Notiziario FLP DIFESA n. 43 del 12 luglio 2024 –
Dopo la prima riunione avvenuta in data 13 giugno u.s. che ha segnato l’avvio della contrattazione collettiva per il rinnovo del CCNL delle Funzioni Centrali (F.C.) per il triennio 2022-2024, dei cui temi e problemi avevamo informato i colleghi anche con riferimento all’ atto di indirizzo firmato dal Ministro della Funzione Pubblica (si veda il Notiziario FLP n. 17 del 29 maggio u.s. ), riunione di cui contenuti e risultanze abbiamo riferito all’interno del comunicato stampa (leggi) diffuso nella stessa giornata dalla nostra Federazione, il confronto tra le Parti è entrato nel vivo nel corso della seconda riunione in ARAN, tenutasi in data 10 lug. u.s.
Sui contenuti della predetta riunione, la nostra Federazione ha diffuso in pari data il Notiziario n. 22, che di seguito si riporta nella sua stesura integrale:
“Nella giornata di oggi è ripreso il negoziato con Aran per il rinnovo del CCNL FC 2022/2024.
A inizio riunione Aran ha formalizzato, nel dettaglio, la parte economica del CCNL FC come derivante dai finanziamenti previsti a tal fine dalle leggi di bilancio del triennio.
A regime (dal 1 gennaio 2024) l’incremento medio pro-capite lordo è di 159 euro circa. Tale somma deriva dal calcolo del 5,78 % (percentuale di incremento) sulla media delle retribuzioni complessive del comparto, stimata sui dati RGS pari a 35.900 euro annui lordi. I benefici economici invece previsti dalle leggi di bilancio per il 2022 sono pari allo 0,26 %, e per il 2023 all’1,46%. Che unitamente a quanto stanziato con la legge di bilancio 2024 portano a regime il “beneficio” economico complessivo del triennio al 5,78%.
Buona parte delle somme spettanti in busta paga dal rinnovo contrattuale sono state già erogate con il decreto anticipi del 2023 (circa il 49% del totale), il che significa che restano disponibili circa 80 euro lordi medi pro-capite a decorrere dal 1 gen 2024 (per il 2022 e 2023 l’anticipo è stato superiore a quello maturato) al lordo delle somme che comunque dovranno essere destinate ai FRD e alla contrattazione di Ente/Ministero
E’ evidente, quindi, come lo stanziamento non recuperi l’inflazione del triennio pari all’incirca al 18 per cento, e che sono quindi necessarie nuove ed incisive azioni e interventi che implementino adeguatamente le risorse, come ad esempio quella del superamento della norma “taglia fondi risorse della contrattazione integrativa”, che a tutt’oggi impedisce di utilizzare le risorse già nella disponibilità delle Amm.ni per la contrattazione integrativa, ancorandole anacronisticamente a quelle che erano disponibili nel lontano 2016. Così come va affrontata la questione di buoni pasto, il cui valore va significativamente aumentato, per fare fronte a quanto avvenuto in questi anni in termini di aumento del costo della vita.
Per noi il CCNL è uno strumento fondamentale per modernizzare le PA e valorizzare il personale nell’interesse del sistema Paese. E’ un’occasione da non perdere, e quindi è necessario rafforzare tutte quelle voci che sono nella disponibilità delle parti, tra cui il superamento dei paletti e dei vincoli sul lavoro agile e da remoto, e del principio della cosiddetta prevalenza “tout court” del lavoro in presenza. Chiediamo, inoltre, il rafforzamento del sistema di partecipazione e la piena contrattazione sui temi dell’organizzazione del lavoro, dei servizi, sull’articolazione dell’orario di lavoro, la formazione, la salute e la sicurezza sui posti di lavoro.
La piena esigibilità degli istituti contrattuali, con la previsione di specifiche norme sanzionatorie per le amministrazioni che non attuano le norme contrattuali, e l’individuazione, all’interno del CCNL, dei parametri entro i quali gli istituti della formazione, del lavoro agile, e ad esempio dell’attivazione della nuova area delle elevate professionalità, debbono essere rispettati.
La rivisitazione del nuovo ordinamento e la proroga della norma in deroga per i passaggi tra le Aree con il rifinanziamento dell’istituto atteso che l’0,55% del monte salari, previsto dal CCNL 2019/2021 si è rivelato insufficiente in tutte le amministrazioni del comparto.
Il decollo dell’Organismo paritetico in Aran non solo per l’esame degli atti unilaterali delle Amministrazioni (previsto e mai attivato) ma anche delle interpretazioni delle norme del contratto che non possono essere gestite unilateralmente dagli Uffici dell’Aran.
Continueremo a proporre in ogni riunione ipotesi di lavoro e obiettivi precisi sui temi dell’innovazione, dei diritti, dell’ordinamento e delle carriere, del welfare aziendale e della conciliazione vita lavoro e misureremo le controparti sulla reale disponibilità a confrontarsi.
L’Aran oggi ha presentato una prima bozza di proposta su alcuni istituti (relazioni sindacali, lavoro agile e ferie) in gran parte simili all’attuale CCNL, in qualche caso potenzialmente anche peggiorativi, che non ci vedono d’accordo, e su cui invece per noi è necessario lavorare con nuove proposte.
Il confronto è stato aggiornato al 23 luglio alle 10,30. L’Aran dovrebbe inviare una bozza con ulteriori argomenti da discutere.
Il negoziato inizia a dispiegarsi, ma i nodi sono tutti da sciogliere. Sia sulla parte economica, che su quella normativa ed ordinamentale”
Come si può comprendere, la trattativa è ancora ai primi passi, e il confronto di merito sui singoli tempi non è ancora decollato. L’Agenzia ha inviato alle OO.SS. una prima bozza di articolato di CCNL con riferimento alle relazioni sindacali, al lavoro da remoto e alle ferie. Sul primo punto, a nostro giudizio, la bozza ripropone l’impianto delle relazioni sindacali vigenti, anche con riferimento alla contrattazione decentrata nazionale e con l’aggiunta di alcune piccole integrazioni che però non mutano la sostanza del problema: le materie di contrattazione continuano ad essere molto ridotte e sostanzialmente limitate alla sola sfera economica, andrebbero pertanto allargate (per es., in materia di processi di riorganizzazione, di orario di lavoro, di mobilità, etc.) e rese più cogenti; e bisognerebbe trovare un rimedio agli effetti prodotti dalle interpretazioni unilaterali dell’ARAN e dai rilievi di MEF/FP, che alla fine diventano vincolanti ai fini degli accordi decentrati.
Per quanto attiene lavoro agile e da remoto, ARAN propone un maggior numero di giorni da fruire nelle condizioni ex Leggi 104, 151 etc. , ma a nostro avviso occorre in primo luogo prevedere una norma specifica che riduca e flessibilizzi il più possibile la prevalenza del lavoro in presenza.
Per le norme relative alle ferie, ci sembra che qui anche da parte ARAN si riproponga in buona sostanza l’impianto esistente, con qualche piccola novità anche accettabile; ma, in particolare per quanto riguarda la monetizzabilità delle ferie maturate e non godute, viene riproposta la norma esistente (comma 11 art. 23 CCNL vigente) che non tiene in debito conto la sentenza del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustizia UE.
La prossima, e terza in ordine di tempo, riunione in ARAN è in calendario per il 23 luglio p.v., dopo di ché ci si rivedrà verosimilmente dopo la pausa estiva.
Ovviamente, la nostra Federazione informerà tempestivamente i lavoratori dei suoi contenuti ed esiti.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Notiziario FLP DIFESA n. 18 del 4 marzo 2021 –
Riportiamo di seguito il comunicato diffuso dalla Segreteria Generale della nostra Federazione in data 3 u.s., nel quale si rappresenta come la soluzione adottata con il comma 870 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021 – che prevede la possibilità di utilizzare nel 2021, all’interno dei FRD, i risparmi conseguiti dalle Amministrazioni nel 2020 su buoni pasto e straordinari – risulti allo stato insufficiente, controversa e di difficile applicazione, e si segnala a tal riguardo il parere recentemente reso dall’Avvocatura Generale dello Stato al Formez in cui si conferma la possibilità di corresponsione del buono pasto ai lavoratori in smart working, e un parere di analogo segno venuto dall’Agenzia delle Entrate.
” Il permanere dell’emergenza pandemica che in questi giorni, purtroppo, sta registrando nuove impennate, ha comportato, tra le altre misure di prevenzione, la proroga del lavoro agile emergenziale in tutte le Pubbliche Amministrazioni.
Questa situazione rende ancora di estrema attualità la questione della mancata corresponsione dei buoni pasto al personale, considerato che probabilmente e ancora per molti mesi, dovremo fare i conti con questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, senza che vi sia stata ancora data un’adeguata regolamentazione contrattuale a molti degli istituti che regolano il rapporto di lavoro.
Calcoliamo che in questo ultimo anno, per effetto della mancata erogazione dei buoni pasto e del lavoro straordinario, (eppure sappiamo come e quanto la prestazione lavorativa in molti casi sia stata svolta anche in modalità eccedenti l’orario di lavoro al fine di erogare prestazioni e servizi legati all’eccezionalità del momento) vi sia stata una perdita di salario pro-capite almeno pari a 1.500 euro. Se a questo aggiungiamo i costi sostenuti per le dotazioni informatiche proprie, per le connessioni e i collegamenti, abbiamo chiaro il senso di quanto sia stata rilevante la perdita economica per il personale, in un momento in cui il CCNL è scaduto da più di due anni e le stesse somme dei Fondi Risorse Decentrate sono sempre più decurtate e corrisposte con enorme ritardo.
Del resto la soluzione adottata da Governo e Parlamento con il comma 870 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021 che prevede la possibilità di utilizzare nel 2021, all’interno dei FRD, i risparmi conseguiti dalle Amministrazioni nel 2020 su buoni pasto e straordinari appare insufficiente, controversa e di difficile applicazione:
- perché sposta sull’esercizio 2021 risorse che invece erano destinate a remunerare prestazioni rese nel 2020, prevedendone l’erogazione all’interno dei Fondi per fattispecie diverse (vedi performance e produttività) che non riusciranno a intercettare coloro che il danno l’hanno subito;
- perché resta l’ingiusta differenziazione tra chi in alcune amministrazioni ha percepito, e continua a percepire i buoni pasto, e chi invece si è visto negare tale riconoscimento;
- perché la norma esplica i suoi effetti solo sui risparmi 2020 e nulla dice per quelli che stanno maturando nel corso del 2021, che al momento andrebbero perduti;
- perché, infine, le modalità di individuazione, di certificazione e di successivo riaccreditamento di tali risorse, sono farraginose e spesso oscure, soggette a vari passaggi con gli organi di controllo, per cui è forte il rischio di una forte decurtazione rispetto a quello effettivamente non erogato.
Del resto sulla materia vi è da segnalare il parere recentemente reso dall’Avvocatura Generale dello Stato al Formez in cui si conferma la ”possibilità di corresponsione del buono pasto ai lavoratori in smart working in questa fase in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ha assunto il carattere dell’ordinarietà, collegandola a una determinazione di natura organizzativa, assunta previo confronto con le rappresentanze sindacali”.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, nella risposta all’interpello 956-2631/2020 relativo al trattamento fiscale dei buoni pasto erogati al personale in lavoro agile emergenziale, ha chiarito di fatto che i buoni pasto possono essere erogati anche ai lavoratori in smart working, tenuto conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili. Del resto la stessa normativa ha subito un’evoluzione. L’articolo 285, comma 4 del DPR 207/2010 richiedeva l’utilizzo dei buoni pasto durante la giornata lavorativa. Il decreto 122/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, invece, non solo ha omesso questo obbligo, ma addirittura ne consente l’uso cumulativo fino a otto buoni pasto al giorno. Svincolando di fatto l’utilizzo del buono dal momento e dal luogo in cui è prestata la prestazione lavorativa.
E’ evidente, quindi, come non sia possibile abbandonare tale rivendicazione, o darla per persa, o rimandarne la definizione al momento della sottoscrizione dei nuovi contratti, o se e quando, entreranno a regime i POLA (Piani Organizzativi per il Lavoro Agile).
Vi è un anno di attività già reso e, come dicevamo, altri mesi in cui la modalità emergenziale del lavoro agile continuerà ad essere prevalente nell’organizzazione del lavoro delle Pubbliche Amministrazioni. E’ necessario quindi che questi aspetti, unitamente alla regolamentazione negoziale dell’articolazione degli orari di lavoro, del diritto alla disconnessione, della modalità di fruizione delle ferie e dei permessi, sia, come da noi più volte richiesto, oggetto di uno specifico accordo nazionale per tutti i comparti del lavoro pubblico, per offrire da subito un quadro di riferimento certo ed esigibile, senza le incertezze e le ingiustizie verificatesi in questa lunga fase così difficile ed impegnativa per tutto il Paese.
Il rinnovo dei Contratti di lavoro scaduti è la nostra priorità e su questo incalzeremo il Governo Draghi, ma è evidente che al momento i tempi della loro definizione, per ognuno dei singoli comparti di contrattazione, non sono coerenti con l’urgenza di affrontare e definire le questioni aperte sul lavoro agile e sulla sua tutela trasversale.
Una richiesta, quella dell’Accordo quadro sul lavoro agile, più volte formulata alla Ministra Dadone e che ora riproponiamo al Ministro Brunetta, senza alcun timore, come da qualcuno paventato, rispetto agli esiti della stessa, o alla sua presunta impopolarità. Perché parliamo di diritti e di tutele di lavoratrici e lavoratori che hanno permesso il funzionamento della Pubblica amministrazione in una fase di eccezionale emergenza e che, per questo, abbiamo il dovere di rappresentare senza alcuna timidezza”.
Ci sembrano del tutto condivisibili le considerazioni conclusive della nostra Federazione, che ritiene che, alla luce di quanto avvenuto in questi mesi e delle diverse risposte registrate nelle diverse AA.PP., sia assolutamente necessario uno specifico accordo nazionale per tutti i comparti del lavoro pubblico, per offrire da subito un quadro di riferimento certo ed esigibile.
FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale
Notiziario FLP DIFESA n. 29 del 23 marzo 2020 –
Si riporta, di seguito, in carattere corsivo e colorato, il testo della nota pervenuta dalla Segreteria Generale della nostra Federazione che illustra le norme d’interesse dei lavoratori pubblici presenti del Decreto Legge n. 18.
“Il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 di pari data e reca “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Detto decreto ha visto la luce dopo l’emanazione di due decreti legge (23 febbraio e 2 marzo) e di ben cinque DPCM (in data 23 febbraio il primo; in data 4, 8, 9 e 11 marzo i successivi), che recano tutti disposizioni per fronteggiare la drammatica situazione innescata dal Coronavirus (Covid-19), provvedimenti che come Federazione abbiamo seguito passo dopo passo dandone innanzitutto tempestiva informazione ai lavoratori, e avviando una serie di iniziative presso la Funzione Pubblica, in particolare sulle problematiche legate a lavoro agile e ai permessi straordinari extra CCNL, che hanno registrato consenso tra i lavoratori e hanno prodotto effetti positivi sulle determinazioni dell’Esecutivo, che in parte li ha recepiti.
Il decreto di cui parliamo era molto atteso in quanto recante nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia, e prevede in generale: il finanziamento e altre misure per il potenziamento del SSN, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; il sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; il supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; infine, la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Con il presente Notiziario, intendiamo fornire una informazione di maggior dettaglio sulle misure assunte con riferimento agli aspetti di maggior interesse dei lavoratori pubblici.
Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
Aumentano di 250 mln di euro i fondi contrattuali per il comparto Sanità (art. 1) e il Ministero della Salute è autorizzato ad assumere 87 nuove unità (art. 2). E’ previsto il coinvolgimento della Sanità Militare per il potenziamento del SSN, e a tal proposito il DL 18 dispone: l’arruolamento per un anno in ambito Esercito Italiano di 120 medici e 200 infermieri (art. 7), il cui bando già è stato emanato; l’assunzione da parte del Ministero Difesa di n 6 funzionari sanitari (art.8), il cui bando è anch’esso stato emanato; l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari per la sanità militare, e l’attivazione dello Stabilimento Militare Chimico Farmaceutico Firenze per produrre materiale disinfettante, germicida e battericida (art. 9). L’Istituto Superiore di Sanità viene autorizzato ad assumere 50 unità personale di varie qualifiche (art.11). L’art.12 invece autorizza Aziende ed Enti del SSN a trattenere in servizio i dirigenti medici, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitario, e lo stesso vale per il personale medico della P.S..
Legge 104/1992 sull’Handicap
Con il nostro precedente Notiziario n. 11 del 19 marzo u.s., già abbiamo informato i lavoratori sulle novitàm contenute nel DL 18. Riprendiamo i punti principali: incremento di 12 gg. complessivi di permesso retribuito usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (art. 24, co. 1); riconoscimento al personale sanitario del predetto beneficio compatibilmente con le esigenze organizzative di Enti/Aziende del S.S.N. impegnati nell’emergenza (co. 2); per i lavoratori dipendenti pubblici e privati portatori di disabilità grave, equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie (art. 26 co. 2); diritto del lavoratore con disabilità grave o che assiste un familiare con handicap grave a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, se compatibile (art. 39).
Nel Notiziario n. 11 sopra richiamato, abbiamo anche dato conto degli importanti chiarimenti intervenuti successivamente da parte dell’Ufficio Disabilità della PCM, e in particolare che il monte complessivo a disposizione degli aventi diritto è pari a 18 gg. complessivi e che è anche possibile il cumulo.
Congedi e indennità per i lavoratori pubblici
In materia di congedi e indennità, l’art. 25 del DL 18 estende ai lavoratori pubblici quanto previsto dall’art. 23 dello stesso decreto per i lavoratori privati, e pertanto è previsto:
- che, in considerazione dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado e per tutto il periodo di sospensione, a decorrere dal 5 marzo 2020, uno specifico congedo di quindici giorni, continuativo o frazionato, per i figli in età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione con i periodi coperti da contribuzione figurativa (art. 23 co. 1);
- che l’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo siano posti a carico dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro (art. 25, co. 2);
- che i periodi di congedo parentale fruiti durante i periodi di sospensione siano convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non come congedo parentale (art. 23 co.2);
- che il congedo può essere riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni, a condizione che nel nucleo familiare uno dei genitori non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore o disoccupato (art. 23 co. 4);
- che i limiti di età per handicap ex art. 24 non si applichino per figli con disabilità grave iscritti a scuole o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (art. 23, co. 5);
- che, alla condizione che uno dei genitori non sia destinatario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore o disoccupato, per i figli minori compresi nell’età tra 12 e 16 anni, i lavoratori hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche senza né indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa con divieto di licenziamento e con il diritto di mantenimento del posto di lavoro (co. 6), disposizioni queste che sono valide e valgono anche per i genitori affidatari (art. 23, co. 7);
- in alternativa al congedo, con riferimento alle prestazioni previste dai commi 1 e 5, è prevista la possibilità di usufruire di un bonus fino a max 600 euro per servizi da baby sitter (art. 23, co. 8);
- per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari), il bonus baby sitter, in alternativa al congedo specifico, è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro (art. 25, co. 3), e la disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (art. 25 co.2);
- infine, per l’accesso al bonus, gli interessati debbono presentare domanda telematica all’INPS, che vi farà fronte entro il limite massimo di spesa per il 2020 pari a 30 mln di euro (art. 25, co.4).
Premi ai lavoratori dipendenti
L’art. 63 del Decreto Cura Italia, per il solo mese di marzo 2020, prevede l’erogazione di un premio di 100 euro ai lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro l’anno, da rapportare ai giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nello stesso mese. Detto premio non concorre alla formazione del reddito.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
L’art. 70 dispone invece per il 2020 l’incremento di 8 mln di euro delle risorse per il lavoro straordinario del suo personale in previsione di un aumento dei carichi di lavoro per le attività di controllo.
Personale delle FF.AA., P.S., Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e personale civile dell’Interno
Per il personale delle Forze Armate e della Polizia di Stato, l’art. 74 co. 1 autorizza per l’anno 2020, per un periodo di 90 giorni a partire dal 18 marzo 2020, la spesa di poco meno di 60 mln di euro per il pagamento di straordinari e altri oneri connessi all’impiego. Autorizzate anche la spesa di 23,7 mln di euro per consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso, nonché per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al personale impiegato nelle medesime Forze nonché di quello delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera (art. 74 co. 2). Autorizzata anche la spesa di oltre 2 mln di euro per gli straordinari dei Vigili d. Fuoco.
Per il Ministero dell’Interno, per ulteriori 90 giorni dal 3 aprile 2020, viene autorizzata la spesa complessiva di € 6.636.342, di cui € 3.049.500 per il pagamento di lavoro straordinario, € 1.765.842 per spese di missione al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture-UTG, € 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale ed € 1 mln. per acquisti di prodotti e licenze informatiche per lavoro agile (art. 74, co. 4).
Ancora per 90 giorni, ma a decorrere dal 18 marzo 2020, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l’anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno per lo svolgimento dei maggiori compiti (art. 74, co. 5).
Per quanto attiene la modalità in lavoro agile, le Forze Armate, quelle di Polizia e i Vigili del fuoco, nel rispetto delle attuali esigenze di servizio, possono adottare la predetta modalità e possono essere esentati dal servizio, e tale periodo è equiparato, sotto il profilo economico e previdenziale, al servizio prestato con esclusione dell’indennità mensa. In caso di quarantena/sorveglianza attiva/ permanenza domiciliare fiduciaria, è riconosciuta la malattia con esclusione di tali periodi dal computo dei giorni previsti dalle diverse normative che regolano il comparto sicurezza e del soccorso (art. 87, co. 6 e 7).
Nuove misure urgenti per l’Amministrazione Giustizia
L’art. 83 detta disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare; l’art. 84 reca disposizioni in materia di giustizia amministrativa; l’art. 85 infine quelle in materia di giustizia contabile.
Smart-Working (Lavoro agile), esenzioni dal servizio e procedure concorsuali
Con l’art. 75 del D.L. 18, le AA.PP. vengono autorizzate, ma con le risorse disponibili e in base alle norme vigenti, ad acquistare, con procedure semplificate, beni e servizi informatici per agevolare al loro interno la diffusione del lavoro agile. Ma è l’art. 87 dello stesso decreto che, recependo quanto contenuto nella Direttiva della F.P. n. 2/2020, dispone le seguenti misure straordinarie:
- per quanto attiene alle procedure concorsuali, ad esclusione di quelle la cui valutazione venga effettuata su basi curriculari o in modalità telematica, le stesse sono sospese per 60 giorni; possono comunque essere concluse le procedure per le quali la valutazione dei candidati è già stata effettuata;
- per quanto attiene al lavoro agile, sino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PP.AA. che, conseguentemente, limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche per la gestione dell’emergenza, e prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017;
- la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione;
- quando non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto del CCNL;
- esperite tali possibilità, le amministrazioni motivatamente possono esentare il personale dipendente dal servizio, configurando tale assenza come servizio prestato a tutti gli effetti senza la corresponsione dell’indennità di mensa ove prevista.
Se queste sono le norme introdotte dal D.L. 18, non possiamo non evidenziarne i punti ancora fortemente critici. La prima questione riguarda le attività indifferibili che vanno prestate in presenza fisica: non esistendo allo stato indicazioni di carattere generale al riguardo, che pure FLP ha chiesto alla F.P., molte Amministrazioni, e all’interno di esse anche i singoli Enti, stanno agendo in modo autonomo e senza peraltro fornire informazioni alle Parti sociali o attivare confronti con le stesse tramite conferenze call.
Come noto, come FLP abbiamo inviato in data 12 marzo, dopo la registrazione in Corte dei Conti della Direttiva n. 2 della F.P., a tutte le Amministrazioni una diffida a dare “IMMEDIATA, PIENA e COMPLETA ATTUAZIONE a quanto ora previsto dalla norma, con l’assegnazione di tutto il personale alla modalità di lavoro agile, e all’individuazione immediata delle attività considerate indifferibili da rendere in presenza”, mettendo in evidenza le “gravi e precise responsabilità civili, amministrative e penali” dei Dirigenti inadempienti, e riservandosi “ le eventuali azioni di tutela nelle opportune sedi”.
Proseguiremo nei prossimi giorni la nostra azione, che si muove anche in termini di prospettiva futura, volendo traguardare anche la fase post emergenziale, per fare del lavoro agile una modalità autenticamente ordinaria nel pubblico impiego contrattualizzato.
Queste sono le disposizioni di maggior interesse dei lavoratori pubblici contenute nel decreto legge 17.03.2020, n. 18 , che dovrà ora passare al vaglio del Parlamento per la conversione in legge.
Mentre eravamo impegnati nella scrittura di questo notiziario, sono giunte ripetute notizie su un progressivo peggioramento della situazione emergenziale da Covid-19, che hanno portato, prima il Ministro della Salute, con l’Ordinanza del 20 marzo u.s. pubblicata sulla G.U. n. 73 di pari data poi seguita da una nuova Ordinanza in data 22 pubblicata nella G.U. n. 75 di pari data, e successivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri a firmare un nuovo proprio Decreto in data 22 marzo 2020, provvedimenti che ad ogni buon conto alleghiamo al presente notiziario.
Sembra davvero un fiume in piena, che pare travolgere tutti gli argini. E’ davvero dura la battaglia che ci aspetta, ma non dobbiamo mollare, anche se ogni giorno la situazione pare peggiorare. Ma come cittadini non dobbiamo mollare, ce la dobbiamo fare. E non molleremo neanche come sigla sindacale. C’è bisogno di lucidità e di tutto il nostro impegno. Un sindacato di servizio, di trincea, di “guerra”.
Non lo potevamo immaginare, non eravamo ancora pronti, ma dobbiamo provarci! E ci proveremo!
LA SEGRETERIA GENERALE FLP”
In allegato, i provvedimenti dii cui si parla nella nota della nostra Fedrazione:
Notiziario FLP DIFESA n. 26 del 17 marzo 2020 –
Si riporta, di seguito, il testo del comunicato stampa della Segreteria Generale della FLP del 16 marzo 2020, relativo alle nuove misure adottate dal Governo con il Decreto Legge emanato ieri, ad ogni buon conto allegato a questo Notiziario, nel quale sono state varate misure di emergenza per la sospensione o il rinvio di termini di adempimenti economici, in materia di lavoro pubblico e privato, e in primis sul fronte della Sanità e della Sicurezza:
“Il nostro pressing sulle Amministrazioni, con la diffida notificata nei giorni scorsi, ha ottenuto importanti risultati. Ma in parecchie Amministrazioni vi è ancora incredibilmente un approccio burocratico sull’applicazione generalizzata del lavoro agile e si frappongono paletti ingiustificati, disattendendo le direttive del Governo e mettendo fortemente a rischio la salute dei lavoratori e dei cittadini”- dichiara Marco Carlomagno Segretario generale FLP/CSE.
“E’ necessario ribadire che il lavoro agile in questa fase è l’ordinaria modalità di prestazione lavorativa e uscire dall’equivoco dell’individuazione dei servizi essenziali di presenza lasciata alla decisione dei singoli dirigenti. Gran parte dei servizi sono disponibili per via telematica e con la sospensione di tutti i termini e scadenze non vi è alcun motivo per sottoporre il personale a rischi incalcolabili” – prosegue Carlomagno.
“Manifestiamo soddisfazione quindi per l’accoglimento, all’interno del Decreto legge approvato in queste ore dal Consiglio dei Ministri, di quanto da noi richiesto circa il riconoscimento di congedi straordinari retribuiti per tutto quel personale che, per effetto dei ritardi delle Amministrazioni o per la particolare tipologia di lavoro, non accede al lavoro agile, ma la cui permanenza negli Uffici e i trasferimenti casa lavoro metterebbero a forte rischio la loro salute e quella dei cittadini” – continua Carlomagno.
“A fronte di tutto ciò continueremo come FLP/CSE la nostra continua azione di vigilanza e non esiteremo a segnalare alla Funzione Pubblica le Amministrazioni inadempienti, oltre che a denunciare i dirigenti responsabili di tali inaccettabili comportamenti” – conclude Carlomagno.
Roma, 16 marzo 2020
La nostra Federazione ha dunque ottenuto un importante risultato, che si somma a tutte le iniziative messe in atto sia a livello dei vertici dell’Amministrazione, sia in modo capillare sui territori, al fine di sostenere i colleghi nel percorso per “RESTARE A CASA” senza dover passare ancora una volta per i fannulloni che non siamo. In Allegato 1 la bozza finale del DL e in allegato 2 il comunicato di Palazzo Chigi con i contenuti principali del provvedimento.
In allegato 3 e 4, le due iniziative avviate da FLP Difesa riguardanti: la prima, destinata a SMD, per il rinvio dei termini per l’inoltro, a carico degli Uffici Personale, della documentazione relativa alla performance 2019; la seconda, destinata al Comando Generale dei CC, che segnala la necessità che la normativa sia applicata uniformemente anche per il personale civile in forza all’Arma dei Carabinieri.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato 1: 2020-03-16 DL cura Italia – bozza ultima
Allegato 2: DL 16.03.2020 – comunicato Palazzo Chigi sintesi decreto
Allegato 2: 16.3.20 nota FLP DIFESA a SMD per rinvio performance
Allegato 3: 16.3.20 nota FLP DIFESA a Cdo Gen. CC. coronavirus
Notiziario FLP DIFESA n. 22 del 6 marzo 2020 –
Nella data di ieri, giovedì 5 marzo c.a., sono state diramate dal Segretariato Generale, attraverso il foglio che alleghiamo al Notiziario e nel quadro delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza corona-virus, le disposizioni in materia di “accesso all’attività di istituto tramite modalità di smart working” in ambito area Tecnico- Amministrativa della Difesa.
Si tratta di un documento di fondamentale importanza, che permetterà finalmente di poter dare una risposta concreta a moltissimi Lavoratori della nostra Amministrazione che si trovano a dover fronteggiare molteplici situazioni estremamente critiche come, ad esempio, la necessità di poter garantire l’assistenza ai propri figli minori impossibilitati a frequentare le scuole di ogni ordine e grado ma anche a coloro interessati quotidianamente da situazioni caratterizzate da alto tasso di pendolarismo o da alta concentrazione di personale sul luogo di lavoro, condizioni che rischiano di esporre i Lavoratori al rischio del contagio e della successiva diffusione del virus.
Un risultato importante, dunque, che riteniamo possa ascriversi anche all’incessante azione della FLP DIFESA, che in questi giorni non ha mai smesso di sollecitare il Vertice politico e amministrativo della Difesa – come dimostrano le nostre lettere al Gabinetto del Ministro e la copertura del fenomeno corona virus attraverso i nostri tempestivi Notiziari – affinché fossero adottare misure concrete a favore dei Dipendenti della Difesa. La nostra O.S. ha segnalato puntualmente e in modo circostanziato quelle situazioni di forte criticità che rappresentavano le maggiori preoccupazioni per i dipendenti civili del Dicastero, costituendo così un determinante fattore di stimolo all’adozione delle misure a sostegno dei Lavoratori che tanto sono necessarie.
Certamente ancora molto rimane da fare, anche perché l’Amministrazione non ha risposto in modo omogeneo e non ha emanato univoche linee di azione, come avevamo auspicato e alcune Aree del Dicastero non hanno ancora ricevuto analoghe disposizioni per il Personale.
Ora auspichiamo che le misure individuate per agevolare l’accesso allo smart working trovino rapida applicazione in Area Tecnico-Amministrativa e che presto possano essere adottate uniformemente in tutto il Dicastero. Certamente come FLP DIFESA vigileremo sulla effettiva applicazione delle direttive emanate attraverso l’azione dei nostri Coordinamenti territoriali, anche mediante l’attivazione di forme di interlocuzione con i Comandanti/Direttori degli Enti interessati.
Un risultato importante, dunque, raggiunto anche grazie al sostegno della FLP e della nostra Confederazione, che hanno sostenuto presso la Ministra della Pubblica Amministrazione le istanze che provenivano da tutti i Lavoratori pubblici, come dimostra la nota della nostra Federazione FLP che alleghiamo al Notiziario.
IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA- Federico Cesaretti
Allegato 1: SGD 05 marzo 2020 prot. 17383
Allegato 2: Notflp0920_risposta_ministra_assenze_chiusura scuole