Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 18 dell’11.10.2017 relativo ad una importanza sentenza della Corte di Cassazione in materia di erronee comunicazioni ai lavoratori da parte INPS in ordine alla posizione contributiva utile al pensionamento.
“Se l’INPS fornisce a un assicurato un’informazione inesatta sul periodo che manca alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, deve poi risarcire il danno che eventualmente ne deriva.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23050/2017 sugli errori INPS che dà ragione a un lavoratore che aveva sottoscritto un accordo di rinuncia a impugnare il licenziamento, dopo il quale era stato messo in mobilità, nella convinzione che il periodo di ammortizzatori sociali fosse sufficiente a fargli maturare la pensione di vecchiaia.
Questo, sulla base di comunicazione scritta da parte dell’INPS sulla situazione contributiva utile al pensionamento, in parole semplici, l’INPS aveva erroneamente comunicato al lavoratore che i 18 mesi di mobilità fossero sufficienti ad accompagnarlo alla pensione.
In seguito a questa comunicazione, il lavoratore aveva firmato l’accordo con l’azienda e successivamente, aveva presentato domanda di pensione vedendosela però respingere per mancanza del requisito contributivo, contrariamente a quanto l’INPS aveva comunicato, i 18 mesi di mobilità non erano sufficienti ad agganciare il requisito per la pensione.
La Cassazione ha stabilito che «In tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell’INPS, della posizione contributiva utile al pensionamento, l’ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell’errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l’inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l’applicazione della normale diligenza».
In particolare, la comunicazione dell’ente previdenziale relativa ai dati sulla situazione previdenziale e pensionistica «ha valore certificativo», senza richiedere particolari forme (basta «la comprensibilità del cittadino munito del livello di istruzione obbligatoria») e non ci sono norme in base alle quali possano esserci in questa comunicazione parti accidentali o accessori di cui il destinatario debba tenere conto a suo rischio, anzi la Costituzione impone «la veridicità degli atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, i quali giammai possono essere considerati come asserzioni su cui la prudenza richieda di non fare assegnamento».
Quindi, se un ente previdenziale, che ha personalità giuridica di diritto privato, comunica a un proprio assicurato «un’informazione erronea in ordine all’avvenuta maturazione del requisito contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia», ha l’obbligo di risarcire il danno che ne deriva.
La responsabilità dell’INPS, in questo caso, è fondata «Sull’inadempimento dell’obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente
approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo.
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI “
Su questa stessa pagina, è pubblicata la sentenza n. 23050 della Cassazione del 3 ottobre u.s.
Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 27 diffuso in data 12 u.s. che reca una nota del nostro Dipartimento Studi e Legislazione che dà conto di una recente ed interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di mansioni superiori del personale pubblico contrattualizzato.
“La FLP, informa che la Corte di Cassazione, con sentenza n°13579 del 04.07.2016, in linea con i principi desumibili da precedenti sentenze della stessa Corte (es. n°25837 del 11.12.2007, n°3814 del 16.02.2011; ecc…) e soprattutto dalla Corte Costituzionale, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; artt. 2103 c.c. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), ha confermato le argomentazioni e le decisioni assunte prima dal giudice del lavoro di Macerata e poi dalla Corte di Appello di Ancona, perché conformi ai principi che regolano la materia del pubblico impiego c.d. privatizzato, che hanno determinato la ri-condanna dell’INPS al pagamento delle relative spese legali e giudiziarie ed alla conferma del pagamento al lavoratore pubblico: delle differenze retributive per le espletate mansioni superiori; del trattamento accessorio (compensi per il lavoro straordinario, effettivamente prestato, salario di professionalità ed indennità di funzione) e della posizione organizzativa concretizzatasi con atto formale del dirigente, sino alla data di scadenza dell’incarico ricevuto.
Nello stesso tempo, fra l’altro, la Corte di Cassazione ha ribadito i seguenti principi:
in materia di pubblico impiego contrattualizzato l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione – senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni;
nella giurisprudenza è ormai principio acquisito la necessità di un giusto contemperamento, da perseguirsi attraverso il ricorso alla giusta retribuzione ex art. 36 Cost., fra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto, anche nel caso che l’utilizzazione del dipendente avvenga in mansioni che siano state irregolarmente acquisite;
in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori;
le disposizioni relative al comparto Ministeri che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro – artt. 35 e 36
FLP – Dipartimento Studi e Legislazione”
Pubblichiamo su questa stessa pagina il testo della sentenza in argomento
Notiziario n. 103 del 21 ottobre 2017 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 18 dell’11.10.2017 relativo ad una importanza sentenza della Corte di Cassazione in materia di erronee comunicazioni ai lavoratori da parte INPS in ordine alla posizione contributiva utile al pensionamento. “Se l’INPS fornisce a un assicurato un’informazione inesatta […]
Notiziario n. 86 del 14 luglio 2016 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 27 diffuso in data 12 u.s. che reca una nota del nostro Dipartimento Studi e Legislazione che dà conto di una recente ed interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di mansioni superiori del personale pubblico […]