NEWS FLP DIFESA del 6 novembre 2019 –
A distanza di venti giorni dall’adozione da parte del Consiglio dei Ministri “salvo intese”, secondo la formula in voga da qualche anno che apre a successive rivisitazioni del testo come avvenuto anche in questa circostanza, il disegno di legge di bilancio 2020 è finalmente stato inviato al Parlamento dopo il decreto autorizzatorio di presentazione alle Camere firmato dal Presidente della Repubblica, ed ora, a partire dal Senato, comincerà il complesso iter parlamentare per il varo della legge che dovrà avvenire necessariamente, al fine di evitare l’esercizio provvisorio, entro il 31 dicembre di quest’anno con relativa pubblicazione in G.U.
Pubblichiamo su questa stessa pagina, in allegato 1, il testo bollinato dalla Ragioneria, trasmesso al Presidente del Senato e connotato come DDL n. 1586, che è composto da 119 articoli.
Il presente DDL va letto in abbinata al Decreto Fiscale 26.10.2019, n 124, dallo stesso giorno in G.U., in vigore dal giorno successivo e che pubblichiamo anch’esso su questa stessa pagina in allegato 2, il quale contiene tutte le misure di carattere fiscale di cui si è tanto parlato (lotta all’evasione e all’uso del contante; carcere per chi evade più di 100mila € con dichiarazioni fraudolente; lotteria scontrini; credito d’imposta POS per le commissioni bancarie per pagamenti elettronici; etc.)
IL DDL bilancio 2020, in tutt’uno con il predetto decreto fiscale (DL 124), realizza una manovra pari a 30,2 miliardi di €, per gran parte finanziato in deficit (14,5 mld, grazie al 2,2% di rapporto tra deficit e PIL autorizzato dall’Europa) e per il resto finanziato con altre entrate (3,3 mld lotta all’evasione fiscale, 2,5 mld di spending review; nuove tasse, anche a protezione dell’ambiente; etc.).
Sul fronte delle uscite, vanno innanzitutto segnalati i 23,1 mld che andranno a finanziare lo stop all’aumento di IVA e accise, eredità delle precedenti finanziarie, cui si sommano gli oltre 7 miliardi di maggiori spese per finanziare le scelte di politica economica operate dal Governo.
Tra queste, di particolare importanza per i lavoratori pubblici appaiono le risorse destinate a:
- il taglio al c.d. “cuneo fiscale” (riguarda ovviamente anche i privati) con un impegno di spesa per il 2020 pari a a 3 miliardi, che saliranno a 5 dal 2021, che dovrebbe interessare i redditi fino a 35mila € attraverso la rimodulazione e l’estensione del c.d. bonus Renzi, e che dal 1 Luglio 2020 produrrà un aumento in busta paga dei lavoratori, la cui entità sarà misurabile però solo dopo l’entrata in vigore del previsto “collegato”;
- la messa in disponibilità, a regime, di 3.175 miliardi, per il rinnovo dei CCNL, di cui circa la metà già finanziata con la legge di bilancio 2019, e che, ancorchè in misura inferiore a quanto richiesto dal Sindacato, potrebbe consentire comunque l’avvio del negoziato per il rinnovo del CCNL 2019-2021.
Gli aumenti allo stato prevedibili (fonte IL SOLE 24 ORE), sarebbero così quantificabili: 1, 3% per il 2019; 1,9% per il 2020; e 3,5 % per il 2021, con un aumento a regime in busta dal 1.1.2021 che IL SOLE calcola in circa 96 €. Il che francamente non ci appare certamente il massimo, ma il corso parlamentare del DDL è lungo, e pensiamo che ci sia lo spazio per incrementare le risorse per il CCNL anche attraverso una iniziativa forte, augurabilmente unitaria, del Sindacato.
Avremo modo, nei prossimi giorni, di ritornare sulle misure e sulle scelte che ci toccano più da vicino come cittadini e come lavoratori pubblici, e non mancherà certamente la nostra Federazione, che si accinge a celebrare il 14, 15, 16 e 17 pp.vv. a Salerno il suo IV Congresso Nazionale, di esprimere le proprie valutazioni al riguardo e di avviare le più opportune iniziative politiche presso i Gruppi parlamentari e le Commissioni che saranno chiamate ad esaminare il testo.
Il DDL che pubblichiamo non reca ancora le tabelle relative ai bilanci delle singole AA.CC. (per la Difesa, la tabella 11), che però è già pubblicata sul sito del Senato (in allegato 3, il link per visionare la predetta Tabella 11).
Ci riserviamo pertanto di tornare sull’argomento, una volta che il quadro di situazione sarà più chiaro e definito, e non mancheremo, laddove dovessero emergere dei problemi, in primis l’eventuale mancata previsione di un numero importante di assunzioni civili straordinarie, di evidenziarli prontamente e direttamente al Ministro già nell’ incontro del 18 p.v.
Cordiali saluti.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato 1: Disegno di Legge di bilancio 2020
Allegato 2: Decreto Legge 26.10.2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale)
Allegato 3: Tabella 11 bilancio previsionale Ministero della Difesa
News FLP DIFESA del 2 aprile 2019 –
In data 27 marzo u.s., il Senato della Repubblica ha dato il via libera definitivo al decreto legge 28.01.2019, n. 4 recante “disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”(a suo tempo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 di pari data),approvando, con 150 voti a favore, 107 contrari e 7 astenuti, la legge di conversione, che ha già visto la luce nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo u.s. (legge 28.03.2019 n. 26).
A beneficio dei colleghi interessati, pubblichiamo su questa stessa in allegato 1 il testo del predetto decreto legge coordinato con la legge di conversione, che reca pertanto tutte le norma definitive in materia di reddito di cittadinanza, “quota 100” e altre misure pensionistiche e previdenziali.
“QUOTA 100” E ALTRE MISURE PER LE PENSIONI
Cominciamo con il dire che le norme in materia di quota 100 e pensioni rimangono in buona misura quelle del Decreto Legge
E’ confermata l’uscita anticipata con la c.d. “quota 100”, e dunque con 62 anni di età e 38 di contributi per il triennio 2019-2021, con le finestre mobili di tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato (con la prima uscita prevista al 1 aprile 2019) e di sei mesi per il pubblico impiego (con prima uscita prevista al 1° agosto 2019).
La legge dispone anche:
- il blocco retroattivo degli adeguamenti dei requisiti contributivi per la pensione anticipata, che dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 rimangono così fissati a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, mentre per i lavoratori precoci sono fissati a 41 anni, con l’introduzione, per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019, di una finestra mobile di tre mesi;
- la proroga di un anno, sino al 31 dicembre 2019, dell’ape sociale (invariate le categorie beneficiarie);
- la proroga dell’opzione donna alle nate nel 1960 (1959 le autonome) che hanno 35 anni di contributi al 31.12.2018. Questi punti escono praticamente senza alcuna modifica dal percorso parlamentare di conversione.
Via libera, in forma sperimentale sino a tutto il 2021, anche alla c.d. “pace contributiva”, e cioè alla possibilità – prevista solo per i lavoratori che non hanno contribuzione al 31.12.1995 – di riscattare i vuoti contributivi tra un periodo lavorativo e l’altro, attraverso il pagamento rateale in max 10 anni del “riscatto”.
Senza alcun termine di scadenza, invece, il “riscatto agevolato della laurea” pagando un onere di circa 5.240 euro per ogni anno da riscattare, ma l’esercizio di questa facoltà non è più limitato al compimento dei 45 anni d’età, e deve avere ad oggetto periodi temporali che ricadono nel sistema contributivo, cioè successivi al 31.12.1995.
Confermata anche l’anticipo della liquidazione per i dipendenti pubblici che escono con la quota 100 o con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla Legge Fornero, che consiste in un prestito erogato dal sistema bancario che viene poi restituito al momento dell’erogazione da parte dell’IPPS. La somma massima richiedibile passa però dai 30.000 € previsti dal decreto legge a 45 mila euro.
REDDITO DI CITTADINANZA
Per quanto attiene invece al “Reddito di cittadinanza” (RdC) , va detto che il percorso parlamentare di conversione in legge ha introdotto parecchie modifiche al testo originario del decreto legge.
Le norme base rimangono le stesse: cittadino italiano o europeo, o un suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno anche permanente, o che provenga da un Paese che abbia sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale o cittadino di altri Paesi che sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residente in Italia da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Con i seguenti requisiti reddituali:
- ISEE inferiore a 9.360 euro
- Patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore ai 30.000 euro
- Patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, incrementati di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo con disabilità.
- Valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza (pari a 1 per il primo componente del nucleo; incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni; incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1.
- nessuno nel nucleo familiare deve essere intestatario o avere disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli con cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni antecedenti, esclusi i veicoli per persone disabili
- non essere intestatari o avere disponibilità di barche
- seclusi dal diritto, i soggetti in stato detentivo per la durata della pena, ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello Stato o altra PA e i nuclei che hanno tra i componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie.
Queste invece le novità introdotte in sede di conversione in legge:
- maggiori controlli contro le possibili elusioni;
- una stretta sui lavoratori extra comunitari e preclusione della misura per i condannati;
- l’obbligo di accettazione del lavoro in caso di retribuzione superiore del 10% del RdC, e dunque pari a 858 €;
- per le famiglie numerose e con disabili, un sostegno superiore e offerte di lavoro in un raggio di 250 km. (100 per le famiglie con disabili) e non più in tutta Italia;
- controlli sui divorzi e separazioni recenti;
- restrizioni sul RdC per gli stranieri, che dovranno certificare tramite la competente autorità dello Stato estero, il requisito reddituale e patrimoniali e la propria composizione del nucleo familiare, con la sola esclusione degli stranieri con status di “rifugiato politico”;
- controlli in forma anonima, e dunque solo con il monitoraggio dei soli importi, delle spese sostenute la RdC card e fissate di concerto con il Garante della protezione dei dati personali;
- obbligo, per i percettori del RdC a svolgere, per poter continuare a beneficiare della misura, lavori socialmente utili per un minimo di 8 ore e fino ad un massimo di 16 ore settimanali, e le attività saranno coordinate con gli Enti locali competenti per territorio;
- un aumento del 20% la maxi sanzione per lavoro nero, e, nel caso uno dei membri del nucleo familiare beneficiario di RdC sia trovato a lavorare a nero, decadrà dal beneficio l’intero nucleo;
- infine, il c.d. “bonus assunzioni”, e cioè gli sgravi contributivi sulle assunzioni di persone percettori del RdC, decadranno se il lavoratore non sarà mantenuto in forza per un periodo pari o superiore a 36 mesi.
Su questa stessa pagina, oltre che il testo coordinato della legge di conversione, pubblichiamo anche su questa stessa pagina, in allegato 2, un articolo di “Lavoro & Diritti” comparso sul sito web in data di ieri, che reca una sintesi con tutte le novità introdotte in sede di conversione del provvedimento.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato 1: Testo coordinato DL 28.01.2019 con Legge di conversione 28.03.2019, n.-26
Allegato 2: 01.04.2019 – articolo Lavoro & Diritti – Sintesi quota 100 e Reddito Cittadinanza
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