Notiziario FLP DIFESA n. 23 del 24 marzo 2022 –
A seguito della pubblicazione della nuova circolare emanata dall’INPS sui lavori particolarmente usuranti e sui lavori notturni a turni che interessano anche i lavoratori civili della Difesa, il Sindacato CSE FLP Pensionati ha diffuso una nota nella quale, oltre a informare gli interessati dei contenuti della circolare INPS, coglie l’occasione per fare un punto di situazione sul confronto Governo-Parti Sociali in merito alla nuova riforma delle pensioni, il cui testo riportiamo di seguito integralmente.
“ Dopo aver fornito le istruzioni per le domande di pensionamento in base a “quota 102” (si veda il nostro precedente Notiziario n. 5 dell’11 u.s.), la Direzione Centrale Pensioni dell’ INPS ha pubblicato sul proprio sito il messaggio n. 1201 del 16 marzo u.s., che alleghiamo al presente Notiziario per i lavoratori eventualmente interessati, avente per oggetto le istruzioni dell’Istituto previdenziale ai fini della presentazione, entro il 1° maggio p.v., delle domande di riconoscimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti di cui al Decreto legislativo 21.04.2011 n 67 come modificato dalla legge 11.12.2016 n. 232 (legge finanziaria 2017), che interessano le lavoratrici e i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per il collocamento in pensione nel corso del 2023.
Il messaggio INPS fornisce tutte le informazioni utili per l’accesso al beneficio, i requisiti richiesti, la documentazione da produrre e la decorrenza che è fissata in base alla presentazione della domanda.
I destinatari del beneficio sono i lavoratori così individuati:
- i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti e di cui all’articolo 2 delDecreto Ministro Lavoro 19 Maggio 1999 (lavori in galleria, cava o miniera ecc.); i lavoratori addetti alla c.d. “linea catena” (lavorazioni in catena di montaggio ); i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo di capienza non inferiore a nove posti, per i quali i requisiti richiesti sono una anzianità contributiva di 35 anni e di età minima di 61 anni e 7 mesi (c.d quota 97,6);
- i lavoratori notturni a turni: con almeno 78 notti lavorate l’anno, con anzianità contributiva di 35 anni ed età minima di 61 anni e 7 mesi (c.d quota 97,6); quelli con notti lavorate all’anno da 77 a 72, con anzianità contr. di 35 anni ed età minima di 62 anni e 7 mesi (c.d quota 98,6); quelli con notti lavorate da 71 a 64, con anzianità di 35 anni ed età minima di 63 anni e 7 mesi (quota 99,6);
- lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo, per i quali i requisiti richiesti sono quelli di c.d. quota 97,6 (35 anni di anz. e 61 anni e 7 mesi di età).
Le domande di riconoscimento del beneficio vanno presentate entro il 1° maggio p.v. per via telematica, utilizzando il modulo “AP45” (qui allegato) corredate dalla documentazione richiesta.
L’INPS comunicherà direttamente al lavoratore l’esito della domanda (accoglimento con riserva, in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento della sussistenza dei requisiti al 31.12.23, o rigetto), e in caso di accoglimento l’INPS indicherà anche la decorrenza del trattamento pensionistico.
La presentazione della domanda in ritardo e dunque dopo il 1° maggio 2022 comporta il differimento del trattamento pensionistico nei termini indicati al punto 3 del messaggio INPS.
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico sarà comunque riconosciuto dall’INPS solo a seguito della presentazione della domanda di pensionamento
A tal proposito, ribadiamo come la Confederazione CSE in questi mesi ha richiesto con forza l’aggiornamento e
l’estensione delle attività gravose e usuranti, che nell’attuale formulazione non fotografano tutte le situazioni
meritevoli di tutela, a partire da quelle individuate dalla Commissione tecnica istituita presso il Ministero del Lavoro. A nostro parere tale proposta deve essere rapidamente portata all’attenzione del Governo e delle parti sociali per l’approvazione, e necessariamente implementata con l’inserimento di altre figure, a partire dagli operatori della sanità (personale infermieristico, OSS e socio sanitario) e socio assistenziale.
Con l’occasione, si forniscono informazioni in merito agli sviluppi del confronto tra Governo e Parti Sociali in merito alle modifiche da introdurre nella riforma pensionistica proposta dall’allora Ministra Fornero, di cui abbiamo già informato i lavoratori nei nostri precedenti Notiziari nn. 2 e 3.
Diciamo subito che il confronto è entrato attualmente in fase di stallo, dopo gli incontri di gennaio e febbraio uu.ss., nei quali la Parte pubblica aveva finalmente reso noto i propri intendimenti in materia di flessibilità in uscita, che non sono apparsi alle Parti Sociali particolarmente convincenti: disponibilità di massima a prevedere una uscita anticipata dal lavoro rispetto alle due opzioni previste dalla riforma Fornero del 2011 (pensione di vecchiaia a 67 anni d’età e pensione anticipata con 42 anni – 41 per le donne – e 10 mesi di anzianità contributiva), ma a condizione di prevedere o un ricalcolo contributo sull’intero montante sul tipo di “opzione donna” (30% circa di penalizzazione) o, in subordine, una penalizzazione dell’assegno pensionistico (si è ipotizzato una uscita a 64 anni, con un taglio del 3% per ogni anno d’anticipo rispetto ai 67). Proposte che ovviamente non ci convincono affatto, perché produrrebbero una significativa riduzione della pensione. Da qui lo stallo nel confronto tra Governo e Parti Sociali, che ci preoccupa parecchio perché non si vedono ad oggi ipotesi di riforma condivise, e nel frattempo il tempo continua a scorrere (vale la pena di ricordare che le novità in materia previdenziale dovranno essere indicate in seno al DEF 2022, che il Governo dovrà presentare a settembre p.v. a premessa del DDL Bilancio 2023).
L’unica novità, se così si può dire, riguarda una proposta venuta l’8 marzo u.s. dal Ministro del Lavoro Orlando circa la possibilità di “rendere strutturale o quantomeno pluriennale la c.d. “opzione donna”, associandola anche ad altri strumenti che tengano conto delle condizioni in cui le persone lavorano e delle differenze indotte dai diversi lavori” (ricordiamo che “opzione donna”, in vigore già da qualche anno e dall’ultima legge di bilancio prorogata a tutto il 2022, prevede il collocamento anticipato in pensione per le lavoratrici dipendenti che hanno maturato 58 anni d’età e 35 di contributi, che comporta però il ricalcolo interamente contributivo della pensione, il che rappresenta il suo nervo scoperto e la rende conseguente poco appetibile per moltissime lavoratrici). Il Ministro Orlando propone la strutturalità o quantomeno la pluriennalità di “opzione donna” e va anche bene a nostro giudizio, ma non dice però nulla sul ricalcolo contributivo, che nel caso dovesse essere confermato renderebbe la sua proposta comunque irricevibile.
Va detto che il negoziato Governo Parti sociali è sostanzialmente fermo al palo perché le Parti mantengono posizioni divaricate rispetto al nodo centrale, che è quello della flessibilità in uscita, anche se su altre questioni i punti di convergenza sono emersi, per esempio sulla pensione di garanzia per i giovani con impieghi lavorativi precari e discontinui e con basse remunerazioni.
In materia di flessibilità in uscita, l’idea di CSE-FLP Pensionati è ben nota da tempo: noi pensiamo che, in primo luogo, occorra rendere possibile l’uscita volontaria con 41 anni di contributi o con 62 anni d’età, per tutti, e senza alcuna penalizzazione sul calcolo; pensiamo che vada resa strutturale “opzione donna” ma senza ricalcolo contributivo; chiediamo infine la riduzione a 30 anni del requisito contributivo per APE Social dei lavori gravosi, ampliandone comunque la platea.
Seguiremo comunque da vicino gli sviluppi del negoziato e ne daremo conto ai lavoratori interessati. CSE FLP Pensionati “
Come FLP DIFESA, esprimiamo la nostra preoccupazione per lo stallo che si sta registrando nel confronto tra le Parti, e confidiamo che a breve si possano riprendere le fila del discorso interrotto, che interessa da vicino migliaia di lavoratori civili che sono oramai vicini al momento del pensionamento.
Pubblichiamo su questa stessa pagina lil messaggio dell’INPS e il modulo per le domande.
FLP DIFESA Coordinamento Nazionale
Allegato 1: MsgINPS1201_2022_Lavori_faticosi_pesanti_istanze_1_maggio
Allegato 2: Modulo AP45 per presentare le domande
Notiziario n. 40 del 17 aprile 2018 –
L’INPS, con la circolare n° 59 del 29.03.2018 (che pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 1), ha fornito le istruzioni applicative dell’art. 1, comma 170, della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), precisando che, per i lavoratori pubblici impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31.12.2016 e che svolgono attività lavorativa per almeno sei ore nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive) comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5, ai fini del raggiungimento del numero di turni notturni annui pari o superiore ai 78 previsti per il pensionamento anticipato (52 turni notturni annui di 12 ore, con la rivalutazione dell’1,5 corrispondono a 78 turni di 12 ore).
I lavoratori potranno accedere al trattamento anticipato se in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero almeno la metà della vita lavorativa complessiva (per il riconoscimento, non occorre che i periodi siano continuativi, né che nell’anno di perfezionamento dei requisiti, ovvero, nell’ultimo anno di lavoro, l’interessato abbia svolto tale attività);
- anzianità contributiva di almeno 35 anni;
- età minima:
- di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 (somma di età anagrafica e anzianità contributiva), per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno;
- di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77;
- di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71,
Il requisito dell’età minima è dunque diversificato a seconda del numero di turni annui svolti (si veda a tal proposito la circolare INPS n. 90/2017, che pubblichiamo in allegato 2 su questa stessa pagina), anche rideterminati in base alla rivalutazione di cui sopra.
I lavoratori destinatari della norma in esame, che perfezionano il requisito entro il 31 dicembre 2019, devono presentare la domanda di riconoscimento entro il 1° maggio 2018, corredata da:
- la certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:
- lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);
- il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite;
- l’accordo collettivo sottoscritto entro la data del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è articolato in turni di dodici ore, svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno.
La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2018 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato di cui all’articolo 2, comma 4, del D. Lgs. n. 67/2011.
La domanda di riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate telematicamente alla struttura INPS territorialmente competente, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it nella sezione “modulistica”.
L’accesso al trattamento pensionistico anticipato è subordinato all’accertamento positivo dei requisiti indicati nella domanda presentata all’INPS, nonché di ogni altra condizione di legge.
(Giancarlo Pittelli)
Allegato 1: Circolare INPS n. 59 del 29.03.2018
Allegato 2: Circolare INPS n. 90 del 24.05.2017
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