È stata pubblicata, sul Supplemento ordinario n°16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, la Legge 24 aprile 2020, n. 27 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto cura Italia) recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”.
Nel particolare, evidenziamo le norme di maggior interesse dei lavoratori pubblici, tra i quali naturalmente quelli civili della Difesa, e quelle che riguardano il nostro Dicastero:
L’articolo 16 reca, al comma 1, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alcune norme transitorie sull’uso (disciplinato dall’articolo 5-bis, comma 3, ed identico al comma 3 dell’articolo 34 del D.L. n. 9 del 2020, che viene ora abrogato), negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine chirurgiche reperibili in commercio tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
Il comma 2, prevede norme transitorie sull’uso, nell’ambito dell’intera collettività, di mascherine filtranti prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. Tali norme si applicano sull’intero territorio nazionale fino al termine dello stato di emergenza in oggetto (termine che, in base alla delibera del C.d.M. del 31 gennaio .2020, scade il 31 luglio 2020).
L’articolo 39 dispone al comma 1 che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (in luogo del termine precedente fissato al 30 aprile 2020)i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, nonché (comma 2-bis) ailavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
L’articolo 63 prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. La misura erogata non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio di fine anno.
L’articolo 74, al comma 2, prevede lo stanziamento di risorse pari complessivamente a 681.122 euro per l’anno 2020, di cui 19.537.122 euro per spese di sanificazione e disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione personale, nonché per l’acquisto di prodotti per illavoro agile.
Il comma 7-bis, introdotto nel corso di approvazione della legge, al fine di procedere all’immediata assunzione di dirigenti statali, detta alcune disposizioni relative alle modalità di conclusione del VII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), attualmente in fase di svolgimento, nonché alla conseguente assegnazione degli allievi alle amministrazioni di destinazione, sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine della graduatoria di merito definita a seguito del citato esame conclusivo. La disposizione fa salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 3 della L. 56/2019 (c.d. Legge concretezza) che ha introdotto, con riferimento al triennio 2019-2021, alcune norme transitorie volte a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego.
Il comma 7-ter, introdotto nel corso di approvazione della legge, prevede che a seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali adottate per il contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19, in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020,allo scopo di corrispondere all’esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020 (ex art. 17, co. 1, della L. 400/1988), su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle PP.AA.
L’articolo 75, modificato in corso di conversione in legge, autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, adacquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, con durata massima non superiore a trentasei mesi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. La disposizione è finalizzata: ad agevolare la diffusione del lavoro agile, a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina e ad agevolare l’accesso ai servizi in rete.
L’articolo 87, modificato nel corso di conversione in legge, con il recepimento nel corpo della norma in esame di alcune disposizioni dell’art. 19 del dl 9/2020, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID-2019, stabilisce al comma 1, che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il periodo trascorso, in relazione al virus COVID-19, in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Inoltre, dispone che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 o ad una data antecedente stabilita con dpcm, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle suddette pubbliche amministrazioni e che le stesse limiteranno la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza e prescinderanno dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (comma 1, lett. b))
Il comma 2, prevede che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione.
Il comma 3, prevede che qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – adottati nella vigenza dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, in base alle modifiche apportate nel corso di conversione in legge del DL 18/2020, utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio: in tal caso, il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, prevedendosi comunque l’equiparazione del periodo trascorso in esenzione” al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali.
Il comma 3-bis, introdotto nel corso di conversione in legge del DL 18/2020, esclude, per i dipendenti delle suddette pubbliche amministrazioni, i periodi di assenza dal servizio per ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),dall’applicazione della norma di limitazione della misura del trattamento economico per i primi dieci giorni di assenza per malattia, prevista dell’art. 71, comma 1, del dl 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008), disposizione che viene quindi conseguentemente modificata (Si ricorda che l’art. 71, comma 1, del dl 112/2008 riconosce il solo trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio, fatto salvo il trattamento più favorevole per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Pertanto, per la maggior parte del personale pubblico contrattualizzato l’applicazione di tale norma restrittiva è già attualmente esclusa, in base ai relativi contratti collettivi, per i casi di ricovero ospedaliero.).
Il comma 4-bis, introdotto in fase di conversione in legge del DL 18/2020,dal Senato, prevede
che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 o ad
una data antecedente stabilita con dpcm e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVJD-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019, ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diversa categorie di inquadramento o al diverso profilo posseduto. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.
Il comma 5, sempre al fine di ridurre i rischi di contagio dell’epidemia, prevede la sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione, le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma nelle pubbliche amministrazioni la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità del lavoro agile, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
L’articolo 87-bis, introdotto nel corso di conversione il legge del DL 18/2020 e che riproduce il contenuto dell’articolo 18 del decreto-legge n.9/2018 (non convertito in legge), è volto a promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, aumentando le forniture di personal computer portatili e tablet. A tal fine viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A..
Il comma 1, prevede l’aumento delle quantità massime previste dalle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet, nella misura del 50% del valore iniziale delle convenzioni. È fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario in relazione a tale incremento (da esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante).
Ai sensi del comma 2, nel caso l’aggiudicatario eserciti la facoltà di recesso o qualora le quantità disponibili a seguito dell’incremento del valore contrattuale non siano comunque sufficienti a fare fronte all’incremento del fabbisogno delle amministrazioni, la Consip S.p.A. può avvalersi di una procedura semplificata, fino al 30 settembre 2020, per la stipula di nuovi accordi-quadro e convenzioni-quadro per la fornitura di personal computer portatili e tablet. In particolare, si prevede la possibilità di svolgere procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara.
Il comma 3 prevede che in tali casi le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico, mentre la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.
Il comma 4 specifica che alle procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico possono accedere previa attestazione della necessità e urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale.
Il comma 5, nel sopprimere le parole: «per la sperimentazione» riportate nell’art, 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone l’operatività a regime della disposizione secondo cui le pubbliche amministrazioni adottano misure organizzative volte all’attuazione del lavoro agile.
L’articolo 103, come modificato nel corso di conversione in legge del DL 18/2020, dispone con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini inerenti allo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (commi 1 e 5) (Segnaliamo, al riguardo, che l’articolo 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, entrato in vigore mentre il D.L. n. 18 era in corso di conversione in legge, proroga il termine del 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020.).
Al contempo, il comma 1 prevede che, nonostante la sospensione, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull’emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (co. 3 e 4). Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (co. 1-bis).
Mentre scriviamo questo Notiziario, abbiamo avuto notizia che la Ministra per la Funzione Pubblica Fabiana Dadone ha firmato la Direttiva n. 3/2020 avente per oggetto: “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidiemologica da èparte delle PP.AA.”, che pubblichiamo in Allegato 3
Si riporta, di seguito, in carattere corsivo e colorato, il testo della nota pervenuta dalla Segreteria Generale della nostra Federazione che illustra le norme d’interesse dei lavoratori pubblici presenti del Decreto Legge n. 18.
“Il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 di pari data e reca “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Detto decreto ha visto la luce dopo l’emanazione di due decreti legge (23 febbraio e 2 marzo) e di ben cinque DPCM (in data 23 febbraio il primo; in data 4, 8, 9 e 11 marzo i successivi), che recano tutti disposizioni per fronteggiare la drammatica situazione innescata dal Coronavirus (Covid-19), provvedimenti che come Federazione abbiamo seguito passo dopo passo dandone innanzitutto tempestiva informazione ai lavoratori, e avviando una serie di iniziative presso la Funzione Pubblica, in particolare sulle problematiche legate a lavoro agile e ai permessi straordinari extra CCNL, che hanno registrato consenso tra i lavoratori e hanno prodotto effetti positivi sulle determinazioni dell’Esecutivo, che in parte li ha recepiti.
Il decreto di cui parliamo era molto atteso in quanto recante nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia, e prevede in generale: il finanziamento e altre misure per il potenziamento del SSN, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; il sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; il supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; infine, la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Con il presente Notiziario, intendiamo fornire una informazione di maggior dettaglio sulle misure assunte con riferimento agli aspetti di maggior interesse dei lavoratori pubblici.
Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
Aumentano di 250 mln di euro i fondi contrattuali per il comparto Sanità (art. 1) e il Ministero della Salute è autorizzato ad assumere 87 nuove unità (art. 2). E’ previsto il coinvolgimento della Sanità Militare per il potenziamento del SSN, e a tal proposito il DL 18 dispone: l’arruolamento per un anno in ambito Esercito Italiano di 120 medici e 200 infermieri (art. 7), il cui bando già è stato emanato; l’assunzione da parte del Ministero Difesa di n 6 funzionari sanitari (art.8), il cui bando è anch’esso stato emanato; l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari per la sanità militare, e l’attivazione dello Stabilimento Militare Chimico Farmaceutico Firenze per produrre materiale disinfettante, germicida e battericida (art. 9). L’Istituto Superiore di Sanità viene autorizzato ad assumere 50 unità personale di varie qualifiche (art.11). L’art.12 invece autorizza Aziende ed Enti del SSN a trattenere in servizio i dirigenti medici, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitario, e lo stesso vale per il personale medico della P.S..
Legge 104/1992 sull’Handicap
Con il nostro precedente Notiziario n. 11 del 19 marzo u.s., già abbiamo informato i lavoratori sulle novitàm contenute nel DL 18. Riprendiamo i punti principali: incremento di 12 gg. complessivi di permesso retribuito usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (art. 24, co. 1); riconoscimento al personale sanitario del predetto beneficio compatibilmente con le esigenze organizzative di Enti/Aziende del S.S.N. impegnati nell’emergenza (co. 2); per i lavoratori dipendenti pubblici e privati portatori di disabilità grave, equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie (art. 26 co. 2); diritto del lavoratore con disabilità grave o che assiste un familiare con handicap grave a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, se compatibile (art. 39).
Nel Notiziario n. 11 sopra richiamato, abbiamo anche dato conto degli importanti chiarimenti intervenuti successivamente da parte dell’Ufficio Disabilità della PCM, e in particolare che il monte complessivo a disposizione degli aventi diritto è pari a 18 gg. complessivi e che è anche possibile il cumulo.
Congedi e indennità per i lavoratori pubblici
In materia di congedi e indennità, l’art. 25 del DL 18 estende ai lavoratori pubblici quanto previsto dall’art. 23 dello stesso decreto per i lavoratori privati, e pertanto è previsto:
che, in considerazione dei provvedimenti di sospensione dei servizieducativi per l’infanzia e delle attività didattiche di ogni ordine e grado e per tutto il periodo di sospensione, a decorrere dal 5 marzo 2020, uno specifico congedo di quindici giorni, continuativo o frazionato, per i figli in età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione con i periodi coperti da contribuzione figurativa (art. 23 co. 1);
che l’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo siano posti a carico dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro (art. 25, co. 2);
che i periodi di congedo parentale fruiti durante i periodi di sospensione siano convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non come congedo parentale (art. 23 co.2);
che il congedo può essere riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni, a condizione che nel nucleo familiare uno dei genitori non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore o disoccupato (art. 23 co. 4);
che i limiti di età per handicap ex art. 24 non si applichino per figli con disabilità grave iscritti a scuole o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (art. 23, co. 5);
che, alla condizione che uno dei genitori non sia destinatario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore o disoccupato, per i figli minori compresi nell’età tra 12 e 16 anni, i lavoratori hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche senza né indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa con divieto di licenziamento e con il diritto di mantenimento del posto di lavoro (co. 6), disposizioni queste che sono valide e valgono anche per i genitori affidatari (art. 23, co. 7);
in alternativa al congedo, con riferimento alle prestazioni previste dai commi 1 e 5, è prevista la possibilità di usufruire di un bonus fino a max 600 euro per servizi da baby sitter (art. 23, co. 8);
per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori sociosanitari), il bonus baby sitter, in alternativa al congedo specifico, è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro (art. 25, co. 3), e la disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (art. 25 co.2);
infine, per l’accesso al bonus, gli interessati debbono presentare domanda telematica all’INPS, che vi farà fronte entro il limite massimo di spesa per il 2020 pari a 30 mln di euro (art. 25, co.4).
Premi ai lavoratori dipendenti
L’art. 63 del Decreto Cura Italia, per il solo mese di marzo 2020, prevede l’erogazione di un premio di 100 euro ai lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro l’anno, da rapportare ai giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nello stesso mese. Detto premio non concorre alla formazione del reddito.
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
L’art. 70 dispone invece per il 2020 l’incremento di 8 mln di euro delle risorse per il lavoro straordinario del suo personale in previsione di un aumento dei carichi di lavoro per le attività di controllo.
Personale delle FF.AA., P.S., Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e personale civile dell’Interno
Per il personale delle Forze Armate e della Polizia di Stato, l’art. 74 co. 1 autorizza per l’anno 2020, per un periodo di 90 giorni a partire dal 18 marzo 2020, la spesa di poco meno di 60 mln di euro per il pagamento di straordinari e altri oneri connessi all’impiego. Autorizzate anche la spesa di 23,7 mln di euro per consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso, nonché per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al personale impiegato nelle medesime Forze nonché di quello delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera (art. 74 co. 2). Autorizzata anche la spesa di oltre 2 mln di euro per gli straordinari dei Vigili d. Fuoco.
Per il Ministero dell’Interno, per ulteriori 90 giorni dal 3 aprile 2020, viene autorizzata la spesa complessiva di € 6.636.342, di cui € 3.049.500 per il pagamento di lavoro straordinario, € 1.765.842 per spese di missione al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture-UTG, € 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale ed € 1 mln. per acquisti di prodotti e licenze informatiche per lavoro agile (art. 74, co. 4).
Ancora per 90 giorni, ma a decorrere dal 18 marzo 2020, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l’anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno per lo svolgimento dei maggiori compiti (art. 74, co. 5).
Per quanto attiene la modalità in lavoro agile, le Forze Armate, quelle di Polizia e i Vigili del fuoco, nel rispetto delle attuali esigenze di servizio, possono adottare la predetta modalità e possono essere esentati dal servizio, e tale periodo è equiparato, sotto il profilo economico e previdenziale, al servizio prestato con esclusione dell’indennità mensa. In caso di quarantena/sorveglianza attiva/ permanenza domiciliare fiduciaria, è riconosciuta la malattia con esclusione di tali periodi dal computo dei giorni previsti dalle diverse normative che regolano il comparto sicurezza e del soccorso (art. 87, co. 6 e 7).
Nuove misure urgenti per l’Amministrazione Giustizia
L’art. 83 detta disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare; l’art. 84 reca disposizioni in materia di giustizia amministrativa; l’art. 85 infine quelle in materia di giustizia contabile.
Smart-Working (Lavoro agile), esenzioni dal servizio e procedure concorsuali
Con l’art. 75 del D.L. 18, le AA.PP. vengono autorizzate, ma con le risorse disponibili e in base alle norme vigenti, ad acquistare, con procedure semplificate, beni e servizi informatici per agevolare al loro interno la diffusione del lavoro agile. Ma è l’art. 87 dello stesso decreto che, recependo quanto contenuto nella Direttiva della F.P. n. 2/2020, dispone le seguenti misure straordinarie:
per quanto attiene alle procedure concorsuali, ad esclusione di quelle la cui valutazione venga effettuata su basi curriculari o in modalità telematica, le stesse sono sospese per 60 giorni; possono comunque essere concluse le procedure per le quali la valutazione dei candidati è già stata effettuata;
per quanto attiene al lavoro agile, sino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PP.AA. che, conseguentemente, limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche per la gestione dell’emergenza, e prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017;
la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione;
quando non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto del CCNL;
esperite tali possibilità, le amministrazioni motivatamente possono esentare il personale dipendente dal servizio, configurando tale assenza come servizio prestato a tutti gli effetti senza la corresponsione dell’indennità di mensa ove prevista.
Se queste sono le norme introdotte dal D.L. 18, non possiamo non evidenziarne i punti ancora fortemente critici.La prima questione riguarda le attività indifferibili che vanno prestate in presenza fisica: non esistendo allo stato indicazioni di carattere generale al riguardo, che pure FLP ha chiesto alla F.P., molte Amministrazioni, e all’interno di esse anche i singoli Enti, stanno agendo in modo autonomo e senza peraltro fornire informazioni alle Parti sociali o attivare confronti con le stesse tramite conferenze call.
Come noto, come FLP abbiamo inviato in data 12 marzo, dopo la registrazione in Corte dei Conti della Direttiva n. 2 della F.P., a tutte le Amministrazioni una diffida a dare “IMMEDIATA, PIENA e COMPLETA ATTUAZIONE a quanto ora previsto dalla norma, con l’assegnazione di tutto il personale alla modalità di lavoro agile, e all’individuazione immediata delle attività considerate indifferibili da rendere in presenza”, mettendo in evidenza le “gravi e precise responsabilità civili, amministrative e penali” dei Dirigenti inadempienti, e riservandosi “ le eventuali azioni di tutela nelle opportune sedi”.
Proseguiremo nei prossimi giorni la nostra azione, che si muove anche in termini di prospettiva futura, volendo traguardare anche la fase post emergenziale, per fare del lavoro agile una modalità autenticamente ordinaria nel pubblico impiego contrattualizzato.
Queste sono le disposizioni di maggior interesse dei lavoratori pubblici contenute nel decreto legge 17.03.2020, n. 18 , che dovrà ora passare al vaglio del Parlamento per la conversione in legge.
Mentre eravamo impegnati nella scrittura di questo notiziario, sono giunte ripetute notizie su un progressivo peggioramento della situazione emergenziale da Covid-19, che hanno portato, prima il Ministro della Salute, con l’Ordinanza del 20 marzo u.s. pubblicata sulla G.U. n. 73 di pari data poi seguita da una nuova Ordinanza in data 22 pubblicata nella G.U. n. 75 di pari data, e successivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri a firmare un nuovo proprio Decreto in data 22 marzo 2020, provvedimenti che ad ogni buon conto alleghiamo al presente notiziario.
Sembra davvero un fiume in piena, che pare travolgere tutti gli argini. E’ davvero dura la battaglia che ci aspetta, ma non dobbiamo mollare, anche se ogni giorno la situazione pare peggiorare. Ma come cittadini non dobbiamo mollare, ce la dobbiamo fare. E non molleremo neanche come sigla sindacale. C’è bisogno di lucidità e di tutto il nostro impegno. Un sindacato di servizio, di trincea, di “guerra”.
Non lo potevamo immaginare, non eravamo ancora pronti, ma dobbiamo provarci! E ci proveremo!
LA SEGRETERIA GENERALE FLP”
In allegato, i provvedimenti dii cui si parla nella nota della nostra Fedrazione:
Lavoratori civili impegnati nelle lavorazioni al Farmaceutico di Firenze
Nella tarda serata di ieri, dopo la firma del Presidente Mattarella, è stato pubblicato nella G.U. n. 70 il Decreto Legge di pari data recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, varato il 16 u.s. e che qui pubblichiamo in allegato 1. In allegato 2, l’interessante “speciale” di Nomos che reca tutti i provvedimenti del Governo, delle Regioni e di altri Enti Locali sull’emergenza in atto.
Il Decreto, c.d. “cura Italia”, contiene nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia e prevede: il finanziamento e altre misure per il potenziamento del SSN, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; il sostegno all’occupazione e ai lavoratoriper la difesa del lavoro e del reddito; il supporto al creditoper famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; infine, la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Per quanto attiene le misure che interessano i lavoratori pubblici, viste le resistenze che ancora si osservano nelle PP.AA. e anche nel Ministero Difesa, la FLP ha diffuso ieri un ulteriore comunicato stampa che qui si riporta:
“Nonostante ormai la vigilanza sanitaria si estenda in tutto il Paese con interventi sempre più restrittivi c’è ancora chi non capisce, o fa finta di non capire.
Eppure, le ultime misure previste nel Decreto Legge approvato nel Consiglio dei Ministri di ieri e la Direttiva emanata a fine settimana dalla Ministra della PA Fabiana Dadone, non si prestano a equivoci. Bisogna tutelare la sicurezza del personale, ridurre la presenza all’interno degli Uffici, impedire al massimo gli spostamenti casa-lavoro, limitare al minimo le attività di presenza solo ai servizi indifferibili” – dichiara Marco Carlomagno, Segretario generale FLP/CSE.
“Il comportamento irresponsabile di molti dirigenti delle Amministrazioni sta creando situazioni di grande pericolosità sociale e sanitaria. In queste ore abbiamo notizia di numerosi casi di contagio che interessano intere sedi delle Amministrazioni centrali come la Presidenza del Consiglio, l’Agenzia delle Entrate, il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero dell’Ambiente, il Dipartimento delle finanze e altre, mentre sui territori sono ormai centinaia gli Uffici delle Amministrazioni centrali in cui si contano casi di dipendenti pubblici contagiati “, continua Carlomagno.
E’ evidente che bisogna cambiare passo e stroncare il reiterarsi di tali comportamenti. E in questo caso, in presenza di ulteriori inerzie dei Capi delle strutture e degli stessi Ministri interessati, deve essere il Governo nel suo complesso, e il Ministero della Funzione Pubblica, a esercitare fino in fondo la sua funzione di controllo e di direzione adottando misure dirette e immediatamente esecutive.
“Ma un altro aspetto ci preoccupa fortemente. E’ la totale assenza di ogni presidio medico sanitario per il personale che in questi giorni o per l’ignavia di molti Dirigenti, o perché deputato a garantire i servizi indifferibili in presenza, lamenta la mancanza di mascherine di protezione, di appositi divisori che garantiscano il mantenimento della distanza minima rispetto agli utenti, la possibilità di svolgere le attività esterne in sicurezza “
“Ecco il perché la FLP, al fine di fronteggiare l’espandersi dell’epidemia e di tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori, ha chiesto in data odierna al Governo la chiusura di tutti quegli Uffici che non sono in grado di garantire il rispetto di questi elementari presidi di sicurezza sanitaria. Siamo consapevoli di essere al servizio della Nazione, ma lo Stato in qualità di datore di lavoro non può essere colpevolmente assente” conclude il Segretario Generale FLP, Marco Carlomagno.
Il D.L. contiene misure che riguardano espressamente la Difesa: reclutamento straordinario per medici e infermieri militari; più risorse per lavoro straordinario; acquisto di ospedali da campo; potenziamento del Celio; risorse a favore dello Stabilimento AID Chimico Farmaceutico di Firenze per produrre disinfettanti; e altre.
A tal proposito, con riferimento ad una problematica molto avvertite negli Enti della Difesa e di AID e che FLP DIFESA ha già rappresentato più volte ai Vertici della Difesa e anche sul livello territoriale, segnaliamo il contenuto dell’art. 74 del DL 18 che, al comma 2, stanzia importanti risorse per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso anche alle FF.AA., nonché per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato.
Ci attiveremo nella stessa giornata di oggi, con specifica nota, per richiamare i Vertici dell’Amministrazione a procedere senza indugi al riguardo, al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti e di chi opera in Difesa.
Con l’occasione, informiamo che sul nostro sito, spazio News, a beneficio dei colleghi interessati, sono pubblicati tutti provvedimenti (Decreti Legge; DPCM; etc) che riguardano l’emergenza coronavirus, e anche tutte i documenti e le Direttive interne alla Difesa (SGD; SME; SMA; SMM; AID; etc.)
Notiziario FLP DIFESA n. 42 del 5 maggio 2020 – È stata pubblicata, sul Supplemento ordinario n°16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, la Legge 24 aprile 2020, n. 27 avente ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto cura Italia) recante “misure […]
Notiziario FLP DIFESA n. 29 del 23 marzo 2020 – Si riporta, di seguito, in carattere corsivo e colorato, il testo della nota pervenuta dalla Segreteria Generale della nostra Federazione che illustra le norme d’interesse dei lavoratori pubblici presenti del Decreto Legge n. 18. “Il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, è stato […]
Notiziario FLP DIFESA n. 27 del 18 marzo 2020 – Nella tarda serata di ieri, dopo la firma del Presidente Mattarella, è stato pubblicato nella G.U. n. 70 il Decreto Legge di pari data recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da […]