Quaderno FLP DIFESA n. 6 / 2019 pubblicato in data 14 agosto 2019 –
Pubblichiamo il “Quaderno FLP DIFESA n. 6 / 2019″ che reca gli “orientamenti applicativi” dell’ARAN relativi al CCNL 12.02.2018 del comparto Funzioni Centrali, aggiornati al 14.08.2019 e validi ad oggi.
La pubblicazione del “Quaderno n.6 / 2019” sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page del nostro sito; successivamente, potrà essere reperita presso la sezione “I Quaderni di FLP DIFESA” che è accessibile dalla barra trasversale alta della stessa home page.
Si riporta di seguito il testo della nota diffusa dalla Confederazione CSE che riferisce dei contenuti e delle risultanze della prima riunione all’ARAN con tutte le Confederazioni sindacali del Pubblico Impiego avvenuta in data 27 giugno u.s.. Una riunione che ha di fatto aperto la stagione negoziale nel pubblico impiego dopo ben otto anni di blocco dei contratti e delle retribuzioni, superati solo a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale con sentenza n. 178 del 23.06.2015 conseguente al rinvio alla Suprema Corte da parte del Tribunale di Roma sul ricorso presentato dalla Federazione FLP:
“Finalmente è iniziato all’ARAN il confronto sul rinnovo dei contratti. Diciamo subito che nessun vero negoziato si è aperto in quanto la riunione tenutasi in data odierna è stata una sorta di incontro preliminare e non ha riguardato nessun comparto in particolare. Hanno partecipato, infatti, la delegazione ARAN e tutte le confederazioni maggiormente rappresentative. È stato quindi un primo incontro propedeutico all’apertura della stagione contrattuale vera e propria, che dovrà affrontare tutti i nodi derivanti dal lunghissimo periodo di blocco che ha visto i lavoratori pubblici subire, da parte dei Governi che si sono succeduti, un secco ridimensionamento del potere d’acquisto dei propri salari e una altrettanto secca riduzione dei diritti che sono stati soppiantati da altrettante norme di legge.
C’è voluta, lo ricordiamo ancora una volta, l’iniziativa della CSE, della FLP, di migliaia di lavoratori pubblici e una sentenza della Corte Costituzionale del giugno 2015, che ha consentito di sbloccare una situazione incancrenita, per poter tornare a discutere con Aran di rinnovo contrattuale; all’indomani delle modifiche legislative riguardanti sia il Testo Unico del Pubblico Impiego che la famigerata “Legge Brunetta”, che pur superando alcune criticità e accogliendo alcune richieste della CSE, comunque non vanno ancora nella direzione, auspicabile, di un miglior funzionamento della Pubblica Amministrazione e di una piena valorizzazione del lavoro pubblico.
La nostra Confederazione, come sempre, ha fatto la propria parte: abbiamo da tempo presentato le piattaforme contrattuali e anche oggi ci siamo presentati per dare il nostro contributo, comprendere e valutare le idee e le proposte dell’Aran.
I vertici dell’Aran si sono limitati ad elencare i diversi punti da trattare con riguardo sia agli istituti economici che giuridici con l’ipotesi di renderli comuni ai nuovi quattro comparti di contrattazione piuttosto che a quelli che, invece, devono restare inalterati in quanto tipici di alcuni settori o comparti.
La CSE, nel suo intervento, ha confermato da un lato la propria disponibilità a entrare nel merito delle problematiche poste dall’Aran e per altro già affrontate nella propria piattaforma contrattuale; dall’altro ha ribadito che l’emanando atto d’indirizzo non rappresenterà un vincolo per la propria azione rivendicativa, sia sul fronte giuridico sia su quello economico.
La CSE ha constatato come nella prospettazione dell’Aran manchi inevitabilmente la parte relativa agli impegni concreti del Governo legati alle risorse finanziarie necessarie per rinnovare veramente il contratto di lavoro. In parole povere, l’accordo del 30 novembre firmato da CGIL, CISL e UIL si conferma essere stato firmato “sull’acqua” in quanto non sono stati stanziati i promessi 85 euro medi lordi pro-capite, che è uno dei motivi per i quali non firmammo quell’intesa; allo stesso modo non ci sono garanzie sul fatto che gli aumenti andranno tutti sugli stipendi tabellari, che non ci saranno vincoli alla contrattazione del salario accessorio, che sarà possibile defiscalizzare il salario di produttività e che gli aumenti non vadano a diminuire il “bonus-Renzi” di 80 euro. Insomma, tutto ciò che è stato dato come acquisito il 30 novembre da Governo e triplice confederale è invece ancora tutto da conquistare.
Così come è stigmatizzabile la perdita del secondo semestre 2015, periodo per il quale, secondo la Corte Costituzionale, doveva comunque ripartire la stagione contrattuale. Un combinato disposto (somme esigue, mancato stanziamento 2018 e mancata decorrenza contrattuale) che rende assolutamente inaccettabile, e quindi da modificare, la proposta economica del Governo.
Ad oggi l’unico atto di indirizzo, pronto ad essere inviato entro una settimana, dal Governo all’ARAN è quello per il Comparto Funzioni Centrali, ragion per cui o si continua nelle perdite di tempo in attesa che il Governo si degni di preparare gli altri quattro atti di indirizzo oppure si inizia a ragionare sugli istituti normativi dell’unico comparto per il quale ciò è possibile.
La CSE quindi, nel ribadire con fermezza le critiche per l’inadeguatezza delle risorse si è detta comunque disponibile ad iniziare la discussione. Abbiamo tanto da fare e intendiamo capire al più presto se vi sono gli spazi per un confronto proficuo su alcune odiose misure, che permangono all’interno dei contratti, e per l’applicazione immediata di altri istituti introdotti nelle ultime settimane nella legislazione, fortemente voluti dalla nostra confederazione. Tra gli istituti da sopprimere subito citiamo ad esempio l’odiosa trattenuta sulla malattia, che per i ministeri e le agenzie fiscali non è di dieci giorni ma di quindici, grazie alla mai cancellata previsione contrattuale; tra i secondi invece, la reintroduzione dei passaggi tra le aree, che la CSE ha chiesto con forza alla Madia e al Parlamento e che alla fine è stata inserita nel nuovo testo unico sul pubblico impiego. E, ancora, è fondamentale rivedere profondamente gli ordinamenti professionali, strutturando la carriera dei lavoratori oggi ingessata e senza sbocchi reali.
Sono queste le materie sulle quali noi siamo pronti all’innovazione, tanto da costituire all’interno della confederazione un gruppo di lavoro permanente che segua lo sviluppo della trattativa e aggiorni le nostre richieste in corso di trattativa.
La CSE è quindi disponibile a dare un senso alla trattativa portando al tavolo la voce dei lavoratori e dei cittadini che vorrebbero una pubblica amministrazione sempre più professionalizzata e capace di creare valore aggiunto per il Paese. Ci confronteremo nel merito, senza false promesse che poi si rivelano, alla luce dei fatti, solo dei grandi spot elettorali privi di risultati concreti per i cittadini e i lavoratori.
LA SEGRETERIA GENERALE CSE “ “
Come si evince dal predetto comunicato CSE, la riunione in ARAN non ha registrato fatti significativamente nuovi sul fronte strettamente negoziale; ha però avuto l’indubbio merito di aprile formalmente la stagione contrattuale dopo i blocchi di tutti questi, un merito interamente ascrivibile all’iniziativa ricorsuale della FLP che è poi approdata al giudizio della Corte Costituzionale (tutti i tentativi di attribuirsi il merito da parte di qualche altra sigla è stato a suo tempo sconfessato dalla nostra Federazione con la documentazione allegata al Notiziario FLP DIFESA n. 75 del 10.07.2015 (clicca) a cui si fa ancora rinvio).
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Notiziario n. 41 del 7 aprile 2016 –
Il dr. Sergio Gasparrini Presidente dell’ ARAN
Si riporta di seguito il testo del Notiziario n. 18 diffuso in data 5 aprile 2016 con il quale si dà notizia che, dopo una lunga e complessa trattativa, è stato raggiunto l’accordo in sede ARAN per la definizione dei nuovi comparti di contrattazione, che dagli 11 attuali verranno ridotti solo quattro, in applicazione di una norma voluta dall’allora Ministro Brunetta.
” Dopo una lunga non stop, durata 17 ore, nelle prime ore di oggi è stato sottoscritto all’Aran l’accordo che, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 165/2001, individua i nuovi comparti di contrattazione (Funzioni centrali – Funzioni locali – Istruzione e ricerca –Sanità). Viene confermato altresì, in ossequio alla citata norma, il comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dall’accordo esce rafforzata la presenza della FLP nei nuovi comparti di contrattazione. Manteniamo infatti la nostra storica rappresentatività nel comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed estendiamo la nostra presenza a tutti i settori del nuovo comparto delle Funzioni centrali (non solo Ministeri ed Agenzie fiscali, dove già oggi siamo presenti in modo altamente significativo, ma anche alle altre Agenzie di cui al D. Lgs. 300/99, a tutti gli Enti pubblici del Parastato – tra cui INPS e INAIL – e ad altri Enti di rilevanza strategica come ad esempio l’Enac, o l’Aci). Siamo riusciti inoltre a garantire, all’interno della nuova struttura contrattuale, la specificità e la peculiarità di alcune funzioni non riconducibili necessariamente ad unitarietà, mediante l’istituzione di specifiche sezioni contrattuali.
Valutiamo, quindi, positivamente l’accordo raggiunto dopo una lunga trattativa che premia il nostro impegno, in uno scenario oggettivamente complesso, figlio della stagione di attacco al lavoro pubblico e all’autonomia contrattuale voluta dall’allora Ministro Brunetta.
Dopo la storica sentenza della Consulta, innescata come è noto dal ricorso FLP, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del blocco dei contratti, la definizione dei comparti costringe ora il Governo ad emanare l’Atto di indirizzo per l’avvio della stagione dei rinnovi.
Spetta ora al Governo trovare i finanziamenti per un vero contratto, integrando in modo significativo le somme irrisorie provocatoriamente inserite nella legge di stabilità 2016.
LA SEGRETERIA GENERALE FLP “
Pubblichiamo su questa stessa pagina il testo dell’ ipotesi di accordo definita in sede ARAN.
Si riporta di seguito il testo integrale del Notiziario n. 16 diffuso in data 29 marzo 2016 dal Dipartimento Studi e Legislazione di FLP con il quale si dà notizia di alcune precisazioni rese dall’ARAN in materia di formazione del personale e che reca anche gli “orientamenti applicativi” dell’Agenzia.
” La FLP, informa che l’ARAN, con specifico parere, ha ribadito un principio di carattere generale che si deve applicare ai contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego, nei quali viene previsto che almeno l’1% dell’orario debba essere destinato alla formazione, cui si aggiunge la possibilità di avere permessi.
Si tratta di una regola di carattere generale conforme alle regole di legge [D.Lgs. n. 66/2003], ferma restando la possibilità che il contratto collettivo nazionale di settore contenga regole specifiche sulla modalità di fruizione del riposo compensativo o di richiesta della differenza retributiva.
Nel particolare, l’Aran ha specificato che le ore dedicate alla partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici organizzati dall’ente o comunque autorizzati dallo stesso presso altri soggetti pubblici o privati, devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali.
Questa indicazione, che non può essere derogata dalle scelte delle singole amministrazioni, porta alla conseguenza che l’eventuale superamento del normale orario giornaliero deve essere equiparato alle prestazioni di lavoro straordinario, con la maturazione del diritto per il dipendente a percepire la differenza retributiva per lavoro straordinario o, in alternativa, su richiesta del lavoratore, ad usufruire di riposi compensativi commisurati alle ore extra effettuate; inoltre, venendo in considerazione che l’attività è resa in orario di lavoro, di queste ore si terrà conto a tutti gli effetti stabiliti dal DLvo n. 66/2003, ivi compresi la durata massima della prestazione lavorativa e i riposi.
L’Aran ha preso anche in considerazione l’ipotesi dei corsi di formazione svolti nella giornata di sabato, qualora l’orario ordinario di lavoro (36 ore) sia articolato dal lunedì al venerdì. In questo caso, stante l’equiparazione delle ore di partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale organizzati dall’ente ad orario di lavoro, i lavoratori interessati verrebbero sostanzialmente a rendere prestazioni lavorative aggiuntive rispetto al debito orario ordinario. Come previsto dal CCNL dipendenti delle Regioni e degli enti locali, l’attività prestata in giorno feriale non lavorativo (in questo caso il sabato), a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. Dunque, il dipendente che partecipa a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nella giornata del sabato, può chiedere, in via opzionale, o il riposo compensativo di durata equivalente alle ore di lavoro rese o il riconoscimento, per le medesime ore, del compenso per lavoro straordinario.
AGF 076 Orientamenti Applicativi Aran del 3.3.2016
D. Qualora un corso di formazione, organizzato dall’Agenzia, si protragga al di là dell’orario d’obbligo giornaliero del dipendente, è possibile riconoscere a quest’ultimo il pagamento dello straordinario o un riposo compensativo corrispondente al numero effettivo di ore di corso eccedenti?
R. L’art. 63, comma 12, del CCNL del 28 maggio 2004. stabilisce che “Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Agenzia è considerato in servizio a tutti gli effetti.” e che “I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro”. La norma, pertanto, in modo inequivocabile qualifica le ore in cui si attua l’iniziativa formativa come “lavorative”, con la conseguenza che la parte dei corsi che eccede l’orario d’obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro straordinario. Nulla vieta, però, che il lavoratore possa chiedere, in luogo dell’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, un riposo compensativo corrispondente al numero delle ore lavorate, da fruire secondo le modalità previste dai CCNL.
M 232 Orientamenti applicativi Aran del 27.04.2015
D. Qualora un corso di formazione, organizzato dall’amministrazione, si protragga al di là dell’orario d’obbligo giornaliero del dipendente, è possibile riconoscere a quest’ultimo il pagamento dello straordinario o un riposo compensativo corrispondente al numero effettivo di ore di corso eccedenti?R. L’art. 25, comma 7, del CCNL del 14 settembre 2007 stabilisce che “il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione, è considerato in servizio a tutti gli effetti………” e “che i corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro”. La norma, pertanto, in modo inequivocabile qualifica le ore in cui si attua l’iniziativa formativa come “lavorative”, con la conseguenza che la parte dei corsi che eccede l’orario d’obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro straordinario. Nulla vieta, però, che il lavoratore possa chiedere, in luogo dell’erogazione dei compensi per il lavoro straordinario, un riposo compensativo corrispondente al numero delle ore lavorate, da fruire secondo le modalità previste dai CCNL.
EPNE 160 Orientamenti Applicativi Aran del 3.8.2012
D. Gli enti possono sostenere delle spese per riconoscere la formazione ai propri dipendenti?
R. Le pubbliche amministrazioni possono sostenere spese per la formazione dei dipendenti a condizione che:
le iniziative formative siano state preventivamente individuate nell’ambito di un piano di formazione del personale basato sui fabbisogni formativi rilevati e sulle esigenze gestionali (si vedano: art. 7-bis del D.Lgs.n.165/2001; circolari del Dipartimento Funzione pubblica emanate sulla materia consultabili sul sito funzionepubblica.it; art. 12 del CCNL enti pubblici non economici sottoscritto il 9/10/2003 consultabile sul nostro sito internet www.aranagenzia.it);
vi sia una correlazione tra le iniziative attivate e le competenze professionali richieste ai dipendenti partecipanti, per il più efficace espletamento dei compiti ed attività propri del ruolo organizzativo assegnato;
il piano della formazione sia finanziato con risorse stanziate nel bilancio dell’ente.
Si precisa che il piano della formazione è deciso unilateralmente dall’ente, sulla base di proprie valutazioni di convenienza economica e gestionale, in relazione ai costi previsti ed ai benefici attesi, tenendo conto delle linee di indirizzo generali eventualmente definite in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. A), primo alinea, del CCNL 16.2.1999.
Si ritiene, pertanto, che l’ente debba valutare, nella propria autonomia gestionale, la convenienza economica e gestionale a dare corso alla iniziativa ipotizzata e, in caso di valutazione positiva, assumere le conseguenti decisioni in materia di pianificazione dei fabbisogni formativi.
Una volta che l’iniziativa sia stata decisa, pianificata e finanziata dall’ente, al dipendente sarà richiesto di parteciparvi e, naturalmente, la partecipazione dovrà essere considerata, a tutti gli effetti, tempo di lavoro (e non “assenza” come ipotizzato nel quesito). Nel caso in cui i corsi si tengano fuori dalla sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio (riguardo al trattamento di missione richiamiamo la vostra attenzione su quanto previsto dall’art. 1, commi 213 e 214 della legge 23/12/2005, n. 266 nonché quelle dell’art.6, comma 12, della legge n.122/2010).
Al di fuori della ipotesi di corsi decisi e finanziati dall’ente con le modalità sopra ricordate, vi precisiamo anche, per completezza di informazioni, che l’art. 9 del CCNL del 14.2.2001 riconosce ai dipendenti la possibilità di fruire di 150 ore individuali di permesso per diritto allo studio, anche per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari e post-universitari. In tale diversa fattispecie, si configurerebbe invece un’assenza dal servizio, con la modalità del “permesso retribuito”.
D RAL 1446 Orientamenti Applicativi Aran dell’8.8.2012
D. Le ore di formazione o aggiornamento professionale devono essere considerate come rientranti nell’orario di lavoro anche ai fini del rispetto dei limiti in materia di orario di lavoro stabiliti dal D.Lgs.n.66/2003 ed in particolare di quello concernente i riposi giornalieri?
R. La scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi, ha già evidenziato che, secondo le regole generali, nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’Ente o comunque autorizzati dal medesimo Ente presso altri soggetti pubblici o privati, le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali.
Ciò comporta anche la conseguenza ulteriore che, per la parte eccedente l’orario d’obbligo giornaliero, devono essere considerate lavoro straordinario, con l’applicazione della specifica disciplina contenuta nell’art. 38 del CCNL del 14.9.2000.
Evidentemente, nei termini sopra descritti, venendo in considerazione attività rese in orario di lavoro, di esse si terrà conto a tutti gli effetti stabiliti dalla legge (D.Lgs.n.66/2003), ivi compresi la durata massima della prestazione lavorativa e i riposi.
SCU 081 Orientamenti Applicativi Aran del 4.11.2013
D. Le ore eccedenti l’orario di servizio prestate dal personale ata per partecipare ad un corso di formazione indetto dal MIUR, devono essere considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi?
R. Questa Agenzia ritiene utile chiarire che ai sensi dell’art. 64, comma 4, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, può partecipare ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali.
Nel caso specifico, se rispettate tutte le condizioni previste, le ore eccedenti l’orario di servizio prestate dal personale ata per partecipare al corso per il conseguimento della patente europea, saranno considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi.
Dipartimento FLP Studi e Legislazione “
Quaderno FLP DIFESA n. 6 / 2015 –
Pubblichiamo di seguito il “Quaderno FLP DIFESA n. 6 / 2015″ che reca gli “orientamenti applicativi” dell’Agenzia con riferimento al personale del comparto Ministeri, aggiornati sino alla data del 29 luglio 2015.
La presente pubblicazione sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page del nostro sito; successivamente, potrà essere reperita presso la sezione “I Quaderni di FLP DIFESA” che è collocata nella barra trasversa alta della stessa home page.
Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 30 del 19.09.2014 che riferisce dell’atto di indirizzo e della riunione in ARAN del 18 settembre in ordine all’ipotesi di un CCNQ sulle assenze dal servizio.
” Mentre in maniera assurda si continua a negare al personale del Pubblico Impiego italiano il diritto al rinnovo dei contratti di lavoro fermi dal 2010 e mentre si discute in Parlamento di una “non riforma” della Pubblica Amministrazione, nella giornata di ieri si è consumata all’ARAN la prima giornata di quello che ha del surreale a fronte delle considerazioni di cui sopra.
Le Confederazioni maggiormente rappresentative, infatti, sono state convocate per verificare la disponibilità alla stipula di un accordo quadro sulle assenze dal servizio, permessi per malattia, visite specialistiche, assenze parentali, diritto allo studio e il tutto a fronte dell’invio all’Aran da parte del Governo di uno specifico atto di indirizzo che, alla faccia della trasparenza e dell’informazione preventiva, non è stato nemmeno consegnato alle parti sociali.
Incredibile! Infatti è proprio incredibile ma vero, e pur tuttavia i problemi legati a questi istituti contrattuali applicati in termini estremamente diversi e a volte penalizzanti, comparto per comparto, amministrazione per amministrazione, hanno portato tutte le Confederazioni presenti al tavolo e la nostra in particolare, al di là del metodo, a dare la disponibilità a proseguire il confronto.
Infatti occorre ricordare che proprio la nostra Confederazione, durante gli unici e sparuti (due) incontri con il Ministro Madia, oltre alle importantissime questioni legate alla riforma della PA e allo sblocco dei contratti, aveva posto con forza la necessità di affrontare in termini di riorganizzazione e miglioramento tutta la materia sulle assenze dal servizio per malattia, “infestata” da circolari, norme, sentenze, interpretazioni, la maggior parte delle quali penalizzanti per il personale.
Ebbene, proprio in ragione di quanto sopra, nel suo intervento in ARAN la CSE/FLP ha dichiarato che l’eventuale accordo non potrà che essere migliorativo rispetto alle diverse situazioni in atto, con il maggior livello di tutela possibile e traguardando anche la parità di trattamento fra contratti a tempo determinato e indeterminato, e ha chiesto che l’ARAN per la prossima riunione – calendarizzata per la settimana seguente – si presenti con l’atto di indirizzo e una prima proposta di carattere operativo.
Ma la riunione con l’ARAN è stata anche l’occasione per un riassunto degli argomenti ancora in sospeso – tanti quelli con la politica – e alcuni di carattere tecnico in divenire con la stessa Agenzia. In particolare è stato posto al centro della discussione il prossimo rinnovo delle RSU che andranno in scadenza a marzo 2015 ed in ragione del quale occorre immediatamente darsi da fare per metter in atto il percorso che consenta di varare il regolamento, le mappature e dare il via alle elezioni.
Tempi strettissimi ma non impossibili se veramente tutti vogliamo rinnovare questo importantissimo organismo di rappresentanza, in un momento “delicato” per tutto il mondo sindacale, soprattutto nel Pubblico Impiego che, a parere della CSE/FLP, ha proprio bisogno di ritrovare un percorso di coesione e di dialogo con i lavoratori.
Ebbene, nel corso del “giro di tavolo” sono emersi alcuni distinguo, alcune evidenti necessità di “prendere tempo”, è riapparso l’annoso e mai definito problema dei comparti di contrattazione. La nostra posizione è stata netta da subito, con un chiaro e forte SI alla elezioni delle RSU.
Con l’impegno a tenervi aggiornati sul proseguo dei confronti, inviamo cordialissimi saluti.
Quaderno FLP DIFESA n. 6 / 2019 pubblicato in data 14 agosto 2019 – Pubblichiamo il “Quaderno FLP DIFESA n. 6 / 2019″ che reca gli “orientamenti applicativi” dell’ARAN relativi al CCNL 12.02.2018 del comparto Funzioni Centrali, aggiornati al 14.08.2019 e validi ad oggi. La pubblicazione del “Quaderno n.6 / 2019” sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page […]
Notiziario n. 63 del 29 giugno 2017 – Si riporta di seguito il testo della nota diffusa dalla Confederazione CSE che riferisce dei contenuti e delle risultanze della prima riunione all’ARAN con tutte le Confederazioni sindacali del Pubblico Impiego avvenuta in data 27 giugno u.s.. Una riunione che ha di fatto aperto la stagione negoziale […]
Notiziario n. 41 del 7 aprile 2016 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario n. 18 diffuso in data 5 aprile 2016 con il quale si dà notizia che, dopo una lunga e complessa trattativa, è stato raggiunto l’accordo in sede ARAN per la definizione dei nuovi comparti di contrattazione, che dagli 11 […]
Notiziario n. 40 del 6 aprile 2016 – Si riporta di seguito il testo integrale del Notiziario n. 16 diffuso in data 29 marzo 2016 dal Dipartimento Studi e Legislazione di FLP con il quale si dà notizia di alcune precisazioni rese dall’ARAN in materia di formazione del personale e che reca anche gli “orientamenti […]
Quaderno FLP DIFESA n. 6 / 2015 – Pubblichiamo di seguito il “Quaderno FLP DIFESA n. 6 / 2015″ che reca gli “orientamenti applicativi” dell’Agenzia con riferimento al personale del comparto Ministeri, aggiornati sino alla data del 29 luglio 2015. La presente pubblicazione sarà mantenuta solo per qualche giorno sulla home page del nostro sito; successivamente, potrà essere reperita presso la […]
Notiziario n. 100 del 22 settembre 2014 – Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 30 del 19.09.2014 che riferisce dell’atto di indirizzo e della riunione in ARAN del 18 settembre in ordine all’ipotesi di un CCNQ sulle assenze dal servizio. ” Mentre in maniera assurda si continua a negare al personale del Pubblico Impiego […]