Notiziario n 57 dell’8 giugno 2017 –
Si riporta di seguito il testo del Notiziario FLP n. 10 diffuso in data 8 giugno u.s. che reca una nota con la quale la nostra Federazione fa il punto di situazione sull’annosa questione legata alla trattenuta del 2,5% innescata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, che l’aveva dischiarata illegittima.
” Succede ciclicamente che qualcuno vinca una causa sul 2,5 per cento che lo Stato continua a trattenere agli assunti dopo il 2000 a titolo di TFR, secondo la FLP illegittimamente. E, quando succede, subito riparte la sarabanda di inutile propaganda, come se i lavoratori avessero l’anello al naso.
Purtroppo è successo anche in questi giorni e, come al solito, tocca a noi, che abbiamo denunciato per tempo questa iniqua ritenuta attivando decine ricorsi in molti tribunali italiani, spiegare come stanno davvero le cose.
Nelle scorse settimane, un Giudice di Perugia, decidendo su una causa relativa al 2,5 per cento fatta da un lavoratore degli enti locali del Comune di Gubbio ha deciso di inviare le carte alla Corte Costituzionale, ipotizzando la violazione di due articoli della Costituzione.
Veniamo al merito della questione: è una buona notizia il fatto che ci sia un giudice che abbia deciso di inviare le carte alla Corte Costituzionale? Certamente si.
Cambia qualcosa al momento per i ricorsi che molti sindacati hanno in piedi? No, affatto.
Perché purtroppo, come abbiamo avuto più volte modo di dire, la giurisprudenza è decisamente contrastante: ci sono tantissime cause in corso, molte vinte, altrettante, se non di più, perse dai lavoratori.
Pensate soltanto che, presso lo stesso Tribunale di Perugia (ovviamente con diversi collegi giudicanti) dei lavoratori patrocinati dalla FLP hanno perso alcune cause di merito. Quindi, addirittura, non vi è giurisprudenza univoca nemmeno all’interno dello stesso Tribunale.
Ecco il perché questa annosa querelle si risolverà solo in Corte di Cassazione, oppure con la pronuncia della Corte Costituzionale che auspichiamo fortemente possa essere positiva.
Due ultime considerazioni sono d’obbligo: la prima è che la FLP è stata, è e sarà in prima linea sulla questione perché ritiene iniquo il vero e proprio scippo di denaro ai danni dei lavoratori assunti dopo il 2000; la seconda è che qualche sindacato dovrebbe smetterla di presentarsi come soluzione quando in realtà è e resta parte del problema.
Ricordiamo, infatti, che il comma 19, articolo 26 della Legge 448 del 1998 – che autorizza il prelievo del 2,5 per cento della retribuzione in conto TFR – non nasce sotto il cavolo e non lo ha portato la cicogna ma scaturisce da un avviso comune (cioè praticamente un accordo) firmato da tutti i sindacati confederali e dalla maggioranza dei sindacati autonomi (non però dalla FLP e/o dalle confederazioni alle quali la FLP aderisce) ed è stato varato per far partire la previdenza complementare che tante prebende assicura a pochi e ben selezionati sindacalisti che siedono nei Consigli di Amministrazione e che si è rivelata un fallimento invece per i lavoratori “
In merito alla vicenda legata alla trattenuta in argomento, vi ricordiamo che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale di cui abbiamo dato notizia con il Notiziario n. 135 del 12.10.2012, la nostra Federazione ha dato molto spazio alla vicenda (si vedano i Notiziari n. 123 – 144 – 145 – 153 e 162, tutti dell’anno 2012) e avviato iniziative il cui ultimo aggiornamento è dato dal Notiziario n. 101 del 23.09.2014
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
News del 14 marzo, h.12.00

Pubblichiamo il Notiziario FLP n. 11/2014 diffuso in data odierna con il quale la Segreteria Generale fa il punto di situazione sui ricorsi pilota che la nostra Federazione ha avviato in merito alla trattenuta TFR per i lavoratori pubblici assunti dopo il 31.12.2000, e che reca in allegato l’ ” atto di diffida” predisposto dal nostro Ufficio Legale.
Si fa riserva di ulteriori informazioni al riguardo
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA
Allegato: Notiziario FLP n. 11-2014 – Ricorsi pilota su trattenuta TFR assunti dal 1.1.2001
Notiziario n. 162 del 27 novembre 2012 –
Riportiamo di seguito il Notiziario FLP n. 61 del 26.11.2012 con la qual la nostra Federazione avvia i percorsi ricorsuali pilota in merito alla trattenuta TFR del 2,5% per i lavoratori assunti dopo il 2000.
“Come ormai tutti sanno, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 del 2012, ha sancito l’illegittimità del prelievo aggiuntivo del 2,5% a titolo di accantonamento sulla buonuscita per i dipendenti pubblici passati in regime di TFR in forza del Decreto Legge 78/2010, in quanto è incostituzionale la diversità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati.
Il Governo è intervenuto con successivo Decreto Legge riportando al vecchio regime di calcolo della buonuscita tutti coloro che erano precedentemente in regime di TFS ed estinguendo d’ufficio le cause.
Resta in piedi la disparità di trattamento per coloro che sono stati assunti dal 2000 in poi i quali, pur essendo in regime di TFR, pagano ogni mese, a questo punto illegittimamente, il 2,5% sull’80% della retribuzione mentre per i lavoratori privati la trattenuta è tutta a carico del datore di lavoro.
Questa disparità di trattamento è dovuta all’Accordo quadro confederale del 29 luglio 1999 sui fondi di previdenza complementare ed è stata varata per convincere “spintaneamente” questi lavoratori ad aderire ai fondi pensione gestiti dalle grandi confederazioni sindacali.
Di fronte a questa ingiustizia la FLP – che tali accordi non ha firmato né prima né dopo – ha deciso di proporre ricorsi pilota per far accertare dai giudici la sussistenza del diritto a riavere il maltolto senza che i lavoratori debbano fare nulla – né iscrizioni al sindacato né esborso di denaro – perché vogliamo che la gente si iscriva al sindacato per la politica che facciamo e non per altri motivi.
I ricorsi pilota saranno a carico della federazione e vi potranno partecipare tutti i nostri associati che ricadono sotto la giurisdizione dei tribunali ove verranno presentati.
L’idea è quella di creare una giurisprudenza – se necessario anche con ulteriori pronunce della Corte Costituzionale – affinché non sia necessario fare ricorsi massivi per riavere i soldi trattenuti. Nel frattempo, però, il primo atto da fare è interrompere i termini prescrizionali e questo devono farlo tutti i lavoratori interessati per non far decadere il diritto a riavere indietro il denaro. Per questo, in allegato al presente notiziario, troverete un fac-simile di diffida alle amministrazioni che va consegnato, fatto protocollare e conservato per un eventuale successivo contenzioso o solo per attestare che la prescrizione è stata interrotta a una certa data.
Infine una notazione: leggiamo di sindacati firmatari dell’accordo quadro del 29 luglio 1999 che si preparano a fare ricorsi anch’essi. Non c’è che dire, pensavamo avessero il senso della vergogna. Per creare i problemi ai lavoratori e poi presentarsi come la soluzione ci vuole una bella faccia tosta!!
Meno male che i lavoratori hanno sufficiente intelligenza per capire chi ha svenduto i loro diritti e ora vorrebbe contestualmente la loro buonuscita con l’adesione ai fondi di previdenza gestiti da questi “sindacati” e fare i ricorsi per far disapplicare un accordo quadro che gli stessi sindacati hanno firmato.
LA SEGRETERIA GENERALE FLP “
Allegato: Schema atto di diffida
Notiziario n. 140 del 23 ottobre 2012 –
In relazione alle tantissime richieste di chiarimento che ci stanno pervenendo in questi giorni in merito alla sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la trattenuta del 2,50% presente nei nostri prospetti paga come “opera di previdenza” (2,50 % dell’80 % della base contributiva lorda, dunque il 2% del totale), forniamo le seguenti precisazioni e indicazioni.
- 1. La sentenza cancella l’ art.12, comma 10, del D.L. 78/2010, che, in base all’art. 136 della Costituzione e all’art. 30, terzo comma, della Legge 11.3.1953 n. 87, ha cessato di avere efficacia dal 18 ottobre u.s. e cioè dal giorno dopo la pubblicazione nella G.U. – 1^ serie speciale – n. 41 del 17.10.2012, e dunque ne annulla gli effetti presenti, passati e futuri, e conseguentemente quelli economici.
- Il pronunciamento della Corte vale per tutti i dipendenti pubblici assunti prima del 2001, che secondo alcune stime ammontano a circa 2 milioni, in quanto ai dipendenti assunti successivamente a quella data non viene applicata la ritenuta essendo stato ridotto proporzionalmente il loro stipendio.
- La sentenza della Corte, in virtù della sua inappellabilità, obbliga tutte le Amministrazioni, da una parte a sospendere da subito la trattenuta in busta paga e dall’altra a restituire le somme indebitamente trattenute dal 1.01.2011. A tal riguardo, alleghiamo al presente Notiziario la tabella comparsa sul giornale IL SOLE 24 ORE del 22 u.s. che riporta gli arretrati e gli aumenti che spetterebbero ai lavoratori del comparto Ministeri interessati dalla sentenza in argomento.
- Per quanto attiene l’adeguamento delle buste paga con esclusione della trattenuta in argomento, la cosa dovrebbe avvenire con una certa rapidità: per es., il Comando generale della Guardia di Finanza ha comunicato che provvederà ad adeguare gli stipendi già a partire da novembre p.v. (si veda l’allegato pubblicato inn questa pagina), e lo stesso dovrebbe fare la nostra Amministrazione.
- Per quanto invece riguarda gli effetti retroattivi della sentenza, e cioè la restituzione ai lavoratori delle somme illegittimamente trattenute dal 1 gen. 2011, la questione appare un po’ più complessa, non fosse altro che per la dimensione economica (qualcuno ha parlato di 3,8 mld di € di costo complessivo per le casse pubbliche). Ovviamente, dovrà essere operata una variazione di bilancio per restituire ai lavoratori le trattenute operate nel 2011 e nel 2012. Sarà così? L’interrogativo non è affatto peregrino alla luce delle notizie che stanno circolando in queste ore circa il tentativo del Governo di sterilizzare gli effetti della sentenza attraverso una norma legislativa ad hoc da inserire magari nella legge di stabilità. Ovviamente, ne seguiremo gli sviluppi e informeremo tempestivamente i lavoratori.
- Cosa fare, allora, in attesa che maturino gli eventi? Come si ricorderà, la FLP DIFESA ha a suo tempo invitato i lavoratori “a diffidare individualmente l’Amministrazione compilando, firmando e consegnando con raccomandata a mano al proprio Ufficio, il facsimile di atto di diffida allegato” al nostro Notiziario n. 28 del 21.02.2012. Riproponiamo lo stesso invito anche oggi, e alleghiamo uno schema di istanza che riproduce lo stesso testo allegato al nostro Notiziario n. 28 con l’integrazione (ultima alinea) riferita alla sentenza: la precisazione è doverosa, dal momento che altre OO.SS. utilizzano integralmente quello schema. Suggeriamo ai colleghi che non lo abbiano già fatto allora di presentare detta istanza, riservandoci comunque di proporre a tutti i lavoratori interessati ulteriori iniziative alla luce degli sviluppi della vicenda e degli approfondimenti che i legali di FLP stanno effettuando, ivi compreso un possibile ricorso per decreto ingiuntivo, vantando i lavoratori un credito certo, liquido ed esigibile.
- In allegato, la nota di diffida che FLP DIFESA ha inviato al Gabinetto del Ministro in data 19 u.s.
(Giancarlo Pittelli)
Allegato 1: Tabella de IL SOLE 24 ORE
Allegato 2: Schema atto di diffida individuale
Allegato 3: Circolare del Comando Generale Guardia di Finanza
Allegato 4: Lettera di FLP DIFESA al Gabinetto del Ministro
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