Notiziario n. 31 del 27 marzo 2018 –

Sergio Gasparrini, il Presidente dell’ARAN e firmatario del CCNL FF.CC.

Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 17 del 23 u.s.  che reca la nota della nostra Federazione in merito a quanto sta avvenendo per nascondere agli occhi dei lavoratori le penalizzazioni del CCNL in materia di tutela della salute e rinviarne la conoscenza al dopo RSU.

“Lo confessiamo: faremmo volentieri a meno di tornare ancora una volta a parlare del contratto e ci vorremmo dedicare con più soddisfazione a disegnare, insieme ai lavoratori, le strategie per smontarlo pezzo dopo pezzo, per quanto è pessimo.

Siamo però costretti a tornarci sopra perché quanto sta accadendo in questi giorni ha dell’incredibile e sta rivelando i tentativi di nascondere, almeno fino alle elezioni RSU, la portata reale delle gravi violazioni del diritto alla salute e alle cure contenute nel nuovo contratto.

Tralasciamo, per ovvi motivi, le boutade dei maldestri sindacati che firmano il contratto ma lo disdicono subito dopo (come se avesse qualche valenza) e i tentativi dell’UNSA di giustificare la propria firma sul contratto mentre dovrebbe spiegare come mai è l’unico sindacato aderente alla CONFSAL che lo ha firmato (Snals nella Scuola e Fials nella Sanità si sono rifiutate di firmare un contratto fotocopia di quello sottoscritto invece dall’UNSA).

Le vere contorsioni le stanno facendo, invece, i sindacati confederali, che all’indomani della firma della preintesa (23 dicembre 2017) rivendicavano di aver aumentato i diritti con le 18 ore “aggiuntive” per visite specialistiche e diagnostica; quando la FLP li ha sbugiardati rivelando che quelle ore nascondevano in effetti un arretramento sui diritti alla salute e alle cure, loro hanno cercato di mischiare le carte prima dicendo che non cambiava nulla rispetto a prima, e poi (CGIL) giustificandosi con il fatto che se non avessero rivisto la disciplina dei permessi sarebbe intervenuta una legge (non si sa bene fatta da quale Parlamento, visto che le Camere erano già praticamente sciolte).

In questi giorni però si stanno verificando – purtroppo per tutti i lavoratori del comparto – atti che mettono a forte rischio le giustificazioni dei sindacati firmatari in quanto le amministrazioni iniziano ad applicare il contratto per come è scritto e le forti penalizzazioni che la FLP ha denunciato stanno emergendo. E questo riguarda non solo le visite, terapie ed esami diagnostici (art. 35) ma anche l’uso corrente dei permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari (art. 32), la loro non frazionabilità e l’impossibilità di attaccare ad un permesso retribuito qualsivoglia altro tipo di permesso, fosse anche la banca ore o il riposo compensativo i quali, ricordiamo, non sono assenze ma lavoro differito svolto in anticipo.

E allora, al culmine della disperazione, cosa si sono inventati i tre sindacati confederali? Sono andati a chiedere aiuto all’ARAN ottenendo una cosa mai vista prima cioè la cancellazione di un comma di un articolo del nuovo contratto fuori dal tavolo di contrattazione, spacciandolo per un grande risultato… e l’ARAN non ha avuto difficoltà a togliere un comma quasi inutile ai fini dell’impossibilità di fruire del trattamento malattia. Ciò che è stato eliminato infatti è la “lett. a) del comma 12 dell’art. 35 (vedere l’allegato pubblicato su questa stessa pagina).

Il suddetto comma 12 regolamenta un caso molto specifico, quello di un lavoratore che avendo una malattia cronica certificata dal proprio medico curante, si deve sottoporre a una serie di visite/terapie/esami periodici. In questo caso – ma solamente in questo caso – per essere considerato in malattia in quelle giornate, il lavoratore dovrà presentare al proprio ufficio in occasione della prima visita/terapia/esame il certificato del suo medico curante e l’attestazione della struttura sanitaria dove si è recato. Nelle successive giornate (che devono essere dichiarate dal medico curante nel certificato rilasciato) invece dovrà presentare solamente l’attestazione della struttura sanitaria.

Non risolve per nulla il problema più grande che è quello contenuto nel comma 11 che invece obbliga il lavoratore a presentare sempre la doppia certificazione per potersi vedere riconosciuta la malattia.

La vicenda è istruttiva perché rileva il grande inciucio tra ARAN e sindacati firmatari del contratto, che si vedono fuori dai tavoli di trattativa per fare “maquillage contrattuale” che non modifica nulla (o molto poco) ma fa sembrare di sì.

Ciò è possibile solo per un motivo: perché entrambe le parti (ARAN e sindacati) hanno giocato la partita contrattuale… dalla stessa parte e certamente non da quella dei lavoratori bensì da quella di un Governo che aveva bisogno di andare alle elezioni con i contratti rinnovati e con i lavoratori pubblici, privati dei diritti fondamentali.

Poiché anche la manovra con l’ARAN è stata di corto respiro, adesso CGIL, CISL e UIL sono arrivati addirittura a chiedere, con una lettera congiunta, a tutte le amministrazioni del comparto di interpretare il contratto con loro. Peccato che la lettera (e pure lo spirito) del contratto siano chiari e quindi le amministrazioni, purtroppo per tutti noi, stanno provvedendo ad applicarlo per come è stato scritto; sta quindi emergendo plasticamente che tutto il CCNL è contro i lavoratori e i loro diritti.

Ancor più plasticamente e per contrasto emerge la differenza tra il vecchio e il nuovo contratto: è di questi giorni la sentenza che ha riconosciuto a una lavoratrice veneta il diritto a prendere l’intera giornata di trattamento malattia. Questo è stato possibile proprio perché vigeva il vecchio contratto. Con il nuovo CCNL non sarà più così, purtroppo!

Ciò che appare poco chiaro e che va spiegato è il motivo per cui ci sono queste manovre dilatorie da parte di CGIL, CISL e UIL … giungere indenni alle elezioni del 17-18 e 19 aprile. Dopo butteranno la maschera.

Perché lo stanno facendo? Per un motivo molto semplice, perché le elezioni RSU sono come le quelle politiche, hanno una forte valenza nazionale in quanto determinano la rappresentatività dei sindacati. Se continuerete a votarli, pensando di  eleggere solamente i vostri rappresentanti locali, loro potranno dire che i lavoratori hanno apprezzato il contratto perché hanno votato per le loro liste. E il prossimo contratto sarà ancora peggiore di questo.

Cari lavoratori, avete solo un modo per fermare questa deriva che ha portato alla svendita dei vostri diritti e del vostro lavoro, riconoscendovi aumenti ridicoli e peggioramenti giuridici: votare per l’unica reale alternativa che si chiama FLP, il sindacato che ha ottenuto la sentenza della Corte Costituzionale contro il blocco contrattuale e si sta battendo e si batterà affinché i diritti dei lavoratori pubblici siano ripristinati.

Pensateci ora, dopo il voto sarà troppo tardi.

Siate il cambiamento che volete vedere, votate per le liste FLP

La Segreteria Generale FLP “

Che di inciuci si possa parlare tranquillamente, lo dimostra una nota di una O.S. confederale che sta girando in questi giorni negli Enti della Difesa, datata 2.03.2018, indirizzata alle strutture sindacali interne di quella O.S. e avente per oggetto chiarimenti applicativi sul CCNL.

In detta nota, si parla di “incontri informali” in ARAN (anche unilaterali: e gli altri firmatari del CCNL?), di interpretazioni autentiche convenute con la stessa Agenzia e di linee operative concordate “per dare le stesse versioni ai rispettivi interlocutori (amministrazioni e lavoratori)” . Ammazza!

Evitiamo per carità di patria ogni commento, ma l’accaduto dimostra chiaramente  le rincorse che si stanno facendo per coprire le voragini determinate, in alcuni casi, dal nuovo CCNL.

FLP DIFESA – COORDINAMENTO NAZIONALE 

Allegato 1:  La prova del maquillage contrattuale

                                            

Notiziario n. 1 del 2 gennaio 2018 –

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre u.s. il Decreto della Funzione Pubblica 17.10.2017, n. 206 recante Regolamento recante modalita’ per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche’ l’individuazione delle fasce orarie di reperibilita’, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che pubblichiamo anche su questa stessa pagina in allegato 1.

Trattasi del Regolamento, atteso da molti mesi, connesso alla istituzione del “Polo Unico per le visite fiscali”,  e che era stato preannunciato dalla stessa INPS con il messaggio 3265 del 9 agosto u.s.. poi successivamente seguito dal messaggio n. 3685 del 26.09.2017, che pubblichiamo entrambi su questa stessa pagina, rispettivamente in allegato 2 e 3.

Ricordiamo brevemente i fatti.  L’art. 18 del D. Lgs. 25.05. 2017, n. 75,  pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7 giugno 2017 e attuativo della legge delega n. 125/2015,  ha disposto la modifica della disciplina vigente in materia di accertamenti medico-legali in caso di assenze dal servizio per malattia, devolvendo tutte le competenze, precedentemente poste anche in capo alle ASL, in via esclusiva all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) attraverso l’istituzione del “Polo Unico per le visite fiscali”,  da esso dipendente, che avrebbe gestito le visite mediche di controllo (in sigla: VMC) sia dei lavoratori privati che di quelli pubblici.

La decorrenza della norma, a mente di quanto stabilito dall’art. 22 dello stesso D. Lgs. 75,  era fissata al 1 settembre u.s. , ed è per questo che INPS aveva provveduto a fornire istruzioni con il sopra richiamato messaggio n. 3265 del 9 agosto u.s., i cui contenuti sono stati oggetto dei nostri Notiziari  n. 77 dell’11.08, n. 86 del 12.09  e n. 92 del 28.09.2017.

Quel messaggio diceva anche una cosa importante: che un emanando e apposito Decreto avrebbe dovuto armonizzare finalmente le fasce di reperibilità tra pubblico e privato, oggi differenziate con marcata penalizzazione dei lavoratori pubblici, e che avrebbe definito al contempo le modalità per le VMC. Avevamo avuto indirettamente sentore sul fatto che la FP sembrava non intendesse seguire questa strada attraverso la lettura del parere del Consiglio di Stato (parere n. 1939 del 9.09.2017) sullo schema di decreto predisposto dalla Ministra Madia, che prevedeva il mantenimento dello statu quo, e cioè il mantenimento delle attuali fasce orarie differenziate tra pubblico e privato, con maggiore onere per i lavoratori pubblici (quattro ore complessive di reperibilità per i privati, ben sette invece per i pubblici), che la Madia aveva giustificato con la necessità di non abbassare l’incisività dei controlli nel P.I.

Ebbene, la lettura dell’art. 3, comma 1, del decreto della F.P. di cui trattasi conferma “per i dipendenti delle PP.AA. le fasce di reperibilità secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00” ,  mentre il successivo comma 2 precisa che “sussiste l’obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi”.  Ci chiediamo: per quanto riguarda il settore privato, permangono le differenze?

Le esclusioni dall’obbligo di reperibilità, altra questione rimasta senza risposte in questo mesi, riguardano solo i dipendenti assenti per le fattispecie di malattia di cui all’art. 4 del Decreto: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio che abbia comportato la menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 30.12.1981, n. 834, ovvero a patologie di cui alla Tabella E del medesimo DPR; patologie connesse a situazioni di invalidità pari o superiore al 67%.

I successivi articoli del Decreto normano la redazione del “verbale di visita fiscale” da parte del medico (art.5), la “variazione dell’indirizzo di reperibilità” (art.6), gli obblighi derivanti dalla “mancata effettuazione della visita fiscale” (art. 7) da parte del dipendente e quelli relativi alla “mancata accettazione dell’esito della visita” (art. 8); l’art.9 infine, regolamenta il “rientro anticipato al lavoro”

Ultima annotazione: il Decreto in questione entrerà in vigore dal 13 gennaio p.v. e produrrà la contestuale abrogazione del precedente decreto, oggi ancora vigente, della F.P. n. 206 del 18.12.2009.

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: Decreto FP 17.10.2017, n. 206 – nuovo regolamento sulle visite fiscali

Allegato 2: Messaggio INPS n.3265 del 09-08-2017. Polo Unico visute fiscali, istruzioni operative

Allegato 3: Messaggio INPS n. 3685 del 26-09-2017     Allegato n 1      Allegato n 23:

Dopo la sentenza del Giudice di Livorno e la possibilità che si discuta a breve il ricorso presentato dalla FLP al Tar del Lazio, è necessario interrompere la prescrizione quinquennale per poter rivendicare il diritto alla ripetizione delle somme.

Lo avevamo detto da subito, allorquando il per fortuna ex-Ministro Brunetta varò il primo dei suoi decreti, il 112 del 2008, poi convertito nella legge 133/2008: ci sono numerosi profili di incostituzionalità, a partire da quello relativo alla “tassa sulla malattia”.

Sono infatti anni che ci battiamo, quasi solitari, contro una disposizione che penalizza chi ha la sfortuna di ammalarsi; questa era già contenuta nei contratti ma il Ministro Brunetta l’ha inasprita, prevedendo la decurtazione dell’indennità di amministrazione per i primi dieci giorni di malattia anche per malattie gravi che prevedono oltre 15 giorni di prognosi.

Sino ad ora non ci siamo riusciti in sede contrattuale per l’opposizione del governo ma anche del sindacato confederale, che evidentemente la ritiene giusta.

Il varo del Decreto Legge 112/2008 fu la famosa “goccia che fa traboccare il vaso” e che fece decidere la FLP a presentare un ricorso presso il TAR del Lazio sollevando eccezione di incostituzionalità. Il ricorso è pendente da tre anni e ormai i tempi sono maturi perché venga discusso (vedi Notiziario FLP n. 58 del 19 settembre 2011).

Nel frattempo però le nostre argomentazioni stanno trovando conferma: recentemente, infatti, il Giudice di Livorno ha accolto il ricorso di un gruppo di lavoratori e ha rinviato le carte alla Corte Costituzionale ravvisando la possibilità che la “tassa sulla malattia” sia incostituzionale.

Per questo, in attesa che sia discusso il ricorso presentato dalla FLP al Tar del Lazio e poiché la prescrizione del credito è quinquennale, riteniamo sia utile che tutti i lavoratori presentino un’istanza che interrompa la suddetta prescrizione per non perdere il diritto alla ripetizione delle somme da parte delle amministrazioni.

Per farlo è sufficiente, compilare l’allegato modulo e consegnarlo all’amministrazione dalla quale si dipende avendo cura di chiedere ricevuta che attesti la presentazione.

E poi sperare che ci sia un giudice che faccia giustizia. Un sindacato che la chiede c’è già e si chiama FLP!!!

Notflp7311-Allegato

Malattia


CCNL 2016-2018. Nota di FLP: le prove degli inciuci alle spalle dei lavoratori. I sindacati firmatari stanno facendo di tutto affinché le gravi penalizzazioni sul diritto alla salute emergano solo dopo le elezioni RSU. E per farlo coinvolgono l’ARAN: incontri informali, interpretazioni e linee operative concordate per dare le stesse versioni. Non è un pò troppo?

27 Mar 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 31 del 27 marzo 2018 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 17 del 23 u.s.  che reca la nota della nostra Federazione in merito a quanto sta avvenendo per nascondere agli occhi dei lavoratori le penalizzazioni del CCNL in materia di tutela della salute e rinviarne la conoscenza […]


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto della Funzione Pubblica 17.10.2017, n. 206 che reca il nuovo Regolamento per lo svolgimento delle visite fiscali in caso di malattia. Fasce di reperibilità (sette ore) confermate per i dipendenti pubblici: e per i lavoratori privati, tutto invariato? Le esclusioni dall’obbligo di reperibilità e le altre novità

2 Gen 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 1 del 2 gennaio 2018 – E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre u.s. il Decreto della Funzione Pubblica 17.10.2017, n. 206 recante “Regolamento recante modalita’ per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche’ l’individuazione delle fasce orarie di reperibilita’, ai sensi […]



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