Dopo i quattro pubblicati in data 15 giugno u.s., l’ARAN ha pubblicato in data odierna altri cinque “orientamenti applicativi” sugli istituti previsti dal nuovo CCNL del comparto Funzioni Centrali del 12.02.2018, che appaiono d’ interesse dei lavoratori.
I cinque nuovi orientamenti interessano gli articoli del CCNL: n. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o familiari); n. 34 (permessi orari a recupero); infine, e soprattutto in ragioni di alcune strampalate interpretazioni adeguatamente sollecitate da soggetti interessati e che hanno inopportunamente visto la luce proprio nella recente campagna elettorale RSU con gli effetti che non era poi così difficile immaginare, il n. 35 (assenze per l’espletamento di visite , terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici).
Li riportiamo di seguito su questa stessa pagina, avvertendo che, per ciascuna domanda riportato in neretto, gli orientamenti applicativi espressi dall’ARAN sono invece riportati in blu.
A questo punto, appare doveroso da parte nostra ri-sollecitare la dr.ssa Corrado, alla luce dei predetto orientamenti espressi dall’ARAN e dopo averlo già fatto con la nostra News del 20 giugno 2018, “ad una verifica attenta delle indicazioni a suo tempo date agli Enti della Difesa con proprie circolari n. 22822 del 30.03.2018 (art. 32) e n. 24216 del 9.04.2018 (art. 35), che ripubblichiamo alla fine di questa stessa pagina e rispettivamente in allegato 1 e 2, anche per dare risposte esaustive alle perplessità sollevate e ai tanti quesiti che sono stati posti in questi mesi da Enti e anche da alcuni OO.PP.” (pubblichiamo anche, in allegato 3 su questa stessa pagina, la nota n. 132363 dell’Agenzia dell Entrate del 2 luglio u.s. che chiarisce ulteriormente, per i propri Enti, la natura dell’art. 35, che appare allineata agli orientamenti ARAN e anche alle circolari di altre Amministrazioni, che abbiamo già pubblicato su questo nostro sito (INPS, PdCM, etc).
La ri-sollecitazione alla dr.ssa Corrado è motivata anche dal fatto che, nel caso in cui si riterrà di operare una qualche correzione di tiro, è meglio farla presto e bene, allo scopo di evitare maggiori problemi innanzitutto alle lavoratrici e ai lavoratori interessati, ma poi anche agli Uffici, che dovranno eventualmente operare eventuali riconteggi, e agli stessi Dirigenti che rispondono in prima persona di eventuali utilizzi non corretti.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN– 4 luglio 2018
1. Giustificazione assenza art. 35
Come deve essere giustificata l’assenza, prevista dall’art. 35, comma 12 del nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che determinano incapacità lavorativa, per le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse?
La giustificazione dell’assenza, nel caso di cui all’art. 35, comma 12, è fornita mediante attestazione di presenza che documenti l’effettivo svolgimento della prestazione, la quale, oltre alle indicazioni circa l’orario, dovrà dare conto anche dello stato di incapacità lavorativa determinatosi in conseguenza della stessa prestazione.
2. Tipo di giustificazione da produrre per l’art. 32
Che tipo di giustificazione deve essere prodotta dal dipendente che presenta la domanda di permesso retribuito per motivi personali o familiari, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 12/2/2018, a supporto della richiesta stessa?
La formulazione dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali 12/2/2018 in materia di permessi retribuiti non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’ interessato, va comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso.
3. Calcolo assenza permesso orario art. 32
Come deve essere calcolata l’assenza nell’ipotesi di permesso orario fruito cumulativamente per l’intera giornata lavorativa ai sensi del comma 2, lett. e), dell’art. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o familiari), quando il dipendente sia chiamato a svolgere un orario di 7 ore e 12 minuti? È necessario prevedere un recupero per il tempo eccedente le 6 ore stabilite dal CCNL?
In base a quanto previsto dal comma 2, lett. e), dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali stipulato il 12/2/2018, in caso di fruizione del permesso orario per l’intera giornata lavorativa, la riduzione del monte ore sarà sempre di sei ore (durata convenzionale), anche in caso di giornata lavorativa con orario superiore o inferiore alle 6 ore (ad esempio, 7 ore e 12 minuti). Non si determina, quindi, né un recupero né un credito orario.
4. Fruizione congiunta permessi artt. 32, 34 e 35
I permessi a recupero previsti dall’art. 34 possono essere fruiti, nell’arco della stessa giornata, congiuntamente con quelli di cui all’art. 32 (permessi orari retribuiti per particolari motivi familiari o personali) e di cui all’art. 35 (assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici)?
In materia di cumulo di permessi orari, la clausola contenuta nell’art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi ad ore, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.
Pertanto, anche i permessi ex art. 34 (permessi a recupero) rientrano nella previsione, in quanto, pur essendo soggetti a recupero, nel momento dell’utilizzo sono idonei a determinare l’effetto sopra indicato, che si intende, appunto, prevenire.
Analoghe considerazioni valgono per la previsione dell’art. 35, comma 3, lett. a), relativamente ai permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
5. Corretta applicazione permessi art. 35
Il nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali ha previsto la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, si chiede come si concilia il nuovo istituto contrattuale con la previsione di legge di cui al comma 5-ter dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001?
È necessario preliminarmente chiarire che l’art. 35 del CCNL 12/2/2018 introduce un’organica ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, che non si pone in contrasto, né su un piano diverso, rispetto alla previsione normativa dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/01.
In coerenza con l’atto di indirizzo impartito all’A.Ra.N., tale disciplina contrattuale intende invece regolare organicamente ed esaustivamente una tipologia di assenze, che la normativa di legge prende in considerazione solo per un aspetto limitato (la giustificazione del permesso). Il contratto collettivo nazionale, svolgendo pienamente la sua funzione regolatoria in materia di rapporto di lavoro, si pone dunque in diretta continuità con la disposizione di legge, anche al fine di dare ad essa contorni più definiti.
Più specificamente, la disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.
Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di “permesso”, viene previsto un plafond annuo di 18 ore.
Per esigenze di completezza della disciplina e per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’articolo in questione disciplina anche altre e diverse casistiche.
Si tratta, in particolare:
– del caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11);
– del caso in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12);
– del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).
Tutti e tre i casi in questione sono caratterizzati da uno stato di incapacità lavorativa. Per questo specifico aspetto, essi si differenziano, dunque, dai permessi regolati negli altri commi, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia (“la relativa assenza è imputata a malattia”). Conseguentemente, in tali casi, l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte ore annuo di 18 ore.
Per un quadro di sintesi della disciplina contenuta nell’art. 35 in esame, si rinvia alla tabella seguente.
TIPOLOGIE ASSENZA
RIF.
RIDUCE MONTE ORE ANNUO?
DECURTA TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PRIMI 10 GIORNI?
SI CONTEGGIA AI FINI DEL COMPORTO?
COME SI GIUSTIFICA ASSENZA?
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all’intera giornata lavorativa
Commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15
SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro)
NO
SI (con le modalità di cui all’art. 35, comma 4)
ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata pari all’intera giornata lavorativa
Commi precedenti e Comma 5
SI (di un numero di ore pari alla durata effettiva della specifica giornata lavorativa)
SI
SI (con le modalità di cui all’art. 35, comma 4)
ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da patologie in atto
Comma 11
NO
SI
SI
CERTIFICATO MEDICO + ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse
Comma 12
NO
SI
SI
ATTESTAZIONE PRESENZA RECANTE ANCHE INDICAZIONE CONSEGUENTE INCAPACITA’ LAVORATIVA
Assenze per l’espletamento di cicli di terapie implicanti incapacità lavorativa, a causa della patologia sofferta
Comma 14
NO
SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall’art. 38)
SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall’art. 38)
UNICA CERTIFICAZIONE MEDICA INIZIALE + SINGOLE ATTESTAZIONI PRESENZA
Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 4 del 26 gennaio u.s. con il quale la nostra Federazione interviene sui contenuti economici dell’Ipotesi di CCNL del comparto Funzioni Centrali siglata in data 23 dicembre 2017, e che ripubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 1.
” Prima di esaminare la parte economica della preintesa di rinnovo contrattuale, firmata il 23 dicembre scorso, è utile conoscere il punto di partenza delle retribuzioni dei dipendenti pubblici italiani fino alla sentenza della Corte Costituzionale del 2015, che ha dichiarato illegittimo il blocco contrattuale durato cinque anni e mezzo, così da sfatare alcuni luoghi comuni che possiamo leggere sui giornali o sentire nei notiziari radiotelevisivi ogni giorno.
Se esaminiamo i dati OCSE, scopriamo che le retribuzioni della dirigenza di prima fascia sono le più alte tra i Paesi industrializzati e che per i dirigenti di seconda fascia la situazione non si discosta granché. Già a partire dai cosiddetti “professionals” e dagli insegnanti di scuola secondaria, invece,le retribuzioni scendono fortemente sotto la media OCSE, per calare ancora riguardo a funzionari e impiegati.
A fronte di questa situazione, il numero dei dipendenti pubblici in Italia è sotto la media OCSE e, in percentuale rispetto alla popolazione attiva, è meno della metà di quello dei paesi scandinavi, quasi la metà di quello francese e molto inferiore alle percentuali che si registrano sia in Gran Bretagna che in Irlanda.
Il contratto avrebbe dovuto ridare un po’ di fiato alle retribuzioni in un settore che negli ultimi sei anni ha perso quasi mezzo milione di posti di lavoro.
Invece, il primo effetto economico della preintesa firmata da CGIL, CISL, UIL alla quale ha poi aderito anche l’ UNSA, è il volatilizzarsi di sei mesi di arretrati, relativi al 2015, che la sentenza della Corte Costituzionale, ottenuta dalla FLP contro il blocco illegittimo dei contratti pubblici, aveva affermato spettare ai lavoratori.
Ma non è che per gli anni successivi la preintesa abbia previsto cose migliori: intanto, come da noi sempre affermato, con l’accordo tra Governo e sindacati firmato il 30 novembre 2016 si è rinunciato, di fatto, agli arretrati per il 2016 e il 2017, tanto che gli stessi ammontano a circa 15 euro medi pro-capite mensili, insomma una miseria.
E per il 2018? Ecco, nemmeno per il 2018 gli 85 euro mensili sbandierati dai sindacati e dalla stampa “di regime” si vedranno. Così come si sono rivelati una bufala (oggi si direbbe fake news) i proclami sulla “piramide rovesciata” per la quale chi prendeva meno avrebbe avuto di più o, ancora, sul mantenimento del bonus Renzi con soldi freschi a carico dello Stato.
Gli aumenti tabellari sono, infatti, stati determinati verso il basso e cioè nel comparto Ministeri, nel quale la più bassa massa salariale ha dato origine a un aumento medio a regime di circa dieci euro inferiore agli 85 euro promessi. A cascata, gli stessi aumenti vanno sia alle Agenzie Fiscali che agli Enti Pubblici Non Economici, che hanno la massa salariale più alta rispetto ai ministeriali. Per i Ministeriali l’aumento si ferma lì, mentre per Agenzie e EPNE la differenza di massa salariale porta qualche spicciolo ulteriore nei fondi di salario accessorio, con un danno ulteriore per i lavoratori, che si vedono parte degli aumenti convogliati in voci stipendiali che scontano altre storture presenti nella preintesa contrattuale.
Infatti, “grazie” a questo contratto, il salario accessorio andrà a finanziare il welfare aziendale anche in quei settori in cui storicamente questo era a carico delle amministrazioni o è destinato per pagare le posizioni organizzative, che servono alle amministrazioni e che però (articolo 77, comma 1 della preintesa) non solo continuano ad essere a carico dei lavoratori, ma, come recita la preintesa, i fondi “storici” (le posizioni pagate negli anni precedenti) vengono sottratti a monte alla contrattazione, in modo tale che queste potranno diminuire solo se lo decidono, unilateralmente, le varie amministrazioni, giacché non vi è più alcun potere di contrattazione.
E veniamo alla beffa: i lavoratori che fanno solidarietà al Governo. Come tutti ricorderanno, uno dei problemi che si era posto in sede di contrattazione dei fondi con il Governo era come rendere compatibili gli 80 euro del “bonus Renzi” con gli aumenti contrattuali, per evitare che gli aumenti per i lavoratori che percepivano stipendi al limite delle soglie previste per l’accesso agli 80 euro non si risolvessero in una partita di giro. Era stato promesso dai sindacati firmatari la salvaguardia degli aumenti contrattuali che dovevano essere finanziati da fondi freschi e aggiuntivi. Nulla di tutto ciò! Infatti nonostante l’intervento legislativo fatto dal Governo in Legge di Bilancio 2018, che ritocca solo leggermente gli scaglioni per accedere al bonus, per i colleghi che per effetto degli aumenti supereranno le soglie previste per l’erogazione degli 80 euro è previsto solo un contributo di solidarietà di 20 euro al mese e solo per il 2018. Dopo … “chi ha avuto, ha avuto… e chi li perde pazienza!”.
La cosa più assurda è che quei circa 20 euro non ce li sta mettendo il Governo con soldi freschi bensì i lavoratori, i cui aumenti a regime non partono a gennaio 2018 bensì da marzo proprio per pagare l’Elemento Perequativo (così hanno chiamato l’elemosina – art. 75 della preintesa).
Insomma, i lavoratori pubblici suppliscono alla mancanza di stanziamenti e fanno solidarietà… al Governo!
Pensiamo che basti quest’ultima stortura per dare un giudizio definitivo su questa preintesa contrattuale.
LA SEGRETERIA GENERALE FLP “
In allegato 2, le tabelle economiche allegate all’Ipotesi di CCNL.
La nostra Federazione continuerà, nei prossimi giorni, attraverso specifici Notiziari, ad illustrare alle lavoratrici e ai lavoratori i contenuti veri, e ampiamente verificabili, della irricevibile Ipotesi di contratto predisposta dall’ARAN e poi sottoscritta dalle sigle firmatarie.
Ma siccome le lavoratrici e i lavoratori pubblici non hanno fortunatamente l’anello al naso, stanno rispondendo in modo adeguato a chi tende ad accreditare questo contratto come una vittoria (pazzesco!), e ci risulta che se ne stiano vedendo e sentendo tante nelle assemblee che le sigle firmatarie stanno facendo in alcune sedi. E proprio prendendo atto di questo “idem sentire” che sta maturando tra le colleghe e i colleghi, la FLP lancerà lunedì p.v. una petizione.
A partire dalla prossima settimana, comunque, inizieremo a fare le nostre assemblee nella Enti della Difesa (a Padova, Milano e Piacenza le prime, ma ne seguiranno molte altre, si veda il calendario nella “agenda nazionale”, parte alta della home del nostro sito), nelle quali entreremo davvero nel merito dei singoli punti dell’Ipotesi di CCNL e confidiamo nella partecipazione massima dei colleghi e in un confronto a tutto tondo, non solo sui temi del CCNL ma anche su quelli di più diretto interesse del personale civile della Difesa.
Si prega di dare al presente Notiziario la massima diffusione tra i colleghi interessati e affissione in tutte le bacheche.
La Ministra M. Madia e, subito dietro, il Presidente dell’ARAN S.Gasparrini
Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 14 diffuso in data odierna dalla nostra Federazione e relativo ai contenuti e agli esiti della riunione di stamattina in ARAN, che segna di fatto l’avvio della contrattazione collettiva per il nuovo C.C.N.L. del personale non dirigente del nuovo comparto Funzioni Centrali (che ricomprende il vecchio comparto Ministeri, quello delle Agenzie Fiscali e quello degli Enti Pubblici non economici-EPNE ed altri “pezzi” minori).
“Se qualcuno si aspettava decisi passi in avanti già dalla prima riunione svoltasi in Aran nella giornata di oggi relativamente al rinnovo con CCNL del Comparto Funzioni Centrali, rimarrà deluso perché nonostante tutti questi anni senza contratto e la sentenza della Corte Costituzionale del 2015 ottenuta dalla FLP, l’apertura della stagione contrattuale si è svolta in linea con le “peggiori” tradizioni.
Infatti il Presidente Aran, con un lungo e dettagliato excursus ha ripercorso l’articolato dell’atto di indirizzo (che pubblichiamo in allegato su questa stessa pagina) che traccia per la predetta Agenzia i termini e i vincoli di parte datoriale per il rinnovo del contratto del Comparto Funzioni Centrali, primo dei cinque comparti previsti dal nuovo modello, e per certi versi quello più articolato in quanto comprende realtà complesse e disomogenee come Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici non Economici.
Una lettura, quella del Presidente Gasparrini, che ha intrinsecamente evidenziato le pecche, le difficoltà e i limiti che come FLP abbiamo previsto da tempo e che purtroppo si collocano in un contesto nel quale:
i margini di manovra di carattere economico sono allo stato fermi agli incrementi previsti per il 2016 e 2017, con una dotazione di circa 40 euro, in attesa degli stanziamenti previsti per il 2018: quanto sopra per arrivare almeno agli 85 euro, mentre di fatto, nessuna novità in ordine alla necessaria defiscalizzazione degli 80 euro concessi dal Governo Renzi e spacciati in allora come un vero e proprio aumento contrattuale;
nonostante le modestissime aperture riscontrabili nei due nuovi decreti legislativi modificativi del 165/2001 e del 150/2009, appare tutto da costruire sul fronte delle relazioni sindacali dove l’atto di indirizzo non innova realmente nel rapporto fra legge e contratto quale condizione necessaria per avviare una seria e condivisa riforma della PA nell’interesse dei cittadini;
in tema di rapporto di lavoro, niente di nuovo, vengono elencati gli istituti vigenti e viene inserita quella parte relativa ai provvedimenti disciplinari che abbisogna del passaggio attraverso il CCNL;
stessa cosa dicasi per il salario accessorio e per l’ordinamento professionale, sul quale viene precisata la necessità di una possibile ed evidente rifasatura in ragione delle diverse tipologie attualmente previste dai sistemi di classificazione dei tre ex comparti ora diventati comparto unico.
In più il Presidente Aran, ripetendo una prassi oramai consolidata, ha proposto la costituzione di quattro tavoli tecnici per approfondire le tematiche di cui sopra delle quali, per altro, ha elencato solo i titoli senza alcuna auspicata indicazione, quanto meno sul fronte della parte giuridico – ordinamentale e si è impegnato a far pervenire un primo canovaccio con i “titoli di testa” del rinnovo contrattuale.
Francamente poco per iniziare una trattativa che, dopo otto anni, doveva a nostro avviso segnare quanto meno qualche passo in avanti dalla parte del datore di lavoro pubblico colpevole di un pesante blocco economico, caratterizzato non solo da una perdita del potere di acquisto delle retribuzioni del settore, ma anche da un blocco delle carriere ed un arretramento sul fronte dei diritti e delle tutele.
Ecco perché la posizione della FLP e della Confederazione CGS, presenti in delegazione all’incontro, è stata caratterizzata da una posizione di franco dissenso rispetto al tentativo di rinchiudere la trattativa negli ambiti angusti dell’atto di indirizzo che può valere per l’Aran ma a cui noi contrapponiamo la nostra piattaforma sindacale con le nostre proposte e le nostre idee.
Ovviamente non ci riteniamo soddisfatti neppure dei limiti di carattere economico che sembrano essere imposti e insuperabili per il nostro Comparto, limiti che, di fatto, non raggiungono neppure i tetti previsti dal fantomatico accordo pre referendum sottoscritto il 3O novembre 2016 da altre confederazioni sindacali, e francamente ci lascia alquanto perplessi il fatto che per altri (comparti) sembra possano essere trovate risorse aggiuntive (…) alla faccia della perequazione e delle piramidi retributive.
In ogni caso, non ci sottrarremo al confronto nei tavoli di carattere tecnico che eventualmente l’ARAN deciderà di costituire, e sui quali ci riserviamo di fornire puntuale e dettagliata informazione ai lavoratori, così come su tutto il percorso che si è avviato.
Auspichiamo un fronte quanto più compatto possibile da parte delle Confederazioni e delle Federazioni rappresentative per traguardare il superamento dei limiti imposti dall’atto di indirizzo, limiti che riteniamo insopportabili dopo tutti questi anni di blocco contrattuale.
News FLP DIFESA del 4 luglio 2018 – Dopo i quattro pubblicati in data 15 giugno u.s., l’ARAN ha pubblicato in data odierna altri cinque “orientamenti applicativi” sugli istituti previsti dal nuovo CCNL del comparto Funzioni Centrali del 12.02.2018, che appaiono d’ interesse dei lavoratori. I cinque nuovi orientamenti interessano gli articoli del CCNL: n. 32 (permessi […]
Notiziario n. 11 del 2 febbraio 2018 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 4 del 26 gennaio u.s. con il quale la nostra Federazione interviene sui contenuti economici dell’Ipotesi di CCNL del comparto Funzioni Centrali siglata in data 23 dicembre 2017, e che ripubblichiamo su questa stessa pagina in allegato […]
Notiziario n 71 del 19 luglio 2017 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 14 diffuso in data odierna dalla nostra Federazione e relativo ai contenuti e agli esiti della riunione di stamattina in ARAN, che segna di fatto l’avvio della contrattazione collettiva per il nuovo C.C.N.L. del personale non dirigente […]