Notiziario FLP Difesa n. 59 del 19 settembre 2023 –
TFS – TFR
Riportiamo di seguito il Notiziario CSE-FLP Pensionati n. 17/2023 che reca le novità introdotte dall’INPS con la circolare che detta le istruzioni per accedere all’anticipo del TFS/TFR a condizioni più convenienti rispetto a quelle stabilite nell’accordo tra Governo e ABI. Nessuna novità è intervenuta sull’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, che sollecita il legislatore a modificare e rimuovere le norme attualmente esistenti su differimento e rateizzazione del dovuto.
Con circolare n. 79 del 7 set u.s., allegata al presente Notiziario, l’INPS ha fornito chiarimenti e istruzioni in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR, che interessa pensionati ex lavoratori pubblici.
Il problema è ben conosciuto: nel settore pubblico il TFS destinato ai lavoratori pubblici viene erogato in tempi più lunghi rispetto al privato, che differiscono tra loro in ragione della causa di cessazione dal servizio arrivando in alcuni casi addirittura fino ai 5 anni. In aggiunta, la corresponsione del TFS ha tempi diversi in relazione alla somma maturata da erogare.
Dal 2020 c’è la possibilità per il neo pensionato pubblico di richiedere in banca un anticipo del proprio TFS/TFR in base a uno specifico accordo intercorso tra Governo pro tempore e ABI, pur nei limiti dell’importo netto di 45.000 € (alcune banche consentono però anche l’anticipazione di tutto il TFS maturato), ma con costi bancari molto elevati che arrivano oggi fino al 4-5 % su base annua.
Più recentemente (vds. ns. Notiziario n. 20 del 15.11.2022) anche l’INPS ha reso possibile l’anticipo di TFS/TFR, con costi più contenuti (1% fisso dell’importo erogato con l’aggiunta di un ulteriore 0,50% una tantum), ma che in ogni caso riducono l’importo del TFS esigibile. La circolare INPS n. 79 sopra richiamata fornisce ora chiarimenti e istruzioni per accedere all’anticipo INPS.
I destinatari sono tutti gli ex dipendenti pubblici, iscritti alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali» dell’Inps, pensionati o che hanno cessato il rapporto di lavoro e che hanno titolo al TFR o al TFS, non ancora interamente erogato.
L’INPS ricorda la condizione ineludibileper accedere all’anticipo: il pensionato deve essere iscritto al “Fondo Credito” (trattenuta dello 0,15%), operazione possibile questa solo al momento del collocamento in pensione, spuntando nella domanda di pensionamento la casella “chiedo di aderire al fondo credito” oppure aderendovi non oltre il 31 agosto dell’anno di pensionamento. Ove il pensionato non avesse a suo tempo operato questa scelta, si troverebbe oggi nell’impossibilità di accedere all’anticipo INPS. Servirebbe allora che venissero riaperti i termini per l’iscrizione volontaria al Fondo Credito, come peraltro già avvenuto dal 20 agosto 2021 al 20 febbraio 2022, e non a caso CSE e FLP hanno sollevato con forza il problema nel documento inviato alla Ministra del Lavoro.
La facoltà di poter accedere all’anticipo INPS si può esercitare anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, ma sololimitatamente alla quota ancora “libera”. Si può, quindi, teoricamente riscuotere anche la parte residua rispetto all’importo già ottenuto a titolo di prestito bancario in base all’accordo ABI/Governo.L’anticipo però, può riguardare “solo l’importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno sei mesi dalla domanda”. Questo vuol dire che può essere chiesto, oltre che dai pensionati che attendono il pagamento della prima rata, anche da coloro che hanno già ricevuto la prima/seconda rata del TFS/TFR e che stanno aspettando la seconda e/o terza.
Una volta conosciute le somme disponibili dopo 6 mesi dalla domanda, l’interessato può chiedere l’importo intero o in parte e, se la domanda è accolta, riceverà l’accredito in «un’unica soluzione».
Gli interessati dovranno presentare le domande relative all’anticipo INPS attraverso il sito dell’Istituto previdenziale cercando la funzione denominata «Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)» oppure «Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)». In alternativa, la domanda può essere inoltrata da un Patronato o anche da altro soggetto appositamente delegato.Nella domanda, il richiedente dovrà indicare se il finanziamento è richiesto per l’intero importo del TFS/TFR o per un importo inferiore e, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, dovrà specificare l’intendimento di ricevere l’anticipo per l’ammontare effettivamente disponibile.
Una volta presentata la domanda, INPS procederà al suo esame e, in caso di accoglimento, formulerà all’interessato una «bozza di proposta di cessione» rispetto al TFS/TFR effettivamente cedibile, che il richiedente dovrà accettare entro i successivi 30 giorni (in caso contrario la domanda si intende rifiutata). Il contratto si perfeziona successivamente a seguito del riscontro formulato dell’INPS una volta verificata la disponibilità del budget. Quando perfezionato, il contratto di cessione del TFS/TFR diventa irrevocabile per l’interessato e le somme erogate non possono essere restituite anticipatamente.
Ovviamente, i lavoratori ben sanno che l’anticipo INPS, ancorché meno costoso rispetto all’anticipo concesso dalle banche, non risolve il problema delle regole sul TFS/TFR pesantemente diverse per i pubblici dipendenti rispetto ai privati, e che CSE FLP chiedono da sempre che vengano allineate tra loro, a fronte della totale disattenzione dei Governi dei Parlamenti che si sono succeduti in questi anni.
Recentemente, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 130 pubblicata in data 23 giugno 2023 (della quale abbiamo diffusamente parlato nel ns. Notiziario n. 15 del 27.07.2023), nella quale è stato affermato come non sia giustificabile il differimento/rateizzazione del TFS per chi “va in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio”, e dunque in primis per i “pensionamenti di vecchiaia”, e da qui l’invito della stessa Corte al legislatore a rimuovere questa condizione.
In quel Notiziario, segnalavamo la nota unitaria che CSE, FLP e CSE FLP Pensionati avevano mandato al Presidente del Consiglio e ai Ministri Competenti con la formale richiesta di adoperarsi rapidamente per l’emanazione di una norma di legge che consentisse di cancellare la “vergogna assoluta” del TFS differito e rateizzato per chi “va in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio”.
La nostra nota è del 27 luglio u.s., ma non ci risultano a tutt’oggi sviluppi al riguardo.
Entro il 15 ottobre p.v. però, preceduto dall’approvazione della NADEF (entro 27 p.v.), il Consiglio dei Ministri dovrà varare il Disegno di Legge sul Bilancio 2024, operazione che si presenta quest’anno particolarmente complessa. Insisteremo fortemente che, all’interno di quel DDL, la sentenza della C.C. sul TFS/TFR possa trovare puntuale applicazione, e in tal senso avvieremo alcune iniziative sul piano politico e parlamentare.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI
Una nota: giace in parlamento una proposta di legge di rimuovere rateizzazioni e differimenti per il solo personale militare…
Notiziario FLP Difesa n. 69 del 16 novembre 2022 –
Pubblichiamo di seguito l’interessante notiziario CSE-FLP Pensionati n. 20 del 15 novembre 2022, che reca importanti novità in materia di liquidazione delle pensioni.
Davvero una buona notizia per coloro che stanno per andare in pensione o sono oramai prossimi a farlo.
Con delibera n. 219 del 9 u.s., qui allegata, il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) dell’INPS ha deciso di assicurare agli iscritti alla “Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” (c.d. “Fondo Credito”), e dunque a tutti i dipendenti pubblici in servizio già iscritti al predetto Fondo (ritenuta obbligatoria dello 0.35) o ai cessati dal servizio che si iscrivono (iscrizione solo telematica dal sito INPS, trattenuta 0.15), oltre alle ben note e numerose prestazioni creditizie e sociali (piccoli prestiti; borse di studio; etc. etc.), una nuova prestazione che consiste nell’anticipazione del TFS (Trattamento di Fine Servizio, c.d. “liquidazione”) e del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), applicando a detta prestazione il tasso di interesse dell’1% dell’importo erogato, a carattere fisso per tutta la durata del finanziamento, e con l’aggiunta di un ulteriore 0,50% una tantum per spese di amministrazione.
A tal proposito, con la stessa delibera, il C.d.A. dell’INPS ha adottato il relativo “Regolamento”, allegato alla stessa delibera e che contiene le condizioni e le regole per accedere all’anticipazione, che entrerà in vigore a far data dal 1 febbraio 2023.
Per comprendere la portata della novità che arriva da INPS, occorre volgere lo sguardo all’attuale quadro di situazione in materia di erogazione di TFS/TFR, che appare incredibile anche nel rapporto con quanto avviene nel settore privato, e che ha portato il Segretario Generale FLP, Marco Carlomagno, nel corso della sua intervista al quotidiano “Il Messaggero” pubblicata in data 17 agosto u.s., a parlare di una “vergogna assoluta”, un giudizio, questo, netto e inappellabile che ovviamente non possiamo non condividere.
Come noto, prima la legge 28.05.1997, n. 140 e successivamente la legge 30.07.2010, n. 122, hanno disposto il pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici. Da allora, a differenza del TFR che i lavoratori privati percepiscono in tutto il suo maturato economico al momento del collocamento in pensione, il TFS e il TFR spettante ai lavoratori pubblici vengono invece erogati in tempi molto più lunghi che differiscono tra loro in ragione della causa di cessazione del rapporto di lavoro: entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso; dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, in caso di raggiungimento del limite di età oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata; dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.); infine, per chi accede alla pensione con “quota 100” o “quota 102”, il ritardo è ancora maggiore, in quanto in trattamenti di liquidazione vengono erogati solo al raggiungimento del requisito di vecchiaia (67 anni) o di quello per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne).
In aggiunta, c’è da ricordare anche che i tempi di liquidazione del TFS/TFR sono frazionati in relazione alla somma da erogare: un’unica soluzione, se l’importo è pari o inferiore a 50.000 euro; due rate annuali, se l’importo è compreso tra i 50.000 e inferiore ai 100.000 euro, la prima pari a 50.000 euro e la seconda pari all’importo residuo; tre rate annuali, se l’importo è pari o superiore a 100.000 euro. In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima rata, tempi davvero cospicui ai quali si sommano ulteriori 90 giorni per gli adempimenti istruttori, come precisato da INPS con il comunicato stampa del 26 ago u.s..
A fronte di questo quadro, vi è oggi la possibilità per i lavoratori pubblici, intervenuta solo dal 2020 e riconfermata con l’accordo Governo-ABI del 1° agosto u.s., di poter accedere all’anticipo TFS/TFRnei limiti dell’importo netto di 45.000 euro, ma alcune Banche consentono anche l’anticipazione di tutto il TFS maturato certificato da INPS (“cessione ordinaria” ex DPR 180/1950). In ambedue i casi, con costi bancari attuali di molto superiori allo 0,40 previsto dall’accordo Governo ABI del 2020, e che arrivano oggi anche al 3%, e questo a causa dell’aumento attuale dei tassi di interesse e del c.d.“rendistato” che ultimamente è schizzato alle stelle.
D’altronde, non appare comunque conveniente lasciare all’INPS per così tanti anni il TFS/TFR, in quanto il rischio è di una sua pesante svalutazione a causa della forte crescita dell’inflazione. Dunque, il pensionando si troverà di fronte a questo bivio: o attendere anni per la propria liquidazione e per questo riceverla pesantemente svalutata, o ricorrere all’anticipo bancario pagando tassi d’interesse elevati.
Dunque, una palese, ingiusta e incomprensibile disparità di trattamento dei lavoratori pubblici nei confronti di quelli del settore privato, che fa il paio con altre disparità quali ad esempio, la possibilità per i privati di richiedere fino al 70% del TFR maturato per spese sanitarie, acquisto prima casa e spese in congedo, possibilità invece al momento negata del tutto ai lavoratori pubblici.
E’ dunque in questo quadro così complicato, che si colloca la decisione del C.d.A. dell’INPS di consentire ai dipendenti pubblici di ottenere dall’Istituto l’anticipo di tutto il TFS/TFR maturato al tasso fisso dell’1% per tutta la durata del finanziamento + lo 0.50% per le spese, a fronte dei ben superiori tassi e costi praticati dalle banche.
Il Regolamento allegato alla delibera del C.d.A. INPS, al quale rinviamo gli interessati, reca le condizioni e i requisiti previsti per l’accesso all’anticipazione, gli importi finanziati, i tassi d’interesse e le spese, la documentazione richiesta e le modalità per presentare le domande, che dovrà avvenire solo on line dal sito INPS e saranno accolte in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse a disposizione (chi ha un debito con l’Inps o con l’Agenzia delle Entrate non potrà accedere alla misura). Potranno accedere all’anticipo INPS i pensionati per vecchiaia, per via anticipata ex Fornero, per “quota 100”, “quota 102” e “anticipata precoci”, e anche le pensionate per “opzione donna”, sinora escluse dagli anticipi degli Istituti Bancari.
Nel registrare positivamente la novità che viene da INPS, non possiamo comunque non ricordare la “vergogna assoluta” che penalizza i lavoratori pubblici rispetto ai privati in materia di TFS/TFR.
Una palese, ingiusta e incomprensibile disparità che recentemente ha dato luogo anche a una interessantissima ordinanza del TAR Lazio, la n. 6223 pubblicata in data 17 maggio u.s., che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della dilazione nel pagamento del TFS aprendo uno scenario significativamente nuovo che alimenta prospettive che appaiono incoraggianti (ne abbiamo già riferito nel nostro precedente Notiziario n. 9 del 31 mag. u.s.).
I lavoratori attendono ora il pronunciamento della Corte Costituzionale, la cui chiamata in causa evidenzia comunque il colpevole ritardo del legislatore che sarebbe dovuto intervenire da tempo per risolvere il problema e non lo ha invece mai fatto, come denunciato più volte e da anni dalla nostra Federazione.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI
Buone notizie per tanti colleghi pensionati che attendono di ricevere la liquidazione, e per coloro che stanno per andare in pensione, nell’attesa che il giudizio della Corte Costituzionale possa riconoscere una delle tante disparità di trattamento che il legislatore ha disposto nei confronti dei pubblici impiegati. Fraterni saluti.
Notiziario FLP Difesa n. 59 del 19 settembre 2023 – Riportiamo di seguito il Notiziario CSE-FLP Pensionati n. 17/2023 che reca le novità introdotte dall’INPS con la circolare che detta le istruzioni per accedere all’anticipo del TFS/TFR a condizioni più convenienti rispetto a quelle stabilite nell’accordo tra Governo e ABI. Nessuna novità è intervenuta sull’applicazione […]
Notiziario FLP Difesa n. 69 del 16 novembre 2022 – Pubblichiamo di seguito l’interessante notiziario CSE-FLP Pensionati n. 20 del 15 novembre 2022, che reca importanti novità in materia di liquidazione delle pensioni. Davvero una buona notizia per coloro che stanno per andare in pensione o sono oramai prossimi a farlo. Con delibera n. 219 […]