Notiziario FLP DIFESA n. 28 del 19 marzo 2020 –
Si riporta, di seguito, il testo del comunicato della Segreteria Generale della FLP del 19 marzo 2020, che fornisce il dettaglio normativo e i chiarimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri PCM sulle diverse situazioni disciplinate dal decreto “Cura Italia” per tutelare nella emergenza da coronavirus i lavoratori portatori di handicap/che assistono un portatore di handicap:
“Il varo da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge c.d. “Cura Italia” recante nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza nuovo coronavirus sull’economia, è stato prima preceduto e poi anche seguito, in ragione del fatto che ancora non era noto l’articolato definitivo, da una serie di interrogativi riguardanti l’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 della L. 104/92 (fruibili dal lavoratore disabile con handicap grave e /o per l’assistenza a familiari con handicap grave).
Gli interrogativi riguardavano in particolare il numero complessivo e i mesi di riferimento, la possibilità di fruizione cumulata per più di un familiare, e anche le modalità di richiesta e di utilizzo, ed erano supportati dalla circolazione in rete di testi di articolato e di relazioni tecniche (Ufficio Studi Senato, per es.) che alimentavano i dubbi (il primo: 12 giorni per “ciascuno” dei mesi di marzo e aprile, e dunque 24, o solamente 12?).
La pubblicazione del testo del D.L. 18, in G.U. nella serata dello stesso giorno, e alcuni chiarimenti intervenuti attraverso alcune FAQ dall’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno contribuito a delineare un quadro di riferimento più preciso. Proviamo allora a mettere in fila gli elementi di interesse, partendo dalle norme sulla disabilità del D.L. 18:
- l’articolo 24 del D.L. prevede che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ex art. 33 c. 3 della L. 104 sia incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (comma 1); che al personale sanitario il predetto beneficio sia riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed Enti del S.S.N. impegnati nell’emergenza COVID-19 e del Comparto Sanità (comma 2); per il finanziamento dell’operazione, stanziati 590 milioni di euro;
- l’art. 26 comma 2 stabilisce che fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero ex art 19, co.1, DL 2 mar 2020, n. 9;
- l’art. 39 del decreto stabilisce infine che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili in condizioni di gravità, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Questi i chiarimenti interpretativi poi intervenuti, anche da parte dell’Ufficio della PCM. In particolare:
- l’aumento di 12 giorni di permesso è complessivo, e va spalmato nei mesi di marzo e aprile;
- i lavoratori che assistono una persona con disabilità grave e quelli a cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (gli ordinari giorni 3 di marzo + i 3 giorni di aprile + 12 giorni aggiuntivi da usare entro aprile); dunque i giorni di permesso non “scadono” a fine mese;
- le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre e pertanto, se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, sarà possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020);
- fino al 30 aprile, l’assenza dal lavoro è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia).
In allegato, lo screenshot delle FAQ; si riporta, inoltre, il link dell’Ufficio disabilità della PCM
http://disabilita.governo.it/it/notizie/nuovo-coronavirus-domande-frequenti-sulle-misure-per-le-persone-con-disabilita/
LA SEGRETERIA GENERALE FLP “
Con il presente Notiziario, forniamo un utile strumento operativo per dipanare i dubbi applicativi e consentire a tutte le lavoratrici e ai lavoratori interessati di esercitare il diritto di accedere alle citate modalità di assenza.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato: FAQ PCM Ufficio Disabilità Legge 104
Quaderno FLP DIFESA n. 3 / 2019 (pubblicato in data 10.06.2019) –
Pubblichiamo, di seguito, il “Quaderno FLP DIFESA n. 3 / 2019″ recante il testo integrale della Legge 5 febbraio 1992, n.104 avente per oggetto “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 39 del 17 febbraio 1992, con il testo coordinato ed aggiornato sino alla Legge di Bilancio 2019 (LEGGE 30 dicembre 2018, n°145), pubblicata nel S.O. n°62 alla G.U. 31.12.2018, n.302).
Vogliamo segnalare ai colleghi l’importanza di questo lavoro della nostra O.S., che con la presente pubblicazione, rende disponibile a tutti il “corpus normativo” aggiornato delle disposizioni che regolano la legge sull’handicap.
La presente pubblicazione sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page del sito; successivamente, potrà essere reperita presso la sezione “I Quaderni di FLP DIFESA” collocata nella barra trasversale alta del sito.
COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato: Quaderno n. 3-2019 – LEGGE 104-1992- coord. ed agg. sino a L. 145-2018
Quaderno FLP DIFESA n. 2 / 2018 (pubblicato in data 18 gennaio 2018) –
Pubblichiamo, di seguito, il “Quaderno FLP DIFESA n. 2 / 2018″ recante il testo integrale della Legge 5 febbraio 1992, n.104 avente per oggetto “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 39 del 17 febbraio 1992, con il testo coordinato ed aggiornato sino Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 pubblicato sul Supplemento Ordinario n.23 della Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16/05/201.
Il presente testo è quello vigente al 18 gennaio 2018, data di pubblicazione del presente Quaderno del 15.05.2016
La presente pubblicazione sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page del sito; successivamente, potrà essere reperita presso la sezione “I Quaderni di FLP DIFESA” collocata nella barra trasversale alta del sito.
COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato: Quaderno n. 2-2018 – Legge 5.2.1992, n. 104 su handicap agg. al D. Lgs. 66-13.04.2017
Notiziario n. 113 del 20 agosto 2012 –
In data 11 giugno u.s. è stata depositata presso il Tribunale di Bologna una sentenza, che alleghiamo in copia al presente Notiziario, con la quale un giudice di quel Tribunale ha accolto il ricorso presentato da una dipendente del Ministero della Giustizia che non aveva ottenuto il trasferimento ad altra sede dello stesso Ministero che aveva richiesto in base a quanto espressamente previsto dall’art. 33 – 5° comma della legge 104/1992, come poi integrato dall’art. 24 della legge 183 del 04/11/2010. Tale norma più recente stabilisce infatti che “…il lavoratore…. ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso”, dettagliando proprio l’aspetto relativo al fatto che il lavoratore venga trasferito verso la sede più vicina a quella del soggetto a cui presta assistenza e non semplicemente verso il proprio domicilio.
In particolare, la dipendente, il cui coniuge era stato riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità ai sensi dell’ex art. 3, 3° comma, della legge 104/92, aveva chiesto all’Amministrazione di appartenenza, il Ministero della Giustizia, il trasferimento in altro Ente dello stesso ministero, il cui organico peraltro risultava carente di personale in possesso della qualifica dell’interessata, e il Ministero della Giustizia aveva respinto l’istanza ritenendola infondata.
Il giudice, nel richiamare il principio del trasferimento VERSO il domicilio dell’assistito, sottolinea anche che il diritto al trasferimento non sussiste solo al momento della scelta della prima sede di lavoro ma anche nel corso dell’attività lavorativa, laddove sopravvengano eventi morbosi comportanti l’esigenza di assistenza continua in favore di familiare entro il 2° grado di parentela o affinità. Ribadisce inoltre lo stesso Giudice di Bologna che si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo, che risponde ad una reale esigenza di tutela della salute della persona affetta da grave disabilità che necessita di assistenza continua. Il vincolo posto dalla norma, che il trasferimento sia attuato “ove possibile”, deve essere inteso nel senso che, una volta verificata la sussistenza dei presupposti (adeguata certificazione sanitaria), il diritto può NON essere soddisfatto SOLO nel caso in cui ci siano oggettive circostanze impeditive, quali la mancanza di un corrispondente posto in organico nell’ufficio verso il quale si chiede il trasferimento; il diniego del trasferimento “…non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità dell’Amministrazione”, come peraltro affermato dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6/10/2010 . Nel caso in questione, l’Amministrazione della Giustizia aveva invece sostenuto che il diritto di che trattasi non fosse “…assoluto e illimitato, soprattutto se ledeva le esigenze del datore di lavoro pubblico, traducendosi in un danno per la collettività”, portando a sostegno di tale argomentazione la maggior consistenza della scopertura organica dell’ente presso il quale la ricorrente prestava servizio.
In conclusione, il giudice ha ritenuto che, una volta verificata la sussistenza delle previste certificazioni sanitarie e della esclusività della assistenza da parte della moglie della persona malata, e inoltre, nel caso di specie, anche della effettiva esigenza di domiciliarsi nella sede indicata, dovesse essere considerato prevalente la tutela del portatore di handicap, accettando così la richiesta della lavoratrice ricorrente, e condannando inoltre l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali. Si conclude così positivamente la vicenda umana di una lavoratrice gravata da un problema enorme di carattere familiare, rispetto alla quale l’Amministrazione aveva opposto una posizione incomprensibile.
(Giancarlo Pittelli)
Allegato: Sentenza del Tribunale di Bologna per trasferimento Legge 104
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