’INPS ha fornito degli importanti chiarimenti in merito alle modalità di  fruizione:

In merito ai permessi ex legge 104,  va detto che, in virtù dei chiarimenti forniti dal nostro Istituto previdenziale, i tre giorni di permesso mensili retribuiti, che la legge mette a disposizione dei lavoratori che forniscono assistenza ai familiari portatori di handicap, possono essere fruiti anche nei giorni festivi e di notte, a condizione che questi siano ricompresi in turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive.

A tal riguardo, l’INPS evidenzia come l’art. 33 L. 104 preveda che la fruizione dei permessi mensili avvenga “a giornata”, e dunque indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana lavorativa, e anche indipendentemente dal numero di ore di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto effettuare in quel giorno, e pertanto la fruizione del permesso può avvenire anche in corrispondenza di un turno da effettuare di domenica o giorno festivo.

Identico ragionamento anche per quanto riguarda il lavoro notturno, per il quale la prestazione lavorativa, ancorchè effettuata a cavallo di due giorni solari, andrà comunque riferita ad un unico turno inserito all’interno dell’organizzazione del lavoro dell’Ente, e pertanto il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro è da considerarsi come un unico giorno di permesso.  L’eventuale rimodulazione oraria dei giorni di permesso dovrà essere applicato solo in caso di fruizione del permesso a ore, e in tal caso, per calcolare le ore mensili fruibili, dovrà essere applicato il seguente calcolo: orario di lavoro medio settimanale : numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3, come da msg INPS n. 16866/2007.

Il messaggio INPS di che trattasi offre dei chiarimenti anche in ordine al riproporzionamento giornaliero dei 3 giorni di permesso ex art. 33 L. 104  che potrà avvenire solo in caso di lavoro part-time verticale e part-time misto, in ossequio al principio della non discriminazione tra lavoratori part-time e full-time. Anche qui, INPS fornisce la formula di calcolo: orario di lavoro medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore in part-time : orario medio settimanale teoricamente eseguibile a full-time x 3, con arrotondamento all’unità inferiore/superiore. A tal riguardo, il msg.  INPS riporta due esempi di calcolo.

Invece, in caso di lavoro full-time, viene confermata la formula di calcolo di cui al msg. 16866/2007.

Per quanto attiene l’ultimo punto del messaggio INPS, il n. 4, che tratta del cumulo tra congedo straordinario e permessi, l’Istituto conferma la possibilità di cumulare, nello stesso mese purchè in giorni diversi, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 con i permessi mensili ex art. 33 della legge 104/1992, senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di permessi,  e con i permessi previsti dall’art. 33, comma 1, del D. Lgs 151 ( 3 giorni, prolungamento congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).

La fruizione dei predetti benefici (3 giorni di permesso mensili; prolungamento congedo parentale; ore di risposo alternative al prolungamento del congedo parentale) debbono comunque intendersi come alternative e non come cumulative nell’arco del mese, come già stabilito dalla circolare INPS n. 155/2010.

Su questa stessa pagina, oltre all’ultimo messaggio 3114 che si trova in allegato 1, pubblichiamo come allegati tutti i documenti INPS citati nel presente Notiziario.

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: 07.08.2018 – messaggio INPS n. 3114 – fruizione permessi ex L.104, chiarimenti

Allegato 2: 29.04.2018 – Circolare INPS n. 53 -diritti per fruizione permessi 104

Allegato 3: 03.12.2010 – Circolare INPS n. 155 – legge 183.2010. modifiche disciplina permessi L.104

Allegato 4: 28.06.2007 – messaggio INPS n. 16866-frazionabilità permessi art. 33 L. 104

ULTIMORA: 10.08.2018  – 10.08.2010 – msg INPS 3153 – sistemazione posiz.assicur. statali in pensione entro 30 09 2018

Notiziario n. 87 del 13 agosto 2018 –

L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha pubblicato in data odierna un comunicato con il quale ha fornito importantissime precisazioni in merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni previdenziali ex INPDAP,  ora tutte confluite in INPS.

La precisazione del nostro Istituto Previdenziale è intervenuta molto opportunamente per stoppare i dubbi che si erano generati a seguito della pubblicazione in data 10 u.s. di un articolo sul sito on line  QF-QuiFinanza,  un sito molto seguito soprattutto tra gli addetti ai lavori,  nel quale veniva affermato che “dal primo gennaio 2019 infatti i contributi ex Inpdap che sono stati versati nel Fondo Inps andranno in prescrizione   e che pertanto “i dipendenti pubblici possono procedere alla RVPA , ovvero alla richiesta di variazione contributiva, solamente entro il 31 dicembre 2018” (in allegato 2, su questa stessa pagina, l’articolo incriminato di QuiFinanza).

Si riporta di seguito, e in carattere corsivo, lo stralcio della parte di nostro interesse del comunicato INPS di oggi 13.08.2018 (che è integralmente pubblicato su questa stessa pagina in allegato 1), nel quale abbiamo grossettato i passaggi più significativi:

“Si chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019, da questa data muta solo la conseguenza del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto: in questo caso, infatti, l’Amministrazione-datrice di lavoro non avrebbe più la possibilità di regolarizzare i versamenti mancanti, cosa possibile fino al 31 dicembre 2018, ma sarà obbligata a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza, riferito a periodi di servizio per i quali è intervenuta la prescrizione.

Pertanto l’Istituto precisa che il 31 dicembre non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza ed assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. 

I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, che nel caso in cui venga accertata la prescrizione dei contributi, saranno chiamati a versare l’importo della rendita vitalizia mentre il periodo alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni. I lavoratori dipendenti pubblici che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso di lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio”.

Come si ricorderà, la questione relativa alla regolarizzazione delle posizioni previdenziali dei dipendenti pubblici ex INPDAP, il cui termine era allora fissato al 31.12.2017 (circolare INPS n. 94 del 31.05.2017,  era stata sollevata per prima dalla nostra Federazione con il Notiziario n. 17 del 6.10.2017 (che recava anche il modulo per la diffida all’Istituto previdenziale), iniziativa, questa, poi ripresa da altre OO.SS. e che alla fine aveva indotto INPS a ritornare sui suoi passi attraverso l’emanazione della circolare n. 169 del 15.11.2017 (che ripubblichaimo su questa stessa pagina in allegato 3), con cui l’Istituto aveva differito l’applicazione della prescrizione dei contributi al 1.1.2019  e, al contempo, per i dipendenti pubblici iscritti alla CTPS , affermato la responsabilità esclusiva  in capo al datore di lavoro inadempiente in caso di mancata copertura ed intervenuta prescrizione”.

E’ utile anche ricordare, a tal proposito, la rassicurazioni fornite dal D.G. di PERSOCIV circa il fatto che “A.D. ha versato, sempre e concretamente, nelle casse oggi INPS, tutti i contributi dovuti” (Notiziario n. 117 del 15.11.2017), poi seguita da specifica comunicazione on line pubblicata sul sito della D.G.

Ora, infine,  il comunicato INPS, che giunge quanto mai a proposito per farci passare un buon ferragosto. Auguri!!

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: 13.08.2018 – Comunicato INPS su prescrizione contributi dipendenti pubblici

Allegato 2: 10.08.2018 – Articolo di QuiFinanza su prescrizione contributi previdenziali

Allegato 3: Circolare INPS.169 del 15-11-2017 – prescrizioni contributi pensionistici, chiarimenti

AGGIORNAMENTO04.09.2018 – comunicato INPS posizioni assicurative  (clicca)

Notiziario n. 51 del 18 maggio 2018 –

Riportiamo il Notiziario FLP n. 8 del 22 maggio 2017 recante la nota del  “Dipartimento Studi e Legislazione”  della nostra Federazione che dà notizia delle tabelle relative all’ “assegno per il nucleo familiare (ANF)”,  recentemente comunicate  dall’INPS e in vigore dal 1 luglio p.v.:

” La FLP informa che l’INPS, Coordinamento Generale Statistico Attuariale, Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, con la circolare n. 68 dell’11.05.2018, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2016 e l’anno 2017 è risultata pari a 1,1 per cento.

Pertanto, ha comunicato che sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, in vigore per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 con il predetto indice.

FLP – DIPARTIMENTO STUDI E LEGISLAZIONE “

Pubblichiamo su questa stessa pagina la circolare INPS n. 68 dell’11.05.2018 (allegato 1) con accluse le tabelle di riferimento (allegato 2).

FLP DIFESA – COORDINAMENTO NAZIONALE

Allegato 1: Circolare INPS 68-11.05.2018 – ANF 2018-2019

Allegato 2: TABELLE INPS per ANF 2018-2019

Notiziario n. 40 del 17 aprile 2018 –

L’INPS, con la circolare n° 59 del 29.03.2018 (che pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 1), ha fornito le istruzioni applicative dell’art. 1, comma 170, della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), precisando che, per i lavoratori pubblici impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31.12.2016 e che svolgono attività lavorativa per almeno sei ore nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive) comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5, ai fini del raggiungimento del numero di turni notturni annui pari o superiore ai 78 previsti per il pensionamento anticipato (52 turni notturni annui di 12 ore, con la rivalutazione dell’1,5 corrispondono a 78 turni di 12 ore).

I lavoratori potranno accedere al trattamento anticipato se in possesso dei seguenti requisiti:

Il requisito dell’età minima è dunque diversificato a seconda del numero di turni annui svolti (si veda a tal proposito la circolare INPS n. 90/2017, che pubblichiamo in allegato 2 su questa stessa pagina), anche rideterminati in base alla rivalutazione di cui sopra.

I lavoratori destinatari della norma in esame, che perfezionano il requisito entro il 31 dicembre 2019, devono presentare la domanda di riconoscimento entro il 1° maggio 2018, corredata da:

  1. la certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:
    • lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);
    •  il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite;
  2. l’accordo collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di dodici ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2018 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato di cui all’articolo 2, comma 4, del D. Lgs. n. 67/2011.

La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente alla struttura INPS territorialmente competente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “modulistica”.

L’accesso al trattamento pensionistico anticipato è subordinato all’accertamento positivo dei requisiti indicati nella domanda presentata all’INPS, nonché di ogni altra condizione di legge.

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: Circolare INPS n. 59 del 29.03.2018

Allegato 2: Circolare INPS n. 90 del 24.05.2017

INPS


Le novità in materia di pensioni contenute nel DL “Lavoro” n. 48 del 04.05.2023, pubblicato in G.U. n. 103. L’analisi di CSE-FLP Pensionati: ricongiunzioni più onerose associate ad una rivalutazione in riduzione del montante contributivo, una uscita in più (il 15 luglio) per i precoci alle condizioni dell’APE Social, proroga del “contratto di espansione” (piani concordati di esodo a non più di 5 anni dal conseguimento del diritto a pensione) fino al 2025. L’INPS è commissariata, in arrivo la nuova governance. Il taglio del cuneo fiscale solo per i lavoratori attivi, fino a dicembre 2023.

13 Mag 2023 - Flp, Flp Difesa

Notiziario FLP Difesa n. 35 del 13 maggio 2023 – Riportiamo di seguito il notiziario CSE-Pensionati n. 10/2023, che riferisce delle novità introdotte in materia di pensioni dal DL “Lavoro” approvato in Consiglio dei Ministri il 1° maggio u.s. Si è parlato tanto, in questi ultimi giorni, del c.d. “decreto lavoro” approvato in Consiglio dei […]


Una nuova importante circolare INPS dello scorso 29 marzo regolamenta i termini di riscontro alle istanze di pensionamento: vi vengono stabilita i termini massimi di risposta dell’istituto in merito alle istanze di collocamento in pensione dei lavoratori da un minimo di 50 giorni per le pensioni meno complesse quali la reversibilità, e di 55 giorni per la pensione di vecchiaia , l’anticipata, ai superstiti, fino a un massimo di 120 giorni per la pensione di inabilità in cumulo o in totalizzazione

21 Apr 2021 - Flp Difesa

Notiziario FLP Difesa n. 30 del 17 aprile 2021 – Riportiamo di seguito il testo integrale del Notiziario  diffuso dalla Segreteria Generale della nostra Federazione del 15 u.s. con il quale si informa di una importante circolare emanata dall’INPS. L’INPS ha emanato la circolare n. 55 del 29 marzo, con la quale ha illustrato le […]


Circolare INPS n. 132 del 30 ottobre 2019. Istituito, presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti, il “Polo Nazionale Esercito” che, a partire dal 1 novembre u.s., è chiamato a gestire le pratiche pensionistiche e previdenziali, la polizza assicurativa, la gestione dei piccoli prestiti e dei prestiti pluriennali, le ricongiunzioni, i riscatti e le buonuscite (TFS) di tutto il personale militare e civile della Forza Armata. L’iniziativa è figlia del “protocollo” sottoscritto in data 31 luglio u.s. dal Capo di SME e dal Presidente INPS. La domanda che si fanno in molti: perchè solo l’Esercito?

27 Nov 2019 - Flp Difesa

News FLP DIFESA del 26 novembre 2019 – Nel corso del terzo e ultimo incontro con il Gen. S. Farina Capo di Stato Maggiore dell’Esercito (si veda il Notiziario n. 84 di pari data), il Direttore del CNAE  (Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito, che amministra oggi 106mila dipendenti, di cui 10.300 civili), gen. F. Sellani, comunicò alle […]


Decreto Legge 28.01.2019, n. 4 – Pensioni quota 100. Messaggio INPS n. 395 del 29.01.2019 sulle modalità di presentazione delle domande e circolare esplicativa n. 11 di pari data dello stesso Istituto che chiarisce diversi aspetti legati alle nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze del pensionamento anticipato (destinatari; cumuli; decorrenze; incumulabilità). La quota 100 per i lavoratori pubblici. Inoltre, opzione donna e pensioni per i lavoratori precoci

30 Gen 2019 - Flp Difesa

News FLP DIFESA del 30 gennaio 2019 – A seguito dell’emanazione del Decreto Legge 28.01.2019, n 4, che ha visto la luce  sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio u.s., e con riferimento ai pensionamenti in c.d. “quota 100”,  l’INPS ha diffuso due importanti documenti: il messaggio n. 395 del 29.01.2019 che offre indicazioni […]


Le novità annunciate in materia previdenziale per l’anno 2019. Pensione di vecchiaia a 67 anni, mentre per le pensioni anticipate rimarrebbe confermato, per gli statali, lo scatto di 5 mesi (42 anni e tre mesi per le donne; 43 anni e 3 mesi per gli uomini). Verrebbero confermate APE social e opzione donna. “Quota 100” anche per gli statali, ma uscite non prima di luglio e blocco dell’erogazione del TFS sino a 67 anni

8 Gen 2019 - Flp Difesa

Notiziario Flp Difesa n. 2 dell’8 gennaio 2019 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 1 in data di ieri 7 gennaio che delinea le novità che sembrano profilarsi per il corrente anno 2019  in materia previdenziale. ” Con il varo della Legge di Bilancio (L. 30.12.2018, n. 145), pubblicata nel […]


Messaggio INPS n. 3224 del 30.08.2018. L’ “elemento perequativo” previsto dal nuovo CCNL, che sarà azzerato dal 1.1.2019, non entra nella determinazione nè della “quota A” della pensione, nè in quella della buonuscita. Un altra fregatura, a dimostrazione della bontà del nuovo CCNL. Pubblichiamo anche la guida INPS sulle assenze per malattia

5 Set 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 95 del 5 settembre 2018 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 38 del 3.09.2018 che riporta la nota del nostro DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) in merito ad un recente messaggio dell’INPS: ” Con messaggio n. 3224 del 30.08.2018 che si allega in copia, l’INPS ha di […]


Messaggio INPS n. 3114 del 7 .08.2018, che reca importanti chiarimenti in ordine alle modalità di fruizione dei permessi ex Legge 104 e della cumulabilità tra permessi e congedo straordinario ex art. 42 D. Lgs. 151. I permessi mensili legge 104 fruibili anche nei giorni festivi e di notte, se ricompresi in turni a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive

17 Ago 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 88 del 17 agosto 2018 – Con il messaggio n. 3114 del 7 u.s., l’INPS ha fornito degli importanti chiarimenti in merito alle modalità di  fruizione: dei permessi di cui all’art.33 della legge 5.02.1994, n. 104 in caso di turni di lavoro notturno e festivi, del riproporzionamento giornaliero in part-time verticale e misto, […]


Comunicato INPS del 13.08.2018: la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019, mutando da questa data solo la conseguenza del mancato pagamento contributivo, che è comunque in capo alle AA. PP. Sarà possibile presentare la richiesta di variazione della posizione assicurativa anche dopo il 31 dicembre 2018.

14 Ago 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 87 del 13 agosto 2018 – L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha pubblicato in data odierna un comunicato con il quale ha fornito importantissime precisazioni in merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni previdenziali ex INPDAP,  ora tutte confluite in INPS. La precisazione del nostro Istituto Previdenziale è intervenuta […]


Assegno per il Nucleo Familiare dal 1.07.2018 al 30.06.2019. La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2016 e l’anno 2017 è risultata pari all’ 1,1 per cento. Rivalutati pertanto i livelli di reddito. Pubblichiamo le nuove tabelle dell’INPS in vigore dal 1 luglio 2018 fino al 30.06.2019

18 Mag 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 51 del 18 maggio 2018 – Riportiamo il Notiziario FLP n. 8 del 22 maggio 2017 recante la nota del  “Dipartimento Studi e Legislazione”  della nostra Federazione che dà notizia delle tabelle relative all’ “assegno per il nucleo familiare (ANF)”,  recentemente comunicate  dall’INPS e in vigore dal 1 luglio p.v.: ” La FLP […]


Rivalutati del 50% in più, per l’accesso alla pensione anticipata, i turni notturni di 12 ore. La circolare INPS n. 59/2018, che pubblichiamo, reca l’indicazione dei requisiti e le relative istruzioni per l’accesso al beneficio. I lavoratori interessati devono presentare le domande entro il 1° maggio p.v. alla sede territoriale INPS, che dovrà verificare il possesso dei requisiti previsti

17 Apr 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 40 del 17 aprile 2018 – L’INPS, con la circolare n° 59 del 29.03.2018 (che pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 1), ha fornito le istruzioni applicative dell’art. 1, comma 170, della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), precisando che, per i lavoratori pubblici impiegati in cicli produttivi organizzati su […]


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