Riportiamo in forma integrale il testo del comunicato n. 11 emesso oggi dalla Federazione Pensionati CSE-FLP che informa tutti i pensionati sui contenuti della circolare n. 73 del 24 giugno u.s. avente per oggetto le istruzioni applicative in merito all’indennità una tantum di 200 € (c.d. bonus 200 €”).
“L’INPS ha diffuso in data 24 giugno u.s. la circolare n. 73, qui allegata, con la quale fornisce istruzioni applicative in merito alla ‘indennità una tantum” di 200 euro (c.d. “bonus 200 euro”) che verrà erogata nel prossimo mese di luglio ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e ad altre categorie previste dalla norma istitutiva contenuta negli artt. 31 e 32 del Decreto legge 17.05.2022, n. 50, che reca misure contro l’inflazione e il caro bollette per famiglie e imprese.
Come noto, i requisiti per poter percepire il “bonus 200 euro” sono, a fattor comune per tutte le categorie interessate, essenzialmente due: essere residenti in Italia alla data del 1 luglio p.v. e aver percepito nel 2021 un reddito personale assoggettabile ad IRPEF non superiore a 35.000 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, escludendo però dal computo reddituale i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Ciò premesso, la circolare INPS detta istruzioni applicative specifiche per singola categoria:
LAVORATORI DIPENDENTI (parte 1^ della circolare INPS): l’indennità una tantum sarà erogata in via automatica da parte del datore di lavoro con le buste paga di luglio “previa dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, commi 1 e 18”. A tal proposito, la circolare INPS reca l’importante precisazione che “… i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del MEF (NoiPA)… non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista” dalla norma sopracitata, che è in linea con la posizione espressa dal Segretario Generale FLP nella lettera inviata al Ministro per la P.A. Brunetta e di cui al Notiziario FLP n. 18 del 13 giugno u.s., a fronte degli ingiustificati allarmi venuti da altre sigle sindacali del pubblico impiego;
PENSIONATI, TITOLARI DI TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E TITOLARI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE (parte 2^ della circolare INPS): l’indennità una tantum verrà erogata, da parte INPS o da altro Ente di previdenza obbligatoria, a tutti i titolari di pensione, sia quelle dirette che quelle di reversibilità, con erogazione in quest’ultimo caso anche a più soggetti se contitolari di pensione di reversibilità. Il “bonus” non spetta invece ai titolari di pensioni estere o di organismi internazionali ai titolari di pensioni e rendite facoltative.
Sono compresi anche tutti i trattamenti assistenziali: pensione di inabilità; pensioni non reversibili per ciechi (assoluti o parziali) e per i sordi; assegno e pensione sociale.
Il “bonus 200 euro” spetta anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità in essere al 30 giugno 2022. Nel caso in cui alla stessa data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o la DIS-COLL, gli interessati prenderanno i 200 euro se hanno esercitato l’opzione a favore del trattamento pensionistico, ma con pagamento differito. Se l’opzione esercitata riguarda invece le indennità NASpI o DIS-COLL, percepiranno comunque il bonus ma in tempi più lunghi.
Infine, hanno diritto all’indennità una tantum i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione, e in particolare: APE Sociale; APE volontaria; assegni straordinari a carico dei Fondi di Solidarietà; indennità mensile del contratto di espansione, tutti comunque con decorrenza entro il 30 giugno p.v.
Con riferimento alla categorie dei pensionati, la circolare INPS reca inoltre alcune importanti precisazioni: l’indennità è pagata comunque una sola volta anche a chi fosse titolare di più prestazioni che ne prevedano il diritto; se un pensionato esercita anche un’attività di lavoro, il bonus viene erogato con la pensione; a fronte di più trattamenti pensionistici erogati anche da Enti diversi da INPS, sarà comunque quest’ultimo Ente a erogare il Bonus; infine, la circolare INPS precisa che, ai fini della percezione del bonus, il pensionato non deve fare nulla, né domande né altro, in quanto sarà INPS a effettuare le eventuali verifiche del caso e a coordinarsi con gli altri Enti previdenziali.
ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEL BONUS (parte 3^ della circolare INPS), l’Istituto opera la distinzione tra due modalità di erogazione del bonus da parte sua, quella c.d. “d’ufficio” (titolari di prestazioni/indennità di disoccupazione; nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, con esclusione di quelli in cui è presente almeno un beneficiario del bonus) e quelle erogate solo a domanda (CO.CO.CO.; lavoratori stagionali; lavoratori domestici ed altre categorie), che dovrà essere presentata all’INPS solo per via telematica.
Queste, in estrema sintesi, i contenuti della circolare INPS sul “bonus 200 euro”, rispetto al quale come CSE-FLP Pensionati diamo un giudizio positivo perché la misura va incontro alla esigenze delle famiglie, ma nella precisa convinzione che il “bonus” rappresenta comunque solo una piccola e molto parziale misura, che certo può essere d’aiuto, ma che non modifica comunque lo stato delle cose, a fronte dell’ esigenza, più volte da noi rappresentata, della necessità di avviare una politica economica profondamente diversa, che sia strutturalmente finalizzata, attraverso strumenti adeguati “a una redistribuzione del reddito a favore dei ceti più deboli, tra i quali c’è la stragrande maggioranza dei pensionati, che vedono il loro potere d’acquisto ridursi ogni giorno di più e che stanno pagando un prezzo altissimo alla crisi economica che il Paese vive”, come abbiamo scritto nel nostro precedente Notiziario n. 8/2022 dedicato al “bonus”.
Questo il comunicato della nostra Federazione dei Pensionati, che comunque richiama anche l’importante precisazione, recata dalla stessa circolare INPS, e di grande interesse dei lavoratori attualmente in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni, che, stante la norma dalla stessa richiamata, non sono tenuti a fornire alcuna dichiarazione o autocertificazione alla propria Amministrazione per poter percepire il “bonus”, in linea dunque con la precisa convinzione a suo tempo espressa dalla Segreteria Generale FLP che si è dimostrata nei fatti assolutamente corretta.
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta
Pubblichiamo di seguito il Notiziario FLP n. 18 del 13 giugno 2022, nel quale viene affrontata la problematica sulla necessità o meno di produrre una autocertificazione al fine di ottenere il riconoscimento nel mese di luglio p.v. della Indennità “una tantum” di 200 €. di cui al DL 50/2022 (il “Decreto aiuti”).
Con il cedolino di luglio, pensionati, lavoratori dipendenti e altre categorie di soggetti con reddito 2021 al di sotto dei 35mila euro, dovranno percepire un’indennità una tantum, il c.d. “bonus di 200 euro”, con un costo complessivo per lo Stato di 6,5 miliardi interamente coperti dall’aumento della tassa sugli extra profitti dell’energia, che passa dal 10 al 25%.
Lo stabiliscono gli artt. 31 (lavoratori dipendenti) e 32 (pensionati e altre categorie) del D.L. 17.05.2022, n. 50 (c.d. “decreto aiuti”), che reca una serie di misure contro l’inflazione che sta crescendo (l’ultimo dato di aprile 2022 ha registrato una crescita stimata al 6% su base annua) e contro il caro bollette per famiglie e imprese.
Come FLP siamo critici rispetto alla misura adottata dal Governo che appare assolutamente insufficiente rispetto alla perdita del potere di acquisto di salari, stipendi e pensione per effetto dell’aumento esponenziale dell’inflazione sui prezzi energetici e su tutti i principali beni di consumo. Una somma, quella stanziata una tantum, ancora più insufficiente tenuto conto che i contratti (quelli al momento rinnovati e di fatto già scaduti) hanno utilizzato come metodo di calcolo tassi di inflazione del triennio precedente e quindi assolutamente sottostimati.
Inoltre, oltre che risibile, la somma non tiene conto dei principio della progressività e del diverso impoverimento delle lavoratrici e dei lavoratori anche con riferimento ai carichi di famiglia.
Per i lavoratori dipendenti, l’erogazione del “bonus 200 euro” spetta al datore di lavoro, il quale, in base al disposto del già richiamato art. 31 del D.L. 50, dovrà riconoscerla “in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, commi 1 e 18”. Dunque, il lavoratore dovrà autocertificare di non essere percettore di prestazioni pensionistiche (o di accompagnamento alla pensione), di quelle legate al reddito di cittadinanza e di altre prestazioni erogate dall’INPS (assegno di disoccupazione Naspi o DisColl), che in quanto tali hanno già diritto al bonus che sarà loro attribuito direttamente dall’Istituto previdenziale.
Per quanto attiene al lavoro dipendente pubblico, invece, da molte parti si è ritenuto che NoiPA (o analoghi Uffici competenti di altre Amministrazioni pubbliche) possano erogare in via automatica con il cedolino di luglio p.v. l’indennità una tantum senza alcuna previa autocertificazione, atteso che la stessa è per decreto attribuita al singolo dipendente pubblico in possesso del requisito reddituale richiesto (sotto i 35mila euro) e che le eventuali prestazioni aggiuntive che dovessero escluderne l’attribuzione sono già note alla P.A. in quanto tutte rintracciabili all’interno delle banche dati dell’INPS.
La conferma di questa opinione è indirettamente venuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalle stesse Amministrazioni Pubbliche che, sul punto, successivamente alla pubblicazione del D.L. 50 in Gazzetta Ufficiale non hanno detto o scritto alcunché (nessuna circolare; nessuna news sui siti istituzionali; nessuna predisposizione di modelli di autocertificazione; infine, nessuna indicazione in ordine agli uffici destinatari delle autocertificazioni, etc.), confermando così, indirettamente, l’idea sulla attribuzione in via automatica con i cedolini di luglio del bonus 200 euro ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche senza previa autocertificazione.
Come FLP continuiamo a pensarla così, ma, recependo comunque alcune preoccupate sollecitazioni che ci stanno pervenendo da lavoratrici e lavoratori, siamo intervenuti direttamente presso il Ministro della Pubblica Amministrazione chiedendo che si pronunci con urgenza al riguardo e, nel caso, dia chiarimenti e/o urgenti indicazioni di carattere operativo.
La Segreteria Generale FLP
Ad integrazione di quanto sopra, alleghiamo al presente notiziario anche l’autorevole articolo pubblicato in merito dal “Sole24ore” in pari data, le cui valutazioni vanno nella stessa direzione della nostra O.S. .
Restiamo in attesa di conoscere la posizione che sarà adottata dal Ministro Brunetta.
Notiziario FLP DIFESA n. 40 del 30 giugno 2022 – Riportiamo in forma integrale il testo del comunicato n. 11 emesso oggi dalla Federazione Pensionati CSE-FLP che informa tutti i pensionati sui contenuti della circolare n. 73 del 24 giugno u.s. avente per oggetto le istruzioni applicative in merito all’indennità una tantum di 200 € […]
Notiziario FLP Difesa n. 37 del 14 giugno 2022 – Pubblichiamo di seguito il Notiziario FLP n. 18 del 13 giugno 2022, nel quale viene affrontata la problematica sulla necessità o meno di produrre una autocertificazione al fine di ottenere il riconoscimento nel mese di luglio p.v. della Indennità “una tantum” di 200 €. di […]