Notiziario FLP DIFESA n. 29 del 23 marzo 2020 –

Si riporta, di seguito, in carattere corsivo e colorato, il testo della nota pervenuta dalla Segreteria Generale della nostra Federazione che illustra le norme d’interesse dei lavoratori pubblici presenti del Decreto Legge n. 18.

“Il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 di pari data e reca “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Detto decreto ha visto la luce dopo l’emanazione di due decreti legge (23 febbraio e 2 marzo) e di ben cinque DPCM (in data 23 febbraio il primo; in data 4, 8, 9 e 11 marzo i successivi), che recano tutti disposizioni per fronteggiare la drammatica situazione innescata dal Coronavirus (Covid-19), provvedimenti che come Federazione abbiamo seguito passo dopo passo dandone innanzitutto tempestiva informazione ai lavoratori, e avviando una  serie di iniziative presso la Funzione Pubblica, in particolare sulle problematiche legate a lavoro agile e ai permessi straordinari extra CCNL, che hanno registrato consenso tra i lavoratori e hanno prodotto effetti positivi sulle determinazioni dell’Esecutivo, che in parte li ha recepiti.

Il decreto di cui parliamo era molto atteso in quanto recante nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia, e prevede in generale:  il finanziamento e altre misure per il potenziamento del SSN, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; il sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;  il supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; infine, la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Con il presente Notiziario, intendiamo fornire una informazione di maggior dettaglio sulle misure assunte con riferimento agli aspetti di maggior interesse dei lavoratori pubblici.

Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

Aumentano di 250 mln di euro i fondi contrattuali per il comparto Sanità (art. 1) e il Ministero della Salute è autorizzato ad assumere 87 nuove unità (art. 2). E’ previsto il coinvolgimento della Sanità Militare per il potenziamento del SSN,  e a tal proposito il DL 18 dispone: l’arruolamento per un anno in ambito Esercito Italiano di 120 medici e 200 infermieri (art. 7), il cui bando già è stato emanato; l’assunzione da parte del Ministero Difesa di n 6 funzionari sanitari (art.8), il cui bando è anch’esso stato emanato; l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari per la sanità militare, e l’attivazione  dello Stabilimento Militare Chimico Farmaceutico Firenze per produrre materiale disinfettante, germicida e battericida (art. 9). L’Istituto Superiore di Sanità viene autorizzato ad assumere 50 unità personale di varie qualifiche (art.11). L’art.12 invece autorizza Aziende ed Enti del SSN a trattenere in servizio i dirigenti medici, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitario, e lo stesso vale per il personale medico della P.S..

Legge 104/1992 sull’Handicap

Con il nostro precedente Notiziario n. 11 del 19 marzo u.s., già abbiamo informato i lavoratori sulle novitàm contenute nel DL 18. Riprendiamo i punti principali: incremento di 12 gg. complessivi di permesso retribuito usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (art. 24, co. 1); riconoscimento al personale sanitario del predetto beneficio compatibilmente con le esigenze organizzative di Enti/Aziende del S.S.N. impegnati nell’emergenza (co. 2); per i lavoratori dipendenti pubblici e privati portatori di disabilità grave, equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie (art. 26 co. 2); diritto del lavoratore con disabilità grave o che assiste un familiare con handicap grave a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, se compatibile (art. 39).

Nel Notiziario n. 11 sopra richiamato, abbiamo anche dato conto degli importanti chiarimenti intervenuti successivamente da parte dell’Ufficio Disabilità della PCM, e in particolare che il monte complessivo a disposizione degli aventi diritto è pari a 18 gg. complessivi e che è anche possibile il cumulo.

Congedi e indennità per i lavoratori pubblici

In materia di congedi e indennità, l’art. 25 del DL 18 estende ai lavoratori pubblici quanto previsto dall’art. 23 dello stesso decreto per i lavoratori privati, e pertanto è previsto:

Premi ai lavoratori dipendenti

L’art. 63 del Decreto Cura Italia, per il solo mese di marzo 2020, prevede l’erogazione di un premio di 100 euro ai lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro l’anno, da rapportare ai giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nello stesso mese. Detto premio non concorre alla formazione del reddito.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L’art. 70 dispone invece per il 2020 l’incremento di 8 mln di euro delle risorse per il lavoro straordinario del suo personale in previsione di un aumento dei carichi di lavoro per le attività di controllo.

Personale delle FF.AA., P.S., Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e personale civile dell’Interno

Per il personale delle Forze Armate e della Polizia di Stato, l’art. 74 co. 1 autorizza per l’anno 2020, per un periodo di 90 giorni a partire dal 18 marzo 2020, la spesa di poco meno di 60 mln di euro per il pagamento di straordinari e altri oneri connessi all’impiego. Autorizzate anche la spesa di 23,7 mln di euro per consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso, nonché per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al personale impiegato nelle medesime Forze nonché di quello delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera (art. 74 co. 2). Autorizzata anche la spesa di oltre 2 mln di euro per gli straordinari dei Vigili d. Fuoco.

Per il Ministero dell’Interno, per ulteriori 90 giorni dal 3 aprile 2020, viene autorizzata la spesa complessiva di € 6.636.342, di cui € 3.049.500 per il pagamento di lavoro straordinario, € 1.765.842 per spese di missione al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture-UTG, € 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale ed € 1 mln. per acquisti di prodotti e licenze informatiche per lavoro agile (art. 74, co. 4).

Ancora per 90 giorni, ma a decorrere dal 18 marzo 2020, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l’anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno per lo svolgimento dei maggiori compiti (art. 74, co. 5).

Per quanto attiene la modalità in lavoro agile, le Forze Armate, quelle di Polizia e i Vigili del fuoco, nel rispetto delle attuali esigenze di servizio, possono adottare la predetta modalità e possono essere esentati dal servizio, e tale periodo è equiparato, sotto il profilo economico e previdenziale, al servizio prestato con esclusione dell’indennità mensa. In caso di quarantena/sorveglianza attiva/ permanenza domiciliare fiduciaria, è riconosciuta la malattia con esclusione di tali periodi dal computo dei giorni previsti dalle diverse normative che regolano il comparto sicurezza e del soccorso (art. 87, co. 6 e 7).

Nuove misure urgenti per l’Amministrazione Giustizia

L’art. 83 detta disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare; l’art. 84 reca disposizioni in materia di giustizia amministrativa; l’art. 85 infine quelle in materia di giustizia contabile.

Smart-Working (Lavoro agile), esenzioni dal servizio e procedure concorsuali

Con l’art. 75 del D.L. 18,  le AA.PP. vengono autorizzate, ma con le risorse disponibili e in base alle norme vigenti, ad acquistare, con procedure semplificate, beni e servizi informatici per agevolare al loro interno la diffusione del lavoro agile. Ma è l’art. 87 dello stesso decreto che, recependo quanto contenuto nella Direttiva della F.P. n. 2/2020, dispone le seguenti misure straordinarie:

 Se queste sono le norme introdotte dal D.L. 18, non possiamo non evidenziarne i punti ancora fortemente critici. La prima questione riguarda le attività indifferibili che vanno prestate in presenza fisica: non esistendo allo stato indicazioni di carattere generale al riguardo, che pure FLP ha chiesto alla F.P., molte Amministrazioni, e all’interno di esse anche i singoli Enti, stanno agendo in modo autonomo e senza peraltro fornire informazioni alle Parti sociali o attivare confronti con le stesse tramite conferenze call. 

Come noto, come FLP abbiamo inviato in data 12 marzo, dopo la registrazione in Corte dei Conti della Direttiva n. 2 della F.P., a tutte le Amministrazioni una diffida a dare “IMMEDIATA, PIENA e COMPLETA ATTUAZIONE a quanto ora previsto dalla norma, con l’assegnazione di tutto il personale alla modalità di lavoro agile, e all’individuazione immediata delle attività considerate indifferibili da rendere in presenza”, mettendo in evidenza legravi e precise responsabilità civili, amministrative e penali” dei Dirigenti inadempienti,  e riservandosi le eventuali azioni di tutela nelle opportune sedi”.

Proseguiremo nei prossimi giorni la nostra azione, che si muove anche in termini di prospettiva futura, volendo traguardare anche la fase post emergenziale, per fare del lavoro agile una modalità autenticamente ordinaria nel pubblico impiego contrattualizzato.

Queste sono le disposizioni di maggior interesse dei lavoratori pubblici contenute nel decreto legge 17.03.2020, n. 18 , che dovrà ora passare al vaglio del Parlamento per la conversione in legge.

Mentre eravamo impegnati nella scrittura di questo notiziario, sono giunte ripetute notizie su un progressivo peggioramento della situazione emergenziale da Covid-19, che hanno portato, prima il Ministro della Salute,  con l’Ordinanza del 20 marzo u.s. pubblicata sulla G.U. n. 73 di pari data  poi seguita da una nuova Ordinanza in data 22 pubblicata nella G.U. n. 75 di pari data, e successivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri a firmare un nuovo proprio Decreto in data 22 marzo 2020, provvedimenti che ad ogni buon conto alleghiamo al presente notiziario.

Sembra davvero un fiume in piena, che pare travolgere tutti gli argini. E’ davvero dura la battaglia che ci aspetta, ma non dobbiamo mollare, anche se ogni giorno la situazione pare peggiorare. Ma come cittadini non dobbiamo mollare, ce la dobbiamo fare. E non molleremo neanche come sigla sindacale. C’è bisogno di lucidità e di tutto il nostro impegno. Un sindacato di servizio, di trincea, di “guerra”.

 Non lo potevamo immaginare, non eravamo ancora pronti, ma dobbiamo provarci! E ci proveremo!

 LA SEGRETERIA GENERALE FLP”

In allegato, i provvedimenti dii cui si parla nella nota della nostra Fedrazione:

 

Ordinanze Ministro salute 12 e 20 marzo 2020


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