Notiziario n. 92 del 28 settembre 2017 –
E’ comparso sul sito di PERSOCIV un “comunicato” datato 25 settembre avente per oggetto “visite fiscali” (che pubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina), con il quale la D.G. fornisce alcune indicazioni di carattere operativo in merito alle nuove regole introdotte dal 1 settembre u.s. e di cui al messaggio INPS n. 3265 del 9 agosto u.s., ai cui contenuti abbiamo dedicato due Notiziari (Notiziario n. 77 dell’11.08 e Notiziario n. 86 del 12.09.2017)
Ricordiamo brevemente i fatti. L’art. 18 del D. Lgs. 25.05. 2017, n. 75, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017 e attuativo della legge delega n. 125/2015, ha disposto la modifica della disciplina vigente in materia di accertamenti medico-legali in caso di assenze dal servizio per malattia, devolvendo tutte le competenze, precedentemente poste anche in capo alle ASL, in via esclusiva all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) attraverso l’istituzione del “Polo Unico per le visite fiscali”, da esso dipendente, che gestirà le visite mediche di controllo (in sigla: VMC) sia dei lavoratori privati che di quelli pubblici, per questi ultimi anche utilizzando le risorse ad esso trasferite dalle Amministrazioni Pubbliche. La decorrenza della norma, a mente di quanto stabilito dall’art. 22 dello stesso D. Lgs. 75, era fissata al 1 settembre u.s. , ed è per questo che INPS ha provveduto a fornire istruzioni con il sopra richiamato messaggio n. 3265 del 9 agosto u.s., che ripubblichiamo sul nostro sito web, i cui contenuti sono stati oggetto dei Notiziari sopra richiamati e ai quali ovviamente rinviamo per il dettaglio.
Quel messaggio diceva anche una cosa importante: che un emanando e apposito D.M. avrebbe dovuto armonizzare finalmente le fasce di reperibilità tra pubblico e privato, oggi differenziate con marcata penalizzazione dei lavoratori pubblici, e che avrebbe definito al contempo le modalità per le VMC. Naturalmente, non conosciamo, a tutt’oggi, la bozza di DM predisposta dalla Funzione Pubblica; pur tuttavia, siamo in possesso del parere (n. 1939/2017) che il Consiglio di Stato ha dato in data 9 u.s. sullo schema di decreto predisposto dalla Ministra Madia, che pubblichiamo in allegato 2 su questa stessa pagina, attraverso la cui lettura emergono già alcune delle scelte della F.P. Incredibili davvero, quelle previste in merito alla fasce di reperibilità: lo schema di decreto Madia prevede il mantenimento dello statu quo, e cioè il mantenimento delle attuali fasce orarie differenziate tra pubblico e privato, con maggiore onere per i lavoratori pubblici (quattro ore complessive di reperibilità per i privati, ben sette invece per i pubblici), che la Madia ha giustificato con la necessità di non abbassare l’incisività dei controlli riducendo le fasce. Per fortuna, il parere del Consiglio di Stato fa giustizia di questa assurda impostazione, ricordando che, siccome il criterio di delega recato dalla norma novellata dal D. Lgs. 165/2001 parla esplicitamente di armonizzazione della disciplina tra pubblico e privato, le fasce di reperibilità vadano comunque uniformate. Che cantonata da parte di FP, figlia ancora una volta di una malsana idea dei lavoratori pubblici (irresponsabili e fannulloni) e di un approccio di carattere poliziesco che continua a connotare le scelte di F.P. anche dopo Brunetta.
Altro rilievo del Consiglio di Stato: non vengono esplicitati nello schema di DM i criteri in base ai quali l’INPS può disporre di propria iniziativa la visita fiscale, e la cosa non appare un dettaglio di poco conto. Attendiamo di conoscere come il DM declinerà al proprio interno i condivisibili pareri del Consiglio di Stato.
Tornando invece al “comunicato” di PERSOCIV, a nostro avviso esso non aggiunge nulla a quanto già non si sapesse, e peraltro a distanza di un mese e mezzo dal messaggio INPS e dopo 25 giorni di entrata in vigore delle nuove regole. Trattasi infatti solo di una sorta di “memento” per gli Enti di servizio. Nulla infatti reca il “comunicato” in merito alle domande che in tanti oggi si pongono. Per esempio: se l’assenza per malattia è conseguente a un ricovero ospedaliero certificato o discende da patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio, si può essere comunque soggetti a visita fiscale?
Su questi e altri interrogativi inevasi, la DG non dice comprensibilmente nulla..
Bisognerà allora attendere il varo del DM Madia: a quando il parto?
Intanto, l’INPS ha diffuso in data 26 u.s. un secondo messaggio, il n. 3685, che pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato competo dei suoi due allegati.
(Giancarlo Pittelli)
Allegato 1: 25.09.20117-Comunicato PERSOCIV su visite fiscali
Allegato 2: Messaggio INPS n.3265 del 09-08-2017. Polo Unico visute fiscali, istruzioni operative
Allegato 3: Messaggio INPS n. 3685 del 26-09-2017 Allegato n 1 Allegato n 23:
Notiziario n. 86 del 12 settembre 2017 –
Con il Notiziario FLP DIFESA n. 77 dell’11 agosto u.s. abbiamo dato tempestivamente notiziario del messaggio INPS n. 3265 di due giorni prima, che recava “istruzioni amministrative e operative” in merito alle nuove regole per le visite fiscali connesse alla nascita del “Polo Unico”
Anche in considerazione delle tantissime richieste di chiarimenti che continuano a pervenirci, pensiamo di fare cosa nel riportare, di seguito, la nota tecnica sull’argomento predisposta dal Dipartimento Studi e Legislazione della nostra Federazione.
“La FLP informa che l’INPS, con il messaggio n° 3265 del 09.08.2017, ha fornito le prime istruzioni amministrative ed operative, riferite all’attuazione degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75 del 27.05.2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali, per una prima applicazione sperimentale, che sarà progressivamente messa a punto in tempi successivi, fino alla realizzazione di un sistema a regime organico e completo. Le norme legislative richiamate prevedono dal 1° settembre 2017, l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle PP.AA., in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.
Il DLvo n° 75/2017 prevede, oltre alla revisione della disciplina del rapporto tra Inps e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni sulla base di un “Atto di indirizzo” adottato con apposito D.M., anche l’emanazione di un apposito ulteriore D.M., per l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità, nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.
L’Inps ha riportato nel messaggio, le categorie di amministrazioni e dipendenti pubblici rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico e che costituiranno la platea di riferimento per gli accertamenti medico fiscali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, salvo diverso orientamento ministeriale. Le categorie in argomento elencate nel paragrafo 2. del messaggio, sono quelle rientranti nell’ex art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (ad esempio: tutte le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Università, gli IACP, tutti gli enti EPNE, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN, le Agenzie, ecc…) e nell’ex art. 7, comma 1 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 (ad esempio: personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica, magistrati, avvocati e Procuratori dello Stato, Docenti e ricercatori universitari, ecc…). Sono, altresì, compresi nell’ambito del personale per i quali trova applicazione la disciplina dell’art. 55-septies i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.
Le disposizioni di cui all’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 non si applicano per esplicita previsione legislativa (cfr. art. 7, comma 2 del DL 179/2012) al personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) e dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso il personale volontario). Restano inoltre esclusi dalla applicazione della normativa gli Enti pubblici economici, gli enti morali, le aziende speciali.
Come stabilito dal D. Lgs. 75/2017, il budget complessivo stanziato per il Polo Unico (valido per le visite datoriali e d’ufficio) è pari a 17 mln di euro per l’anno 2017 (a decorrere dal 1° settembre).
Dal 1° settembre 2017, la richiesta di VMC potrà essere effettuata, da parte delle PPAA, come di consueto, tramite Portale.
Il datore di lavoro pubblico che richieda una VMC dovrà specificare se deve essere effettuata o meno la visita ambulatoriale, nelle modalità già attualmente previste in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare, al fine di consentire la verifica dell’effettiva sussistenza dello stato morboso. Una volta effettuate le VMC, l’Inps metterà a disposizione dei datori di lavoro gli esiti dei verbali (incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale) mediante i servizi telematici, conformemente a quanto già avviene per tutte le VMC datoriali.
In caso di assenza del lavoratore al domicilio a seguito di VMC disposta d’ufficio, si procederà con l’invito a visita ambulatoriale in conformità a quanto avviene per i lavoratori del settore privato. Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l’effettiva sussistenza dello stato morboso e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell’Istituto – come precisato nel successivo paragrafo 8 – la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte.
Nulla è innovato per le PA non rientranti nella platea dei destinatari della norma, che potranno sempre richiedere, nelle usuali modalità, la VMC. Le stesse saranno tenute al rimborso del servizio effettuato dall’Istituto, che emetterà regolare fattura.
A fronte della richiesta datoriale o della disposizione d’ufficio, la VMC verrà assegnata, come di consueto ai medici di lista che collaborano con l’Istituto.
Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’INAIL – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”, salvo intervengano diverse interpretazioni ed indicazioni da parte dei Ministeri competenti.
Nulla è innovato con riferimento alla certificazione di malattia relativa ai lavoratori del settore pubblico per la quale l’INPS continuerà a ricevere unicamente le certificazioni trasmesse in modalità telematica. Relativamente alle certificazioni eventualmente redatte in modalità cartacea, con il D.Lgs. 75/2017 è espressamente precisato che “i controlli sulla validità delle […] certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate” (art. 55-septies, comma 1, del 165/2001). Non compete all’INPS istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio, o di mancata presentazione a visita ambulatoriale, circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza.
Come previsto nel D. Lgs. 75/2017, il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’Inps. Per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi, le regole da seguire saranno definite dall’emanando decreto ministeriale di armonizzazione delle fasce di reperibilità e sulle modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo.
DIPARTIMENTO STUDI E LEGISLAZIONE “
Pubblichiamo su questa stessa pagina: in allegato 1, il messaggio INPS n. 3265 del 09.08.2017; in allegato 2,il D.Lgs. 75/2017 e, in allegato 3, il confronto pubblico/private in merito alle fasce orarie di reperibilità
Attendiamo ora il preannunciato Decreto Ministeriale “per l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità”, che quasi certamente allineerà il privato al pubblico e non viceversa come qualcuno spererebbe, “nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali”, che rappresenta il piatto certamente più interessante. .
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato 1: Messaggio INPS n.3265 del 09-08-2017. Polo Unico visite fiscali, istruzioni operative
Allegato 2: D.Lgs. n. 75 25.05.2017- Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 165 del 2001
Allegato 3: confronto pubblico privato in materia di fasce di reperibilità per le visite fiscali
Notiziario n. 77 dell’11 agosto 2017 –
Cambiano, dal 1 settembre p.v., le regole in materia di visite fiscali.
Lo ha ricordato l’INPS con il messaggio n. 3265 del 9 agosto u.s., con il quale fornisce “istruzioni amministrative ed operative” per rendere più chiara la nuova organizzazione e i nuovi percorsi operativi. Cerchiamo allora di capire perché cambiano le regole delle visite fiscali e quali siano le novità più significative e di nostro maggiore interesse.
Tutto nasce dal Decreto Legislativo 25.05. 2017, n. 75, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017 e attuativo della legge delega n. 125/2015 (c.d. “riforma” della PA targata Madia), il quale decreto reca integrazioni e modifiche del c.d. “testo unico del pubblico impiego” (D. Lgs. 30.03.2001, n. 165), la cui ultima stesura, comprensiva delle recenti modifiche recate dal D. Lgs. n. 118 del 20.07.2017, abbiamo recentemente pubblicato sul nostro sito web all’interno del “Quaderno FLP DIFESA n. 5/2017”.
Ebbene, l’art. 18 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 (che pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 2) ha disposto la modifica della disciplina vigente in materia di accertamenti medico-legali in caso di assenze dal servizio per malattia, devolvendo tutte le competenze, precedentemente poste anche in capo alle ASL, in via esclusiva all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) attraverso l’istituzione del “Polo Unico per le visite fiscali”, da esso dipendente, che gestirà le visite mediche di controllo (in sigla: VMC) sia dei lavoratori privati che di quelli pubblici, per questi ultimi anche utilizzando le risorse ad esso trasferite dalle Amministrazioni Pubbliche.
La decorrenza della norma, a mente di quanto stabilito dall’art. 22 dello stesso D. Lgs. 75, avrà luogo dal 1 settembre p.v., dunque tra meno di un mese, ed è per questo che INPS ha provveduto a fornire utili indicazioni e importanti istruzioni con il sopra richiamato messaggio n. 3265 del 9 agosto u.s., che proviamo di seguito a richiamare brevemente nei passaggi di maggior interesse dei colleghi.
I lavoratori pubblici soggetti alle visite fiscali con questo nuovo sistema sono quelli di tutte le Amministrazioni dello Stato, sia centrali (tra le quali naturalmente anche il personale civile dell’Amministrazione Difesa) che locali (Regioni, Comuni, etc.), ma anche altri (docenti; magistrati; etc.). Le nuove regole non si applicano invece, per espressa previsione del DL 179/2012, al personale delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia ad ordinamento sia civile che militare, e ai Vigili del Fuoco, con la sola esclusione dei volontari dei Vigili del fuoco. Se qualcuno comprendesse il perché le visite fiscali di militari e affini debbono essere gestite separatamente da quelle degli altri lavoratori, per cortesia batta un colpo!
Il badget a disposizione del “Polo Unico” per la nuova gestione delle visite fiscali è pari, per l’anno 2017, a 17 milioni di €., che potrebbe però esaurirsi, e in tal caso l’INPS informerà le PP.AA. richiedenti.
L’Ufficio interessato dovrà richiedere all’INPS l’effettuazione della visita fiscale solo via on line, ma per farlo dovrà essere già accreditato come datore di lavoro, e in quella sede dovrà precisare se, in caso di assenza dal domicilio conosciuto del dipendente sottoposto a visita, dovrà comunque procedere a chiamare il lavoratore a visita ambulatoriale.
In caso di assenza dal proprio domicilio, il lavoratore dovrà comunque preventivamente informare il proprio Ufficio, e non l’INPS. Gli esiti della visita fiscale, domiciliare o ambulatoriale, saranno rese disponibili sulla piattaforma INPS, che comunque non potrà effettuare le VMC in caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali.
Ultima questione, ma di grande interesse dei lavoratori. Ci riferiamo alle fasce di reperibilità, tuttora differenziate. Infatti, per i lavoratori del settore privato le fasce di reperibilità sono 10-12 e 17-19; per i lavoratori pubblici, invece, sono più ampie (9-13 e 15-18), triste eredità questa del mai compianto Brunetta. Ebbene, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 75/2017, un emanando e apposito D.M. armonizzerà finalmente le fasce di reperibilità tra pubblico e privato, e definirà al contempo le modalità per lo svolgimento delle VMC.
Su questa stessa pagina pubblichiamo, in allegato 1, il testo integrale del messaggio INPS n. 3265 del 9.08.2017.
(Giancarlo Pittelli)
Allegato 1: Messaggio INPS n.3265 del 09-08-2017. Polo Unico visite fiscali, istruzioni operative
Allegato 2: D.Lgs. n. 75 del 25.5.17- Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 165/2001 (si vedano gli artt. 18 e 22)