Notiziario FLP DIFESA n. 28 del 19 marzo 2020 –
Si riporta, di seguito, il testo del comunicato della Segreteria Generale della FLP del 19 marzo 2020, che fornisce il dettaglio normativo e i chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri PCM sulle diverse situazioni disciplinate dal decreto “Cura Italia” per tutelare nella emergenza da coronavirus i lavoratori portatori di handicap/che assistono un portatore di handicap:
“Il varo da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge c.d. “Cura Italia” recante nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza nuovo coronavirus sull’economia, è stato prima preceduto e poi anche seguito, in ragione del fatto che ancora non era noto l’articolato definitivo, da una serie di interrogativi riguardanti l’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 (fruibili dal lavoratore disabile con handicap grave e /o per l’assistenza a familiari con handicap grave).
Gli interrogativi riguardavano in particolare il numero complessivo e i mesi di riferimento, la possibilità di fruizione cumulata per più di un familiare, e anche le modalità di richiesta e di utilizzo, ed erano supportati dalla circolazione in rete di testi di articolato e di relazioni tecniche (Ufficio Studi Senato, per es.) che alimentavano i dubbi (il primo: 12 giorni per “ciascuno” dei mesi di marzo e aprile, e dunque 24, o solamente 12?).
La pubblicazione del testo del D.L. 18, in G.U. nella serata dello stesso giorno, e alcuni chiarimenti intervenuti attraverso alcune FAQ dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno contribuito a delineare un quadro di riferimento più preciso. Proviamo allora a mettere in fila gli elementi di interesse, partendo dalle norme sulla disabilità del D.L. 18:
- l’articolo 24 del D.L. prevede che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ex art. 33 c. 3 della L. 104 sia incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (comma 1); che al personale sanitario il predetto beneficio sia riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed Enti del S.S.N. impegnati nell’emergenza COVID-19 e del Comparto Sanità (comma 2); per il finanziamento dell’operazione, stanziati 590 milioni di euro;
- l’art. 26 comma 2 stabilisce che fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero ex art 19, co.1, DL 2 mar 2020, n. 9;
- l’art. 39 del decreto stabilisce infine che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili in condizioni di gravità, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Questi i chiarimenti interpretativi poi intervenuti, anche da parte dell’Ufficio della PCM. In particolare:
- l’aumento di 12 giorni di permesso è complessivo, e va spalmato nei mesi di marzo e aprile;
- i lavoratori che assistono una persona con disabilità grave e quelli a cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (gli ordinari giorni 3 di marzo + i 3 giorni di aprile + 12 giorni aggiuntivi da usare entro aprile); dunque i giorni di permesso non “scadono” a fine mese;
- le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre e pertanto, se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, sarà possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020);
- fino al 30 aprile, l’assenza dal lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia).
In allegato, lo screenshot delle FAQ; si riporta, inoltre, il link dell’Ufficio disabilità della PCM
http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/
LA SEGRETERIA GENERALE FLP “
Con il presente Notiziario, forniamo un utile strumento operativo per dipanare i dubbi applicativi e consentire a tutte le lavoratrici e ai lavoratori interessati di esercitare il diritto di accedere alle citate modalità di assenza.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato: FAQ PCM Ufficio Disabilità Legge 104
Notiziario n. 98 del 13 ottobre 2017 –
Si riporta di seguito un estratto del Notiziario FLP n. 17 diffuso in data 11 u.s., che reca una nota del Dipartimento Studi e Legislazione FLP che dà conto di una recente ed interessante sentenza della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, la n. 22925 del 29 settembre 2017 – in materia di utilizzo dei permessi ex L. 104/1992.
“La FLP informa che la Corte di Cassazione, con la sentenza n°22925 del 29.09.2017, confermando la decisione dei giudici della Corte di appello di Trento, che a loro volta avevano approvato la decisione di primo grado del Giudice del lavoro, ha riconosciuto il diritto alla integrale fruizione dei permessi mensili di cui all’art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992 n. 104 per la prestazione di lavoro part-time articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario.
La vicenda ha riguardato un lavoratore dipendente, il quale aveva trasformato il proprio rapporto di lavoro da full-time in part-time verticale, lavorando quattro giorni su sei a settimana (corrispondente ad un part-time verticale al 67%), che si era visto ridurre dal datore di lavoro che aveva riproporzionato i giorni di permesso in base alla percentuale del rapporto part-time da tre a due i giorni di permesso mensile retribuito di cui fruiva, per assistere la figlia affetta da handicap grave, già prima della trasformazione. Il lavoratore non ritenendo corretto quanto disposto dal datore di lavoro si era rivolto al Tribunale, quale giudice del lavoro, che gli riconosceva il diritto a fruire, anche dopo la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto part-time verticale, dei tre giorni di permesso mensile di cui all’art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992 n. 104 e, condannava la società datrice al risarcimento del danno non patrimoniale per effetto dell’illegittimo riproporzionamento dei giorni di permesso concessi.
…………
Secondo questa sentenza, sono “vietate le discriminazioni a carico dei lavoratori a tempo parziale, ma non si impedisce di ricalcolare i permessi mensili della legge 104 con il passaggio all’orario part-time”.
La distinzione dovrà avvenire in base al part-time “verticale” (si lavora a tempo pieno solo alcuni giorni della settimana) oppure “orizzontale” (si lavora tutti i giorni feriali ma solo mezza giornata), quindi:
- Se il rapporto di lavoro si trasforma in part-time verticale con attività lavorativa (ad orario pieno o ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il lavoratore ha diritto a fruire integralmente dei permessi riconosciutigli dalla legge 104/1992 goduti in precedenza se e soltanto se la prestazione superi un numero di giornate pari al 50% dell’ordinario, diversamente il numero dei giorni di permesso spettanti deve essere ridimensionato proporzionalmente. Se il lavoratore lavora di fatto almeno 4 giorni su 6 durante la settimana verticale, potrà chiedere comunque tre giorni di permesso Legge 104/92.
- Se il soggetto lavora conpart-time orizzontale, invece, dato che sarà occupato tutti i giorni la legge non cambia molto. Egli potrà infatti usufruire di tre giorni di permesso ma per ogni giornata spetteranno meno ore perchè sono minori quelle lavorate, così come per il numero di giorni di ferie.
FLP – DIPARTIMENTO STUDI E LEGISLAZIONE “
Su questa stessa pagina, in allegato, è pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione n°22.925 del 29.09.2017
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato: La sentenza della Corte di Cassazione n. 22925-2017
Notiziario n. 115 del 7 ottobre 2016 –
Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 28/2016 che riferisce dell’interessante sentenza n. 213 del 23 settembre 2016 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 33, comma 3, nella parte in cui esclude il convivente dal diritto ad usufruire dei permessi mensili per assistere una persona disabile a lui vicina.
” La FLP informa che, con sentenza n. 213/2016, la Corte Costituzionale ha stabilito il rilevante principio secondo cui anche al convivente di persona disabile – che si occupi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido – ha diritto di usufruire, alla stessa stregua dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992.
La storia da cui trae origine la sentenza si incardina in un procedimento sorto 3 anni fa tra una lavoratrice e l’ASL presso cui prestava servizio. Dopo che lavoratrice ha citato in giudizio l’ASL che non gli aveva riconosciuto l’uso dei permesso mensili, il Tribunale ordinario del lavoro con ordinanza del 15 settembre 2014 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 33, Legge 104/02.
La Corte Costituzionale, dopo aver ritenuto rilevante la questione e ricostruito la ratio legis dell’istituto del permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, nel ricordare l’inviolabilità del diritto alla salute psico-fisica del disabile (previsto dall’articolo 32 delle Costituzione) ha dichiarato incostituzionale la legge n. 104/1992 e precisamente l’art. 33, comma 3 laddove esclude il convivente dal diritto ad usufruire del permesso mensile per assistere una persona disabile a lui vicina.
L’intento dei giudici della Consulta non è stato quello di imporre un’equiparazione fra la figura del coniuge e quella del convivente, bensì di sottolineare come l’articolo 2 e 32 della Costituzione intendono garantire e tutelare un diritto inviolabile, specialmente nei confronti di chi si trova in una situazione di oggettiva gravità.
A detta dei magistrati è quindi del tutto illogico che nell’elenco dei legittimati ad utilizzare i permessi retribuiti e mensili della Legge 104/92 non vengano menzionati anche i conviventi.
DIPARTIMENTO STUDI E LEGISLAZIONE DI FLP “
Pubblichiamo di seguito su questa stessa pagina in allegato 1 la sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 23 settembre 2016 e, in allegato 2,
La sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 23 settembre 2016 è pubblicata sul nostro sito, che reca anche la recente circolare PERSOCIV n. 57501 del 28.09.2016 relativa alla sentenza della Cassazione n. 5574/2016 anch’essa in materia di permessi Legge 104.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato 1: Sentenza Corte Costituzionale n. 213 del 23.09.2016
Allegato 2: Circolare Persociv n.57501 deel 28-09-2016 su sentenza Cassazione permessi L.104
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