News del 23 aprile 2015, h. 18.00 –

fFacendo seguito alla nostra “News” del 20 aprile u.s e successivo Notiziario n. 40 di pari data con i quali abbiamo dato notizia della sentenza n. 5714 del 17.04.2015 del TAR Lazio che ha annullato la circolare n. 2/2014 della F.P. che aveva imposto ai lavoratori pubblici di utilizzare permessi personali per assenze dal lavoro per visite mediche, esami e accertamenti,  informiamo tutti i colleghi che in data odierna, anche a seguito di una nostra sollecitazione, PERSOCIV ha pubblicato un “comunicato” (vds allegato 1) con il quale si precisa che la predetta circolare della FP deve intendersi annullata nella parte che “impone alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 di avvalersi, ai sensi dell’art. 55-septies, comma 5-ter, d.lgs.n. 165/01 nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”.

Il predetto comunicato fa seguito a quello della stessa D.G. del 2.04.2014 (vds allegato 2), nel quale veniva precisato che,  alla luce della  circolare n. 2/2014 della FP ,  l’ “assenza per visita specialistica è consentita solo con la fruizione di “permessi” secondo le fattispecie previste dalle disposizioni vigenti”.

Dunque, da oggi si torna al regime precedente per quanto attiene le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Per quanto attiene il pregresso, e cioè i permessi personali forzatamente utilizzati dai lavoratori civili della Difesa dal 2 aprile 2014 fino ad oggi per le fattispecie di cui sopra,  il comunicato odierno di PERSOCIV nulla dice al riguardo.  Nel prenderne atto, suggeriamo ai colleghi interessati di presentare all’Ente d’impiego istanza per la “restituzione” dei permessi utilizzati in questo periodo per le fattispecie di cui sopra,  pur consci  che la situazione potrebbe ancora ribaltarsi a seguito di un eventuale successivo pronunciamento diverso da parte del Consiglio di Stato nel caso (probabile) di impugnazione da parte della FP.

Pubblichiamo anche, in allegato 3, la circolare PERSOCIV n. 10534 del 14.02.2014, cui si fa riferimento nell’ultimo capoverso del comunicato Persociv.

FLP DIFESA – Cordinamento Nazionale

Allegato 1: Comunicato PERSOCIV su viste specialistiche del 23.04.2015

Allegato 2: Counicato PERSOCIV su visite specialistiche del 2.04.2014 

Allegato 3:   Circolare PERSOCIV n. 10078 del 12.02.2014

 Allegato 4: Circolare PERSOCIV n. 10534 del 14.02.2014

 

Notiziario n. 40 del 20 aprile 2015 –

Tar-Lazio-targa

Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 21 di data odierna che dà notizia del pronunciamento del TAR Lazio che ha annullato la circolare n. 2/2014 emanata dalla F.P. che aveva imposto ai lavoratori pubblici di utilizzare permessi personali per assenze dal lavoro per visite mediche, esami e accertamenti.

” Il TAR del Lazio, pronunciandosi su un ricorso della CGIL FLC, con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015 ha annullato la famigerata circolare n. 2/2014 del Dipartimento  dalla Funzione Pubblica che interpretando le norme sopravvenute (art. 4 comma 16 bis del DL101/2013) aveva imposto ai lavoratori di utilizzare le ore di permesso personale in caso di assenza per visite specialistiche.

In particolare il giudice amministrativo, pur riconoscendo la differenza tra gli istituti dell’assenza e del permesso come introdotti dalla nuova normativa, ha affermato che la nuova disposizione non può intervenire sic et simpliciter nell’ambito della normativa contrattuale vigente, rilevando la differenza delle finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) rispetto alle assenze per malattia nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici.

La circolare della Funzione Pubblica ha di fatto posto un limite al diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute ed “è illegittima” in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.

Le amministrazioni, quindi, in applicazione della sentenza non potranno chiedere di utilizzare permessi personali, permessi brevi o banca delle ore per coprire le “assenze” per visite mediche specialistiche.

La decisione del TAR conferma quanto da noi più volte denunciato in questi mesi. Grazie alla nostra iniziativa infatti il Ministro Madia, subentrata nel frattempo all’On.le D’Alia che aveva firmato la contestata circolare, aveva emanato circa un anno fa sulla materia uno specifico atto di indirizzo all’Aran per la definizione pattizia della questione. Trattativa iniziata e poi incredibilmente arenatasi all’Aran.

Ora però è di tutta evidenza che è interesse di tutti che il negoziato riprenda e si concluda in tempi brevi. 

                                    LA SEGRETERIA GENERALE FLP “

Come già detto nella “NEWS” pubblicata in mattinata sul nostro sito e già inviata a tutti i nostri iscritti per email,  è di tutta evidenza che il pronunciamento del Giudice Amministrativo afferma indirettamente che le Amministrazioni non possono emanare circolari per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto di lavoro. Questa affermazione appare di notevole portata, anche con riferimento ad alcuni accadimenti interni alla Amministrazione della Difesa, per esempio con riferimento ad altra tipologia di permesso. Vedremo di approfondire quanto prima la questione.

Dopo averlo già fatto nella NEWS che abbiamo pubblicato stamattina, ripubblichiamo su questa  pagina  sia la sentenza del TAR (allegato 1) che la circolare FP in argomento (allegato 2).

Con l’occasione, ripubblichiamo anche la nota FP prot. n. 24210 del 16.04.2014 (allegato 3) con la quale la Funzione Pubblica ha fornito chiarimenti al Comune di Brescia sulla propria circolare n. 2/2015 e più precisamente sull’ impatto dell’art.1, comma 113, della legge di stabilità 2015.

                        IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato 1: Sentenza TAR Lazio n. 5714 del 17 aprile 2015 su assenze permessi brevi per visite specialistiche

Allegato 2: 17.02.2014 – Circolare F.P. n. 2 2014 su assenze per visite terapie prestazioni speialistiche ed esami diagnostici

Allegato 3: Nota FP – chiarimenti sulla circolare FP n. 2-2015 in ordine all’impatto dell’art.1, comma 113, della legge di stabilità 2015

sentenza tar lazio n. 5714 del 17.04.2015



Annullata la circolare F.P. n. 2/20. No all’utilizzo di permessi personali in caso di visite mediche, esami e accertamenti diagnostici

20 Apr 2015 - Flp Difesa

Notiziario n. 40 del 20 aprile 2015 – Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 21 di data odierna che dà notizia del pronunciamento del TAR Lazio che ha annullato la circolare n. 2/2014 emanata dalla F.P. che aveva imposto ai lavoratori pubblici di utilizzare permessi personali per assenze dal lavoro per visite mediche, esami […]


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