Notiziario n. 27 del 16 marzo 2018 –

Oramai, ne siamo davvero convinti, e con noi, lo sono anche la gran parte dei lavoratori interessati: c’è una manina che sposta continuamente in avanti le lancette dell’orologio, rinviando in tal modo la firma del nuovo “protocollo d’intesa” che dovrebbe fare da battistrada al varo del secondo bando di mobilità, che per questo non riesce a vedere la luce ed ha accumulato sin qui ben 15 mesi di ritardo! Alla faccia di quei lavoratori che hanno necessità di trasferimento di sede, spesso a causa di gravi motivi di ordine personale e/o familiare.

Riassunto delle puntate precedenti: come si ricorderà, in data 29.09.2015, è stato sottoscritto dalle OO.SS. nazionali e dell’allora Sottosegretario delegato on. D. Rossi, il “Protocollo d’intesa tra l’A.D. e le OO.SS. rappresentative del personale civile non dirigente”, che ripubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina.   Un accordo per certi versi storico,  atteso che per la prima volta i lavoratori interessati avrebbero potuto partecipare a un bando di mobilità con regole chiare e definite per tutti come avviene da sempre nelle altre AA.PP., e non sarebbero state più soggette ai pareri discrezionali degli Organi Programmatori (OP), in alcuni casi davvero incomprensibili, come era sempre avvenuto sino ad allora

La gestione della nuova procedura, che ha visto per la prima volta la luce nel 2016, ha però evidenziato diverse criticità. Innanzitutto, erano stati fissati dagli OO.PP. “gradi di scopertura organica massima sostenibile per ciascun Ente e per singolo profilo professionale”  molto alti nella media e in parecchi casi addirittura pari allo zero, soglie queste che hanno eretto muri invalicabili rispetto alle legittime aspettative dei lavoratori. E’ un problema che abbiamo segnalato sin da subito, ottenendo però solo qualche correzione (e solo per l’area di SGD). Ma di criticità se ne sono viste anche altre, e anche per questo, dopo la pubblicazione delle graduatorie del bando di mobilita 2016,  in data 9.01.2017 (14 mesi fa!) abbiamo inviato all’on. Rossi una nota che chiedeva la “verifica circa la necessità di revisione” della procedura, che ripubblichiamo in allegato 2 su questa stessa pagina. Richiesta poi recuperata e rilanciata  all’interno dell’accordo del 5 apr. 2017 (comunicato unitario CGIL FP – UIL PA – FLP DIFESA in Notiziario n.39 di pari data), cui ha poi fatto seguito la nota unitaria delle stesse tre sigle inviata all’on. Rossi (vds. Notiziario n. 64 del 30 giugno u.s.), che chiedeva di procedere rapidamente alla verifica prevista dal protocollo.  Richiesta prontamente accolta dall’on. Rossi, che nella riunione del 5 luglio u.s. (vds Notiziario n. 66 di pari data), ha consegnato alle OO.SS. le proposte di A.D., poi seguite dai contributi/osservazioni di CGIL-UIL-FLP inviati in data 18 luglio (vds. Notiziario n. 69 di pari data). Quindi il successivo tavolo tecnico a SMD del 20.09.2017 (comunicato unitario in Notiziario n. 90 di pari data), seguito quattro mesi dopo dalla riunione al Gabinetto del 13.12.2017, ritenuta da tutti conclusiva (si legga  il comunicato unitario in Notiziario n. 128 di pari data).

Ci saremmo aspettati a breve la convocazione per la firma del nuovo protocollo per chiudere la partita prima dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, anche per non rischiare di incorrere nelle restrizioni determinate dall’entrata in vigore del nuovo CCNL che riconduceva all’istituto del “confronto” ex art. 5, i “criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell’Amministrazione” (capirai per noi il grande vantaggio…).

Invece non è andata così. CGIL-CISL-UIL-UNSA, sul primo tavolo, hanno chiesto di “adottare quanto previsto dall’art. 5” del CCNLe CONFINTESA, sul secondo, di incardinare la discussione all’interno dell’Art. 5” del CCNL, il che appare di tutta evidenza una “diminutio” atteso che, sulla materia, nella Difesa non c’era stata informazione ma negoziazione, come peraltro certificato dalle firme del protocollo del 29.09.2015.

Da parte sua, A.D., dimentica di quanto convenuto nel tavolo conclusivo del 13.12.2017 (due mesi prima dell’entrata in vigore del CCNL… perché non si è proceduto a chiudere la partita per evitare nuovi ritardi?), parrebbe aver accolto la richiesta, e pertanto l’uscita del bando viene così ulteriormente rinviata sine die.  Quando si dice la manina…..

Dodici mesi (tutto il 2017) fatto trascorrere senza procedere alle modifiche del protocollo, e nessuno  che abbia mai spiegato il perché; quindi, il tempo trascorso invano dal 13 dicembre u.s. (due mesi!) prima della firma della pre-intesa (23.12.2017) e poi del CCNL (12.02.2018);  e ora, pare, l’accoglimento da parte del Gabinetto delle richieste di altre sigle che hanno chiesto di derubricare a “confronto” (su cosa? con o senza più protocollo? il “confronto” non lo prevede…) quanto da noi di fatto già chiuso in termini di “contrattazione”.

Il danno prodotto ai lavoratori interessati (mobilità  interna bloccata da 15 mesi!) è evidente, i nostri legali stanno studiando possibili iniziative.

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: Protocollo 29.09.2015 mobilità e rempieghi con firme

Allegato 2: 09.01.2017-lettera al SSS Rossi per verifica protocollo mobilità

Notiziario n. 98 del 19 settembre 2015 –

Il prof. Tito Boeri, Presidente dell'INPS
Il prof. Tito Boeri, Presidente dell’INPS

Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 38 del 15.09.2015  2015 con il quale il “Dipartimento politiche previdenziali ed assistenziali” della nostra Federazione fa un utilissimo punto punto di situazione sull’istituto della c.d “pensione anticipata” alla vigilia di possibili provvedimenti di modifica della legge Fornero di cui parlano quasi quotidianamente gli organi di informazione.

“Visto l’attuale balletto sulle modifiche alla Legge Fornero, e considerato che è in scadenza al 31.12.2015 la legge sulla “Opzione Donna”, il Dipartimento ritiene cosa utile  fare il punto della situazione pensionistica sull’istituto della cosiddetta “pensione anticipata” varata dal duo Monti-Fornero, prima che avvengano auspicabilmente modifiche a fine anno con la legge di stabilità 2016.

La pensione anticipata è una prestazione economica che i lavoratori dipendenti ed autonomi chiedono con apposita domanda e l’importo mensile erogato dall’INPS può aversi, quando non si raggiunge l’età anagrafica per accedere alla pensione di vecchiaia, soltanto, se sono stati versati i contributi per un certo numeri di anni (minimo 20).

Per i lavoratori dipendenti, dal 1 gennaio 2012 si può conseguire la pensione anticipata quando si matura un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese per il 2012, 42 anni e 5 mesi per il  2013, 42 anni e 6 mesi nel 2015, e 42 anni e 10 mesi dal 2016 al 2019; per le lavoratrici dipendenti, invece, i requisiti sono ridotti in ogni caso di dodici mesi.

Il requisito contributivo aumenta in quanto soggetto all’adeguamento relativo alle “speranze di vita”. Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1 gennaio 1996 si può conseguire il diritto a pensione anticipata, correlandola al compimento di 63 anni, a condizione che siano stati versati almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscattare), con esclusione di quella “figurativa” e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione dovrà risultare non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.  Anche per questi dal 1 gennaio 2016 il requisito anagrafico viene elevato a 63 anni e 7 mesi, ma non operano penalizzazioni.

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad una età inferiore a 62 anni, era prevista una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni, elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Detta riduzione non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata a decorrere dal 1 gennaio 2015 e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data e l’interessato ha un età inferiore ai 62 anni alla data di collocamento in pensione (legge di stabilità 2015).

Per richiedere la pensione anticipata si presenta la domanda, informando l’Ufficio di appartenenza, via Web attraverso il portale INPS (www.inps.it) utilizzando l’apposito PIN, richiesto in precedenza allo stesso portale, oppure tramite Enti di Patronato che mettono a disposizione i necessari servizi telematici o infine tramite telefono chiamando il numero gratuito da rete fissa 803164 o il numero da rete mobile a pagamento  06164164.

La pensione anticipata spetta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, mentre per quelli iscritti ai Fondi decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, previa maturazione dei requisiti contributivi finora descritti.

Il Governo Renzi ha intenzione con la prossima legge di stabilità di intervenire sulle pensioni, introducendo una maggiore flessibilità in uscita, anche attraverso una riduzione dell’assegno INPS, per consentire ai lavoratori di decidere in piena libertà e così incentivare il ricambio generazionale.

Si parla di un’uscita flessibile con penalizzazioni che consentirebbe il pre- pensionamento ad una età minore rispetto a quella prevista, ma con una decurtazione percentuale del proprio assegno nell’ordine del 3% per ogni anno di mancata contribuzione… Ma soltanto nei prossimi mesi saremo in grado di conoscere la linea intrapresa dal Governo e i progetti di legge che andranno all’approvazione parlamentare, e vi terremo informati.

                        Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali”

Vi terremo naturalmente informati degli sviluppi della questione.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Notiziario n. 90 del 25 agosto 2015 –

images (2)Facendo seguito alla nostra NEWS del 19 agosto u.s. dal titolo Finalmente emanata dall’INPS la circolare con le istruzioni per la fruizione del congedo parentale in modalità oraria” con la quale abbiamo dato notizia dell’emanazione della molto attesa circolare INPS n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale l’Istituto previdenziale forniva chiarimenti e istruzioni al riguardo, riportiamo di seguito il testo della nota diffusa dalla nostra Federazione con il Notiziario n. 35 di ieri con la quale il Dipartimento Studi e Legislazione FLP fornisce un quadro più esaustivo e reca utili indicazioni per i colleghi interessati.

” La FLP, informa che l’INPS, con la circolare n°152 del 18 agosto 2015 avente ad oggetto ‘Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) – Fruizione del congedo parentale in modalità oraria.’, dopo una breve premessa all’evoluzione normativa, ha indicato:

Con la pubblicazione della predetta circolare INPS, dal 19 agosto è attiva la procedura on line per la presentazione della domanda ai fini della fruizione del congedo parentale su base oraria, che in questa fase iniziale potrà riguardare anche congedi orari fruiti in data antecedente alla presentazione della domanda.

L’Istituto ha ricordato che l’art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (DLvo n. 151/2001) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32).

Purtroppo, la materia non è stata ancora recepita dalla contrattazione collettiva e nel particolare per il pubblico impiego, non si è sin’ora tenuta a seguito del noto blocco dei contratti degli statali introdotto nel 2010 dal Governo Berlusconi e prorogato dai successivi Governi sino a tutto il corrente anno 2015, contratto degli statali che finalmente è stato sbloccato grazie solo al ricorso della FLP presentato nel 2011 alla Corte Costituzionale, con esito favorevole (sentenza n. 178/2015).

Con il DLvo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act (legge delega 10.12.2014, n. 183), il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.).

In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Pertanto:

Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità (per esempio con un numero inferiore di ore al giorno).

La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.

Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo; per altro, con il decreto legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino).

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

L’INPS chiarisce che, “Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell’indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.”

L’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

Le ore di congedo parentale – diano o non diano diritto all’indennità di cui all’art. 34 del D.lgls.151/2001 – sono coperte da contribuzione figurativa. Anche nel caso di fruizione oraria del congedo parentale, si applica quanto già disposto al punto 3 della circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di legge già noti, richiede il congedo al datore di lavoro ed all’Istituto, ai fini del trattamento economico e previdenziale.

Nella fase transitoria, la richiesta all’Istituto è presentata mediante un’apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line. L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on line”. L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali: WEB, CONTACT CENTER INTEGRATO, PATRONATI.

A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall’art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro.

Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).

Si rammenta che il congedo parentale è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla retribuzione. Il congedo non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista l’obbligo di prestare attività lavorativa.

FLP – Dipartimento Studi e Legislazione “

In allegato,  la circolare INPS n. 152 del 18.08.2015,  peraltro già pubblicata sul nostro sito quale allegato  alla nostra  News del 19 agosto insieme al “Quaderno FLP DIFESA n.3/2015”  che reca il testo del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151  (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53– in  G.U. 26 aprile 2001, n. 96, S.O.), aggiornato con il recente Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 80, che ad ogni buon conto ripubblichiamo in allegato 2.

FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale

Allegato 1: Circolare INPS n. 152 del 18-08-2015-Ruizione congedo parentale con modalità oraria

Allegato 2: Quaderno n. 03.2015- D.Lgs151.2001 agg. D.Lgs. 80.2015

Vai al sito dell’INPS  (clicca e collegati)

Notiziario n. 136 del 30 dicembre 2014 –

images (1)Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 45 del 29.12.2014 con il quale la nostra Federazione propone una propria riflessione in merito al dibattito di questi giorni sulla estensione al pubblico impiego delle norme contenute nella legge di riforma del mercato del lavoro (L.10.12.2014, n.183, c.d. “jobs act”).

 ” Il regalo di fine anno del Governo Renzi è stato il varo dei primi decreti delegati relativi al cosiddetto jobs act. E fedele ad una tradizione, breve ma ormai consolidata, che vuole questo governo fare poco ma riuscire nel gioco di dividere il mondo in due scatenando inutili guerre, il dibattito si è spostato da una norma ingiusta che toglie tutele al lavoro all’applicabilità di questa solo al lavoro privato o anche al lavoro pubblico.

Il tentativo è chiaro: scatenare una guerra interna al mondo del lavoro per evitare che si discuta nel merito dell’ennesima norma che riduce il lavoro a una merce quando invece è la base fondamentale del diritto di cittadinanza, sancito nel primo articolo  della nostra Costituzione.

La pantomima, appositamente organizzata dal Governo nelle sue varie anime (ma gradita alla minoranza parlamentare di Forza Italia che non fa mistero di voler togliere ogni tutela ai lavoratori), è una vera e propria “arma di distrazione di massa”. Prima hanno cancellato ogni riferimento al lavoro pubblico e poi scatenano un dibattito che porti i lavoratori pubblici a schierarsi contro quelli privati e viceversa.   Sia chiaro che la FLP a questo gioco al massacro non si presterà!

Tutta questa vicenda prova in modo plastico ciò che abbiamo scritto nel documento congressuale “Per i diritti, per il lavoro”:  non possiamo lasciare che il mondo del lavoro sia diviso, se si accetta una riduzione delle tutele nel lavoro privato, le nuove norme non potranno che applicarsi, prima o poi, anche al lavoro pubblico.  È la deriva neoliberista, che vede nel lavoro una merce come un’altra e non considera in alcun modo le persone, quella che bisogna combattere tutti insieme, mondo del lavoro pubblico e privato.

È qui il grave errore che hanno commesso CISL, CONFSAL e altre confederazioni sindacali nel rifiutare lo sciopero generale per concentrarsi solo e soltanto su uno sciopero del pubblico impiego. Lo stesso errore grave che hanno commesso quei lavoratori pubblici che non hanno partecipato allo sciopero generale del 12 dicembre, convinti che il jobs act e le altre misure di riduzione delle tutele non li riguardassero.

Anche oggi, guai a chi pensasse che il contratto a “precarietà crescente” e licenziabilità facile riguarderà solo i nuovi assunti. Queste misure sono solo un altro passo sul cammino di precarizzazione iniziato con il “pacchetto Treu” e continuato con la Legge Sacconi e la Legge Fornero, tutte norme che sono state spacciate come interventi per aumentare l’occupazione, hanno avuto come conseguenza la riduzione totale dei posti di lavoro e il peggioramento globale delle condizioni di lavoro e dei livelli salarial

Purtroppo, anche i sindacati storici hanno spesso sottovalutato e avallato misure che hanno celato il reale fine ultimo: la creazione di un lavoratore a resistenza zero, prono a tutti i voleri datoriali e senza diritti.

Per questo è inutile discutere se la monetizzazione del diritto a non essere licenziato senza giusta causa si applichi solo al lavoro privato o anche a quello pubblico e rilanciare la mobilitazione di massa contro chi ci vorrebbe, tutti, sfruttati e silenti.

Il lavoro non è una merce!   

                                                                           LA SEGRETERIA GENERALE FLP

Notiziario n. 91 del 2 settembre 2014 –

drrenzyll_2Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 28 del 1.09.2014,  in cui la nostra Federazione commenta alcune uscite ferragostane del nostro Presidente del Consiglio.

Il 14 agosto scorso il Presidente del consiglio Renzi ha rilasciato la seguente dichiarazione alla stampa: “La crescita non si innesca abbassando i salari e facendo riforme che dovrebbero essere finalizzate all’abbassamento della qualità della vita dei lavoratori con la motivazione che saremmo più competitivi”.   Di fronte a dichiarazioni di questo genere ci sembra di essere davanti ad una sorta di dottor Jekyll e Mr. Hyde, un personaggio che si trasforma a seconda delle circostanze. (altro…)

Notiziario  n. 34 del 4 aprile 2014 –

TFR 2,5Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 13 del 3.4.2014, in cui si da notizia della importante sentenza del Tribunale di Torino che ha accolto le nostre richieste.

  ” Due settimane: tante sono bastate al tribunale di Torino per emettere i 7 decreti ingiuntivi a favore di altrettanti lavoratori assunti dopo il 2000 e dare ragione alla FLP, che ha patrocinato tali ricorsi pilota per affermare il diritto dei lavoratori in regime di TFR a non vedersi decurtare lo stipendio del 2,5 per cento, come avviene oggi nonostante la sentenza della Corte Costituzionale abbia chiarito che tale prelievo è illegittimo.

Certo, ora l’amministrazione resistente (in questo caso l’Agenzia delle Entrate) ha 40 giorni di tempo per fare opposizione ma la strada scelta dalla FLP ha il pregio di essere comunque quella più veloce e di avvicinare il momento in cui sarà ineludibile che tale diritto venga riconosciuto a tutti i lavoratori senza bisogno di cause massive (che comunque faremo ma solo se questo si renderà indispensabile).

Nel frattempo, invitiamo ancora tutti i lavoratori a presentare la diffida riallegata al precedente Notiziario FLP n. 11 per interrompere i tempi di prescrizione.

A questo proposito dobbiamo registrare l’iniziativa del portale NoiPa, teso chiaramente a “depistare” e scoraggiare i lavoratori dal rivendicare i propri diritti: nei giorni scorsi infatti questo portale istituzionale del MEF, mostrando una ben strana interpretazione della sua funzione, ha inviato a tutti i lavoratori una informativa con la quale si afferma che dopo la sentenza n. 223 della Corte Costituzionale è intervenuta la Legge n. 228 del 2012 e che quindi è confermato come dovuto il contributo del 2,5 per cento a titolo di trattenuta per la buonuscita e le eventuali cause pendenti sono estinte d’ufficio.

Tralascia volutamente, il portale NoiPa, il fatto che questo è sostenibile solo per i lavoratori che sono stati riportati in regime di TFS ma non è affatto vero per coloro che sono in regime di TFR, cioè tutti gli assunti dopo il 2000, che continuano a subire questo prelievo indebitamente e nonostante la Corte Costituzionale abbia chiarito che la trattenuta del 2,5 per cento deve essere a carico del datore di lavoro e non dei lavoratori.

L’iniziativa del portale NoiPa non è casuale ma mirata al fatto che, se dovesse venire fuori ciò che sosteniamo da tempo, e cioè l’illegittimità di questo balzello, si chiarirebbe definitivamente anche un’altra fregatura che si sta tentando di perpetrare a carico dei lavoratori più giovani e che riguarda i fondi di previdenza complementare del pubblico impiego (Sirio, Espero e Perseo). Qualora infatti il 2,5 per cento venisse restituito in busta paga, sarebbe chiaro che gli incentivi di cui blaterano i sindacati di regime in caso di adesioni ai fondi di previdenza da loro gestiti, sono null’altro che una parte (ma solo una parte, badate bene) di quel 2,5% che oggi viene loro scippato da una norma incostituzionale che origina da un accordo confederale e che invece dovrebbero avere per intero senza bisogno di aderire a fondi che servono solo ad assicurare lauti stipendi a certi sindacalisti.

Quando si dice che ad avere certi amici che ti tutelano (dovrebbero), uno non ha bisogno di nemici…                                                         

                                                                                                                  LA SEGRETERIA GENERALE

Allegato 1: Informativa NoiPA del 3.03.2014

Allegato 2: Notiziario FLP n. 11 del 14.03.2014 con lo schema di atto di diffida

News del 14 marzo, h.12.00

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Pubblichiamo il Notiziario FLP n. 11/2014 diffuso in data  odierna con il quale la Segreteria Generale fa il punto di situazione sui ricorsi pilota che la nostra Federazione ha avviato in merito alla trattenuta TFR per i lavoratori pubblici assunti dopo il 31.12.2000, e che reca in allegato l’ ” atto di diffida” predisposto dal nostro Ufficio Legale.

Si fa riserva di ulteriori informazioni al riguardo

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato: Notiziario FLP n. 11-2014 – Ricorsi pilota su trattenuta TFR assunti dal 1.1.2001

Notiziario FLP


Nuovi ritardi all’orizzonte per l’uscita del secondo bando di mobilità interna. Su richiesta di alcune sigle, si riapre una partita di fatto già chiusa negozialmente e la si “derubrica” a confronto. E A.D., che ha fatto trascorrere invano gli ultimi due mesi dopo aver perso l’intero 2017, parrebbe d’accordo. La mobilità interna volontaria è bloccata da 15 mesi, un danno enorme per i lavoratori

16 Mar 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 27 del 16 marzo 2018 – Oramai, ne siamo davvero convinti, e con noi, lo sono anche la gran parte dei lavoratori interessati: c’è una manina che sposta continuamente in avanti le lancette dell’orologio, rinviando in tal modo la firma del nuovo “protocollo d’intesa” che dovrebbe fare da battistrada al varo del secondo […]


Nota FLP. Punto di situazione sulle pensioni anticipate e le prospettive alla vigilia della legge di stabilità

20 Set 2015 - Flp Difesa

Notiziario n. 98 del 19 settembre 2015 – Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 38 del 15.09.2015  2015 con il quale il “Dipartimento politiche previdenziali ed assistenziali” della nostra Federazione fa un utilissimo punto punto di situazione sull’istituto della c.d “pensione anticipata” alla vigilia di possibili provvedimenti di modifica della legge Fornero di cui […]



Sul “jobs act”, no alla guerra tra poveri e alle armi di distrazione di massa.

30 Dic 2014 - Flp Difesa

Notiziario n. 136 del 30 dicembre 2014 – Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 45 del 29.12.2014 con il quale la nostra Federazione propone una propria riflessione in merito al dibattito di questi giorni sulla estensione al pubblico impiego delle norme contenute nella legge di riforma del mercato del lavoro (L.10.12.2014, n.183, c.d. “jobs […]


Dottor Renzyll e Mister Hide? Le uscite ferragostane del nostro Premier Matteo Renzi

2 Set 2014 - Flp Difesa

Notiziario n. 91 del 2 settembre 2014 – Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 28 del 1.09.2014,  in cui la nostra Federazione commenta alcune uscite ferragostane del nostro Presidente del Consiglio. “Il 14 agosto scorso il Presidente del consiglio Renzi ha rilasciato la seguente dichiarazione alla stampa: “La crescita non si innesca abbassando i […]



Punto di situazione sui ricorsi pilota in merito alla trattenuta TFR per gli assunti dopo il 31.12.2000

14 Mar 2014 - Flp, Flp Difesa

News del 14 marzo, h.12.00 Pubblichiamo il Notiziario FLP n. 11/2014 diffuso in data  odierna con il quale la Segreteria Generale fa il punto di situazione sui ricorsi pilota che la nostra Federazione ha avviato in merito alla trattenuta TFR per i lavoratori pubblici assunti dopo il 31.12.2000, e che reca in allegato l’ ” atto di diffida” predisposto […]


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