Notiziario n. 87 del 13 agosto 2018 –

L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha pubblicato in data odierna un comunicato con il quale ha fornito importantissime precisazioni in merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni previdenziali ex INPDAP,  ora tutte confluite in INPS.

La precisazione del nostro Istituto Previdenziale è intervenuta molto opportunamente per stoppare i dubbi che si erano generati a seguito della pubblicazione in data 10 u.s. di un articolo sul sito on line  QF-QuiFinanza,  un sito molto seguito soprattutto tra gli addetti ai lavori,  nel quale veniva affermato che “dal primo gennaio 2019 infatti i contributi ex Inpdap che sono stati versati nel Fondo Inps andranno in prescrizione   e che pertanto “i dipendenti pubblici possono procedere alla RVPA , ovvero alla richiesta di variazione contributiva, solamente entro il 31 dicembre 2018” (in allegato 2, su questa stessa pagina, l’articolo incriminato di QuiFinanza).

Si riporta di seguito, e in carattere corsivo, lo stralcio della parte di nostro interesse del comunicato INPS di oggi 13.08.2018 (che è integralmente pubblicato su questa stessa pagina in allegato 1), nel quale abbiamo grossettato i passaggi più significativi:

“Si chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019, da questa data muta solo la conseguenza del mancato pagamento contributivo accertato dall’Istituto: in questo caso, infatti, l’Amministrazione-datrice di lavoro non avrebbe più la possibilità di regolarizzare i versamenti mancanti, cosa possibile fino al 31 dicembre 2018, ma sarà obbligata a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza, riferito a periodi di servizio per i quali è intervenuta la prescrizione.

Pertanto l’Istituto precisa che il 31 dicembre non deve essere considerato come la data ultima entro cui l’iscritto/dipendente pubblico può chiedere la variazione della propria posizione assicurativa, ma come il termine che consente di continuare ad applicare la precedente prassi consolidata nella Gestione dell’ex INPDAP che individuava la data di accertamento del diritto alla contribuzione di previdenza ed assistenza come giorno dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. 

I lavoratori pubblici possono, anche successivamente al 31 dicembre 2018, presentare richiesta di variazione della posizione assicurativa. Ciò che cambia sono gli effetti che scaturiscono a carico dei datori di lavoro pubblici, che nel caso in cui venga accertata la prescrizione dei contributi, saranno chiamati a versare l’importo della rendita vitalizia mentre il periodo alimenta il conto assicurativo e viene reso disponibile alle prestazioni. I lavoratori dipendenti pubblici che vogliano verificare la propria posizione assicurativa possono accedere, tramite PIN, all’estratto conto e verificarne la correttezza. In caso di lacune o incongruenze, possono chiedere la variazione RVPA, istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio”.

Come si ricorderà, la questione relativa alla regolarizzazione delle posizioni previdenziali dei dipendenti pubblici ex INPDAP, il cui termine era allora fissato al 31.12.2017 (circolare INPS n. 94 del 31.05.2017,  era stata sollevata per prima dalla nostra Federazione con il Notiziario n. 17 del 6.10.2017 (che recava anche il modulo per la diffida all’Istituto previdenziale), iniziativa, questa, poi ripresa da altre OO.SS. e che alla fine aveva indotto INPS a ritornare sui suoi passi attraverso l’emanazione della circolare n. 169 del 15.11.2017 (che ripubblichaimo su questa stessa pagina in allegato 3), con cui l’Istituto aveva differito l’applicazione della prescrizione dei contributi al 1.1.2019  e, al contempo, per i dipendenti pubblici iscritti alla CTPS , affermato la responsabilità esclusiva  in capo al datore di lavoro inadempiente in caso di mancata copertura ed intervenuta prescrizione”.

E’ utile anche ricordare, a tal proposito, la rassicurazioni fornite dal D.G. di PERSOCIV circa il fatto che “A.D. ha versato, sempre e concretamente, nelle casse oggi INPS, tutti i contributi dovuti” (Notiziario n. 117 del 15.11.2017), poi seguita da specifica comunicazione on line pubblicata sul sito della D.G.

Ora, infine,  il comunicato INPS, che giunge quanto mai a proposito per farci passare un buon ferragosto. Auguri!!

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: 13.08.2018 – Comunicato INPS su prescrizione contributi dipendenti pubblici

Allegato 2: 10.08.2018 – Articolo di QuiFinanza su prescrizione contributi previdenziali

Allegato 3: Circolare INPS.169 del 15-11-2017 – prescrizioni contributi pensionistici, chiarimenti

AGGIORNAMENTO04.09.2018 – comunicato INPS posizioni assicurative  (clicca)

Notiziario n. 4 dell’ 8 gennaio 2015 –

pensioniRiportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 3  del 7 gennaio 2015  con il quale il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali della nostra Federazione fa il punto sulle principali novità intervenute a far data dal 1 gennaio 2015 in materia previdenziale con l’entrata in vigore della Legge 23.12.2014, n. 190 (c.d. “legge di stabilità 2015”).

” All’inizio del nuovo anno, come da tradizione, facciamo il punto sulle pensioni, anche in virtù della novità introdotta dalla legge di stabilità approvata il 23.12.2014.

 Pensione anticipata: modificata la Fornero

Per lasciare il lavoro in anticipo, rispetto alla pensione di vecchiaia, gli uomini, per tutto l’anno 2015, devono avere almeno 42 anni e 6 mesi di contributi, mentre alle donne bastano 41 anni e 6 mesi.

Ma dal 2016 l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita aumenta di 4 mesi, per cui il requisito salirà a 42 anni e 10 mesi per gli uomini, mentre per le donne sarà 41 anni e 10 mesi.

La novità però è che, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, il sistema di penalizzazioni previste dalla legge Fornero per chi raggiunge questo minimo contributivo e va in pensione con meno di 62 o 60 anni, è stato abolito!!!

Infatti il comma 113 della legge di stabilità  n. 190 del 23.12.2014, prevede che coloro che hanno raggiunto il minimo contributivo (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne per il 2015, come detto) vanno in pensione con l’assegno pieno, cioè senza la decurtazione dell’1% o 2% annuo per tutti gli anni prima dei 62 o dei 60 anni di età

Pensione di vecchiaia

Per gli uomini e le donne del pubblico impiego per il solo 2015 rimangono i vecchi limiti di età per andare in pensione cioè 66 anni e 3 mesi, mentre dal 2016 serviranno 66 anni e 7 mesi, 4 mesi in più legati all’adeguamento legato alla speranza di vita, per andare in pensione di vecchiaia (oltre a un minimo di 20 anni di contributi).

Scadenze pagamenti

pensione INPS unitamente a quella dell’ ex INPDAP, per cui:

1° del mese per sole pensioni INPS;

10 del mese per pensioni INPS unitamente a ex INPDAP;

16 del mese per pensioni ex INPDAP

                        Il  Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP “

Notiziario n. 123 del 20 settembre 2012 –

Riportiamo il testo integrale del Notiziario FLP n. 48 del 18.09.2012, con cui la nostra Federazione, facendo seguito a quanto da noi comunicato con i Notiziari n. 28 del 21 febbraio e n. 34 del 2 marzo c.a. ai quali naturalmente rinviamo, da notizia del prosieguo dell’iniziativa intrapresa per il blocco del prelievo illegittimo del 2,5%.

” In questi giorni sono riprese a circolare notizie in merito a possibili iniziative giudiziarie da intraprendere per far riconoscere l’illegittimità del prelievo del 2,5 % sul TFS – TFR (la c.d. buonuscita) e ottenere così la cessazione di tale trattenuta sullo stipendio e il riconoscimento delle somme ingiustamente ritenute a far data dal 1 gennaio 2011.

Come tutti ricorderete, la FLP fu la prima, all’inizio del 2011 (notiziari n. 2 e 4 del mese di gennaio 2011 consultabili nella sezione “notiziari dei dipartimenti” del nostro sito), a denunciare tutte le riserve in merito all’applicazione del comma 10 dell’art.12 della Legge 122 del 30.07.2010 che andava a variare, dal 01 gennaio 2011, il sistema di calcolo per il computo ai fini della buonuscita, con l’applicazione dell’aliquota del 6,91 % sull’intera retribuzione. Ciò avrebbe dovuto implicare la contestuale disapplicazione, sempre dal 01 gennaio 2011, del sistema di calcolo previsto dal DPR 1032/73, cioè una contribuzione complessiva del 9,60% sull’80% della retribuzione, con rivalsa sul dipendente pubblico nella misura del 2,50%.

Successivamente, nei primi mesi di quest’anno, sulla base di una prima sentenza favorevole del TAR della Calabria (su un ricorso promosso da magistrati amministrativi) che ha riconosciuto – per ora – il diritto alla restituzione delle ritenute già effettuate, la FLP ha invitato i lavoratori a diffidare, individualmente, l’amministrazione di appartenenza per richiedere il blocco della ritenuta e la restituzione delle somme arretrate e per interrompere i termini di prescrizione (nei notiziari n. 5 e 10, sempre consultabili nella sezione “notiziari dei dipartimenti” trovate allegato il fac-simile dell’atto di diffida). Dicemmo inoltre, che in mancanza di riscontri, avremmo proseguito la vertenza promuovendo la presentazione di ricorsi.

 A oggi lo scenario è il seguente: sul fronte giudiziario non si hanno ancora notizie in merito alla definitività della sentenza del TAR di Reggio Calabria,  così come non si hanno notizie di pronunciamenti di altri tribunali; quindi, non si è ancora formato un orientamento univoco dei giudici su detta materia.  Inoltre c’è da considerare che attualmente con le nuove regole, rispetto a quanto avveniva negli scorsi, è sempre più frequente la condanna alle spese da parte dei giudici in caso di rigetto di ricorsi ritenuti infondati.

 Perciò, sulla base di tali considerazioni e di una consultazione svolta con i nostri legali, come FLP abbiamo deciso di promuovere per ora un “ricorso pilota” al Tribunale del Lavoro di Roma per seguire direttamente l’evoluzione in campo giudiziario e per acquisire, anche con questa azione, ulteriori elementi per poter indirizzare al meglio i colleghi verso la possibile presentazione di ricorsi, che siano forieri di risultati positivi e non – addirittura – di ulteriori esborsi di spese per in caso di eventuali condanne.

Siamo ancora convinti che la trattenuta sia illegittima ma non vogliamo esporre i lavoratori a nessuna conseguenza negativa prima che si sia formata una giurisprudenza consolidata in materia e quindi, con il ricorso pilota, promuoviamo il formarsi di questa giurisprudenza univoca e orientata a sancire la bontà delle nostre rivendicazioni.

 Nel frattempo ribadiamo l’utilità – per chi non lo avesse ancora fatto  –  di presentare la diffida al proprio ufficio/ente di appartenenza ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione, e di conservarne una copia debitamente protocollata ai fini dell’eventuale successiva proposizione di un ricorso.

LA SEGRETERIA GENERALE FLP “

Di seguito,  il fac simile della diffida,  che avevamo a suo tempo predisposto per l’utilizzo in ambito Difesa e inviato a tutte le nostre strutture in allegato al Notiziario n. 28 del 21.02.2012,  per quanti ne fossero eventualmente interessati.

Allegato 1: Fac simile diffida

Allegato 2: La sentenza del TAR Calabria

Inpdap


Comunicato INPS del 13.08.2018: la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° gennaio 2019, mutando da questa data solo la conseguenza del mancato pagamento contributivo, che è comunque in capo alle AA. PP. Sarà possibile presentare la richiesta di variazione della posizione assicurativa anche dopo il 31 dicembre 2018.

14 Ago 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 87 del 13 agosto 2018 – L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha pubblicato in data odierna un comunicato con il quale ha fornito importantissime precisazioni in merito alla prescrizione dei contributi dei dipendenti iscritti alle gestioni previdenziali ex INPDAP,  ora tutte confluite in INPS. La precisazione del nostro Istituto Previdenziale è intervenuta […]




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