Notiziario n. 58 dell’ 8 giugno 2015 –

ANFRiportiamo il Notiziario FLP n. 26 del 3 giugno 2015 redatto dal  “Dipartimento Studi e Legislazione” della nostra Federazione che dà notizia delle nuove tabelle dell’assegno per il nucleo familiare (ANF),  recentemente aggiornate dall’INPS e decorrenti dal 1 luglio p.v.

“La FLP informa che l’INPS, con la circolare n.109 del 27.05.2015, ha comunicato che a decorrere dal 1° luglio 2015 sono stati rivalutati dello 0,2% i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

In relazione a quanto sopra, sono state aggiornate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

A CHI SPETTA

L’Assegno per il nucleo familiare spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

È calcolata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Gli ANF spettano per nucleo familiare che può essere composto da:

Il nucleo per i titolari di pensione ai superstiti ha diritto all’ANF se composto dal coniuge superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili titolari o contitolari della pensione. Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona se il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto a orfano minorenne, vedova minorenne o maggiorenne inabile.

DOMANDA 

Deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto:

  1. al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16). In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.
  2. all’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, attraverso uno dei seguenti canali:
    • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
    • Contact Center – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
    • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

REDDITI DEL NUCLEO

Il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell’assegno è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell’assegno sono quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Ai fini del diritto all’assegno si considera la somma dei seguenti redditi imponibili fiscalmente:

Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno immediatamente precedente.

 I redditi sono ricavabili dai seguenti documenti fiscali:

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.

                                           FLP – Dipartimento Studi e Legislazione

Su questa pagina,  sono pubblicati come allegati al presente Notiziario:

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

 

Allegato 1: Circolare INPS n.109 del 29.05.2015- livelli reddituali 2015-2016 assegno per il nucleo familiare

Allegato 2: Tabelle ANF dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016

assegni familiari 2015-2016


Circolare INPS con i nuovi livelli reddituali dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare

8 Giu 2015 - Flp Difesa

Notiziario n. 58 dell’ 8 giugno 2015 – Riportiamo il Notiziario FLP n. 26 del 3 giugno 2015 redatto dal  “Dipartimento Studi e Legislazione” della nostra Federazione che dà notizia delle nuove tabelle dell’assegno per il nucleo familiare (ANF),  recentemente aggiornate dall’INPS e decorrenti dal 1 luglio p.v. “La FLP informa che l’INPS, con la […]


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