Pubblichiamo di seguito il Notiziario n. 07/2023 di CSE-FLP Pensionati recante gli aggiornamenti in materia pensionistica, relativi all’avvio delle procedure per la presentazione delle domande in modalità on-line sul sito dell’INPS da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE Social (Anticipo Pensionistico Sociale), fra cui i lavoratori notturni con orario articolato a turni.
Con il messaggio n. 1100 del 21 marzo u.s., qui allegato, INPS ha fornito le attese indicazioni per lapresentazione, da parte dei lavoratori interessati entro il 1 maggio p.v., delle domande di “Anticipo Pensionistico Sociale”, c.d. “APE SOCIAL”,ai fini del riconoscimento di aver svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti, che consentirà così, ai lavoratori in possesso dei requisiti previsti, l’accesso all’anticipo pensionistico sociale.
Come si ricorderà, la Legge di bilancio 2023 (Legge 29.12.2022, n. 197) ha disposto la proroga a tutto il 2023 di “APE Social”, senza alcuna modifica rispetto alla normativa in essere nel 2022, con la conferma dei requisiti di accesso previsti dalla Legge 30.12.2021, n. 234, che ne aveva peraltro a suo tempo anche allargato la platea: 63 anni di età e 30 anni di contributi per disoccupati, caregiver, lavoratori con handicap pari ad almeno il 74%. L’accesso ad “APE SOCIAL” è consentito anche agli addetti alle mansioni c.d. “particolarmente faticosi e pesanti” e, tra le categorie interessate, presenti peraltro in numero considerevole anche nel settore pubblico, sono ricompresi i lavoratori dipendenti notturni a turni, che debbono comunque essere state effettuate per 6 anni negli ultimi 7 o per 7 anni negli ultimi 10, che vengono distinti in tre diverse tipologie, per ognuna delle quali, ai fini dell’accesso ad “APE SOCIAL”, sono previsti requisiti diversi in ordine ad anzianità contributiva e anagrafica, che dovranno comunque essere maturati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, e così articolati:
i lavoratori dipendenti occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i requisiti minimi sono un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età minima di 61 anni e 7 mesi (quota 97,6)
i lavoratori dipendenti occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i requisiti minimi sono un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età minima di 63 anni e 7 mesi (quota 99,6).
i lavoratori dipendenti occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i requisiti minimi sono un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età minima di 62 anni e 7 mesi (quota 98,6).
Per quanto attiene alla presentazione delle domande di riconoscimentodei lavori c.d. usuranti, essa va prodotta entro il 1 maggio p.v. e inoltrata on linedal sito INPS, che è accessibile tramite SPID (livello 2), CNS (Carta Nazionale Servizi) e CIE (Carta Identità Elettronica). Canali alternativi sono i Patronati o il Contact Center Integrato al numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164, da rete mobile a pagamento. In caso di presentazione successiva, la decorrenza di APE Social sarà anch’essa successiva (vds messaggio INPS).
La domanda deve essere corredata dal modello “AP45”, disponibile sul sito INPS, e dalla documentazione indicata nella Tabella A del Decreto Interministeriale 20.09.2017, qui allegato a beneficio degli interessati.
Ai lavoratori che presenteranno l’istanza di riconoscimento, per come precisato nello stesso messaggio, sarà INPS stesso a comunicarne gli esiti, nei termini seguenti:
accoglimento della domanda di riconoscimento dei lavori gravosi in caso di accertato possesso dei requisiti e di sufficiente copertura finanziaria, e indicazione della decorrenza del trattamento;
accoglimento della domanda di riconoscimento dei lavori gravosi in caso di accertato possesso dei requisiti, ma, in caso di insufficiente copertura finanziaria, riserva di successiva comunicazione della decorrenza del trattamento pensionistico a copertura avvenuta;
il rigetto della domanda,qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Una importante sentenza è venuta recentemente dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, che si è pronunciata per il riconoscimento delle indennità connesse al trattamento economico accessorio ad alcuni lavoratori turnisti della Scuola Militare Nunziatella collocati in lavoro agile (c.d. “Smart Working”) per circa sei mesi, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (in allegato, copia di una delle sentenze del Tribunale).
I fatti, innanzitutto: come si ricorderà, a seguito all’esplosione del contagio su tutto il territorio nazionale e delle conseguenti disposizioni restrittive varate dal Governo, la gran parte dei lavoratori pubblici hanno svolto la propria prestazione lavorative in modalità agile, atteso che l’art. 87, comma 1, del D.L. 18.03.2020 n. 18, poi convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, la connotava come “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa” e ne consentiva conseguentemente l’effettuazione anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dal D.Lgs. 22.05.2017, n. 81. Dunque, lungo tutto il corso del periodo emergenziale dovuto al Covid-19, lo smart working, lungi dall’essere una scelta individuale del lavoratore, era stato configurato come un vero e proprio obbligo, cui il lavoratore era tenuto ad ottemperare, con il conseguente diritto a percepire anche il trattamento accessorio in applicazione dei contratti collettivi, come peraltro espressamente previsto dall’art. 20 del sopra richiamato Decreto legislativo n. 81/2017, che statuisce che il lavoratore che svolge la prestazione in modalità lavoro agile “ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che eseguono la prestazione con modalità ordinarie esclusivamente all’interno dell’azienda ovvero i dipendenti normali”.
Pur a fronte di questo quadro normativo ineludibile, l’Ente di cui trattasi, e cioè la Scuola Militare Nunziatella, a seguito dell’esplosione del contagio da Covid-19, collocò a suo tempo, per il periodo in esame (aprile/settembre 2020), il proprio personale civile turnista in modalità agile, ma non riconobbe però, per lo stesso periodo, agli stessi lavoratori le indennità di turno e quelle di reperibilità loro spettanti. Rispetto a questa decisione dell’Ente, non unica certamente sul territorio nazionale, la struttura Territoriale FLP DIFESA di Napoli intervenne presso L’Ente in vario modo per cercare di far riconoscere ai lavoratori quanto di loro spettanza, ma con esito purtroppo negativo, dal momento che l’Ente negò loro il diritto alle indennità di turno e di reperibilità.
Da qui, in extrema ratio, il ricorso promosso dalla FLP DIFESA al Tribunale di Napoli attraverso i propri Legali (avvocati Luciano Lepre e Luciano Corda del locale foro) che, dopo aver ricordato il quadro normativo sopra richiamato, hanno chiesto il riconoscimento ai ricorrenti delle indennità accessorie di turnazione e reperibilità.
Nella sua sentenza del 31 maggio u.s., il Tribunale ha accolto la richiesta dei nostri legali, condannando l’Amministrazione Difesa al pagamento ai lavoratori turnisti ricorrenti del trattamento accessorio maturato nel periodo considerato, ma purtroppo solo limitatamente alle indennità di turno. Un riconoscimento comunque importante, che ripara il danno subito dagli stessi a causa del mancato riconoscimento del trattamento accessorio e costringe l’Amministrazione a pagare loro il dovuto sui turni. Dunque, un importante risultato, frutto dell’intelligente iniziativa della FLP DIFESA di Napoli, e che, atteso che non ci risultano altri analoghi procedimenti innanzi l’Autorità Giudiziaria, potrebbe interessare magari anche altri lavoratori turnisti di altri Enti e Sedi che potrebbero, in modalità smart-working, aver subito analogo danno. Gli avvocati Lepre e Corda, che ringraziamo per il loro positivo lavoro, possono essere utilmente contattati dagli eventuali interessati.
E’ comunque all’esame dell’Ufficio legale della FLP DIFESA di Napoli la proponibilità di un appello sul mancato riconoscimento dell’indennità di reperibilità, attesa che la presente vicenda processuale costituisce “un unicum” sulla corretta applicazione dello smart working ai lavoratori della P.A. .
p. LA SEGRETERIA NAZIONALE- Maria Pia Bisogni e Sandro Di Franco
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