Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 10 del 28 febbraio u.s. che reca la nota del DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) della nostra Federazione che riferisce del Relamento introdotto con il DPCM 4.9.2017 e della circolare INPS n. 28 del 13 febbraio u.s. recante istruzioni in materia di APE(Anticipo PEnsionistico)Volontaria. La quale, a differenza dell’APE Sociale (che è a carico dello Stato ed è riservata ad alcune categorie disagiate), è stata varata in via sperimentale fino al 2019 ed è sostenuta da un prestito erogato da una banca, a garanzia del quale è posta la pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione dei requisiti, per accedere al quale occorre comunque possedere i seguenti requisiti: 63 anni di età e 20 anni di contributi; maturare il diritti a pensione entro massimo 3 anni e sette mesi, e importo della futura pensione pari a 1,4 volte il trattamento minimo INPS (710 €, compresa la rata di ammortamento).
Di seguito, il testo integrale della nota del nostro DIPPA
“Finalmente. l’Inps con la circolare n 28 del 13.02.2018 ha emanato le istruzioni applicative in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE Volontaria), in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, L. 232/2016 (legge di bilancio del 2017) e dal Regolamento contenuto nel DPCM n. 150 del 4 settembre 2017.
Con l’APE Volontaria, si introduce, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019, un’ulteriore strumento di flessibilità in uscita o di avvicinamento alla pensione di vecchiaia, secondo i requisiti pensionistici previsti dalla Riforma Fornero, con l’art. 24, comma 6, L. 214/2011.
Ma bisogna dire che l’APE Volontaria è un prestito finanziario, commisurato e garantito dalla futura pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto a tale trattamento. Il prestito è erogato dalla banca in quote mensili e per richiederlo non occorre cessare l’attività lavorativa, ma è necessario avere una età minima di 63 anni e aver maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 20 anni.
L’Inps, insieme alla pubblicazione della circolare ha rilasciato sul proprio sito uno strumento – il simulatore – che permette di “calcolare in via indicativa” la quota di importo richiedibile come anticipo e la rata di rimborso.
L’utilizzo del simulatore è accessibile direttamente da ogni singolo soggetto e consente di determinare – in via indicativa – la quota di Ape richiedibile ed il “quantum” delle rate di ammortamento che saranno trattenute all’atto del pensionamento, nonché rimborsate in 240 rate mensili all’istituto finanziatore (banca) al momento della corresponsione della pensione di vecchiaia.
Per il funzionamento del simulatore è necessario inserire la data di nascita, la gestione previdenziale, il sesso e l’importo di pensione lorda mensile, importo, che come già segnalato non verrà fornito dall’Inps.
Il processo di richiesta di APE Volontaria si concretizza in due distinti passaggi:
1^ domanda: richiesta di certificazione, da presentare all’Inps (con Pin del cittadino o con Spid del Patronato) l’Istituto ha 60 giorni dalla ricezione della domanda per comunicare al soggetto interessato il possesso dei requisiti previsti e la prima data utile per presentare la domanda di APE;
2^ domanda: richiesta formale di anticipazione finanziaria (APE) la domanda si effettua tramite la procedura Inps e mediante l’utilizzo dello spid del diretto interessato. La domanda si articola in tre distinte richieste: alla banca, all’assicurazione e all’Inps per la futura pensione di vecchiaia.
Come precisato all’art.7, comma 15, del DPCM, l’APE Volontaria si perfeziona alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito istituzionale INPS, l’accettazione del contratto di finanziamento e l’accettazione della proposta di assicurazione, e il suo pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
La circolare in oggetto contiene altresì chiarimenti relativi a chi richiede l’APE Volontaria/APE Aziendale in ragione di un accordo tra lavoratore con il proprio datore di lavoro privato o un fondo di solidarietà o ente bilaterale (l’APE Aziendale chiaramente non è fruibile per dipendenti delle pubbliche amministrazioni).
L’accordo presuppone l’impegno da parte del datore ad incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore che accede all’APE Volontaria per il periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia.
Nella circolare vengono altresì definite le condizioni e modalità del Fondo di Garanzia al quale il richiedente aderisce al momento della definizione della procedura di APE Volontaria.
Si propone qui di seguito un’elencazione sintetica degli argomenti di rilievo da tenere ben presenti :
L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE Volontaria – è un istituto sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019.
L’APE Volontaria è un prestito che può essere richiesto da soggetti lavoratori (Dipendenti e Autonomi) iscritti in gestione AGO, Sostitutive, Esclusive e Gestione separata.
Requisiti per richiedere l’APE Volontaria sono:
il possesso di 63 anni di età (….attenzione dal 2019 ci vorranno 63 anni e 5 mesi),
anzianità contributiva non inferiore a 20 anni,
3 anni e sette mesi al raggiungimento del requisito pensionistico di vecchiaia,
importo pensione al netto della rata di ammortamento pari o superiore a 1,4 il T.M. .
I 20 anni di contribuzione devono essere maturati in un’unica gestione, pertanto non è possibile raggiungere il requisito dei 20 anni attraverso il cumulo o la totalizzazione. Eventuali ricongiunzioni e riscatti sono possibili, purché ci sia il pagamento integrale prima della richiesta di certificazione.
Per il perfezionamento dei 20 anni di contributi non si tiene conto delle maggiorazioni/rivalutazioni come anche dei periodi di lavoro all’estero.
L’anticipo di APE Volontaria è riconosciuto per i mesi mancanti al raggiungimento del requisito di pensione di vecchiaia previsti dall’art. 24, comma 6, L. 214/2011 (L. Fornero). Chi ha la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con requisiti diversi (es. art. 24, comma 15-bis, dipendenti pubblici settore sicurezza) non può richiedere l’APE Volontaria.
Per richiedere l’APE Volontaria non è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro quindi il richiedente può continuare a svolgere regolarmente la propria attività.
Non può richiedere l’APE chi ha già un trattamento pensionistico diretto (es. assegno ordinario invalidità Inps), chi ha già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o gli mancano meno di sei mesi al raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia.
L’APE Volontaria è compatibile con la percezione di prestazioni di sostegno al reddito e con la percezione dell’APE Sociale.
L’APE Volontaria richiedibile va da un minimo di 150 euro al mese ad un massimo variabile e determinato in base all’importo mensile di pensione e alla durata di erogazione dell’APE.
L’importo massimo di APE Volontario richiedibile va dal 75% per anticipi superiore a 36 mesi, al 90% per anticipi inferiori a 12 mesi.
Il soggetto in possesso dei previsti requisiti ed interessato all’APE Volontaria deve prima fare domanda di certificazione del diritto all’APE.
L’Inps ha 60 giorni per rispondere.
Nella certificazione l’Inps – in caso di non reiezione della domanda – comunica:
la prima data utile per la presentazione della domanda di APE Volontaria;
l’importo minimo e massimo della quota dell’APE ottenibile;
la durata massima del finanziamento (con eventuale periodo supplementare in caso di incremento di speranza di vita);
Nota bene: l’Inps non comunica l’importo di pensione;’importo della pensione che viene valutato è determinato sulla base della contribuzione presente al momento della domanda di certificazione.
In caso di reiezione è possibile presentare istanza di riesame entro 30 giorni.
La certificazione Inps può essere richiesta una sola volta.
Solo dopo la richiesta di certificazione del diritto all’APE l’interessato può presentare domanda di APE Volontaria mediante l’uso di SPID personale, entro il termine indicato nella certificazione.
Alla data di presentazione della domanda di APE Volontaria, l’importo massimo della rata di ammortamento mensile da restituire non deve superare il 30% dell’importo mensile di trattamento pensionistico. A tal fine il richiedente deve altresì dichiarare eventuali esposizioni di altra natura (es. debiti erariali, assegni divorzili, )
I soggetti che hanno maturato i previsti requisiti nel periodo tra il 1° maggio 2017 (data di entrata in vigore dell’APE Volontaria) ed il 18 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del DPCM n. 150) per richiedere l’APE Volontaria nel periodo trascorso, devono presentare – immediatamente – domanda di certificazione, per poi presentare domanda di APE Volontaria entro il 18 aprile 2018.
Con la domanda di APE Volontaria – da esercitarsi tassativamente entro e non oltre il termine riportato sulla certificazione che l’Inps rilascerà – si attiva la richiesta di finanziamento alla banca e la sottoscrizione di polizza assicurativa in caso di premorienza .
Il soggetto richiedente l’ APE Volontaria che perfeziona i requisiti per la pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2021 può scegliere se chiedere il finanziamento anche per i mesi di incremento di speranza di vita che si determineranno.
Con la domanda di Ape Volontaria viene presentata contestualmente la domanda di pensione di vecchiaia all’Inps.
L’APE Volontaria si perfeziona alla data di pubblicazione dell’accettazione del contratto da parte della banca e assicurazione, da tale momento il richiedente ha 14 giorni per un eventuale recesso.
L’APE è corrisposta in quote mensili per dodici mensilità e per un numero di mesi necessari al raggiungimento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia.
L’APE Volontaria decorre dal 1° giorno successivo a quello di presentazione della domanda, mentre il rateo viene erogato dalla banca dal 1° giorno del secondo mese successivo al perfezionamento.
Si sospende l’erogazione dell’APE se il beneficiario presenta domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, l’Inps liquida la pensione e trattiene la relativa rata mensile da restituire alla Banca.
La restituzione di quanto anticipato come APE dalla Banca, viene trattenuto dall’Inps sulla pensione di vecchiaia. La restituzione avviene in rate mensili per una durata di 20 anni (240 rate mensili). Sulla tredicesima non opera alcuna trattenuta.
La presentazione della domanda di pensione ai superstiti non comporta la sospensione dell’APE.
Il DPCM all’art. 14 individua 4 specifici casi nei quali si prevede l’attivazione del Fondo di Garanzia:
ove sia revocata la pensione da parte dell’INPS;
qualora l’ammontare totale delle rate di ammortamento dell’APE non corrisposte all’istituto finanziatore risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza dell’ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro;
ove l’impresa assicuratrice non adempia all’obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell’APE;
qualora il soggetto finanziatore, che non e’ stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l’APE, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni successivi.
Il Fondo di Garanzia interviene a favore della Banca, nel contempo, attraverso l’Inps che ne è gestore, provvede:
nei casi di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), b) e d) del DPCM n. 150/2017 a recuperare nei confronti del soggetto finanziato o dei suoi eventuali eredi in un’unica soluzione o con un piano rateale (max 36 mesi) quanto riconosciuto alla banca;
nel caso della lett. c) a recuperare nei confronti dell’impresa assicuratrice.
Qualora in corso di recupero si dovesse verificare il caso in cui la pensione di vecchiaia sia incapiente l’importo non recuperato deve essere trattenuto su ulteriori pensioni di cui sia titolare il soggetto (non si toccano i trattamenti assistenziali).
Qualora l’incapienza sia superiore a € 200 e siano trascorsi 180 giorni dalla data di scadenza dell’ultimo rateo, la banca chiede l’intervento del Fondo di Garanzia, previsto per legge, per il recupero dell’80% del debito residuo.
Fiscalmente le somme mensili erogate dalla banca non fanno reddito Irpef.
Dalla quota di interessi sul finanziamento e premio assicurativo deriva un credito d’imposta annuo che l’Inps restituirà mensilmente dalla prima rata di pensione.
Per i dipendenti pubblici che accedono all’APE Volontaria il pagamento del T.F.S. decorre dalla data di collocamento a riposto.
Incremento del montante contributivo individuale (APE Aziendale) I soggetti in possesso della certificazione per i diritto all’’APE possono – previo accordo individuale con il proprio datore di lavoro privato (Fondi di solidarietà/Enti bilaterali) il quale si impegna ad incrementare il montante contributivo del lavoratore per il periodo mancante al raggiungimento della pensione di vecchiaia – accedere all’APE Volontaria (aziendale).
L’incremento del montante contributivo, per effetto dell’accordo di APE Aziendale, determinerà alla decorrenza prevista per la pensione di vecchiaia una liquidazione di importo maggiore rispetto a quella definita al momento della richiesta di APE Volontaria. Resta invariato l’importo della quota di rata di ammortamento mensile da trattenere sulla pensione e da corrispondere alla banca.
L’Ape Aziendale non si applica nei rapporti di lavoro della pubblica amministrazione.
L’incremento del montante contributivo va effettuato dal datore di lavoro, versando all’Inps in un’unica soluzione e alla scadenza indicata quanto dovuto. Per la definizione dell’ammontare trova applicazione la disciplina prevista per la determinazione dell’importo del contributo volontario (art.7 D.L.vo 184 del 1997)
L’accordo individuale va allegato all’istanza di accesso all’APE Volontaria e deve contenere i seguenti dati :
dati identificativi completi del lavoratore e del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), comprensivi dei rispettivi codici fiscali;
importo dell’incremento del montante contributivo. Detto importo non potrà risultare inferiore rispetto a quello determinato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 ossia calcolato applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica di riferimento, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (1,0%), alla retribuzione complessiva riferita a ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
periodo assicurativo assunto a riferimento per il calcolo del predetto montante (data inizio e data fine);
periodo previsto di fruizione dell’APE;
assunzione, da parte del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), dell’obbligazione irrevocabile di versamento del predetto incremento del montante contributivo entro la scadenza di pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.
L’accordo individuale deve riguardare un rapporto di lavoro attuale ed esistente, ancorchè sospeso (es. lavoratore in aspettativa o assente a motivo di un evento tutelato).
Anche in caso di rapporto di lavoro part-time plurimo con datori diversi l’accordo individuale può essere stipulato con un solo datore.
Nei confronti del lavoratore trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore.
Una criticità: l’Inps non fornisce e né certifica l’importo del trattamento pensionistico maturato dal richiedente, determinando una carenza informativa su un dato fondamentale. Non conoscere l’importo della pensione alla data della certificazione non permette di effettuare un piano di finanziamento e di ammortamento attendibile.
In presenza di accordo finalizzato ad incrementare il montante contributivo individuale (APE Aziendale)
non appare chiaro cosa accadrebbe nel caso in cui l’importo calcolato nell’accordo sia minore o maggiore di quello che deve essere effettivamente quantificato, secondo le modalità previste per il pagamento dei contributi volontari. A tal fine sarebbe opportuno ricevere preventivamente un calcolo direttamente dall’Inps ovvero implementare il simulatore di tale funzione.
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP “
Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 34 di data odierna che reca la nota del DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) della nostra Federazione in merito ai contenuti della circolare INPS n. 186 del 21 u.s. che aggiorna trattamenti e prestazioni erogate dall’Istituto sulla base dell’indice di rivalutazione provvisorio a partire dal 1 gennaio 2018 pari all’1,1 %, sulla base di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 20.11.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017, che ad ogni buon conto pubblichiamo anche su su questa pagina in allegato 2.
“Si informa che l’Inps con circolare n.186 del 21.12.2017, ha provveduto ad aggiornare gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali sui quali influisce la rivalutazione di perequazione automatica annuale.
Sulla base del decreto del 20 novembre 2017, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e pubblicato sulla G.U. n. 280 del 20 novembre 2017, le percentuali di perequazioni automatiche da attribuire sono:
Anno 2018: l’aumento di perequazione automatica previsionale è pari a 1,1%;
Anno 2017: la variazione definitiva di perequazione automatica è stata pari a 0,0%
IMPORTI PROVVISORI DEI TRATTAMENTI PIU’ COMUNI, IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016
Trattamento minimo
€ 507,42 (mensili)
€ 6.596,46 (annui)
Pensioni Sociali
€ 373,33 (mensili)
€ 4.853,29 (annui)
Assegno Sociale
€ 453,00 (mensili)
€ 5.889,91 (annui)
Invalidità civili
€ 282,55 (mensili)
€ 4.853,29 (annui)
totali – ciechi – sordomuti
RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI
Per il 2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici si effettua secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, L. 448/1998) come da tabella
dal
Fasce trattamenti complessivi
% indice perequazione da attribuire
Aumento del
Importo trattamenti complessivi
da
a
Importo garanzia
1° gennaio 2018:
Fino a 3 volte il TM
100
1,100 %
–
1.505,67
Fascia di Garanzia *
Importo garantito
1.505,68
1.506,49
1.522,23
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM
95
1,045 %
1.505,68
2.007,56
Fascia di Garanzia *
Importo garantito
2.007,57
2.011,94
2.028,54
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM
75
0,825 %
2.007,57
2.509,45
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.509,46
2.516,31
2.530,15
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM
50
0,550 %
2.509,46
3.011,34
Fascia di Garanzia *
Importo garantito
3.011,35
3.012,99
3.027,90
Oltre 6 volte il TM
45
0,495%
3.011,35
–
(Le fasce di garanzia operano quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite perequato della fascia precedente)
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Il contributo di solidarietà introdotto dalla Legge Fornero (art. 24, comma 21, L. 214/2011) che operava sulle pensioni di importo superiore a 5 volte il T.M. cessa la sua applicazione.
NUOVI REQUISITI ANAGRAFICI
Dal 2018 il requisito anagrafico si allinea per tutte le tipologie di lavoratori e diventa:
pensione di vecchiaia 66 anni e 7 mesi;
assegno sociale 66 anni e 7 mesi.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Le prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria, nelle norme dell’effettuazione delle visite e relativo iter di verifica, continuano ad essere corrisposte ai minorati civili e alla pensione con handicap (art. 25, comma 6bis, L. 114/2014).
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP “
Pubblichiamo su questa stessa pagina la circolare INPS n. 186 del 21 dicembre 2017 avente per oggetto “Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2018”
E’ comparso sul sito di PERSOCIV un “comunicato” datato 25 settembre avente per oggetto “visite fiscali” (che pubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina), con il quale la D.G. fornisce alcune indicazioni di carattere operativo in merito alle nuove regole introdotte dal 1 settembre u.s. e di cui al messaggio INPS n. 3265 del 9 agosto u.s., ai cui contenuti abbiamo dedicato due Notiziari (Notiziario n. 77 dell’11.08 e Notiziario n. 86 del 12.09.2017)
Ricordiamo brevemente i fatti. L’art. 18 del D. Lgs. 25.05. 2017, n. 75, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017 e attuativo della legge delega n. 125/2015, ha disposto la modifica della disciplina vigente in materia di accertamenti medico-legali in caso di assenze dal servizio per malattia, devolvendo tutte le competenze, precedentemente poste anche in capo alle ASL, in via esclusiva all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) attraverso l’istituzione del “Polo Unico per le visite fiscali”, da esso dipendente, che gestirà le visite mediche di controllo (in sigla: VMC) sia dei lavoratori privati che di quelli pubblici, per questi ultimi anche utilizzando le risorse ad esso trasferite dalle Amministrazioni Pubbliche. La decorrenza della norma, a mente di quanto stabilito dall’art. 22 dello stesso D. Lgs. 75, era fissata al 1 settembre u.s. , ed è per questo che INPS ha provveduto a fornire istruzioni con il sopra richiamato messaggio n. 3265 del 9 agosto u.s., che ripubblichiamo sul nostro sito web, i cui contenuti sono stati oggetto dei Notiziari sopra richiamati e ai quali ovviamente rinviamo per il dettaglio.
Quel messaggio diceva anche una cosa importante: che un emanando e apposito D.M. avrebbe dovuto armonizzare finalmente le fasce di reperibilità tra pubblico e privato, oggi differenziate con marcata penalizzazione dei lavoratori pubblici, e che avrebbe definito al contempo le modalità per le VMC. Naturalmente, non conosciamo, a tutt’oggi, la bozza di DM predisposta dalla Funzione Pubblica; pur tuttavia, siamo in possesso del parere (n. 1939/2017) che il Consiglio di Stato ha dato in data 9 u.s. sullo schema di decreto predisposto dalla Ministra Madia, che pubblichiamo in allegato 2 su questa stessa pagina, attraverso la cui lettura emergono già alcune delle scelte della F.P. Incredibili davvero, quelle previste in merito alla fasce di reperibilità: lo schema di decreto Madia prevede il mantenimento dello statu quo, e cioè il mantenimento delle attuali fasce orarie differenziate tra pubblico e privato, con maggiore onere per i lavoratori pubblici (quattro ore complessive di reperibilità per i privati, ben sette invece per i pubblici), che la Madia ha giustificato con la necessità di non abbassare l’incisività dei controlli riducendo le fasce. Per fortuna, il parere del Consiglio di Stato fa giustizia di questa assurda impostazione, ricordando che, siccome il criterio di delega recato dalla norma novellata dal D. Lgs. 165/2001 parla esplicitamente di armonizzazione della disciplina tra pubblico e privato, le fasce di reperibilità vadano comunque uniformate. Che cantonata da parte di FP, figlia ancora una volta di una malsana idea dei lavoratori pubblici (irresponsabili e fannulloni) e di un approccio di carattere poliziesco che continua a connotare le scelte di F.P. anche dopo Brunetta.
Altro rilievo del Consiglio di Stato: non vengono esplicitati nello schema di DM i criteri in base ai quali l’INPS può disporre di propria iniziativa la visita fiscale, e la cosa non appare un dettaglio di poco conto. Attendiamo di conoscere come il DM declinerà al proprio interno i condivisibili pareri del Consiglio di Stato.
Tornando invece al “comunicato” di PERSOCIV, a nostro avviso esso non aggiunge nulla a quanto già non si sapesse, e peraltro a distanza di un mese e mezzo dal messaggio INPS e dopo 25 giorni di entrata in vigore delle nuove regole. Trattasi infatti solo di una sorta di “memento” per gli Enti di servizio. Nulla infatti reca il “comunicato” in merito alle domande che in tanti oggi si pongono. Per esempio: se l’assenza per malattia è conseguente a un ricovero ospedaliero certificato o discende da patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio, si può essere comunque soggetti a visita fiscale?
Su questi e altri interrogativi inevasi, la DG non dice comprensibilmente nulla..
Bisognerà allora attendere il varo del DM Madia: a quando il parto?
Intanto, l’INPS ha diffuso in data 26 u.s. un secondo messaggio, il n. 3685, che pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato competo dei suoi due allegati.
Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 38 del 15.09.2015 2015 con il quale il “Dipartimento politiche previdenziali ed assistenziali” della nostra Federazione fa un utilissimo punto punto di situazione sull’istituto della c.d “pensione anticipata” alla vigilia di possibili provvedimenti di modifica della legge Fornero di cui parlano quasi quotidianamente gli organi di informazione.
“Visto l’attuale balletto sulle modifiche alla Legge Fornero, e considerato che è in scadenza al 31.12.2015 la legge sulla “Opzione Donna”, il Dipartimento ritiene cosa utile fare il punto della situazione pensionistica sull’istituto della cosiddetta “pensione anticipata” varata dal duo Monti-Fornero, prima che avvengano auspicabilmente modifiche a fine anno con la legge di stabilità 2016.
La pensione anticipata è una prestazione economica che i lavoratori dipendenti ed autonomi chiedono con apposita domanda e l’importo mensile erogato dall’INPS può aversi, quando non si raggiunge l’età anagrafica per accedere alla pensione di vecchiaia, soltanto, se sono stati versati i contributi per un certo numeri di anni (minimo 20).
Per i lavoratori dipendenti, dal 1 gennaio 2012 si può conseguire la pensione anticipata quando si matura un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese per il 2012, 42 anni e 5 mesi per il 2013, 42 anni e 6 mesi nel 2015, e 42 anni e 10 mesi dal 2016 al 2019; per le lavoratrici dipendenti, invece, i requisiti sono ridotti in ogni caso di dodici mesi.
Il requisito contributivo aumenta in quanto soggetto all’adeguamento relativo alle “speranze di vita”. Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 si può conseguire il diritto a pensione anticipata, correlandola al compimento di 63 anni, a condizione che siano stati versati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscattare), con esclusione di quella “figurativa” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione dovrà risultare non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Anche per questi dal 1 gennaio 2016 il requisito anagrafico viene elevato a 63 anni e 7 mesi, ma non operano penalizzazioni.
Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad una età inferiore a 62 anni, era prevista una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni, elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Detta riduzione non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata a decorrere dal 1 gennaio 2015 e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data e l’interessato ha un età inferiore ai 62 anni alla data di collocamento in pensione (legge di stabilità 2015).
Per richiedere la pensione anticipata si presenta la domanda, informando l’Ufficio di appartenenza, via Web attraverso il portale INPS (www.inps.it) utilizzando l’apposito PIN, richiesto in precedenza allo stesso portale, oppure tramite Enti di Patronato che mettono a disposizione i necessari servizi telematici o infine tramite telefono chiamando il numero gratuito da rete fissa 803164 o il numero da rete mobile a pagamento 06164164.
La pensione anticipata spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre per quelli iscritti ai Fondi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, previa maturazione dei requisiti contributivi finora descritti.
Il Governo Renzi ha intenzione con la prossima legge di stabilità di intervenire sulle pensioni, introducendo una maggiore flessibilità in uscita, anche attraverso una riduzione dell’assegno INPS, per consentire ai lavoratori di decidere in piena libertà e così incentivare il ricambio generazionale.
Si parla di un’uscita flessibile con penalizzazioni che consentirebbe il pre- pensionamento ad una età minore rispetto a quella prevista, ma con una decurtazione percentuale del proprio assegno nell’ordine del 3% per ogni anno di mancata contribuzione… Ma soltanto nei prossimi mesi saremo in grado di conoscere la linea intrapresa dal Governo e i progetti di legge che andranno all’approvazione parlamentare, e vi terremo informati.
Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali”
Vi terremo naturalmente informati degli sviluppi della questione.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
News del 19 agosto, h. 18.00 –
Sul sito dell’INPS è stata finalmente pubblicata, dopo le polemiche di questi ultimi giorni innescate da un articolo del quotidiano “La Repubblica”, la circolare n. 152 del 18 agosto 2015 che reca indicazioni in merito alla fruizione del congedo parentale in modalità oraria, che – come noto – può oggi essere fruito fino al 12° anno di vita del bambino o di ingresso in famiglia in caso di adozione, e che si aggiunge alle vecchie modalità di fruizione su base giornaliera e su base mensile.
Detta circolare ha una storia particolarmente complessa e una genesi alquanto sofferta. Come noto, la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, in aggiunta a quelle su base mensile e giornaliera, era stata introdotta dalle legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012, n. 228), che però ne aveva demandato la relativa regolamentazione alla contrattazione collettiva. Condizione questa, però, sinora mai soddisfatta e, per quanto attiene al settore pubblico, il motivo è ovviamente riconducibile al blocco dei contratti del pubblico impiego introdotto nel 2010 dal Governo Berlusconi e poi prorogato dai successivi Governi di periodo in periodo sino a tutto il corrente anno 2015, che solo il ricorso FLP del 2011, approdato recentemente al giudizio positivo della Corte Costituzionale (sentenza n. 178/2015), ne ha consentito finalmente la rimozione.
Preso atto che la regolamentazione per via contrattuale non è intervenuta in questi anni, il Governo ha ritenuto di dover intervenire e lo ha fatto con il Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 80 attuativo della legge delega 10.12.2014, n. 183 (c.d. “Jobs Act”), che all’art. 1, commi 8 e 9, dispone appunto la possibilità di fruizione da parte della lavoratrice e del lavoratore anche in assenza di specifiche norme contrattuali di regolamentazione dell’istituto, e comunque “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”. I contratti collettivi potranno in ogni caso determinarne una durata oraria inferiore.
Con la sopra richiamata circolare n. 152 del 18 agosto 2015, l’INPS fornisce ora precise indicazioni sui “criteri di fruizione del beneficio, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria” (punto 2) e sulla “contribuzione figurativa” (punto 3), e inoltre reca dettagliate istruzioni sulle “modalità operative” (punto 4) e sulle “istruzioni procedurali” (punto 5) per la presentazione delle domande, che dovranno essere inviate tramite i tre seguenti canali: WEB, Contact Center Integrato, Patronati.
Dunque, da oggi 19 agosto è attiva la procedura on line per la presentazione della domanda ai fini della fruizione del congedo parentale su base oraria, che in questa fase iniziale potrà riguardare anche congedi orari fruiti in data antecedente alla presentazione della domanda.
Ricordiamo infine, che come precisato dallo stesso INPS, “il genitore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro la fruizione del congedo parentale su base oraria con due giorni di preavviso indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo”.
Attendiamo ora di vedere se PERSOCIV riterrà di intervenire al riguardo fornendo ulteriori indicazioni attraverso una propria circolare.
Pubblichiamo su questa stessa pagina: in allegato 1, la circolare INPS e, in allegato 2, il D. Lgs. n. 151/2001 aggiornato sino al D.Lgs. 80/2015 (“Quaderno FLP DIFESA n. 3/2015”). Inoltre, il link per il collegamento con il sito INPS
Riportiamo il Notiziario FLP n. 26 del 3 giugno 2015 redatto dal “Dipartimento Studi e Legislazione” della nostra Federazione che dà notizia delle nuove tabelle dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), recentemente aggiornate dall’INPS e decorrenti dal 1 luglio p.v.
“La FLP informa che l’INPS, con la circolare n.109 del 27.05.2015, ha comunicato che a decorrere dal 1° luglio 2015 sono stati rivalutati dello 0,2% i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
In relazione a quanto sopra, sono state aggiornate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
A CHI SPETTA
L’Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
MISURA DELLA PRESTAZIONE
È calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:
il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione;
Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.
DOMANDA
Deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:
al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
Contact Center – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).
REDDITI DEL NUCLEO
Il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.
I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell’assegno sono quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
Ai fini del diritto all’assegno si considera la somma dei seguenti redditi imponibili fiscalmente:
Redditi da lavoro dipendente e assimilati: vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro, da pensione, da prestazioni temporanee percepiti in Italia o all’estero, compreso arretrati a tassazione separata, borse di dottorato, di specializzazione, assegni di ricerca, redditi da co.co.co. e collaborazione a progetto, assegno di mantenimento del coniuge, indennità di Disoccupazione, di Mobilità, di Maternità, Cassa Integrazione, eccetera;
Redditi di qualsiasi natura derivanti ad es. da lavoro autonomo, da fabbricati (rivalutati del 5% e al lordo dell’eventuale deduzione dell’abitazione principale) e da terreni.
redditi esenti da imposta (ad es. pensioni, assegni ed indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili) o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (ad es. interessi su depositi bancari, postali e su titoli), se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno immediatamente precedente.
I redditi sono ricavabili dai seguenti documenti fiscali:
Mod. CU 2015 (punti 1.3.4.201.221.261 e 262);
Mod. 730 (importi desumibili dal mod.730-3/2015, righi 1, 2, 3, 5,6,7, 147 e 148);
Mod. UNICO 2015 (importi desumibili dai dati riportati nei singoli quadri).
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
le rendite vitalizie erogate dall’Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.
FLP – Dipartimento Studi e Legislazione
Su questa pagina, sono pubblicati come allegati al presente Notiziario:
Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 5 del 9.01.2015 che dà notizia del messaggio INPS n. 9963 del 30.12.2014, qui allegato, che fornisce istruzioni per la presentazione, entro il 1 marzo 2015, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti da parte di quei lavoratori che maturano i prescritti requisiti entro l’anno in corso.
“Il Decreto Legislativo n.67 del 21 aprile 2011, modificato dalla legge 214/2011, reca disposizioni in materia di “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’art. della legge 4.11.2010 n. 183”. La norma riconosce ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti, il diritto a conseguire il pensionamento con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Per il 2015, l’INPS (con messaggio n. 9963 del 30.12.2014 allegato) fornisce le indicazioni per la presentazione, entro il 1 marzo 2015, delle domande, opportunamente documentate, di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti privati e pubblici che perfezionano nell’intero anno 2015 i prescritti requisiti agevolati.
Di seguito, si riassumono i lavoratori interessati:
Per l’art.1 comma 1 lett. a) – lavoratori impegnati nelle seguenti lavorazioni:
lavori in miniera,
lavori nelle cave,
lavori nelle gallerie,
lavori in cassoni ad aria compressa,
lavori svolti dai palombari,
lavori ad alte temperature,
lavorazione del vetro cavo,
lavori espletati in spazi ristretti,
lavori di asportazione dell’amianto.
Anzianità contributiva: almeno 35 anni; requisito anagrafico: minimo 61 e 3 mesi; per raggiungere la Quota (somma e anzianità contributiva): 97,3
er l’art.1 comma 1 lett. b) – lavoratori impegnati in LAVORI NOTTURNI
lavoratori a turni/notturno per almeno 6 ore (consecutive che comprendono l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) e per un numero di notti non inferiore a 78 l’anno: maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel 2015 con almeno 35 anni di contributi con età minima di 61 anni e 3 mesi per una quota di 97,3;
lavoratori a turni/notturno per almeno 6 ore e per un numero di notti da 72 a 77 l’anno: maturano i requisiti per il 2015 con anzianità sempre di 35 anni con età minima 62 anni e 3 mesi per raggiungere la quota di 98,3;
lavoratori a turni/notturno per almeno 6 ore e per un numero di notti da 64 a 71 l’anno: maturano i requisiti per il 2015, con anzianità contributiva di 35 anni con età minima di 63 anni e 3 mesi per una quota di 99,3.
lavoratori che effettuano lavoro notturno per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo: maturano i requisiti con 35 anni di contribuzione, con età di 61 anni e 3 mesi per una quota di 97,3
altre casistiche descritte nel messaggio a cui si rinvia;
Per l’art.1 comma 1 lett. c) – lavoratori impegnati in processi produttivi in serie:
voce 1462 – lavorazioni prodotti dolciari additivi per bevande
voce 2197 – lavorazioni e trasformazioni resine sintetiche e polimeri
voce 6322 – macchine da cucire e impagliatrici
voce 6411 – costruzione autoveicoli e rimorchi
voce 6581– apparecchi termici, di produzione vapore, riscaldamento, refrigerazione
voce 6582 – elettrodomestici
voce 6590 – altri strumenti e apparecchi
voce 8210 – confezione con tessuti articoli abbigliamento e accessori
voce 8230 – confezione di calzature
Per l’art.1 comma 1 lett. d) – i lavoratori conducenti di veicoli di capienza non inferiori a 9 posti , adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo
Il requisito temporale di svolgimento dell’attività usurante, per ottenere l’anticipo pensionistico, è quello per aver svolto effettivamente, regolarmente e continuativamente
almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, nel caso di accesso alla pensione con decorrenza entro il 31 dicembre 2017
almeno la metà della vita lavorativa complessiva, nel caso di accesso alla pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2018
Anzianità contributiva: almeno 35 anni; requisito anagrafico: minimo 61 e 3 mesi per raggiungere la Quota (somma e anzianità contributiva): 97,3
Il beneficio, a favore dei lavoratori riconosciuti impegnati in attività usuranti, in effetti, consiste in un più favorevole requisito di età anagrafica e di quota per andare in pensione, per cui il requisito dei 35 anni di anzianità contributiva non si modifica mai ed il regime della decorrenza del pensionamento è quello vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.
Riteniamo pleonastico aggiungere che solo dopo aver accertato l’esito positivo della domanda, si andrà a fare istanza di pensionamento.
Se la domanda viene presentata oltre i termini stabiliti, in caso di accertamento positivo dei requisiti, la decorrenza sarà differita di uno, due e tre mesi a seconda del ritardo.
Le amministrazioni e i datori di lavoro devono rendere disponibile la documentazione necessaria per il riconoscimento e l’accesso ai benefici per l’attività usurante.
IL DIPARTIMENTO POLITICHE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI FLP “
Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 3 del 7 gennaio 2015 con il quale il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali della nostra Federazione fa il punto sulle principali novità intervenute a far data dal 1 gennaio 2015 in materia previdenziale con l’entrata in vigore della Legge 23.12.2014, n. 190 (c.d. “legge di stabilità 2015”).
” All’inizio del nuovo anno, come da tradizione, facciamo il punto sulle pensioni, anche in virtù della novità introdotta dalla legge di stabilità approvata il 23.12.2014.
Pensione anticipata: modificata la Fornero
Per lasciare il lavoro in anticipo, rispetto alla pensione di vecchiaia, gli uomini, per tutto l’anno 2015, devono avere almeno 42 anni e 6 mesi di contributi, mentre alle donne bastano 41 anni e 6 mesi.
Ma dal 2016 l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita aumenta di 4 mesi, per cui il requisito salirà a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, mentre per le donne sarà 41 anni e 10 mesi.
La novità però è che, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, il sistema di penalizzazioni previste dalla legge Fornero per chi raggiunge questo minimo contributivo e va in pensione con meno di 62 o 60 anni, è stato abolito!!!
Infatti il comma 113 della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, prevede che coloro che hanno raggiunto il minimo contributivo (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne per il 2015, come detto) vanno in pensione con l’assegno pieno, cioè senza la decurtazione dell’1% o 2% annuo per tutti gli anni prima dei 62 o dei 60 anni di età
Pensione di vecchiaia
Per gli uomini e le donne del pubblico impiego per il solo 2015 rimangono i vecchi limiti di età per andare in pensione cioè 66 anni e 3 mesi, mentre dal 2016 serviranno 66 anni e 7 mesi, 4 mesi in più legati all’adeguamento legato alla speranza di vita, per andare in pensione di vecchiaia (oltre a un minimo di 20 anni di contributi).
Scadenze pagamenti
pensione INPS unitamente a quella dell’ ex INPDAP, per cui:
1° del mese per sole pensioni INPS;
10 del mese per pensioni INPS unitamente a ex INPDAP;
16 del mese per pensioni ex INPDAP
Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP “
Notiziario n. 24 del 25 febbraio 2013 –
Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 5 del 25.02.2013 relativo al messaggio INPS n. 876 del 15.01.2013 che riprende l’assunto legislativo (legge 214/2011 Fornero) dando le opportune disposizioni operative per l’accesso al pensionamento degli addetti alle lavoraioni particolarmente faticose e pesanti.
” Come è noto l’art. 24 commi 17 e 17 bis della legge n. 214 /2011 (legge Fornero) ha modificato i requisiti per l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Il messaggio INPS n. 876 del 15.01.2013 riprende l’assunto legislativo dando le opportune disposizioni operative.
Evidenziamo gli aspetti più significativi:
– entro il 01.03.2013 vanno presentate le domande di riconoscimento del beneficio riservato ai dipendenti che hanno svolto lavori usuranti (es. lavoro notturno a turni) e che perfezionano i prescritti requisiti nel 2013;
– la presentazione della domanda oltre il termine dell’anno di maturazione dei requisiti implica il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato di 1 mese per un ritardo della presentazione dell’istanza massimo di un mese, 2 mesi per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi, 3 mesi per un ritardo pari o superiore a tre mesi;
– la documentazione a corredo della domanda deve essere dell’epoca e non buone dichiarazioni fatte “ora per allora”;
– per i dipendenti iscritti alla gestione ex Inpdap – soppresso dal 2012 – la domanda e documentazione va presentata secondo le modalità già stabilite dall’INPDAP;
– per il riconoscimento del beneficio, fino al 2017, è necessario dimostrare di aver svolto per 7 anni attività usurante negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
– entro il 31.10.2013 l’INPDAP deve fornire comunicazione con indicazione della prima decorrenza utile o il rigetto della domanda per mancanza di requisiti;
– alla documentazione minima, il dipendente può fornire ulteriore documentazione integrativa;
– in caso di accoglimento della domanda al beneficio dell’attività usurante, il dipendente dovrà fare la specifica domanda di pensione, considerando che, oltre a possedere i requisiti in questione, lo stesso potrà andare in pensione secondo il regime della decorrenza della finestra a scorrimento (12 mesi).
Si allega prospetto riassuntivo dei requisiti e decorrenze per il 2013.
Notiziario n. 23 del 5 marzo 2018 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 10 del 28 febbraio u.s. che reca la nota del DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) della nostra Federazione che riferisce del Relamento introdotto con il DPCM 4.9.2017 e della circolare INPS n. 28 del 13 febbraio […]
Notiziario n. 135 del 28 dicembre 2018 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 34 di data odierna che reca la nota del DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) della nostra Federazione in merito ai contenuti della circolare INPS n. 186 del 21 u.s. che aggiorna trattamenti e prestazioni erogate dall’Istituto […]
Notiziario n. 92 del 28 settembre 2017 – E’ comparso sul sito di PERSOCIV un “comunicato” datato 25 settembre avente per oggetto “visite fiscali” (che pubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina), con il quale la D.G. fornisce alcune indicazioni di carattere operativo in merito alle nuove regole introdotte dal 1 settembre u.s. e […]
Notiziario n. 98 del 19 settembre 2015 – Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 38 del 15.09.2015 2015 con il quale il “Dipartimento politiche previdenziali ed assistenziali” della nostra Federazione fa un utilissimo punto punto di situazione sull’istituto della c.d “pensione anticipata” alla vigilia di possibili provvedimenti di modifica della legge Fornero di cui […]
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Notiziario n. 58 dell’ 8 giugno 2015 – Riportiamo il Notiziario FLP n. 26 del 3 giugno 2015 redatto dal “Dipartimento Studi e Legislazione” della nostra Federazione che dà notizia delle nuove tabelle dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), recentemente aggiornate dall’INPS e decorrenti dal 1 luglio p.v. “La FLP informa che l’INPS, con la […]
Notiziario n. 6 del 14 gennaio 2015 – Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 5 del 9.01.2015 che dà notizia del messaggio INPS n. 9963 del 30.12.2014, qui allegato, che fornisce istruzioni per la presentazione, entro il 1 marzo 2015, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti da parte di quei lavoratori […]
Notiziario n. 4 dell’ 8 gennaio 2015 – Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 3 del 7 gennaio 2015 con il quale il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali della nostra Federazione fa il punto sulle principali novità intervenute a far data dal 1 gennaio 2015 in materia previdenziale con l’entrata in vigore della Legge […]
Notiziario n. 24 del 25 febbraio 2013 – Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 5 del 25.02.2013 relativo al messaggio INPS n. 876 del 15.01.2013 che riprende l’assunto legislativo (legge 214/2011 Fornero) dando le opportune disposizioni operative per l’accesso al pensionamento degli addetti alle lavoraioni particolarmente faticose e pesanti. ” Come è noto […]