Notiziario n. 23 del 5 marzo 2018 –

Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 10 del 28 febbraio u.s.  che reca la nota del DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) della nostra Federazione che riferisce del Relamento introdotto con il DPCM 4.9.2017 e della circolare INPS n. 28 del 13 febbraio u.s. recante istruzioni in materia di APE (Anticipo PEnsionistico) Volontaria. La quale, a differenza dell’APE Sociale (che è a carico dello Stato ed è riservata ad alcune categorie disagiate), è stata varata in via sperimentale fino al 2019 ed è sostenuta da un prestito erogato da una banca, a garanzia del quale è posta la pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione dei requisiti, per accedere al quale occorre comunque possedere i seguenti requisiti:  63 anni di età e 20 anni di contributi; maturare il diritti a pensione entro massimo 3 anni e sette mesi, e importo della futura pensione pari a 1,4 volte il trattamento minimo INPS (710 €, compresa la rata di ammortamento).

Di seguito, il testo integrale della nota del nostro DIPPA

“Finalmente. l’Inps con la circolare n 28 del 13.02.2018 ha emanato le istruzioni applicative in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE Volontaria), in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, L. 232/2016 (legge di bilancio del 2017) e dal Regolamento contenuto nel  DPCM n. 150 del 4 settembre 2017.

Con l’APE Volontaria, si introduce, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019, un’ulteriore strumento di flessibilità in uscita o di avvicinamento alla pensione di vecchiaia, secondo i requisiti pensionistici previsti dalla Riforma Fornero, con l’art. 24, comma 6, L. 214/2011.

Ma bisogna dire che l’APE Volontaria è un prestito finanziario, commisurato e garantito dalla futura pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto a tale trattamento. Il prestito è erogato dalla banca in quote mensili e  per richiederlo non occorre cessare l’attività lavorativa, ma è necessario avere una età minima di 63 anni e aver maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 20 anni.

L’Inps, insieme alla pubblicazione della circolare ha rilasciato sul proprio sito uno strumento – il simulatore – che permette di “calcolare in via indicativa” la quota di importo richiedibile come anticipo e la rata di rimborso.

L’utilizzo del simulatore è accessibile direttamente da ogni singolo soggetto e consente di determinare – in via indicativa – la quota di Ape richiedibile ed il “quantum” delle rate di ammortamento che saranno trattenute all’atto del pensionamento, nonché rimborsate in 240 rate mensili all’istituto finanziatore (banca) al momento della corresponsione della pensione di vecchiaia.

Per il funzionamento del  simulatore è necessario inserire la data di nascita, la gestione previdenziale, il sesso e l’importo di pensione lorda mensile, importo, che come già segnalato non verrà fornito dall’Inps.

Il processo di richiesta di APE Volontaria  si concretizza in due distinti passaggi:

1^ domanda: richiesta di certificazione, da presentare all’Inps (con Pin del cittadino o con Spid del Patronato) l’Istituto ha 60 giorni dalla ricezione della domanda per comunicare al soggetto interessato il possesso dei requisiti previsti e la prima data utile per presentare la domanda di APE;

2^ domanda: richiesta formale di anticipazione finanziaria (APE) la domanda si effettua tramite la procedura Inps e mediante l’utilizzo dello spid del diretto interessato. La domanda si articola in tre distinte richieste: alla banca, all’assicurazione e all’Inps per la futura pensione di vecchiaia.

Come precisato all’art.7, comma 15, del DPCM, l’APE Volontaria si  perfeziona  alla data in cui sono pubblicate in formato elettronico,  nella  sezione  riservata  al  richiedente   sul   sito istituzionale INPS, l’accettazione del contratto di finanziamento e l’accettazione della proposta di assicurazione, e il suo pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

La circolare in oggetto contiene altresì chiarimenti relativi a chi richiede l’APE Volontaria/APE Aziendale in ragione di un accordo  tra  lavoratore con  il proprio datore di lavoro privato o un fondo di solidarietà o ente bilaterale (l’APE Aziendale chiaramente non è fruibile per dipendenti delle pubbliche amministrazioni).

L’accordo presuppone l’impegno da parte del datore ad incrementare il montante contributivo individuale del lavoratore che accede all’APE Volontaria per il periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia.

Nella circolare vengono  altresì definite le condizioni e modalità del Fondo di Garanzia al quale il richiedente aderisce al momento della definizione della procedura di APE Volontaria.

Si propone qui di seguito un’elencazione sintetica  degli argomenti di rilievo da tenere ben presenti :

L’Inps ha 60 giorni per rispondere.

Nella certificazione l’Inps – in caso di non reiezione della domanda – comunica:

Nota bene: l’Inps non comunica l’importo di pensione;’importo della pensione che viene valutato è determinato sulla base della contribuzione presente al momento della domanda di certificazione.   

In caso di reiezione è possibile presentare istanza di riesame entro 30 giorni.

La certificazione Inps può essere richiesta una sola volta.

  1. ove sia revocata la pensione da parte dell’INPS;
  2. qualora l’ammontare totale delle rate di ammortamento dell’APE  non corrisposte all’istituto finanziatore risulti superiore  a 200  euro e siano trascorsi centottanta  giorni  dalla  data  di  scadenza dell’ultima rata che ha concorso al superamento  del  limite  di  200  euro;
  3. ove l’impresa assicuratrice non adempia all’obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell’APE;
  4. qualora il soggetto finanziatore, che non e’ stato tempestivamente informato del decesso del richiedente l’APE, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di APE e non le abbia recuperate nei centottanta giorni successivi.

Qualora l’incapienza sia superiore a € 200 e siano trascorsi 180 giorni dalla  data di scadenza dell’ultimo rateo, la banca chiede l’intervento del Fondo di Garanzia, previsto per legge, per il recupero dell’80% del debito residuo.    

  1. dati identificativi completi del lavoratore e del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), comprensivi dei rispettivi codici fiscali;
  2. importo dell’incremento del montante contributivo. Detto importo non potrà risultare inferiore rispetto a quello determinato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 ossia calcolato applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica di riferimento, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 (1,0%), alla retribuzione complessiva riferita a ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
  3. periodo assicurativo assunto a riferimento per il calcolo del predetto montante (data inizio e data fine);
  4. periodo previsto di fruizione dell’APE;
  5. assunzione, da parte del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), dell’obbligazione irrevocabile di versamento del predetto incremento del montante contributivo entro la scadenza di pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.

non appare chiaro cosa accadrebbe nel caso in cui  l’importo calcolato nell’accordo sia minore o maggiore di quello che deve essere effettivamente  quantificato, secondo le modalità previste per il pagamento dei contributi volontari.  A tal fine sarebbe opportuno  ricevere preventivamente  un calcolo direttamente dall’Inps ovvero implementare il simulatore di tale funzione.

IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP “

Pubblichiamo di seguito su questa stessa pagina:

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

ape volontaria


Anticipo PEnsionistico (APE) Volontaria, istruzioni per l’uso. Nota esplicativa del DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) della FLP sul Regolamento varato con il DPCM 4.9.2017, n. 150 e sulle istruzioni operative dettate dalla circolare INPS n. 28 del 13 febbraio 2018, che pubblichiamo. APE Volontaria solo in via sperimentale fino al 31.12.2019

5 Mar 2018 - Flp Difesa

Notiziario n. 23 del 5 marzo 2018 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 10 del 28 febbraio u.s.  che reca la nota del DIPPA (Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali) della nostra Federazione che riferisce del Relamento introdotto con il DPCM 4.9.2017 e della circolare INPS n. 28 del 13 febbraio […]


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