Notiziario n. 107 del 1 ottobre 2018 –

Si riporta di seguito, in corsivo colorato, il testo del Notiziario FLP n. 42 del 28 u.s. che reca la nota di pari data della Segreteria Generale della Federazione che segnala e commenta le scomposte reazioni in merito alla firma di FLP del CCNL Funzioni Centrali, venute dalle sigle firmatarie ab origine.

 “La firma, ovviamente tecnica, apposta in data 21 settembre u.s. dalla FLP sul CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Centrali, che riporta la nostra sigla sui tavoli di contrattazione decentrata di  amministrazione, ha generato, da parte di altre sigle di comparto, reazioni francamente incomprensibili e scomposte che danno però il segno della sofferenza con le quali hanno accolto la nostra firma e, conseguentemente, il nostro ritorno sui tavoli di contrattazione.

Due, in buona sostanza, le obiezioni che, a fattor comune, ci vengono mosse: la prima, di aver firmato il CCNL dopo aver “giurato e spergiurato che mai avrebbero firmato un contratto capestro e antidemocratico”; la seconda, di averlo firmato solo oggi e a urne chiuse, dopo aver posto in essere “una manfrina durata giusto il tempo della campagna elettorale RSU”, e dunque strumentalmente orientata solo a raccogliere consensi elettorali tra i lavoratori.

A queste obiezioni è facile rispondere, dati di fatto alla mano.

  1. Sin da subito abbiamo esplicitato pubblicamente (vedasi Notiziario FLP n. 8 del 15 febbraio 2018, diffuso e pubblicato attraverso il Notiziario FLP DIFESA n. 19 del 19.02.2018) il nostro giudizio negativo sul CCNL e, nell’annunciare i ricorsi in giudizio contro la norma liberticida (art. 7, commi 3 e 4) che esclude dai tavoli di contrattazione decentrata le OO.SS. non firmatarie del CCNL, abbiamo dichiarato che avremmo chiesto “ai giudici di pronunciarsi con urgenza per l’eliminazione di norme che riteniamo liberticide”, aggiungendo più oltre che “qualora i giudici dovessero darci torto, prenderemmo atto della decisione e del fatto che per tutelare i lavoratori saremmo costretti ad apporre una firma tecnica al CCNL, che ci consentirebbe immediatamente di ritornare alle trattative decentrate”. È esattamente quello che è avvenuto, anche se, sino ad oggi, le sentenze dei giudici sono ancora limitate alla fase cautelare, quindi non al merito delle eccezioni proposte, che saranno oggetto di successivi pronunciamenti dei Giudici. Perché la FLP proseguirà nella sua battaglia per cancellare quelle norme liberticide e illiberali, oltre che in sede giudiziaria anche in sede politica, come potete vedere dagli emendamenti al D. Lgs. 165/2001, con relativa relazione illustrativa, che sono stati messi a punto dalla nostra O.S. e che sono stati già consegnati al Capo di Gabinetto della Ministra alla P.A. e ai Gruppi Parlamentari (vedi allegato 1 su questa stessa pagina).
  1. Alla seconda obiezione è ancor più facile rispondere: se la nostra scelta di non firmare il CCNL fosse stata fatta in funzione RSU, è di tutta evidenza che l’apposizione della firma tecnica sarebbe avvenuta subito dopo il 20 aprile u.s., giorno dello scrutinio. Invece, è avvenuta a distanza di oltre sette mesi, sette lunghi mesi nei quali abbiamo subito, sui livelli nazionali e anche su quelli territoriali, le conseguenze, certo non facili da gestire, legate alla esclusione dai tavoli, e lo abbiamo fatto in ogni caso mai pentendoci della scelta fatta e con la convinzione mai venuta meno di essere nel giusto e di condurre una battaglia di democrazia.
  2. Soprassediamo, per carità di patria, dal dare risposta agli ammonimenti di chi scopre oggi che “non esistono firme tecniche” negando una pratica, da essi stessi perseguite in passato e che fa parte peraltro della lunga storia delle relazioni sindacali nel pubblico impiego (si veda l’elenco che pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 2) o alle accuse di chi si erge a censore del nostro operato e ci ricorda le proprie illuminate scelte, dimentico che in casa propria ci sono Federazioni di ben superiore caratura che hanno fatto la nostra stessa scelta di non firmare a suo tempo il proprio CCNL e hanno scelto oggi di apporre una firma tecnica a seguito dei pronunciamenti dei Giudici: manfrina anche la loro?

Appare di tutta evidenza che quelle OO.SS. avrebbero preferito di gran lunga continuare a non vederci nei tavoli decentrati, ben consci che la nostra presenza costituisce un elemento di rottura rispetto a equilibri consolidati.  Dispiace molto aver dato loro una grande delusione, ma riprenderemo il nostro lavoro consapevoli di aver combattuto “una giusta battaglia” e, anche per questo, di essere oggi più motivati e attrezzati per difendere al meglio le ragioni della categoria.

Contestualmente alla firma tecnica, la nostra Federazione ha presentato il 20 settembre alla Funzione Pubblica e all’Aran la piattaforma per il rinnovo del contratto, che ripubblichiamo in allegato 3 su questa stessa pagina) chiedendo che da subito si apra il negoziato per il rinnovo del CCNL 2019/2021. Atto che avrebbero dovuto già fare da tempo i sindacati firmatari della prima ora, che invece sono ancora “in attesa di Godot” (dunque, in alto mare).

Da qui la FLP partirà per costruire un nuovo CCNL, che possa recuperare tutto il “maltolto” e dare finalmente segnali concreti e positivi ai colleghi, coinvolgendo i propri iscritti e tutti i dirigenti sindacali.

È questo il motivo per il quale nonostante gli attacchi delle Amministrazioni e dei sindacati-casta e le esclusioni dai tavoli contrattuali in questi ultimi 7 mesi, la FLP e tutti i suoi dirigenti hanno continuato a fare attività sindacale in tutti i luoghi di lavoro e a difendere i lavoratori senza paura e con la schiena dritta. Altri sindacati che esistono solo per gestire il potere non avrebbero mai potuto restare fuori dai tavoli nemmeno un giorno, pena la immediata disgregazione.  Ed è per questo che ringraziamo pubblicamente tutti i nostri iscritti e tutti i lavoratori che ci hanno sostenuto e manifestato pubblicamente il loro appoggio per la difesa dei diritti e della democrazia.

E per finire, comprendendo come sia difficile per i sindacati-casta capire quanto sia importante combattere per la democrazia, anche a costo di essere attaccati con tutti i mezzi, permetteteci di usare un po’ di ironia consigliando loro di ascoltare, anche a fini terapeutici (la musica ha ottimi effetti sulle crisi di nervi), una canzone pubblicata esattamente due anni fa: “Combattente” (autori Federica Abbate e Cheope, cantata da Fiorella Mannoia), della quale, riportiamo di seguito tre frasi chiave: “anche se la paura fa tremare …”, “… chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso …” e “… chi lotta per qualcosa non sarà mai perso …”

E se proprio i sindacati seguaci dei principi di Don Abbondio non riescono proprio a concepire i nostri valori e si innervosiscono solo a sentirli enunciare, ascoltino qualcos’altro, tenendosi aggiornati sui sentimenti popolari.  Magari le prime due canzoni classificate all’ultimo Festival di Sanremo …………..

IL NOSTRO AGIRE È PRIVO DI SOTTERFUGI, TESO A RIVENDICARE UNICAMENTE I DIRITTI DEI LAVORATORI E NON PREBENDE E POLTRONE.

I NOSTRI PRINCIPI NON SONO IN VENDITA, GLI UOMINI DELLA FLP NON SONO IN VENDITA, I LAVORATORI PUBBLICI E I LORO DIRITTI NON SONO IN VENDITA!

QUESTA E’ LA FLP!

La Segreteria Generale FLP “

 

Questa la nota, anche finemente ironica, della Segreteria Generale della nostra Federazione.

Al punto 2 della predetta nota si fa riferimento alle conseguenze patite in questi sette lunghi mesi di non firma.  E’ vero, anche per noi è stato maledettamente complicato reggere all’interno della Difesa, dove, alla sostanziale correttezza di alcuni suoi “pezzi” (SS.MM, per esempio) hanno fatto da contraltare i comportamenti di altri “pezzi” (PERSOCIV in primis) che hanno preferito abdicare al ruolo “super partes” che un’Amministrazione non dovrebbe mai smarrire. Si pensi solo all’emanazione della circolare sull’art. 35 CCNL, dunque in piena campagna elettorale, poi rimangiata quasi a umma a umma dopo gli “orientamenti” venuti da ARAN. E’ serietà, questa?

Ma siamo ancora qui, vivi e vegeti….

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

Allegato 1: FLP – proposta emendamenti  modifica D.Lgs. 165 presentata alla Ministra alla P.A.

Allegato 2: Precedenti firme tecniche CCNL P.I.

Allegato 3: FLP – piattaforma contrattuale per il triennio 2019-2021

Notiziario n. 77 del 16 luglio 2018 –

La sede della Direzione Generale per il personale civile

Sta succedendo un fenomeno nuovo: in coincidenza delle riunioni negoziali in D.G. alle quali vengono convocate solo le OO.SS. firmatarie CCNL 12.02.2018, aumenta di molte centinaia il numero degli accessi  quotidiani al nostro sito, che, di base, ha una media giornaliera oggi collocata tra 2000/2500 visualizzazioni. Probabilmente, c’è qualcuno che – a prescindere, direbbe Totò – è interessato a sentire anche la nostra campana, che negli anni ha acquisito una sua autorevolezza, e noi non ci sottraiamo certo a questa domanda.

Mercoledì 11 luglio u.s. c’è stata la settima riunione a PERSOCIV sul CCNI 2016-2018, parliamone allora.

RISORSE ULTERIORI FUA 2017.

E’ stato finalmente sottoscritta l’Ipotesi di accordo che prevede la destinazione in toto a livello locale delle somme aggiuntive FUA 2017 (€ 10.073.972,19) assegnate dal MEF, e la distribuzione attraverso la usuale ripartizione in quote 15% performance e 85% FUS.  Nulla di nuovo sotto il sole, si potrebbe dire: era la proposta,  sensata e coerente con il CCNI 9.10.2017 sul FUA 2017, avanzata da AD in previsione della riunione del 6 febbraio u.s., in merito alla quale FLP DIFESA e altre sigle si dichiararono d’accordo, ma che poi non approdò alla firma per l’assenza fisica al tavolo dei 3+1 (CGIL-CISL-UIL+ UNSA) e la solita mancanza di coraggio da parte del D.G. di PERSOCIV,  notoriamente affetta da strabismo nei confronti dei tre, e soggetta, in loro assenza, a crisi di astinenza. Il danno provocato è oggi sotto gli occhi di tutti: ben cinque mesi di ritardo nel percorso certificativo. Nel frattempo, il nuovo CCNL era entrato in vigore e con esso le nuove regole, sia quelle sui soggetti titolari dei tavoli decentrati (art.7) ma anche quelle per la distribuzione delle risorse del Fondo (art. 76-77-78).

E, allora, due erano le strade percorribili: la prima, riproporre la distribuzione vecchia maniera, ante CCNL 12.02.2018, con il 15% alla performance individuale e l’85% al FUS, ma chiamando alla firma tutte le sigle firmatarie del precedente CCNL, e dunque anche FLP; oppure -seconda opzione- definire un’Ipotesi con le nuove regole, chiamando in tal caso a firmare le sole OO.SS. firmatarie del nuovo CCNL.

Di fronte a questo scenario, assolutamente logico, cosa si va invece ad inventare il D.G. sulla scorta delle forti sollecitazioni provenienti dai 3+1? Mettere insieme la distribuzione vecchia maniera (sarebbe stato davvero impopolare utilizzare le nuove regole: performance organizzativa; 30% minimo alla performance individuale; etc.), con firma dell’Ipotesi limitata però alle sole sigle firmatarie CCNL 12.02.2018. Incredibile!

Messo così, appare di tutta evidenza non solo lo sproloquio sul piano della logica più elementare, ma anche l’evidente atteggiamento antisindacale operato dal D.G. nei confronti della nostra O.S., esclusa da una firma in un contesto, quello delle vecchie regole, che doverosamente avrebbe dovuto ricomprenderla.

Se le regole fosse state tutte quelle nuove (distribuzione e firmatari), non avremmo potuto, allo stato, che prenderne atto in attesa degli ulteriori pronunciamenti dei Tribunali sui ricorsi che FLP ha attivato in giro per l’Italia. Ma così non è stato, ed allora agiremo in giudizio contro AD per “riprenderci” quella firma e non certo per cambiare l’Ipotesi, atteso che sin dal 6.02.2018 avevano espresso piena concordanza. E, come primo atto, abbiamo inviato al DG la lettera che pubblichiamo su questa pagina in allegato 1.

FONDO 21 MLN, SVILUPPI EC. 2018 E ACCORDI STRALCIO

Abbiamo già detto in precedenza come l’idea degli accordi stralcio proposta dai 3+1 appaia a noi difficilmente praticabile, in particolare per quanto riguarda i 21 mln 2018 assegnati dalla legge di bilancio 2018, in quanto facenti parte integrante del FRD (ex FUA), il cui accordo di distribuzione deve essere unico, come è sempre stato negli anni. Ma la dr.ssa Corrado pare ci debba riflettere sopra, e allora lasciamole rispettosamente il tempo che occorre.

La novità della riunione dell’11 luglio è però un’altra: la pubblicazione della proposta di distribuzione dei 3+1 del fondo 21 mln. L’abbiamo letta con attenzione, e pur comprendendone la ratio, siamo pronti a scommettere che non esiste una sola possibilità che essa possa essere accolta e tradursi in accordo certificato, nonostante i proponenti la connotino come “perfettamente aderente” alle norme vigenti (sic).

Noi di certo ne comprendiamo bene la ratio, perché ai tempi in cui l’accordo fu fatto (5 aprile 2017) e poi confermato (5 luglio 2017),  CGIL-UIL-FLP DIFESA erano unitariamente di quell’avviso, e non a caso si era parlato (e scritto) di modalità di distribuzione tipo FESI (una distribuzione tabellare, dunque).

Ma il comma 590 della legge 205/2017, che ha stabilito l’assegnazione triennale dei 21 mln, ne ha però cambiato la connotazione e la destinazione: non più “fondo aggiuntivo” ex novo da inserire come fondo a sé nel Capo III, Sezione II,  del COM (D. Lgs. 66/2010) per come si era inizialmente immaginato, ma solo “fondo integrativo” destinato all’incentivazione della produttività del personale contrattualizzato delle aree funzionali del Ministero della Difesa”, e dunque al FUA (ora rinominato FRD).

E allora, viste le regole introdotte dal 2009 (D.lgs 150 Brunetta) in avanti, che parlano di “criteri selettivi” obbligatori per la distribuzione delle risorse, e viste quelle per la distribuzione del FRD introdotte dal CCNL 12.02.2018 (artt. 76, 77 e 78),  pensare a una sorta di “distribuzione a pioggia”, come è quella della proposta dei 3+1, appare a noi improponibile.  Una volta si parlava della demagogia dei sindacati autonomi, oggi si deve prendere atto che le parti si sono invertite, e che a fare demagogia  sembrano molto di più  i sindacati c.d. confederali: che tempi viviamo!

Attendiamo ovviamente la prossima riunione per conoscere le risultanze della riflessione operata dal D.G..

Il secondo accordo stralcio riguarderebbe numeri, criteri e punteggi per gli sviluppi economici 2018. Erano previsti, dal CCNI 9.10.2017, “circa 6.000”  posti a concorso. Se rimanessero tali, in base ai nostri calcoli, servirebbero circa 13 mln di € lordo oneri AD; se viceversa aumentassero, servirebbero più soldi.

A tal riguardo, c’è una domanda che andrebbe posta in premessa, che però dai comunicati dei 3+1 non ci pare sia stata posta e/o che risultino sinora risposte al riguardo: ma quanto sono, allo stato, le risorse disponibili del FRD 2018 del MDLa domanda appare ovvia, visti gli imput politici di questi giorni al MEF per trovare soldi per finanziare flat tax e reddito di cittadinanza.

Facendo i conti della serva, dovremmo essere tra i 75 e gli 80 mln di € : 44,854 mlm. € risorse fisse 2017 (pari al 2016) + 10,073 risorse ulteriori 2017 + 21 mln ex legge 205/2017 + risparmi derivanti dai riordini (10% ) ex D.lgs. n. 91/2016, quantificati a suo tempo dalla DG in circa 4 mln € ma ancora sub iudice MEF:  ci sono tutti?

Perché, ove non ci fossero tutti, si porrebbe evidentemente un problema, e la dimensione del problema sarebbe inversamente proporzionale all’entità della sua riduzione: meno risorse più problemi, insomma.

I lavoratori potrebbero cortesemente conoscere l’entità del Fondo Risorse Decentrate relativo all’anno 2018, che naturalmente dovrà ricomprendere (vds. legge 205/2017) anche i famosi 21 mln? Perché  solo la conoscenza della dotazione complessiva del FRD, potrà portare ad ipotesi di distribuzione che compatibilizzino tra loro le necessità di finanziamento delle diverse voci di spesa (tra queste, ci sarebbero anche i maggiori oneri di spesa per i turnisti, resi possibili dal CCNL: che si fa? lo diciamo?).

I lavoratori attendono risposte a tutti questi interrogativi, sin dalla prossima riunione in D.G. del 19 p.v.

L’ultimo argomento della riunione dell’11 u.s. ha riguardato il “piano triennale del fabbisogno di personale per il M.D.”, che è già stato messo a punto dalla D.G. e che è attualmente all’esame del Gabinetto,  ma di cui non si conoscono ancora i dettagli e le scelte.  Nel prenderne atto, non possiamo far a meno di segnalare come, ancora una volta, le OO.SS. assumano il ruolo di mere destinatarie di informazioni a posteriori (i 3+1 li chiamano “illustrazioni”…) e solo a piatto già bello e cucinato.

A tal riguardo, ribadita l’importanza che rivestono le assunzioni di nuove professionalità tecniche in particolare per gli Enti dell’area industriale che sono da tempo in forte debito d’ossigeno, facciamo presente che è stato recentemente pubblicato in G.U. il DPCM  24 aprile 2018 recante “autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, in favore di varie amministrazioni”, che non prevede neanche una sola autorizzazione per la Difesa (lo pubblichiamo su questa stessa pagina in allegato 2).

Nel merito del problema, la nostra richiesta, storicamente consolidata negli anni, è quella di un piano straordinario (non ordinario dunque, e pertanto ci vogliono scelte politiche a monte) di assunzioni tecniche per l’area industriale; in più, va anche ricordato il previsto avvio nel 2018 delle progressioni tra le aree, di cui all’emendamento ex accordo 5 aprile, poi entrato con modifiche nell’art. 22 del D.Lgs.75/2017

Attendiamo allora di conoscere numeri e scelte, e poi diremo chiaramente la nostra, come sempre.

Infine, in allegato 3, su questa stessa pagina, pubblichiamo la risposta di PERSOCIV alla nostra richiesta (che ripubblichiamo ad ogni buon conto, sempre su questa  pagina, in allegato 4)  di conoscere i tempi di pagamento delle somme FUA/FUS in itinere per 2017 e 2018… campa cavallo!!!

(Giancarlo Pittelli)

Allegato 1: 13.07.2018 – lettera DG rich. documenti x ricorso ex art. 28

Allegato 2: DPCM 24.04.2018 autorizzazioni alle AA.PP. per reclutamento ed assunzioni

Allegato 3: 12.07.2018 – Risposta PERSOCIV a FLP DIFESA su indennità 2017 e 2018

Allegato 4: 05.07.2018 – lettera a DG pagamenti FUA FUS

News FLP DIFESA del 4 luglio 2018 –

Dopo i quattro pubblicati in data 15 giugno u.s., l’ARAN  ha pubblicato in data odierna altri cinque “orientamenti applicativi” sugli istituti previsti dal nuovo CCNL del comparto Funzioni Centrali  del 12.02.2018, che appaiono d’ interesse dei lavoratori.

I cinque nuovi orientamenti interessano gli articoli del CCNL:  n. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o familiari); n. 34 (permessi orari a recupero); infine, e soprattutto in ragioni di alcune strampalate interpretazioni adeguatamente sollecitate da soggetti interessati e  che hanno inopportunamente visto la luce proprio nella recente campagna elettorale RSU con gli effetti che non era poi così difficile immaginare, il n. 35 (assenze per l’espletamento di visite , terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici).

Li riportiamo di seguito su questa stessa pagina, avvertendo che, per ciascuna domanda riportato in neretto, gli orientamenti applicativi espressi dall’ARAN sono invece riportati in blu.

A questo punto, appare doveroso da parte nostra ri-sollecitare la dr.ssa Corrado, alla luce dei predetto orientamenti espressi dall’ARAN e  dopo averlo già fatto con la nostra News del 20 giugno 2018, “ad una verifica attenta delle indicazioni a suo tempo date agli Enti della Difesa con proprie circolari n. 22822 del 30.03.2018 (art. 32) e n. 24216 del 9.04.2018 (art. 35), che ripubblichiamo alla fine di questa stessa pagina  e rispettivamente in allegato 1 e 2,  anche per dare risposte esaustive alle perplessità sollevate e ai tanti quesiti che sono stati posti in questi mesi da Enti e anche da alcuni OO.PP.”  (pubblichiamo anche, in allegato 3 su questa stessa pagina, la nota n. 132363 dell’Agenzia dell Entrate del 2 luglio u.s. che chiarisce ulteriormente, per i propri Enti, la natura dell’art. 35, che appare allineata agli orientamenti ARAN e anche alle circolari  di altre Amministrazioni, che abbiamo già pubblicato su questo nostro sito (INPS, PdCM, etc).

La ri-sollecitazione alla dr.ssa Corrado è motivata anche dal fatto che, nel caso in cui si riterrà di operare una qualche correzione di tiro, è meglio farla presto e bene, allo scopo di evitare maggiori problemi innanzitutto alle lavoratrici e ai lavoratori interessati, ma poi anche agli Uffici, che dovranno eventualmente operare eventuali riconteggi, e agli stessi Dirigenti che rispondono in prima persona di eventuali utilizzi non corretti.  

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN – 4 luglio 2018 

1. Giustificazione assenza art. 35

Come deve essere giustificata l’assenza, prevista dall’art. 35, comma 12 del nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che determinano incapacità lavorativa, per le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse?

La giustificazione dell’assenza, nel caso di cui all’art. 35, comma 12, è fornita mediante attestazione di presenza che documenti l’effettivo svolgimento della prestazione, la quale, oltre alle indicazioni circa l’orario, dovrà dare conto anche dello stato di incapacità lavorativa determinatosi in conseguenza della stessa prestazione.

2. Tipo di giustificazione da produrre per l’art. 32

Che tipo di giustificazione deve essere prodotta dal dipendente che presenta la domanda di permesso retribuito per motivi personali o familiari, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 12/2/2018, a supporto della richiesta stessa?

La formulazione dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali 12/2/2018 in materia di permessi retribuiti non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’ interessato, va comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso.

3. Calcolo assenza permesso orario art. 32

Come deve essere calcolata l’assenza nell’ipotesi di permesso orario fruito cumulativamente per l’intera giornata lavorativa ai sensi del comma 2, lett. e), dell’art. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o familiari), quando il dipendente sia chiamato a svolgere un orario di 7 ore e 12 minuti? È necessario prevedere un recupero per il tempo eccedente le 6 ore stabilite dal CCNL?

In base a quanto previsto dal comma 2, lett. e), dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali stipulato il 12/2/2018, in caso di fruizione del permesso orario per l’intera giornata lavorativa, la riduzione del monte ore sarà sempre di sei ore (durata convenzionale), anche in caso di giornata lavorativa con orario superiore o inferiore alle 6 ore (ad esempio, 7 ore e 12 minuti). Non si determina, quindi, né un recupero né un credito orario.

4. Fruizione congiunta permessi artt. 32, 34 e 35

I permessi a recupero previsti dall’art. 34 possono essere fruiti, nell’arco della stessa giornata, congiuntamente con quelli di cui  all’art. 32 (permessi orari retribuiti per particolari motivi familiari o personali) e di cui all’art. 35 (assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici)?

In materia di cumulo di permessi orari, la clausola contenuta nell’art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi ad ore, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.

Pertanto, anche i permessi ex art. 34 (permessi a recupero) rientrano nella previsione, in quanto, pur essendo soggetti a recupero, nel momento dell’utilizzo sono idonei a determinare l’effetto sopra indicato, che si intende, appunto, prevenire.

Analoghe considerazioni valgono per la previsione dell’art. 35, comma 3, lett. a), relativamente ai permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

5. Corretta applicazione permessi art. 35

Il nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali ha previsto la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, si chiede come si concilia il nuovo istituto contrattuale con la previsione di legge di cui al comma 5-ter dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001?

È necessario preliminarmente chiarire che l’art. 35 del CCNL 12/2/2018 introduce un’organica ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, che non si pone in contrasto, né su un piano diverso, rispetto alla previsione normativa dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/01.

In coerenza con l’atto di indirizzo impartito all’A.Ra.N., tale disciplina contrattuale intende invece regolare organicamente ed esaustivamente una tipologia di assenze, che la normativa di legge prende in considerazione solo per un aspetto limitato (la giustificazione del permesso). Il contratto collettivo nazionale, svolgendo pienamente la sua funzione regolatoria in materia di rapporto di lavoro, si pone dunque in diretta continuità con la disposizione di legge, anche al fine di dare ad essa contorni più definiti.

Più specificamente, la disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.

Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di “permesso”, viene previsto un plafond annuo di 18 ore.

Per esigenze di completezza della disciplina e per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’articolo in questione disciplina anche altre e diverse casistiche.

Si tratta, in particolare:

– del caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11);

– del caso in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12);

– del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).

Tutti e tre i casi in questione sono caratterizzati da uno stato di incapacità lavorativa. Per questo specifico aspetto, essi si differenziano, dunque, dai permessi regolati negli altri commi, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia (“la relativa assenza è imputata a malattia”). Conseguentemente, in tali casi, l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte ore annuo di 18 ore.

Per un quadro di sintesi della disciplina contenuta nell’art. 35 in esame, si rinvia alla tabella seguente.

 

TIPOLOGIE ASSENZA RIF. RIDUCE MONTE ORE ANNUO? DECURTA TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PRIMI 10 GIORNI? SI CONTEGGIA AI FINI DEL COMPORTO? COME SI GIUSTIFICA ASSENZA?
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all’intera giornata lavorativa Commi 1, 2, 3, 4, 6, 7,  8, 9, 10, 15 SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro) NO SI (con le modalità di cui all’art. 35, comma 4) ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata pari all’intera giornata lavorativa Commi precedenti e Comma 5 SI (di un numero di ore pari alla durata effettiva della specifica giornata lavorativa) SI SI (con le modalità di cui all’art. 35, comma 4) ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da patologie in atto Comma 11 NO SI SI CERTIFICATO MEDICO + ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse Comma 12 NO SI SI ATTESTAZIONE PRESENZA RECANTE ANCHE INDICAZIONE CONSEGUENTE INCAPACITA’ LAVORATIVA
Assenze per l’espletamento di cicli di terapie implicanti incapacità lavorativa, a causa della patologia sofferta Comma 14 NO SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall’art. 38) SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall’art. 38) UNICA CERTIFICAZIONE MEDICA INIZIALE + SINGOLE ATTESTAZIONI PRESENZA

 

Allegato 1: Circolare PERSOCIV 22822-30.03.18-art. 32 nuovo CCNL

Allegato 2: Circolare PERSOCIV 24216-9.04.18-art. 35 nuovo CCNL

Allegato 3: Circolare Agenzia delle Entrate 132363 permessi art. 35

Vai al sito di ARAN (“orientamenti applicativi”)

 

ccnl 12.02.2018


Nota della S.G. FLP: quanta preoccupazione e quante scomposte reazioni da parte delle sigle già firmatarie per il ritorno di FLP sui tavoli decentrati! Lo avevamo detto sin da subito: se i giudici ci avessero dato torto, avremmo apposto una firma tecnica sul CCNL per poterci riappropriare dei tavoli decentrati e continuare a fare le nostre battaglie. E’ stato difficile reggere in questi sette lunghi mesi, ma ce l’abbiamo fatta. E ora attendiamo il giudizio di merito dei Tribunali

1 Ott 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 107 del 1 ottobre 2018 – Si riporta di seguito, in corsivo colorato, il testo del Notiziario FLP n. 42 del 28 u.s. che reca la nota di pari data della Segreteria Generale della Federazione che segnala e commenta le scomposte reazioni in merito alla firma di FLP del CCNL Funzioni Centrali, venute […]


Fondo Risorse Decentrate 2018: ma quante sono le risorse disponibili? Urgente conoscerne la dotazione, e avere conferma che i 21 mln di €, essendo state destinate alla produttività, stanno là dentro. Solo così sarà possibile operare le scelte del caso e finanziarle adeguatamente, in primis gli sviluppi economici 2018. La incredibile scelta di AD di escludere FLP dalla firma di un accordo basato su regole ante CCNL 12.02.2018.

16 Lug 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 77 del 16 luglio 2018 – Sta succedendo un fenomeno nuovo: in coincidenza delle riunioni negoziali in D.G. alle quali vengono convocate solo le OO.SS. firmatarie CCNL 12.02.2018, aumenta di molte centinaia il numero degli accessi  quotidiani al nostro sito, che, di base, ha una media giornaliera oggi collocata tra 2000/2500 visualizzazioni. Probabilmente, […]


Pubblicati dall’ARAN in data odierna ulteriori orientamenti applicativi in materia di istituti del nuovo CCNL. Interessano gli artt. 32, 34 e, in particolare, il 35 (visite, terapie ed esami diagnostici). Pubblichiamo anche una circolare sull’art. 35 di Agenzia delle Entrate. Risollecitiamo pertanto la dr.ssa Corrado a verificarne la coerenza con le indicazioni date in Difesa con le circolari a propria firma n. 22822 e n. 24216

4 Lug 2018 - Flp Difesa

News FLP DIFESA del 4 luglio 2018 – Dopo i quattro pubblicati in data 15 giugno u.s., l’ARAN  ha pubblicato in data odierna altri cinque “orientamenti applicativi” sugli istituti previsti dal nuovo CCNL del comparto Funzioni Centrali  del 12.02.2018, che appaiono d’ interesse dei lavoratori. I cinque nuovi orientamenti interessano gli articoli del CCNL:  n. 32 (permessi […]


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