Si è svolta in data 20 marzo u.s. la seconda riunione a Persociv sull’Ipotesi di CCNI WELFARE 2025 già condivisa dalle OO.SS. e che sarà formalmente sottoscritta in data 24 marzo p.v. e la prima riunione di contrattazione sull’ipotesi di CCNI STRALCIO 2025-2027 afferente al LAVORO AGILE.
CCNI WELFARE 2025
Per quanto riguarda l’ipotesi di CCNI Welfare 2025 (Allegato n°1), in attuazione dell’art. 34 del CCNL FC 2022 – 2024 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 27 gennaio 2025, l’accordo ricalca i criteri già approvati nel CCNI Welfare sottoscritto in data 4 dicembre 2024, con un finanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2025 sul CAP.1266/1 inferiore rispetto a quello stanziato nel 2024 e pari solo ad € 1.217.427,00.
Tale riduzione di finanziamenti da parte del Mef, ha comportato la ricaduta negativa sulla quota teorica pro capite per le attività culturali, ricreative o con finalità sociale per l’anno corrente pari solo ad € 35,00 (rispetto ai 50,00 del 2024) e sulle altre voci (Sussidi, Borse di studio per scuole e conservatori musica ed Elevazione culturale del personale), con la previsione nell’accordo che le richieste di erogazione delle provvidenze saranno soddisfatte, secondo l’ordine cronologico di arrivo, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate sul pertinente capitolo di bilancio nell’esercizio finanziario di riferimento.
L’accordo in ogni caso prevede che le eventuali ulteriori risorse che, in corso d’anno, dovessero affluire al capitolo 1266/1 saranno destinate prioritariamente all’aumento della quota teorica pro-capite del contributo individuale finalizzato ad attività culturali, ricreative o con finalità sociale. A riguardo, l’Amministrazione ha ribadito che si sta adoperando ed è fiduciosa, affinché si concretizzi la possibilità di ricevere le integrazioni richieste, tali da riportare in corso d’anno gli stanziamenti almeno agli importi del 2024.
Inoltre, l’accordo recepisce il parere reso dal MEF – RGS – IGOP, con nota n.13024, e quello del Dipartimento Funzione Pubblica, con foglio prot. 2966, entrambi datati 15.01.2025, e quindi l’istituto del welfare integrativo è destinato solo al personale dipendente dell’Amministrazione in costanza di rapporto di lavoro.
All’unisono le OO.SS. hanno richiesto alla Delegazione trattante di parte pubblica di inserire ancora una volta nella circolare di prossima emanazione, il richiamo ai Datori di lavoro di tutte le articolazioni della Difesa di assicurare la partecipazione sindacale, con specifici incontri locali, prima di definire la “scelta” e quindi la destinazione delle risorse all’uopo assegnate per le attività culturali, ricreative o con finalità sociale.
CCNI LAVORO AGILE
La FLP DIFESA ha osservato in premessa che il nuovo CCNL FC 2022-2024 inverte la rotta finora vista in materia di lavoro a distanza, progressivamente decimato rispetto alla stagione della lotta al COVID, introducendo posizioni di netta incentivazione sia del lavoro agile che del lavoro da remoto per tutto il personale che rende prestazioni smartabili, con l’obbiettivo di conciliare le esigenze professionali con quelle delle cure familiari, invita le amministrazioni ad individuare le situazioni che devono prioritariamente essere sostenute, elimina il limite dei due giorni alla settimana, e riconosce il buono pasto anche al lavoratore in SW.
Dunque ora dobbiamo procedere alla redazione della disciplina del lavoro a distanza in Difesa, secondo le indicazioni contenute nel CCNL vigente:
Contrattazione dei criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile e al lavoro da remoto e dei casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto;
Confronto in materia di criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto.
Due procedure parallele rispetto alle quali l’Amministrazione ha intanto avviato la prima, sottoponendoci una bozza di elaborato che recepisce la parte di materie di interesse limitandosi all’essenziale, in vista delle proposte delle parti sociali.
A riguardo, la FLP Difesa ha osservato che:
Il documento fa riferimento alla sola voce del lavoro agile, senza alcuna menzione del lavoro da remoto, pur inequivocabilmente menzionato nel CCNL FC insieme al lavoro agile; sul punto, abbiamo chiesto che l’Amministrazione si esprima, giustificando almeno la sua posizione in modo trasparente. Noi riteniamo infatti che il lavoro da remoto potrebbe dare significative risposte al personale neoassunto, che potrebbe, per esempio, rendere la sua prestazione in altra sede più gradita della stessa Amministrazione, evitando così di rinunciare al posto appena conquistato. E la stessa logica potrebbe funzionare anche per tanto personale transitato che sta intasando gli uffici competenti con le sue domande di trasferimento dagli esiti tormentati e di difficile soluzione.
L’art. 2, che prevede durata, decorrenza e procedure di applicazione, dovrebbe prevedere una modalità articolata di relazioni sindacali, che consenta integrazioni successive della contrattazione nazionale, ma anche indicazioni sul proseguo di relazioni sindacali territoriali “quale segnale della volontà delle parti di mantenere un dialogo costruttivo e collaborativo tra Amministrazioni e OOSS” come affermato dall’ARAN in sede di presentazione del CCNL.
L’art. 3, nell’introdurre i criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile, non ribadisce il principio che tale modalità di prestazione non ha vincoli di luogo e di tempo (fatti salvi i tempi della contattabilità e della disconnessione), e intanto non parla di lavoro da remoto, con ciò prestandosi alla confusione storica che si fa quando si applica ad un contratto di lavoro agile il vincolo della sede di svolgimento e l’orario pari a quello in presenza. Riteniamo dunque che questo punto sia chiarito nel testo dell’articolo in questione. Chiediamo inoltre che il requisito dell’attività come “smartabile” non sia limitato alla valutazione da parte del dirigente, ma sia oggetto di confronto con le parti sociali territoriali, per contrastare la spesso eccessiva tendenza al diniego finora rilevata in periferia.
Sullo stesso articolo, al comma 2 si definiscono le situazioni da mettere in priorità ai fini dell’accesso al lavoro a distanza; in merito abbiamo posto in evidenza che:
Deve essere chiaro che il lavoro a distanza è aperto a tutte le attività smartabili (a partire dalla formazione a distanza, che pure riteniamo non debba essere volta ad escludere totalmente quella in presenza, ma che debba costituire una delle modalità possibili); pertanto l’individuazione delle priorità deve essere solo uno strumento per dirimere situazioni in concorrenza;
Le situazioni meritevoli di priorità dovrebbero complessivamente ricomprendere:
Dipendenti in condizioni di handicap in condizioni di gravità;
Dipendenti che assistono familiari in condizioni di gravità (coniuge, convivente, unione civile, familiare o affine entro il 3° grado non autosufficiente) cd. “caregiver”;
Dipendenti con figli fino a 12 anni di età;
Dipendenti con figli disabili in condizioni di gravità;
Gravi, urgenti e altrimenti non conciliabili situazioni di salute personali e familiari (gravidanze a rischio, malattie rare);
Gravidanze fuori dal periodo di astensione obbligatoria;
Dipendenti che entrino nel 60° anno di età (anche in attuazione della norma contrattuale sull’Age-Management);
Pendolari con distanza di percorrenza oltre i 25 km;
Dipendenti in servizio nelle città metropolitane;
Dipendenti in particolari situazioni personali, sociali e familiari meritevoli di considerazione (che dovrebbero esser valutate dal datore di lavoro insieme alle parti sociali in caso di respingimento).
L’art. 4 definisce le situazioni prioritarie in cui è possibile ampliare il numero dei giorni di SW, peraltro riproducendo la casistica di cui al punto precedente. In merito riteniamo che dovrebbe essere ribadito nel testo il principio che il limite dei due giorni settimanali è stato rimosso, e che dunque il CCNL FC debba espressamente riaffermare il principio che l’estensione del numero di giornate in modalità a distanza debba essere strumento di maggior conciliazione, di cui tener massimamente conto per le situazioni “prioritarie”.
La dichiarazione congiunta, infine, menziona la possibilità per il personale rivestente profili tecnici e per coloro che non hanno lavoro smartabile, la possibilità di svolgere le attività di formazione (a partire dal Syllabus, ma in ogni caso come buona alternativa alla modalità in presenza, oggi ostacolata dalle scarse risorse destinate ai fogli di viaggio), e comunque fino al completamento dell’obiettivo di performance formativo obbligatorio previsto per l’anno 2025.
L’AD, nel riservarsi di approfondire le richieste delle parti sociali, ha comunque rappresentato la necessità di un lavoro di formazione per i propri dirigenti, mirata ad aggiornarne la mentalità. Dunque, ancora una volta una affermazione di volontà positiva, che tuttavia viene ad oggi sistematicamente smentita dall’esperienza concreta sul territorio.
In ogni modo la riunione è stata aggiornata a giovedì 27 marzo p.v., forse anche al successivo, e poi si farà pausa per l’espletamento delle procedure elettorali.
Il confronto sulle modalità procedurali seguirà a ruota, per cui stiamo definendo le nostre proposte; e dopo il confronto, a ruota l’Amministrazione dovrà procedere all’aggiornamento del Regolamento.
È tutto per ora, vi terremo aggiornati.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA – Pasquale BALDARI – Maria Pia BISOGNI – Antonio NAPPO
Si è svolta oggi a Persociv la riunione con la delegazione trattante, avente ad oggetto la definizione del Regolamento per il Lavoro Agile nella Difesa.
Nel corso del confronto, FLP Difesa ha rappresentato ancora una volta come la nuova versione della Bozza (in allegato al Notiziario), fatta pervenire alle OO.SS. soltanto ieri pomeriggio, proprio a ridosso della riunione stessa, pur recependo diverse modifiche fra quelle da noi proposte, non modifica sostanzialmente il taglio del documento originario, a partire dalle premesse: il documento infatti, figlio di quello elaborato più di un anno fa dalla D.G. dell’epoca, non recepisce l’intera disciplina del lavoro a distanza, come previsto dal CCNL 2019-2021, pure ormai vigente da quasi 1 anno, ma si concentra sulla disciplina del solo lavoro agile, eliminando qualsiasi richiamo al “lavoro a distanza”, e menzionando il lavoro da remoto come opzione da approfondire e studiare ancora. E intanto le caratteristiche del lavoro agile si mescolano con quelle del lavoro da remoto, da cui si esportano in particolare i vincoli di luogo.
Infatti non viene recepita (art. 2) la nostra proposta di inserire fra i criteri di flessibilità che definiscono il lavoro agile la “Assenza di una postazione fissa per le attività svolte in modalità agile al di fuori della sede di lavoro”, come chiaramente sancito da normativa e CCNL.
E sempre all’art. 2, punti 4) e 5), l’AD resta rigida sul fatto che fra le attività smartabili possano essere comprese anche attività che non richiedono espressamente l’uso di computer e l’accesso alle reti (eppure non vanno ignorate le pratiche che richiedono studio e approfondimento al di là dell’elaborazione digitale).
Ancora all’art. 2, nel prevedere che la mappatura delle attività smartabili sia di competenza esclusiva del datore di lavoro, è ancora in discussione la richiesta di prevedere informazione e confronto locale, che pure sarebbero assolutamente legittimabili e preziose al fine di un proficuo contributo delle parti sociali alla promozione del lavoro agile, oggi in via di estinzione a partire dalle periferie per oggettiva scarsa motivazione dei datori di lavoro locali. Allo stesso modo resta in discussione nostra pari richiesta di prevedere relazioni sindacali locali in materia di ammissione al lavoro agile, di applicazione di criteri di priorità in caso di necessità, e di mancato accoglimento delle istanze. Sul punto FLP Difesa ha rappresentato l’importanza di inserire un richiamo in tal senso, pena l’impossibilità di riportare a ragionevolezza eventuali ingiustificate pregiudiziali del datore di lavoro nei confronti del lavoro agile o dei lavoratori interessati. Riconosciamo che l’Amministrazione ha raccolto lo spunto e si è impegnata a ragionare sulla possibile integrazione del documento nel senso richiesto. Ovviamente restiamo in attesa di vedere gli sviluppi su questo punto.
Non vengono inoltre recepiti in nessun punto del documento i richiami alle responsabilità che la norma pone in capo al datore di lavoro di reperire strumentazione informatica finalizzata alla promozione del lavoro agile, di cui all’art, 17 del D.L.gvo 82/2005, laddove si prevede la nomina del Garante per il Lavoro Agile in coinvolgimento col Responsabile per la Transizione al Digitale, anche al fine di assicurare Pari Opportunità nei confronti del personale economicamente svantaggiato; inoltre, posto che per il lavoro agile il CCNL prevede che la citata strumentazione sia fornita “di norma” dall’AD, l’AD precisa di conseguenza che è possibile anche il ricorso alla strumentazione in possesso del lavoratore, mentre nel caso del lavoro da remoto, ove il CCNL non prevede espressamente tale possibilità, l’AD non prova nemmeno per un attimo a estendervi la deroga, ribadisce l’impossibilità dell’utilizzo della strumentazione del lavoratore, e con ciò giustifica l’esigenza di un rinvio della disciplina del lavoro da remoto.
E’ stata invece recepita la nostra richiesta di precisare che le istanze di accesso al lavoro agile possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno.
Per quanto attiene all’Accordo individuale (art. 7), (ovviamente previsto per il solo lavoro agile…), restano confermati gli elementi già noti dalle precedenti stesure; ma mentre il CCNL ribadisce con estrema chiarezza che tale modalità lavorativa si svolge SENZA VINCOLI DI LUOGHI (come più sopra richiamato al primo punto trattato, relativo all’art. 2) , E CHE SOLO OVE NECESSARIO PER LA TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA E/O PER ASSICURARE LA PROTEZIONE DEI DATI TRATTATI IL LAVORATORE CONCORDA CON L’AMMINISTRAZIONE I LUOGHI DOVE E’ POSSIBILE SVOLGERE L’ATTIVITA’, la Bozza di Regolamento ripropone, evidentemente per tutti gli Accordi, a prescindere, l’individuazione DEL (SOLO) LUOGO in cui è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Un concetto che viene poi ripreso anche al successivo art. 11, specificamente riferito al “Luogo di lavoro”. Abbiamo per l’ennesima volta energicamente contestato la contraddizione emergente fra le indicazioni del contratto e quelle della Bozza di Regolamento, vedremo anche qui se l’Amministrazione avrà ragionato sulla possibilità di adeguare questo punto per renderlo più conforme al contratto.
Sempre in materia di Accordo individuale, è stata recepita la nostra proposta di specificare che i controlli in capo al Dirigente debbano attenere ai soli risultati ottenuti in modalità agile, e non anche alle modalità di svolgimento della prestazione agile. Una integrazione che si è resa necessaria al fine di evitare eventuali visite “di cortesia” già note, mirate a controlli sul luogo (e sul tempo) di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
In merito alle modalità di esecuzione della prestazione agile (art. 8), avevamo chiesto di prevedere una modulazione temporale della prestazione agile per almeno 8 giorni al mese, al fine di non vanificare lo spirito dell’istituto e le sue finalità di conciliazione. La montagna al momento ha partorito il topolino, e ora l’AD ha modificato il tempo minimo di prestazione agile da 4 giorni al mese a un giorno alla settimana (sigh!!!). Abbiamo rilanciato sull’ipotesi ad almeno 8 giorni al mese, e vedremo se si riesce a trovare la quadra su questo punto.
Nulla di nuovo sulla nostra rivendicazione del diritto al Buono pasto anche per i lavoratori agili, in virtù del principio di conservazione del trattamento economico reso in presenza, come peraltro riconosciuto dall’ARAN: l’AD mantiene il suo atteggiamento pregiudiziale “stante l’inconciliabilità della modalità di lavoro agile… … con gli istituti della pausa psico-fisica… dal momento che il lavoratore è libero di organizzare la propria attività come meglio ritiene…”.
La prossima riunione è stabilita per il 19 aprile p.v., a tavoli uniti. E’ tutto, cordialissimi saluti
p IL COORDINAMENTO NAZIONALE – Maria Pia BISOGNI – Leonia CARDONE
Notiziario FLP Difesa n. 12 del 21 marzo 2025 – Si è svolta in data 20 marzo u.s. la seconda riunione a Persociv sull’Ipotesi di CCNI WELFARE 2025 già condivisa dalle OO.SS. e che sarà formalmente sottoscritta in data 24 marzo p.v. e la prima riunione di contrattazione sull’ipotesi di CCNI STRALCIO 2025-2027 afferente al […]
Notiziario FLP Difesa n. 27 del 12 aprile 2023 – Si è svolta oggi a Persociv la riunione con la delegazione trattante, avente ad oggetto la definizione del Regolamento per il Lavoro Agile nella Difesa. Nel corso del confronto, FLP Difesa ha rappresentato ancora una volta come la nuova versione della Bozza (in allegato al […]