Notiziario FLP DIFESA n. 86 del 28 settembre 2019 –
Il nuovo Presidente dell’ARAN, Antonio Naddeo
Come noto, il CCNL del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018 non ha, pur a distanza di ben sette anni dall’ultimo contratto 2006-2009 e con tutti i problemi nel frattempo emersi, in alcun modo affrontato il tema dell’urgente riassetto dell’ordinamento professionale, lasciando così irrisolte problematiche importanti come, per esempio, quello delle alte professionalità o quello della cancellazione della 1^ area con il transito di tutto il personale all’area 2^, che da anni rappresenta uno dei nodi inestricati nel Ministero della Difesa e che tale è rimasto nel corso degli anni in quanto l’ARAN e le altre Parti sindacali hanno detto sempre no alla proposta di soppressione della 1^ area avanzata da FLP nelle sue tre ultime piattaforme.
L’unica cosa che, al riguardo, il CCNL 2016-2018 ha invece fatto, è stata quella di nominare l’ennesima Commissione Paritetica (art. 12) alla quale è stato affidato il compito di analizzare gli attuali sistemi di classificazione, valutarne l’appropriatezza e proporre idee per il riassetto professionale.
La quale Commissione avrebbe dovuto completare il proprio lavoro entro il maggio 2018, e invece è stata insediata con quasi un anno di ritardo e ha sinora effettuato solo tre riunioni. L’ultima delle quali è avvenuta il 26 u.s., e quelle che seguono sono le riflessioni e le valutazioni della nostra Federazione sui suoi contenuti e risultanze
“Si è tenuta ieri, dopo una lunga interruzione durata mesi, una nuova riunione della Commissione paritetica sull’ordinamento professionale, prevista dal CCNL delle Funzioni Centrali. Tale Commissione ha il compito di predisporre una serie di proposte da sottoporre al tavolo contrattuale per definire il nuovo ordinamento professionale del personale del comparto, alla luce del rinvio che il CCNL ha operato, non affrontando le questioni spinose che emergevano dopo un decennio di blocco contrattuale. Ma in questi diciotto mesi, poco o nulla è stato fatto, dal momento che l’ARAN ha di fatto congelato il funzionamento di quest’Organismo, non convocandolo. Nel frattempo è scaduto il CCNL 2016/2018 e si rende necessario aprire con urgenza le trattative per il rinnovo del CCNL.
Un nuovo Contratto che non può e non deve limitarsi a recuperare in modo significativo il potere d’acquisto dei lavoratori pubblici, falcidiato da un decennio di blocco e da un rinnovo (quello del 2016/2018) assolutamente insufficiente. Deve finalmente mettere mano al nuovo ordinamento professionale, rivisitando in modo significativo l’attuale sistema delle aree e delle carriere, ridando dignità al lavoro pubblico, superando i vincoli e i laccioli imposti dalla legge e dalla limitatezza dei fondi destinati al personale, adeguando i profili professionali e gli inquadramenti ai nuovi processi lavorativi e alla nuova organizzazione del lavoro delle nostre Amministrazioni.
Non ci interessa come FLP una semplice manutenzione di istituti ormai superati, improbabili e improponibili “maquillage”, tipo l’incremento del numero di posizioni economiche all’interno delle attuali aree, che non solo sarebbero inadeguate a riconoscere le professionalità espresse, ma sconterebbero le attuali iniquità nella distribuzione delle risorse tra le singole fasce e, soprattutto, l’esiguità dei fondi che le Amministrazioni possono ora destinare a questi istituti, alla luce dei tagli consolidatisi in questi anni a seguito dell’applicazione della normativa punitiva sul lavoro pubblico susseguitasi negli ultimi dieci anni.
Per la FLP bisogna innanzitutto fare giustizia e quindi portare a soluzione l’inaccettabile fenomeno del mansionismo, che ancora oggi vede decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori inquadrati in posizioni che non rispecchiano in alcun modo il lavoro effettivamente svolto.
Bisogna altresì superare le rigidità che impediscono, o limitano in modo inaccettabile, il passaggio tra le aree, disconoscendo in questo modo la professionalità acquisita sul campo.
Va data inoltre una risposta organica e un percorso di carriera alla alte professionalità, sempre più presenti nelle nostre Amministrazioni, che lo ricordiamo ancora, ogni giorno si misurano con controparti agguerrite e che mettono al servizio del Paese e dei cittadini il loro bagaglio di esperienze e di competenze; che non possono essere tenute nella precarietà delle posizioni organizzative e nella perenne discrezionalità dei vertici per l’attribuzione di dette funzioni
Partendo dalle criticità dell’esistente, che debbono prioritariamente essere sanate, dobbiamo quindi costruire, per via contrattuale, e senza colpi di mano episodici del legislatore, un nuovo modello professionale che orienti l’azione dei lavoratori pubblici per il nuovo decennio, fotografando le innovazioni che sempre più dovranno diffondersi nella PA, e rendendo coerente tali processi con il riconoscimento delle professionalità espresse.
Questa è stata la posizione che la FLP ha formalmente e con decisione portato ieri al tavolo della Commissione paritetica.
La necessità di un intervento del Governo, che lo ricordiamo è in questo caso il committente dell’ARAN nella stipula del CCNL, è ineludibile affinchè adotti una direttiva per il rinnovo del CCNL che si muova in tale direzione e intervenga per le modifiche normative necessarie per superare alcuni aspetti che rendono a tutt’oggi asfittica e problematica la negoziazione a legislazione vigente. Insomma vogliamo e dobbiamo fare sul serio.
Abbiamo apprezzato la disponibilità e la chiarezza del nuovo Presidente dell’ARAN Antonio Naddeo, e la sua volontà di non tirarsi indietro in un confronto che non sarà certamente facile. Abbiamo anche trovato sostanziali punti di convergenza sul metodo da seguire e, in alcuni aspetti, anche nel merito delle cose da fare.
La riunione è stata aggiornata a metà ottobre e vi è l’impegno dell’Aran a calendarizzare riunioni quindicinali per definire in tempi utili proposte operative.
Invitiamo nel frattempo le nostre strutture, e tutti i lavoratori interessati, a farci pervenire contributi e proposte all’indirizzo flp@flp.it, perché le nostre Amministrazioni sono diverse e articolate, così come i processi lavorativi e lo stato di avanzamento dei modelli di innovazione organizzativa.
In questo modo potremo esprimere una proposta ancora più organica e definita.
LA SEGRETERIA GENERALE FLP“
Questo il comunicato diffuso dalla FLP. Non ci resta che attendere la prossima riunione della Commissione prevista per metà ottobre, per vedere se la nuova Presidenza imprimerà al suo lavoro quell’accelerazione sinora mancata e di cui certamente necessita.
FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale
News FLP DIFESA del 4 luglio 2018 –
Dopo i quattro pubblicati in data 15 giugno u.s., l’ARAN ha pubblicato in data odierna altri cinque “orientamenti applicativi” sugli istituti previsti dal nuovo CCNL del comparto Funzioni Centrali del 12.02.2018, che appaiono d’ interesse dei lavoratori.
I cinque nuovi orientamenti interessano gli articoli del CCNL: n. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o familiari); n. 34 (permessi orari a recupero); infine, e soprattutto in ragioni di alcune strampalate interpretazioni adeguatamente sollecitate da soggetti interessati e che hanno inopportunamente visto la luce proprio nella recente campagna elettorale RSU con gli effetti che non era poi così difficile immaginare, il n. 35 (assenze per l’espletamento di visite , terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici).
Li riportiamo di seguito su questa stessa pagina, avvertendo che, per ciascuna domanda riportato in neretto, gli orientamenti applicativi espressi dall’ARAN sono invece riportati in blu.
A questo punto, appare doveroso da parte nostra ri-sollecitare la dr.ssa Corrado, alla luce dei predetto orientamenti espressi dall’ARAN e dopo averlo già fatto con la nostra News del 20 giugno 2018, “ad una verifica attenta delle indicazioni a suo tempo date agli Enti della Difesa con proprie circolari n. 22822 del 30.03.2018 (art. 32) e n. 24216 del 9.04.2018 (art. 35), che ripubblichiamo alla fine di questa stessa pagina e rispettivamente in allegato 1 e 2, anche per dare risposte esaustive alle perplessità sollevate e ai tanti quesiti che sono stati posti in questi mesi da Enti e anche da alcuni OO.PP.” (pubblichiamo anche, in allegato 3 su questa stessa pagina, la nota n. 132363 dell’Agenzia dell Entrate del 2 luglio u.s. che chiarisce ulteriormente, per i propri Enti, la natura dell’art. 35, che appare allineata agli orientamenti ARAN e anche alle circolari di altre Amministrazioni, che abbiamo già pubblicato su questo nostro sito (INPS, PdCM, etc).
La ri-sollecitazione alla dr.ssa Corrado è motivata anche dal fatto che, nel caso in cui si riterrà di operare una qualche correzione di tiro, è meglio farla presto e bene, allo scopo di evitare maggiori problemi innanzitutto alle lavoratrici e ai lavoratori interessati, ma poi anche agli Uffici, che dovranno eventualmente operare eventuali riconteggi, e agli stessi Dirigenti che rispondono in prima persona di eventuali utilizzi non corretti.
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN– 4 luglio 2018
1. Giustificazione assenza art. 35
Come deve essere giustificata l’assenza, prevista dall’art. 35, comma 12 del nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici che determinano incapacità lavorativa, per le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse?
La giustificazione dell’assenza, nel caso di cui all’art. 35, comma 12, è fornita mediante attestazione di presenza che documenti l’effettivo svolgimento della prestazione, la quale, oltre alle indicazioni circa l’orario, dovrà dare conto anche dello stato di incapacità lavorativa determinatosi in conseguenza della stessa prestazione.
2. Tipo di giustificazione da produrre per l’art. 32
Che tipo di giustificazione deve essere prodotta dal dipendente che presenta la domanda di permesso retribuito per motivi personali o familiari, ai sensi dell’art. 32 del CCNL 12/2/2018, a supporto della richiesta stessa?
La formulazione dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali 12/2/2018 in materia di permessi retribuiti non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’ interessato, va comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso.
3. Calcolo assenza permesso orario art. 32
Come deve essere calcolata l’assenza nell’ipotesi di permesso orario fruito cumulativamente per l’intera giornata lavorativa ai sensi del comma 2, lett. e), dell’art. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o familiari), quando il dipendente sia chiamato a svolgere un orario di 7 ore e 12 minuti? È necessario prevedere un recupero per il tempo eccedente le 6 ore stabilite dal CCNL?
In base a quanto previsto dal comma 2, lett. e), dell’art. 32 del CCNL Funzioni centrali stipulato il 12/2/2018, in caso di fruizione del permesso orario per l’intera giornata lavorativa, la riduzione del monte ore sarà sempre di sei ore (durata convenzionale), anche in caso di giornata lavorativa con orario superiore o inferiore alle 6 ore (ad esempio, 7 ore e 12 minuti). Non si determina, quindi, né un recupero né un credito orario.
4. Fruizione congiunta permessi artt. 32, 34 e 35
I permessi a recupero previsti dall’art. 34 possono essere fruiti, nell’arco della stessa giornata, congiuntamente con quelli di cui all’art. 32 (permessi orari retribuiti per particolari motivi familiari o personali) e di cui all’art. 35 (assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici)?
In materia di cumulo di permessi orari, la clausola contenuta nell’art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi ad ore, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.
Pertanto, anche i permessi ex art. 34 (permessi a recupero) rientrano nella previsione, in quanto, pur essendo soggetti a recupero, nel momento dell’utilizzo sono idonei a determinare l’effetto sopra indicato, che si intende, appunto, prevenire.
Analoghe considerazioni valgono per la previsione dell’art. 35, comma 3, lett. a), relativamente ai permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
5. Corretta applicazione permessi art. 35
Il nuovo CCNL del comparto Funzioni centrali ha previsto la possibilità di utilizzare fino a 18 ore annuali, fruibili sia su base oraria che giornaliera, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, si chiede come si concilia il nuovo istituto contrattuale con la previsione di legge di cui al comma 5-ter dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001?
È necessario preliminarmente chiarire che l’art. 35 del CCNL 12/2/2018 introduce un’organica ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, che non si pone in contrasto, né su un piano diverso, rispetto alla previsione normativa dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/01.
In coerenza con l’atto di indirizzo impartito all’A.Ra.N., tale disciplina contrattuale intende invece regolare organicamente ed esaustivamente una tipologia di assenze, che la normativa di legge prende in considerazione solo per un aspetto limitato (la giustificazione del permesso). Il contratto collettivo nazionale, svolgendo pienamente la sua funzione regolatoria in materia di rapporto di lavoro, si pone dunque in diretta continuità con la disposizione di legge, anche al fine di dare ad essa contorni più definiti.
Più specificamente, la disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa. L’effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione, vengono quindi a costituire il titolo che determina l’insorgenza del diritto all’assenza in oggetto, che va pertanto giustificata solo con la relativa attestazione di presenza.
Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di “permesso”, viene previsto un plafond annuo di 18 ore.
Per esigenze di completezza della disciplina e per regolare organicamente tutte le possibili fattispecie di assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l’articolo in questione disciplina anche altre e diverse casistiche.
Si tratta, in particolare:
– del caso in cui la visita, l’esame o la terapia siano concomitanti ad una situazione di incapacità lavorativa conseguente ad una patologia in atto (comma 11);
– del caso in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di visite, accertamenti, esami o terapie (comma 12);
– del caso in cui, a causa della patologia sofferta, il dipendente debba sottoporsi, anche per lunghi periodi, ad un ciclo di terapie implicanti incapacità lavorativa (comma 14).
Tutti e tre i casi in questione sono caratterizzati da uno stato di incapacità lavorativa. Per questo specifico aspetto, essi si differenziano, dunque, dai permessi regolati negli altri commi, presentando una più diretta riconducibilità alla nozione di malattia (“la relativa assenza è imputata a malattia”). Conseguentemente, in tali casi, l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte ore annuo di 18 ore.
Per un quadro di sintesi della disciplina contenuta nell’art. 35 in esame, si rinvia alla tabella seguente.
TIPOLOGIE ASSENZA
RIF.
RIDUCE MONTE ORE ANNUO?
DECURTA TRATTAMENTO ECONOMICO NEI PRIMI 10 GIORNI?
SI CONTEGGIA AI FINI DEL COMPORTO?
COME SI GIUSTIFICA ASSENZA?
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata inferiore all’intera giornata lavorativa
Commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15
SI (delle ore per visita o altro comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro)
NO
SI (con le modalità di cui all’art. 35, comma 4)
ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici senza incapacità lavorativa, di durata pari all’intera giornata lavorativa
Commi precedenti e Comma 5
SI (di un numero di ore pari alla durata effettiva della specifica giornata lavorativa)
SI
SI (con le modalità di cui all’art. 35, comma 4)
ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da patologie in atto
Comma 11
NO
SI
SI
CERTIFICATO MEDICO + ATTESTAZIONE PRESENZA
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici con incapacità lavorativa, determinata da caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle stesse
Comma 12
NO
SI
SI
ATTESTAZIONE PRESENZA RECANTE ANCHE INDICAZIONE CONSEGUENTE INCAPACITA’ LAVORATIVA
Assenze per l’espletamento di cicli di terapie implicanti incapacità lavorativa, a causa della patologia sofferta
Comma 14
NO
SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall’art. 38)
SI (fatti salvi i casi in cui sia applicabile quanto previsto dall’art. 38)
UNICA CERTIFICAZIONE MEDICA INIZIALE + SINGOLE ATTESTAZIONI PRESENZA
Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 30 di data odierna nel quale la nostra Federazione dà notizia di due importanti accordi firmati all’ARAN nella giornata di ieri.
“Due importanti accordi sono stati firmati all’ARAN ieri: il primo è quello sulle prerogative sindacali, che si trascinava da tempo; il secondo è il protocollo d’intesa con il quale si dà avvio alla fase di rinnovo degli organismi di rappresentanza dei lavoratori sui posti di lavoro, cioè le RSU.
Sul primo accordo vi è da dire che la FLP, dopo aver confermato la propria rappresentatività in tutto il nuovo comparto delle Funzioni Centrali, da oggi è titolare anche dei relativi diritti sindacali. Ricordiamo che il nuovo comparto delle Funzioni Centrali comprende, oltre agli ex-comparti delle Agenzie Fiscali e dei Ministeri, anche gli Enti pubblici non economici previdenziali (INPS, INAIL) e gli enti di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo 165/2001, come il CNEL, l’ENAC, l’ANSF e l’ANSV.
Sul rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, invece, alla fine si è trovata una mediazione tra chi, come la FLP, preferisce dare al più presto la parola ai lavoratori per esercitare democraticamente il diritto di scegliersi i propri rappresentanti e chi avrebbe voluto rinviare le elezioni prendendo come scusa l’approssimarsi delle elezioni politiche e la possibile concomitanza tra queste e il rinnovo delle RSU.
La mediazione trovata è stata di fissare, con un Protocollo d’Intesa, la dead line cioè la data ultima entro la quale le elezioni RSU si dovranno tenere: il 20 aprile.
Il nodo sulla data precisa sarà sciolto entro il 10 gennaio, data entro la quale sapremo con certezza se le elezioni politiche si terranno a marzo oppure a maggio, a scadenza naturale. Nel primo caso, il rinnovo delle RSU slitterà di qualche settimana, presumibilmente alla prima decade di aprile; nel secondo caso, invece, si potrà votare tranquillamente a scadenza naturale, cioè a metà marzo.
L’appuntamento delle RSU ci vedrà impegnati a confermare i grandi risultati che stiamo ottenendo sul piano del consenso sindacale, e sarà una sfida oltremodo importante per consolidare la nostra presenza negli enti dell’ex-comparto degli Enti Pubblici non economici.
Siamo certi che il nostro gruppo dirigente – nazionale e locale – si dimostrerà all’altezza della sfida che ci attende e che i lavoratori di tutte le pubbliche amministrazioni si affideranno in numero sempre maggiore alla FLP, sindacato libero, autonomo e indipendente per fermare l’emorragia di diritti e di quote di salario che si è verificata, soprattutto, negli ultimi dieci anni. Tutto ciò avverrà mediante gli strumenti di democrazia sindacale e di partecipazione che molti vorrebbero depotenziare laddove invece la FLP intende difenderli strenuamente”
Su questa stessa pagina sono pubblicati il protocollo per le RSU 2018 (allegato 1), la circolare n. 1/2017 emanata dall’ARAN e relativa alle mappature delle sedi RSU (allegato 2) e infine il CCNQ sulle prerogative sindacali
Notiziario FLP DIFESA n. 86 del 28 settembre 2019 – Come noto, il CCNL del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018 non ha, pur a distanza di ben sette anni dall’ultimo contratto 2006-2009 e con tutti i problemi nel frattempo emersi, in alcun modo affrontato il tema dell’urgente riassetto dell’ordinamento professionale, lasciando così irrisolte […]
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Notiziario n. 124 del 6 dicembre 2017 – Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 30 di data odierna nel quale la nostra Federazione dà notizia di due importanti accordi firmati all’ARAN nella giornata di ieri. “Due importanti accordi sono stati firmati all’ARAN ieri: il primo è quello sulle prerogative sindacali, che […]