Notiziario n. 88 del 17 agosto 2018 –
Con il messaggio n. 3114 del 7 u.s., l’INPS ha fornito degli importanti chiarimenti in merito alle modalità di fruizione:
- dei permessi di cui all’art.33 della legge 5.02.1994, n. 104 in caso di turni di lavoro notturno e festivi, del riproporzionamento giornaliero in part-time verticale e misto, e della frazionabilità in ore nel part-time
- del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151;
In merito ai permessi ex legge 104, va detto che, in virtù dei chiarimenti forniti dal nostro Istituto previdenziale, i tre giorni di permesso mensili retribuiti, che la legge mette a disposizione dei lavoratori che forniscono assistenza ai familiari portatori di handicap, possono essere fruiti anche nei giorni festivi e di notte, a condizione che questi siano ricompresi in turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive.
A tal riguardo, l’INPS evidenzia come l’art. 33 L. 104 preveda che la fruizione dei permessi mensili avvenga “a giornata”, e dunque indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana lavorativa, e anche indipendentemente dal numero di ore di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto effettuare in quel giorno, e pertanto la fruizione del permesso può avvenire anche in corrispondenza di un turno da effettuare di domenica o giorno festivo.
Identico ragionamento anche per quanto riguarda il lavoro notturno, per il quale la prestazione lavorativa, ancorchè effettuata a cavallo di due giorni solari, andrà comunque riferita ad un unico turno inserito all’interno dell’organizzazione del lavoro dell’Ente, e pertanto il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro è da considerarsi come un unico giorno di permesso. L’eventuale rimodulazione oraria dei giorni di permesso dovrà essere applicato solo in caso di fruizione del permesso a ore, e in tal caso, per calcolare le ore mensili fruibili, dovrà essere applicato il seguente calcolo: orario di lavoro medio settimanale : numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3, come da msg INPS n. 16866/2007.
Il messaggio INPS di che trattasi offre dei chiarimenti anche in ordine al riproporzionamento giornaliero dei 3 giorni di permesso ex art. 33 L. 104 che potrà avvenire solo in caso di lavoro part-time verticale e part-time misto, in ossequio al principio della non discriminazione tra lavoratori part-time e full-time. Anche qui, INPS fornisce la formula di calcolo: orario di lavoro medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore in part-time : orario medio settimanale teoricamente eseguibile a full-time x 3, con arrotondamento all’unità inferiore/superiore. A tal riguardo, il msg. INPS riporta due esempi di calcolo.
Invece, in caso di lavoro full-time, viene confermata la formula di calcolo di cui al msg. 16866/2007.
Per quanto attiene l’ultimo punto del messaggio INPS, il n. 4, che tratta del cumulo tra congedo straordinario e permessi, l’Istituto conferma la possibilità di cumulare, nello stesso mese purchè in giorni diversi, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 con i permessi mensili ex art. 33 della legge 104/1992, senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di permessi, e con i permessi previsti dall’art. 33, comma 1, del D. Lgs 151 ( 3 giorni, prolungamento congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).
La fruizione dei predetti benefici (3 giorni di permesso mensili; prolungamento congedo parentale; ore di risposo alternative al prolungamento del congedo parentale) debbono comunque intendersi come alternative e non come cumulative nell’arco del mese, come già stabilito dalla circolare INPS n. 155/2010.
Su questa stessa pagina, oltre all’ultimo messaggio 3114 che si trova in allegato 1, pubblichiamo come allegati tutti i documenti INPS citati nel presente Notiziario.
(Giancarlo Pittelli)
Allegato 1: 07.08.2018 – messaggio INPS n. 3114 – fruizione permessi ex L.104, chiarimenti
Allegato 2: 29.04.2018 – Circolare INPS n. 53 -diritti per fruizione permessi 104
Allegato 3: 03.12.2010 – Circolare INPS n. 155 – legge 183.2010. modifiche disciplina permessi L.104
Allegato 4: 28.06.2007 – messaggio INPS n. 16866-frazionabilità permessi art. 33 L. 104
ULTIMORA: 10.08.2018 – 10.08.2010 – msg INPS 3153 – sistemazione posiz.assicur. statali in pensione entro 30 09 2018
Notiziario n. 135 del 28 dicembre 2018 –
Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 34 di data odierna che reca la nota del DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) della nostra Federazione in merito ai contenuti della circolare INPS n. 186 del 21 u.s. che aggiorna trattamenti e prestazioni erogate dall’Istituto sulla base dell’indice di rivalutazione provvisorio a partire dal 1 gennaio 2018 pari all’1,1 %, sulla base di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 20.11.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2017, che ad ogni buon conto pubblichiamo anche su su questa pagina in allegato 2.
“Si informa che l’Inps con circolare n.186 del 21.12.2017, ha provveduto ad aggiornare gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali sui quali influisce la rivalutazione di perequazione automatica annuale.
Sulla base del decreto del 20 novembre 2017, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e pubblicato sulla G.U. n. 280 del 20 novembre 2017, le percentuali di perequazioni automatiche da attribuire sono:
- Anno 2018: l’aumento di perequazione automatica previsionale è pari a 1,1%;
- Anno 2017: la variazione definitiva di perequazione automatica è stata pari a 0,0%
IMPORTI PROVVISORI DEI TRATTAMENTI PIU’ COMUNI, IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016
| Trattamento minimo |
€ 507,42 (mensili) |
€ 6.596,46 (annui) |
| Pensioni Sociali |
€ 373,33 (mensili) |
€ 4.853,29 (annui) |
| Assegno Sociale |
€ 453,00 (mensili) |
€ 5.889,91 (annui) |
| Invalidità civili |
€ 282,55 (mensili) |
€ 4.853,29 (annui) |
totali – ciechi – sordomuti
RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI
Per il 2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici si effettua secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, L. 448/1998) come da tabella
| dal |
Fasce trattamenti complessivi |
% indice perequazione da attribuire |
Aumento del |
Importo trattamenti complessivi |
| da |
a |
Importo garanzia |
| 1° gennaio 2018: |
Fino a 3 volte il TM |
100 |
1,100 % |
– |
1.505,67 |
|
| Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
1.505,68 |
1.506,49 |
1.522,23 |
| Oltre 3 e fino a 4 volte il TM |
95 |
1,045 % |
1.505,68 |
2.007,56 |
|
| Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
2.007,57 |
2.011,94 |
2.028,54 |
| Oltre 4 e fino a 5 volte il TM |
75 |
0,825 % |
2.007,57 |
2.509,45 |
|
| Fascia di Garanzia* |
Importo garantito |
|
2.509,46 |
2.516,31 |
2.530,15 |
| Oltre 5 e fino a 6 volte il TM |
50 |
0,550 % |
2.509,46 |
3.011,34 |
|
| Fascia di Garanzia * |
Importo garantito |
|
3.011,35 |
3.012,99 |
3.027,90 |
| Oltre 6 volte il TM |
45 |
0,495% |
3.011,35 |
– |
|
(Le fasce di garanzia operano quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite perequato della fascia precedente)
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Il contributo di solidarietà introdotto dalla Legge Fornero (art. 24, comma 21, L. 214/2011) che operava sulle pensioni di importo superiore a 5 volte il T.M. cessa la sua applicazione.
NUOVI REQUISITI ANAGRAFICI
Dal 2018 il requisito anagrafico si allinea per tutte le tipologie di lavoratori e diventa:
- pensione di vecchiaia 66 anni e 7 mesi;
- assegno sociale 66 anni e 7 mesi.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Le prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria, nelle norme dell’effettuazione delle visite e relativo iter di verifica, continuano ad essere corrisposte ai minorati civili e alla pensione con handicap (art. 25, comma 6bis, L. 114/2014).
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP “
Pubblichiamo su questa stessa pagina la circolare INPS n. 186 del 21 dicembre 2017 avente per oggetto “Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2018”
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato 1 : Circolare INPS n.186 del 21.12.17 – rinnovo pensioni e prestazioni INPS anno 2018
Allegato 2 : Decreto Interministeriale 20.11.2017
News del 19 agosto, h. 18.00 –
Sul sito dell’INPS è stata finalmente pubblicata, dopo le polemiche di questi ultimi giorni innescate da un articolo del quotidiano “La Repubblica”, la circolare n. 152 del 18 agosto 2015 che reca indicazioni in merito alla fruizione del congedo parentale in modalità oraria, che – come noto – può oggi essere fruito fino al 12° anno di vita del bambino o di ingresso in famiglia in caso di adozione, e che si aggiunge alle vecchie modalità di fruizione su base giornaliera e su base mensile.
Detta circolare ha una storia particolarmente complessa e una genesi alquanto sofferta. Come noto, la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, in aggiunta a quelle su base mensile e giornaliera, era stata introdotta dalle legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012, n. 228), che però ne aveva demandato la relativa regolamentazione alla contrattazione collettiva. Condizione questa, però, sinora mai soddisfatta e, per quanto attiene al settore pubblico, il motivo è ovviamente riconducibile al blocco dei contratti del pubblico impiego introdotto nel 2010 dal Governo Berlusconi e poi prorogato dai successivi Governi di periodo in periodo sino a tutto il corrente anno 2015, che solo il ricorso FLP del 2011, approdato recentemente al giudizio positivo della Corte Costituzionale (sentenza n. 178/2015), ne ha consentito finalmente la rimozione.
Preso atto che la regolamentazione per via contrattuale non è intervenuta in questi anni, il Governo ha ritenuto di dover intervenire e lo ha fatto con il Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 80 attuativo della legge delega 10.12.2014, n. 183 (c.d. “Jobs Act”), che all’art. 1, commi 8 e 9, dispone appunto la possibilità di fruizione da parte della lavoratrice e del lavoratore anche in assenza di specifiche norme contrattuali di regolamentazione dell’istituto, e comunque “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”. I contratti collettivi potranno in ogni caso determinarne una durata oraria inferiore.
Con la sopra richiamata circolare n. 152 del 18 agosto 2015, l’INPS fornisce ora precise indicazioni sui “criteri di fruizione del beneficio, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria” (punto 2) e sulla “contribuzione figurativa” (punto 3), e inoltre reca dettagliate istruzioni sulle “modalità operative” (punto 4) e sulle “istruzioni procedurali” (punto 5) per la presentazione delle domande, che dovranno essere inviate tramite i tre seguenti canali: WEB, Contact Center Integrato, Patronati.
Dunque, da oggi 19 agosto è attiva la procedura on line per la presentazione della domanda ai fini della fruizione del congedo parentale su base oraria, che in questa fase iniziale potrà riguardare anche congedi orari fruiti in data antecedente alla presentazione della domanda.
Ricordiamo infine, che come precisato dallo stesso INPS, “il genitore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro la fruizione del congedo parentale su base oraria con due giorni di preavviso indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo”.
Attendiamo ora di vedere se PERSOCIV riterrà di intervenire al riguardo fornendo ulteriori indicazioni attraverso una propria circolare.
Pubblichiamo su questa stessa pagina: in allegato 1, la circolare INPS e, in allegato 2, il D. Lgs. n. 151/2001 aggiornato sino al D.Lgs. 80/2015 (“Quaderno FLP DIFESA n. 3/2015”). Inoltre, il link per il collegamento con il sito INPS
FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale
Allegato 1: Circolare INPS n. 152 del 18-08-2015-Ruizione congedo parentale con modalità oraria
Allegato 2: Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 80 aggiornamento D.Lgs 151/2001 uaderno n. 03.2015- D.Lgs151.2001 agg. D.Lgs. 80.2015
Collegamento con il sito dell’INPS (clicca e collegati)
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