Notiziario n. 61 del 6 giugno 2018 –
Bozza del Regolamento sullo “smart working” (“lavoro agile”) nel Ministero della Difesa: che sviluppi ha avuto e che direzioni ha preso il “confronto” a cui SEGREDIFESA aveva chiamato le OO.SS. firmatarie del CCNL il 30 maggio u.s.?
Le lavoratrici e i lavoratori interessati non ne sono a conoscenza, in quanto sui contenuti e sulle risultanze della riunione del 30 u.s. non è stato fatto ancora alcun comunicato. Anche per questo, pensiamo sia utile parlarne per informare i lavoratori sulle pieghe che la vicenda sta prendendo e che, a nostro avviso, non sembrano molto confortanti pur se, allo stato, non ancora definitive (ci sarà verosimilmente un secondo confronto, e il 21 p.v. è prevista una riunione del CUG che tratterà l’argomento)
Cominciamo col dire che davvero molto è l’interesse dei colleghi (e soprattutto delle colleghe) su questa opportunità. Lo “smart-working”, rappresenta una positiva evoluzione del c.d. “telelavoro” e appare uno strumento molto innovativo nell’organizzazione del lavoro delle PP.AA. Ricordiamo che i beneficiari non saranno obbligati a lavorare in un luogo fisso, per esempio la propria abitazione, ma qualunque altro luogo in cui si possa portare un computer o uno smartphone e dai quali si possa agire tramite Wi-Fi, potranno essere utilizzati. I vantaggi per il lavoratore sono evidenti: orario autodeterminato; meno costi di spostamento, più autonomia lavorativa e maggiore equilibrio tra vita e lavoro; ma vantaggi anche per il datore di lavoro pubblico, in termini di maggiore produttività e minori costi di produzione.
Il punto di partenza è stata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2017, emanata ai sensi dell’art. 14 L. 7.08.2015, n. 124, che recava “indirizzi” e “linee guida” (vds. Notiziario n. 58 del 12.06.2017), e che pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 4. La Direttiva prevede che, entro tre anni, in ogni A.P., e fino al 10% dei lavoratori pubblici che lo richiedano, ci si possa avvalere delle modalità di lavoro agile, mantenendo inalterate le opportunità di crescita e di carriera per coloro che ne usufruiranno. E’ poi intervenuta la Legge n. 81/2017 che ha dettato norme finalizzate a promuovere il lavoro agile (vds. Notiziario n. 61 del 22.06.2017).
A seguire, lo Stato Maggiore Difesa ha avviato in luglio 2017 (ma in altre AA.CC. erano già stati sottoscritti protocolli d’intesa, per es. la Presidenza del Consiglio in data 5.04.2017) una positiva iniziativa con la quale ha chiesto a tutte le FF.AA. di verificare la possibilità di realizzare progetti di smart working all’interno degli Enti/Cdi dipendenti, e chiedendo al contempo alle stesse FF.AA. di individuare eventuali attività lavorative ritenute compatibili con l’avvio dei progetti. E’ verosimile che lo stesso abbia fatto SGD.
E’ facile immaginare che la bozza di Regolamento (che pubblichiamo in allegato 1 su questa stessa pagina con i relativi allegati 2 e 3) sia stata predisposta da SGD/SMD sulla base delle risultanze dell’indagine avviata, non ancora note. Abbiamo però il sospetto che le scelte conseguenti evidenzino la non fattibilità di progetti di smart working per tutta l’area territoriale, in particolare l’area T/O, il che renderebbe impraticabile questa nuova modalità di lavoro per l’85/90% dei civili.
Il progetto pilota previsto dal Regolamento riguarda 83 unità, di cui 43 tra SGD e PERSOCIV e le restanti 40 tra SMD e vari Enti di Vertice delle FF.AA. Trattasi di numeri molto bassi, e peraltro tutti collocati all’interno di una sperimentazione comunque limitata solo alla strutture centrali di vertice di Roma, e dunque con l’esclusione di tutti gli altri Enti/territori, di fatto messi ai margini.
Una sperimentazione di questo tipo appare monca rispetto alla complessità delle articolazioni del MD, e induce a pensare che le scelte definitive potrebbero avere analogo segno. Ci chiediamo: perché attività amministrative di un Arsenale o di un Polo EI o di un Ente territoriale di F.A. non potrebbero essere organizzate in modalità smart working?
Se questo è l’orientamento di SMD/SGD, esprimiamo il nostro pieno dissenso. Esprimiamo inoltre perplessità in merito ad alcuni passaggi dell’articolato, con riferimento in particolare agli articoli 3, 5 e 7.
Attendiamo di capire gli sviluppi della vicenda, per il momento del tutto coperta, e poi diremo come sempre la nostra.
(Giancarlo Pittelli)
Allegato 1: REGOLAMENTO_Smart_Working
Allegato 2: Tabella_1_ELENCO_definitivo_ATTIVITA_SMD
Allegato3: Tabella_2_ELENCO_definitivo_ATTIVITA_FFAA_con_modifiche_proposte_da_SGD
Allegato 4: La Direttiva del PdC n. 3-2017 sul lavoro agile
Notiziario n. 115 del 14 novembre 2017 –
Come i colleghi ricorderanno, ci siamo già ripetutamente occupati del c.d. “lavoro agile”.
Lo abbiamo fatto una prima volta con il Notiziario n. 58 del 12.06.2017, nel quale abbiamo riferito della Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 che avviava finalmente nel settore pubblico quanto già positivamente sperimentato nel settore privato circa l’attuazione dello “smart-working”, positiva evoluzione del “telelavoro”, e prevedeva che, entro tre anni, in ogni A.P. – e fino al 10% dei lavoratori pubblici che lo avessero richiesto – ci si potesse avvalere delle nuove modalità di lavoro agile, mantenendo in ogni caso inalterate le opportunità di crescita e di carriera per tutti i dipendenti che ne avessero usufruito.
Ce ne siamo poi successivamente occupati attraverso il Notiziario n. 61 del 22.06.2017, nel quale abbiamo riferito delle disposizioni recate dalla legge 22.05.2017, n. 81 e, in ultimo, all’interno del Notiziario n. 79 del 21.08.2017, nel quale abbiamo dato conto della positiva iniziativa avviata con il fg. n. 53544 del 28 luglio u.s. da SGD, che aveva chiesto a tutte le FF.AA. di verificare la possibilità di realizzare progetti di smart working all’interno degli Enti/Comandi dipendenti, e di individuare, al contempo, eventuali attività lavorative ritenute compatibili.
Allo stato, non sono ancora noti gli approdi conclusivi della verifica avviata da SMD, e non sappiamo se parimenti abbia agito anche SEGREDIFESA nei confronti degli Enti dell’area T/A.
Atteso comunque l’interesse che l’argomento suscita tra i colleghi, diamo ora conto, della circolare INAIL n. 48 del 2.11.2017, che reca le prime istruzioni operative in materia di assicurazione, tariffe, retribuzione imponibile, tutela assicurativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e lo facciamo riportando, di seguito, la nota diffusa dal nostro Dipartimento Politiche Assistenziali e Previdenziali.
” Con circolare n. 48 del 2 novembre 2017, l’INAIL ha ripreso la legge 22 maggio 2017, n. 81 che ha disciplinato il lavoro agile, cioè “un modo di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, che si concretizza in forme flessibili di svolgimento della prestazione rispetto all’orario e al luogo”. La legge, tra le altre cose, ha esplicitamente esteso la tutela assicurativa INAIL al lavoratore “agile” (art. 23) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Con la circolare in oggetto, l’INAIL ha dettato le prime istruzioni operative per una corretta applicazione della nuova normativa, con riferimento all’obbligo assicurativo, tariffe, retribuzione imponibile, tutela assicurativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Per quanto attiene il tema che interessa la tutela assicurativa, l’INAIL rileva come l’obbligo assicurativo (e la conseguente tutela) sussista qualora si svolga una delle attività previste dall’art. 1 del T.U. Infortuni n. 1124/65 (Attività protette). Al ricorrere di tale presupposto, anche al lavoro agile si devono applicare “i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori”, che, come noto, riconoscono la indennizzabilità agli eventi infortunistici occorsi come conseguenza di un rischio comunque connesso alla prestazione lavorativa (nesso eziologico). La tutela, quindi, opera per la fattispecie degli infortuni in itinere e anche nei confronti di tutti gli eventi verificatisi all’esterno dei locali aziendali e nel luogo scelto dal lavoratore, purché causati da un rischio in ogni caso riconducibile all’attività lavorativa.
Per il riconoscimento delle prestazioni, riveste particolare importanza l’accordo scritto ex art. 19 della legge 81/2017, con il quale sono regolamentate le concrete modalità di svolgimento del lavoro agile e che “si configura come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio-temporali”. Appare ovvio come un accordo scritto, carente sotto tale profilo, determini un iter più accidentato nel riconoscimento delle prestazioni infortunistiche, giacché l’individuazione della necessaria connessione tra rischio e attività lavorativa appare più difficoltosa”.
Pubblichiamo su questa stessa pagina, in allegato 1, la circolare INAIL n. 48 del 2.11.2017, mentre in allegato 2, 3 e 4 rispettivamente: la Direttiva n. 3/2017 della PdCM; la legge 81/2017 e, infine, la presentazione del “lavoro agile” predisposta da SMD a beneficio dei propri Enti.
FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale
Allegato 1: Circolare INAIL n. 48 del 2.11.2017 – lavoro agile, prime istruzioni operative
Allegato 2: La Direttiva del PdCM n. 3-2017 sul lavoro agile
Allegato 4: Legge-22.05.2017-n.-81 (disposizioni sul lavoro agile al Capo 2°)
Allegato 2: SMD – presentazione direttiva PdCM n. 3-2017 smart working
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