Notiziario n. 54 del 29 maggio 2017 –
Riportiamo il Notiziario FLP n. 8 del 22 maggio 2017 recante la nota del “Dipartimento Studi e Legislazione” della nostra Federazione che dà notizia delle tabelle relative all’ “assegno per il nucleo familiare (ANF)”, recentemente comunicate dall’INPS e in vigore dal 1 luglio p.v.:
“La FLP informa che l’INPS, Coordinamento Generale Statistico Attuariale, Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, con la circolare n. 87 del 18 maggio 2017, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2015 e l’anno 2016 è risultata pari a – 0,1 per cento.
Pertanto, tenuto conto che l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, stabilisce che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”, l’INPS ha comunicato che restano fermi per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 (circolare INPS n. 92/2016), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 01 luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari
FLP – DIPARTIMENTO STUDI E LEFGISLAZIONE”.
Pubblichiamo di seguito, su questa stessa pagina la circolare INPS n. 87 del 18.05.2017 in allegato 1 e, in allegato 2, le riconfermate tabelle dell’ “assegno per il nucleo familiare” in file excel che resteranno in vigore sino al 30 giugno 2018.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato 1: La circolare INPS n. 87 del 18.05.2017
Allegato 2: Tabelle ANF dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018
News del 20 aprile 2015 – h. 10.30
Pubblichiamo su questa pagina, come allegato, la sentenza n. 5714 che ha visto la luce in data 17 aprile 2015, con la quale il Tribunale Amministrativo del Lazio ha annullato la Circolare Ministeriale n. 2 / 2014 emanata dalla Funzione Pubblica in materia di assenze per visite specialistiche (che pubblichiamo anch’essa su questa stessa pagina come allegato 2) e impugnata dalla Federazione Lavoratori della conoscenza della CGIL.
La predetta sentenza del TAR afferma, tra l’altro, che le Amministrazioni non possono emanare circolari per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto di lavoro. Questa affermazione appare notevole, anche con riferimento ad alcuni accadimenti interni alla Amministrazione della Difesa, e, per quanto attiene alle problematiche relative alle assenze, darà certamente un impulso alla ripresa della trattativa in sede ARAN per la messa a punto di un apposito CCNQ in materia di assenze, imponendo di fatto alle AA,.PP. di trovare soluzioni condivise con le Parti Sociali. La Circolare Ministeriale n. 2 / 2014, affermano infatti i giudici amministrativi, “ è illegittima” in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.
Il TAR Lazio ha anche rilevato la differenza tra le finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) e quelle assegnate alle assenze per malattia, nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici. Come si ricorderà dai Notiziari della nostra Federazione, la circolare ministeriale in argomento metteva di fatto un limite al diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute.
Sui fa riserva di ulteriori informazioni al riguardo.
Con l’occasione, pubblichiamo anche la nota FP prot. n. 24210 del 16.04.2014 con la quale la Funzione Pubblica fornisce chiarimenti al Comune di Brescia sulla propria circolare n. 2/2015 e più precisamente sull’impatto dell’art.1, comma 113, della legge di stabilità 2015.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato 1: Sentenza TAR Lazio n. 5714 del 17 aprile 2015 su assenze permessi brevi per visite specialistiche
Allegato 2: 17.02.2014 – Circolare F.P. n. 2 2014 su assenze per visite terapie prestazioni speialistiche ed esami diagnostici
Allegato 3: Nota FP – chiarimenti sulla circolare FP n. 2-2015 in ordine all’impatto dell’art.1, comma 113, della legge di stabilità 2015
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