Notiziario n. 97 del 7 settembre 2018 –
Importante sentenza nel mese di agosto u.s. da parte del TAR Lazio, accolto il ricorso di un ex militare transitato.
E’ storia ormai ben nota a tutti che il personale militare giudicato non idoneo transita, a domanda, ai sensi dell’art. 14 della legge 266/99 (norma oggi abrogata e sostituita dall’art. 930 del COM emanato con D.Lgs. n. 66/2010) e con le modalità stabilite dal D.I. del 18.04.2002, nei ruoli civili della Difesa. Fatto rilevante è che, una volta avviata la procedura di transito su richiesta degli interessati, gli stessi vengano collocati in una sorta di aspettativa con trattamento economico goduto all’atto del giudizio di inidoneità. Inoltre, da quel momento, sono nell’impossibilità di poter prestare – anche pro tempore – alcuna attività lavorativa presso terzi, poiché l’attività dei dipendenti statali è, come noto, ad uso esclusivo dello Stato.
Fatte queste premesse, veniamo al fatto. Un collega ex militare nell’anno 2008 era stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, e pertanto ricollocabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile di A.D.. Solo nel 2010 (e dunque circa 16 mesi dopo), a causa di lungaggini amministrative non dipendenti dalla sua volontà, aveva potuto sottoscrivere il nuovo contratto e quindi perfezionare il transito. Allo stesso collega, per tutto il periodo dei 16 mesi, non veniva corrisposto alcun trattamento economico in quanto al momento del giudizio di non idoneità era arrivato a stipendio zero visto il lungo periodo di aspettativa per infermità (oltre 18 mesi) dal quale veniva. Il ricorrente, ritendendo che fossero stati calpestati suoi diritti, si rivolgeva alla nostra O.S. territoriale di Salerno e al suo referente, e assieme agli avvocati Fabio LANZA e Emilio FORRISI del foro della stessa città, veniva avviato un motivato ricorso al TAR Lazio. E oggi, dopo ben otto anni, il TAR Lazio si è espresso accogliendo il ricorso del collega ex militare transitato e condannando A.D. al pagamento degli stipendi non percepiti.
Molto interessanti le motivazioni: secondo il Tar Lazio, accertata la inidoneità e presentata la domanda di transito, l’istante è posto in aspettativa ed ha diritto, dal giorno in cui è stato dichiarato non idoneo al servizio e per tutti i successivi 150 giorni, al trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità nei termini indicati dall’art. 26 della Legge n. 187/1976. La seconda fase è affidata alla valutazione della P.A. che, entro gli indicati 150 giorni, dovrà determinarsi sulla istanza di transito avanzata. In questo caso, però, la valutazione non ha natura discrezionale, ma la P.A. è tenuta ad adottare il provvedimento ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge. Qualora entro detto termine l’Amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta. In buona sostanza, silenzio assenso.
Il Giudice ha stabilito che, in ogni caso, il procedimento debba essere definito entro 150 giorni, dal che ne consegue, pertanto, che il ricorrente ha titolo alla corresponsione della indennità di aspettativa a partire dalla data di presentazione della domanda di transito presso l’Amministrazione fino ai successivi 150 giorni. Il Giudice ha infine stabilito che, successivamente ai 150 giorni, “sino alla effettiva presa in servizio nell’amministrazione civile, il ricorrente ha diritto, a titolo di risarcimento, allo stipendio previsto per la qualifica successivamente acquisita con il transito”. Lo stesso Giudice ha infine condannato A.D. anche al pagamento degli interessi maturati.
Una sentenza importante, dunque, che potrebbe anche innescare altre analoghe iniziative ricorsuali.
Prima di chiudere, informiamo di essere a conoscenza che lo stesso team di avvocati, sollecitati da un gruppo di lavoratori ex militari, ha avviato altro ricorso presso il TAR Lazio per il mancato riconoscimento del punteggio al personale transitato in merito nella procedura relativa alle progressioni economiche degli anni scorsi, un problema da noi a suo tempo segnalato (quest’anno, come noto, la procedura sulle progressioni economiche prevede un punteggio, a conferma del ravvedimento operoso della nostra Direzione Generale, fino all’anno scorso tetragona sul punto). Che abbiano fatto effetto proprio questi ricorsi?
(Giancarlo Pittelli)
Notiziario n. 40 del 20 aprile 2015 –

Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 21 di data odierna che dà notizia del pronunciamento del TAR Lazio che ha annullato la circolare n. 2/2014 emanata dalla F.P. che aveva imposto ai lavoratori pubblici di utilizzare permessi personali per assenze dal lavoro per visite mediche, esami e accertamenti.
” Il TAR del Lazio, pronunciandosi su un ricorso della CGIL FLC, con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015 ha annullato la famigerata circolare n. 2/2014 del Dipartimento dalla Funzione Pubblica che interpretando le norme sopravvenute (art. 4 comma 16 bis del DL101/2013) aveva imposto ai lavoratori di utilizzare le ore di permesso personale in caso di assenza per visite specialistiche.
In particolare il giudice amministrativo, pur riconoscendo la differenza tra gli istituti dell’assenza e del permesso come introdotti dalla nuova normativa, ha affermato che la nuova disposizione non può intervenire sic et simpliciter nell’ambito della normativa contrattuale vigente, rilevando la differenza delle finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) rispetto alle assenze per malattia nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici.
La circolare della Funzione Pubblica ha di fatto posto un limite al diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute ed “è illegittima” in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.
Le amministrazioni, quindi, in applicazione della sentenza non potranno chiedere di utilizzare permessi personali, permessi brevi o banca delle ore per coprire le “assenze” per visite mediche specialistiche.
La decisione del TAR conferma quanto da noi più volte denunciato in questi mesi. Grazie alla nostra iniziativa infatti il Ministro Madia, subentrata nel frattempo all’On.le D’Alia che aveva firmato la contestata circolare, aveva emanato circa un anno fa sulla materia uno specifico atto di indirizzo all’Aran per la definizione pattizia della questione. Trattativa iniziata e poi incredibilmente arenatasi all’Aran.
Ora però è di tutta evidenza che è interesse di tutti che il negoziato riprenda e si concluda in tempi brevi.
LA SEGRETERIA GENERALE FLP “
Come già detto nella “NEWS” pubblicata in mattinata sul nostro sito e già inviata a tutti i nostri iscritti per email, è di tutta evidenza che il pronunciamento del Giudice Amministrativo afferma indirettamente che le Amministrazioni non possono emanare circolari per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto di lavoro. Questa affermazione appare di notevole portata, anche con riferimento ad alcuni accadimenti interni alla Amministrazione della Difesa, per esempio con riferimento ad altra tipologia di permesso. Vedremo di approfondire quanto prima la questione.
Dopo averlo già fatto nella NEWS che abbiamo pubblicato stamattina, ripubblichiamo su questa pagina sia la sentenza del TAR (allegato 1) che la circolare FP in argomento (allegato 2).
Con l’occasione, ripubblichiamo anche la nota FP prot. n. 24210 del 16.04.2014 (allegato 3) con la quale la Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti al Comune di Brescia sulla propria circolare n. 2/2015 e più precisamente sull’ impatto dell’art.1, comma 113, della legge di stabilità 2015.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato 1: Sentenza TAR Lazio n. 5714 del 17 aprile 2015 su assenze permessi brevi per visite specialistiche
Allegato 2: 17.02.2014 – Circolare F.P. n. 2 2014 su assenze per visite terapie prestazioni speialistiche ed esami diagnostici
Allegato 3: Nota FP – chiarimenti sulla circolare FP n. 2-2015 in ordine all’impatto dell’art.1, comma 113, della legge di stabilità 2015
News del 20 aprile 2015 – h. 10.30
Pubblichiamo su questa pagina, come allegato, la sentenza n. 5714 che ha visto la luce in data 17 aprile 2015, con la quale il Tribunale Amministrativo del Lazio ha annullato la Circolare Ministeriale n. 2 / 2014 emanata dalla Funzione Pubblica in materia di assenze per visite specialistiche (che pubblichiamo anch’essa su questa stessa pagina come allegato 2) e impugnata dalla Federazione Lavoratori della conoscenza della CGIL.
La predetta sentenza del TAR afferma, tra l’altro, che le Amministrazioni non possono emanare circolari per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto di lavoro. Questa affermazione appare notevole, anche con riferimento ad alcuni accadimenti interni alla Amministrazione della Difesa, e, per quanto attiene alle problematiche relative alle assenze, darà certamente un impulso alla ripresa della trattativa in sede ARAN per la messa a punto di un apposito CCNQ in materia di assenze, imponendo di fatto alle AA,.PP. di trovare soluzioni condivise con le Parti Sociali. La Circolare Ministeriale n. 2 / 2014, affermano infatti i giudici amministrativi, “ è illegittima” in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.
Il TAR Lazio ha anche rilevato la differenza tra le finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) e quelle assegnate alle assenze per malattia, nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici. Come si ricorderà dai Notiziari della nostra Federazione, la circolare ministeriale in argomento metteva di fatto un limite al diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute.
Sui fa riserva di ulteriori informazioni al riguardo.
Con l’occasione, pubblichiamo anche la nota FP prot. n. 24210 del 16.04.2014 con la quale la Funzione Pubblica fornisce chiarimenti al Comune di Brescia sulla propria circolare n. 2/2015 e più precisamente sull’impatto dell’art.1, comma 113, della legge di stabilità 2015.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato 1: Sentenza TAR Lazio n. 5714 del 17 aprile 2015 su assenze permessi brevi per visite specialistiche
Allegato 2: 17.02.2014 – Circolare F.P. n. 2 2014 su assenze per visite terapie prestazioni speialistiche ed esami diagnostici
Allegato 3: Nota FP – chiarimenti sulla circolare FP n. 2-2015 in ordine all’impatto dell’art.1, comma 113, della legge di stabilità 2015
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