News FLP DIFESA del 26 novembre 2019 –
Nel corso del terzo e ultimo incontro con il Gen. S. Farina Capo di Stato Maggiore dell’Esercito (si veda il Notiziario n. 84 di pari data), il Direttore del CNAE (Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito, che amministra oggi 106mila dipendenti, di cui 10.300 civili), gen. F. Sellani, comunicò alle OO.SS. nazionali che “in data 31.07.2019 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con INPS per cui dal 1° novembre sarà istituito presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti il “Polo Nazionale Esercito” che accentrerà tutte le prestazioni INPS a favore del personale Esercito, con benefici evidenti nella gestione delle pratiche pensionistiche”.
Ebbene, diamo ora notizia che l’INPS ha diffuso la circolare n. 132 del 30 ottobre 2019 avente per oggetto l’ Istituzione presso la Direzione Provinciale di Chieti del “Polo Nazionale dell’Esercito”, con la quale rende noto la formale costituzione a Chieti del “Polo” a far data dal 1 novembre 2019 e ne delinea le competenze, tra le quali:
- tutte le attività che afferiscono al processo di sistemazione della polizza assicurativa
- la gestione dei “piccoli prestiti e prestiti pluriennali”;
- le prestazioni pensionistiche e previdenziali
- la gestione delle domande di riscatto e ricongiunzione
- il riscatto ai fini della buonuscita (TFS).
A Chieti vengono anche demandati il pagamento della prima pensione, della prima liquidazione e della riliquidazione della buonuscita e, sempre a Chieti, è affidata la gestione del contenzioso in materia di posizione assicurativa e dei trattamenti pensionistici e di fine servizio in ordine ai provvedimenti emanati a far data dal 1 novembre 2019, mentre il contenzioso già in essere a quella data rimane affidato alle territorialmente competenti Direzioni Provinciali dell’Istituto.
Pubblichiamo in allegato la circolare INPS n. 132 del 30 ottobre 2019 sulla istituzione del “Polo nazionale Esercito”, che – va ricordato – trova origine dal protocollo firmato in data 31 luglio c.a. dal Capo di SME gen. S. Farina e dal Presidente dell’Istituto Previdenziale pro. P. Tridico. Naturalmente, in molti si chiedono come mai l’iniziativa abbia avuto un carattere bilaterale (Esercito-INPS) e pertanto veda escluso, allo stato, il personale militare e civile delle altre aree del Ministero (Marina; Aeronautica; etc.)
Seguiremo comunque da vicino l’attività del neonato “Polo” e non mancheremo di segnalare alla F.A. eventuali problemi che dovessero eventualmente presentarsi.
FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale
Quaderno FLP DIFESA n. 16 / 2016 (pubblicato in data 9.12.2016) –
Pubblichiamo di seguito su questa stessa pagina, come allegato, il “Quaderno FLP DIFESA n. 16/2016″ che contiene il testo del Decreto Legislativo (D. Lgs.) 26 marzo 2001, n. 151 – recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 pubblicato nella G.U. n. 96, Supplemento Ordinario n. 93 del 26 aprile 2001 – , testo coordinato e aggiornato sino al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 pubblicato nella G.U. 13/09/2016, n. 214.
Si precisa che Il nuovo testo è quello vigente dal 26 settembre 2016.
La presente pubblicazione sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page del nostro sito; successivamente, potrà essere reperita presso la sezione “I Quaderni di FLP DIFESA” collocata nella barra trasversa alta della stessa home page.
COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato: Quaderno n. 16/2016- D.Lgs. 151-2001 agg. D.Lgs. 179-2016 – tutela maternità e paternità
News del 20 aprile 2015 – h. 10.30
Pubblichiamo su questa pagina, come allegato, la sentenza n. 5714 che ha visto la luce in data 17 aprile 2015, con la quale il Tribunale Amministrativo del Lazio ha annullato la Circolare Ministeriale n. 2 / 2014 emanata dalla Funzione Pubblica in materia di assenze per visite specialistiche (che pubblichiamo anch’essa su questa stessa pagina come allegato 2) e impugnata dalla Federazione Lavoratori della conoscenza della CGIL.
La predetta sentenza del TAR afferma, tra l’altro, che le Amministrazioni non possono emanare circolari per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto di lavoro. Questa affermazione appare notevole, anche con riferimento ad alcuni accadimenti interni alla Amministrazione della Difesa, e, per quanto attiene alle problematiche relative alle assenze, darà certamente un impulso alla ripresa della trattativa in sede ARAN per la messa a punto di un apposito CCNQ in materia di assenze, imponendo di fatto alle AA,.PP. di trovare soluzioni condivise con le Parti Sociali. La Circolare Ministeriale n. 2 / 2014, affermano infatti i giudici amministrativi, “ è illegittima” in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.
Il TAR Lazio ha anche rilevato la differenza tra le finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) e quelle assegnate alle assenze per malattia, nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici. Come si ricorderà dai Notiziari della nostra Federazione, la circolare ministeriale in argomento metteva di fatto un limite al diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute.
Sui fa riserva di ulteriori informazioni al riguardo.
Con l’occasione, pubblichiamo anche la nota FP prot. n. 24210 del 16.04.2014 con la quale la Funzione Pubblica fornisce chiarimenti al Comune di Brescia sulla propria circolare n. 2/2015 e più precisamente sull’impatto dell’art.1, comma 113, della legge di stabilità 2015.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato 1: Sentenza TAR Lazio n. 5714 del 17 aprile 2015 su assenze permessi brevi per visite specialistiche
Allegato 2: 17.02.2014 – Circolare F.P. n. 2 2014 su assenze per visite terapie prestazioni speialistiche ed esami diagnostici
Allegato 3: Nota FP – chiarimenti sulla circolare FP n. 2-2015 in ordine all’impatto dell’art.1, comma 113, della legge di stabilità 2015
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