Notiziario n. 95 del 5 settembre 2018 –

Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 38 del 3.09.2018 che riporta la nota del nostro DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) in merito ad un recente messaggio dell’INPS:

” Con messaggio n. 3224 del 30.08.2018 che si allega in copia, l’INPS ha di fatto riconosciuto solo parzialmente la valutazione ai fini pensionistici dell’elemento perequativo, compenso temporaneo riconosciuto nella tornata contrattuale 2016/2018 ai dipendenti pubblici, che viene pagato mensilmente dal marzo 2018 fino al 31.12.2018 (Comparto Funzioni Centrali, Comparto Funzioni Centrali, Comparto Istruzione e Ricerca, Comparto Sanità).

Infatti lo stesso, non è utile ai fini della determinazione della quota A di pensione, ma viene inserito nella quota B, alla stregua degli altri compensi accessori.

Magra consolazione è, che, per questo motivo, l’elemento perequativo non può essere computato tra i compensi soggetti a decurtazione (retribuzione virtuale), per gli eventi di malattia.

Lo stesso compenso, inoltre, come tra l’altro stabilito nei vari CCNL, non concorre alla determinazione della prestazione per i trattamenti di fine servizio né TFS (Indennità di buonuscita) né TFR e pertanto non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL “.

Sin qui la nota DIPPA. Cerchiamo di capire: l’art. 75 CCNL 12.02.2018 riconosce al personale di area 1^ e di area 2^ (solo sino a F4) un “elemento perequativo una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nelle medesime tabelle D, per dieci mensilità per il solo periodo 1° marzo 2018-31 dicembre 2018, in relazione ai mesi di lavoro prestato in detto periodo….. ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo 1° marzo 2018-31 dicembre 2018”. Dunque, i lavoratori si vedranno tagliare, nel cedolino di gennaio, il  predetto “elemento”, primo e unico caso, sinora,  in cui un contratto invece di incrementarli, riduce gli stipendi dei lavoratori.

Vi è ora una novità, ed è quella raccontata nella nota del nostro DIPPA. L’INPS, con il messaggio n. 3224 che pubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina, chiarisce un po’ di cose: che l’elemento in questione subirà gli ordinari prelievi previdenziali e/o fiscali; che sarà conseguentemente assoggettato al prelievo fondo credito  ed ex Enpdep; che, stante la sua natura temporanea, non entrerà né nella “quota A” di pensione né sulla base maggiorabile 18% per gli iscritti alla cassa Stato,  ma verrà solo valutato ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo della “quota B”.  Si deve anche aggiungere che non sarà valutabile ai fini della c.d “retribuzione virtuale” (integrazione INPS in congedo parentale e simili) e, come già detto, neanche ai fini della “retribuzione virtuale” nelle assenze di malattia.

Dulcis in fundo, come già detto nella nota DIPPA, non potrà essere considerato ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, perché non previsto dall’accordo quadro in materia e perché tale voce non è stata inserita dalla contrattazione nelle ulteriori voci retributive.  Si poteva chiedere di meglio?

Con l’occasione,pubblichiamo anche, in allegato 2, l’utile opuscolo diffuso in data 30 luglio u.s. dall’INPS  sulla certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici”.

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato 1: 30.08.2018 – INPS messaggio n. 3224 – assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo art. 75 CCNL

Allegato 2: 30.07.2018-Guida INPS su certificazione malattia visite controllo lavoratori pubblici e privati

Notiziario n. 30 del 26 marzo 2018 –

Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 16 del 21 u.s. che reca la nota della nostra Federazione in merito al c.d. “elemento perequativo” di cui all’art. 75 del CCNL 2016-2018 del comparto unzioni Centrali.

” LA FLP ha denunciato, al momento della mancata sottoscrizione, che il nuovo CCNL delle Funzioni Centrali, oltre a tutti gli elementi negativi già evidenziati, prevede addirittura un salario a gambero” con una riduzione di stipendio, a partire dal 1 gennaio 2019, per i lavoratori che avranno l’assegno perequativo. Immediate  si sono susseguite le smentite da parte dei sindacati sottoscrittori, contando sul fatto che, troppo spesso, i lavoratori si limitano a dar loro una “fiducia cieca”, non leggendo il testo contrattuale e, a volte, neanche il cedolino dello stipendio. Certo, quanto da noi affermato era una notizia “incredibile”, in quanto mai verificatasi in un rinnovo contrattuale né in Italia né in Europa.

Ebbene, quanto da noi soli denunciato è stato, dopo i dovuti riscontri, giudicato talmente “sensazionale” da aver convinto l’autorevole quotidiano “Il Sole 24 Ore”, organo di stampa della Confindustria, a dedicagli addirittura la prima pagina e le successive 2 pagine, il 19 marzo (pubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina l’articolo in questione). Anche il più autorevole giornale economico italiano scopre e afferma che “da gennaio 2019 si perde fino al 24% degli incrementi economici dei nuovi contratti”, stipulati per motivi elettorali prima delle elezioni del 4 marzo u.s., dopo 9 anni di blocco contrattuale, eliminato solo a seguito del ricorso alla Magistratura della FLP e della Sentenza della Corte Costituzionale.

Tra l’altro, dopo la diffusione della video intervista della FLP, disponibile sulla home page del nostro sito e su youtube, che illustra nel dettaglio l’imbroglio alla base dell’ “elemento perequativo”, oltre al Sole 24 ore, quasi tutta la stampa quotidiana (tra cui il Giornale e il Fatto Quotidiano) hanno spiegato la veridicità di quanto da noi affermato e coniato altri sinonimi, quale “contratto a tempo, “aumento a elastico” e “aumento a yo-yo”, per evidenziare l’incredibile novità contrattuale: un contratto che per motivi preelettorali (elezioni politiche e RSU) prima concede dei risibili aumenti economici, e poi dopo pochi mesi li cancella senza che ne resti alcuna traccia. E sì, perché il fantomatico elemento perequativo non avrà alcun effetto e non sarà valido per il calcolo del TFS/TFR, dell’indennità di anzianità, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso. Oltre al fatto che a perdere di più sarà chi guadagna meno.

 A questo punto ogni lavoratore attraverso il prossimo voto alle RSU potrà esprimere il proprio giudizio sia rispetto ai contenuti di questo contratto, sia dei sindacati che lo hanno sottoscritto, ma che stanno cercando di spacciarlo come il miglior (o l’unico) contratto possibile che cambierà la vita dei lavoratori statali.

Il voto alle RSU, infatti, non eleggerà solo i rappresentanti di ufficio, ma stabilirà anche la rappresentatività dei vari sindacati a livello nazionale. Dare un voto ai sindacati che hanno firmato questo contratto, vuol dire sapere che per il futuro ci potranno essere ulteriori peggioramenti dei diritti e delle tutele dei lavoratori.

Abbiamo l’opportunità con il voto RSU di esprimere un parere sul Contratto firmato di recente: non perdiamo l’occasione.

Vi chiediamo di sostenere la FLP con il vostro voto per eleggere i candidati FLP nelle RSU e per inviare un segnale forte di volontà di cambiamento ai sindacati che hanno svenduto i diritti e le tutele dei lavoratori.                                               

FLP SEGRETERIA GENERAL E ”                               

Questa la nota di FLP sul c.d. “elemento perequativo”.

Di nostro, ci aggiungiamo una annotazione di vero e proprio colore: é in questi giorni comparsa nelle bacheche degli Enti Difesa una locandina della CGIL FF.CC. nella quale si giustificano, in buona sostanza, i risibili incrementi contrattuali concordati da ARAN e OO.SS. firmatarie (dunque, anche  dalla CGIL) con ”l’iniziativa dei sindacati autonomi (leggi: FLP) che ha permesso alla Corte Costituzionale di affermare che il blocco dei rinnovi contrattuali era legittimo e che solo dal 2016 diventava possibile riprendere la contrattazione nazionale”.

Cosa dire, a tal proposito? Il commento lo lasciamo a quanto affermato dai principali esponenti di CGIL-CISL UIL all’indomani della udienza in Consulta sul ricorso promosso da FLP e che poi ha portato alla sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale (si veda, in allegato 2 pubblicato su questa stessa pagina,  l’articolo del Corriere della Sera del 24 giugno 2015).

FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale

Allegato 1 : 19.03.2018 – articolo de IL SOLE 24 ORE

Allegato 2:  24.06.2015 – Articolo de IL CORRIERE DELLA SERA

elemento perequativo


Messaggio INPS n. 3224 del 30.08.2018. L’ “elemento perequativo” previsto dal nuovo CCNL, che sarà azzerato dal 1.1.2019, non entra nella determinazione nè della “quota A” della pensione, nè in quella della buonuscita. Un altra fregatura, a dimostrazione della bontà del nuovo CCNL. Pubblichiamo anche la guida INPS sulle assenze per malattia

5 Set 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 95 del 5 settembre 2018 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 38 del 3.09.2018 che riporta la nota del nostro DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) in merito ad un recente messaggio dell’INPS: ” Con messaggio n. 3224 del 30.08.2018 che si allega in copia, l’INPS ha di […]


Rinnovo CCNL 2016-2018. Gli incrementi contrattuali a gambero, da subito denunciati da FLP, sono ora di dominio pubblico. Ne parlano “Il SOLE 24 ore” e altri giornali. Compaiono anche giudizi negativi di qualche O.S. sulla sentenza della Consulta del 2015 che si è pronunciata sul ricorso FLP sbloccando i contratti. Ma rileggete quello che dichiaravano allora i massimi esponenti di CGIL-CISL-UIL…..

26 Mar 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 30 del 26 marzo 2018 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 16 del 21 u.s. che reca la nota della nostra Federazione in merito al c.d. “elemento perequativo” di cui all’art. 75 del CCNL 2016-2018 del comparto unzioni Centrali. ” LA FLP ha denunciato, al momento della mancata sottoscrizione, […]


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